Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 130 del 09/02/2010


            Il senatore D'AMBROSIO(PD), nel concordare con le osservazioni del senatore Ceccanti, osserva che il disegno di legge in esame suscita vive perplessità anche sotto il profilo della formulazione.

            In primo luogo infatti l'adozione dell'espressione "procedimenti penali" anziché "processi", fa ritenere che il legittimo impedimento possa essere opposto non solo in fase dibattimentale, ma anche nell'udienza preliminare e nelle indagini preliminari; tale interpretazione però appare poi contraddetta dal fatto che il legittimo impedimento può essere opposto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro solo in qualità di imputato.

            Sarebbe stato quindi più corretto utilizzare l'espressione processo, ovvero consentire l'opposizione del legittimo impedimento anche al semplice indagato.

            Per quanto poi riguarda il rapporto fra reati funzionali ed extrafunzionali, il senatore D'Ambrosio, nel concordare con il collega Ceccanti circa il carattere paradossale di un'interpretazione che assegni a questi ultimi una tutela maggiore rispetto ai reati funzionali, osserva però che anche l'interpretazione contraria desta perplessità alla luce dell'articolo 96 della Costituzione, dal momento che si potrebbe verificare il paradosso di un legittimo impedimento opposto da un Ministro per il quale la Camera competente abbia già votato l'autorizzazione a procedere.

            Appare inoltre singolare prevedere che il legittimo impedimento possa essere opposto indipendentemente dalla natura del reato contestato.

            Suscita inoltre perplessità la formulazione del comma 6 dell'articolo 1, secondo la quale il legittimo impedimento può essere opposto in qualsiasi fase, stato o grado del processo: non si vede ad esempio perché l'impedimento a comparire dell'imputato dovrebbe determinare la sospensione di un processo in Cassazione.

            L'oratore conclude rilevando che il disegno di legge in titolo rappresenta l'ennesima norma ad personam, la cui incostituzionalità è evidente ai suoi stessi presentatori, come dimostra la formulazione dell'articolo 2.