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Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 130 del 09/02/2010


      Il senatore CECCANTI (PD)  rileva che il disegno di legge in esame presenta gravi profili di costituzionalità sia in relazione al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, sia per quanto riguarda la riserva di legge costituzionale stabilita all'articolo 138.

            Per quanto riguarda il primo aspetto va rilevato che la disciplina in esame si basa su una definizione di legittimo impedimento che, sia per il Presidente del Consiglio sia per i Ministri, appare priva di qualsiasi limite, essendo riferita ad ogni attività qualificata dallo stesso interessato come "coessenziale alla funzione di governo", e pertanto sacrifica integralmente il principio di uguaglianza riguardo al normale esercizio della giurisdizione, favorendo al di fuori di qualsiasi ragionevole bilanciamento il perseguimento di una protezione dello svolgimento delle funzioni costituzionali e di governo, pur astrattamente meritevole di tutela.

            Una lettura coordinata della disposizione con il procedimento previsto dall'articolo 96 per i reati funzionali, inoltre, determina la paradossale conseguenza che questi ultimi, cui il costituente aveva voluto assicurare una speciale tutela, appaiano in realtà sottoposti ad un sindacato giurisdizionale che non è limitato, come avviene invece per i reati extrafunzionali, dall'opposizione del legittimo impedimento, e ciò non fa che replicare un'aporia che già era stata rilevata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 dello scorso anno sulla legge per la sospensione dei processi alle alte cariche dello Stato.

            Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 138, va osservato che - anche qui ricadendo in una violazione già censurata dalla suddetta sentenza della Corte costituzionale n. 262 si istituisce una vera e propria prerogativa, laddove la Corte costituzionale afferma che la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione a favore del titolare o del componente di un organo costituzionale può avvenire solo attraverso uno jus singolare assistito da una precisa copertura costituzionale.

            L'oratore osserva infine come l'articolo 2 crei una inusitata figura di norma "ponte", evidentemente incostituzionale ma adottata in attesa dell'approvazione di una legge costituzionale che, in certo qual modo, la legittimi ex posto.