(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.
Il senatore CECCANTI (PD) rileva che il disegno di legge in esame presenta gravi profili di costituzionalità sia in relazione al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, sia per quanto riguarda la riserva di legge costituzionale stabilita all'articolo 138.
Per quanto riguarda il primo aspetto va rilevato che la disciplina in esame si basa su una definizione di legittimo impedimento che, sia per il Presidente del Consiglio sia per i Ministri, appare priva di qualsiasi limite, essendo riferita ad ogni attività qualificata dallo stesso interessato come "coessenziale alla funzione di governo", e pertanto sacrifica integralmente il principio di uguaglianza riguardo al normale esercizio della giurisdizione, favorendo al di fuori di qualsiasi ragionevole bilanciamento il perseguimento di una protezione dello svolgimento delle funzioni costituzionali e di governo, pur astrattamente meritevole di tutela.
Una lettura coordinata della disposizione con il procedimento previsto dall'articolo 96 per i reati funzionali, inoltre, determina la paradossale conseguenza che questi ultimi, cui il costituente aveva voluto assicurare una speciale tutela, appaiano in realtà sottoposti ad un sindacato giurisdizionale che non è limitato, come avviene invece per i reati extrafunzionali, dall'opposizione del legittimo impedimento, e ciò non fa che replicare un'aporia che già era stata rilevata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 262 dello scorso anno sulla legge per la sospensione dei processi alle alte cariche dello Stato.
Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 138, va osservato che - anche qui ricadendo in una violazione già censurata dalla suddetta sentenza della Corte costituzionale n. 262 si istituisce una vera e propria prerogativa, laddove la Corte costituzionale afferma che la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione a favore del titolare o del componente di un organo costituzionale può avvenire solo attraverso uno jus singolare assistito da una precisa copertura costituzionale.
L'oratore osserva infine come l'articolo 2 crei una inusitata figura di norma "ponte", evidentemente incostituzionale ma adottata in attesa dell'approvazione di una legge costituzionale che, in certo qual modo, la legittimi ex posto.
Il senatore D'AMBROSIO(PD), nel concordare con le osservazioni del senatore Ceccanti, osserva che il disegno di legge in esame suscita vive perplessità anche sotto il profilo della formulazione.
In primo luogo infatti l'adozione dell'espressione "procedimenti penali" anziché "processi", fa ritenere che il legittimo impedimento possa essere opposto non solo in fase dibattimentale, ma anche nell'udienza preliminare e nelle indagini preliminari; tale interpretazione però appare poi contraddetta dal fatto che il legittimo impedimento può essere opposto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro solo in qualità di imputato.
Sarebbe stato quindi più corretto utilizzare l'espressione processo, ovvero consentire l'opposizione del legittimo impedimento anche al semplice indagato.
Per quanto poi riguarda il rapporto fra reati funzionali ed extrafunzionali, il senatore D'Ambrosio, nel concordare con il collega Ceccanti circa il carattere paradossale di un'interpretazione che assegni a questi ultimi una tutela maggiore rispetto ai reati funzionali, osserva però che anche l'interpretazione contraria desta perplessità alla luce dell'articolo 96 della Costituzione, dal momento che si potrebbe verificare il paradosso di un legittimo impedimento opposto da un Ministro per il quale la Camera competente abbia già votato l'autorizzazione a procedere.
Appare inoltre singolare prevedere che il legittimo impedimento possa essere opposto indipendentemente dalla natura del reato contestato.
Suscita inoltre perplessità la formulazione del comma 6 dell'articolo 1, secondo la quale il legittimo impedimento può essere opposto in qualsiasi fase, stato o grado del processo: non si vede ad esempio perché l'impedimento a comparire dell'imputato dovrebbe determinare la sospensione di un processo in Cassazione.
L'oratore conclude rilevando che il disegno di legge in titolo rappresenta l'ennesima norma ad personam, la cui incostituzionalità è evidente ai suoi stessi presentatori, come dimostra la formulazione dell'articolo 2.
Il senatore LONGO (PdL) ritiene che le osservazioni del senatore D'Ambrosio circa la non corretta formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge non siano condivisibili.
Va infatti ricordato che la norma in questione precisa l'ambito applicativo, con riferimento al Presidente del Consiglio e ai Ministri, del legittimo impedimento a comparire così come definito dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale, introdotto con la legge n. 479 del 1999.
Tale norma, per quanto collocata sistematicamente nel titolo IX del libro V, che disciplina l'udienza preliminare, fa tuttavia esplicito riferimento all'impedimento dell'imputato o del difensore, non solo nella rubrica ma anche nella formulazione del comma 1.
A tal proposito va osservato che l'assunzione della qualità di imputato può essere anche precedente alla richiesta di rinvio a giudizio, come nel caso dell'incidente probatorio.
Dopo aver osservato come la vigente disciplina del legittimo impedimento a comparire non faccia alcuna differenza fra i diversi gradi di giudizio, egli osserva come l'affermazione dei senatori Ceccanti e D'Ambrosio circa l'implicito riconoscimento dell'incostituzionalità del disegno di legge che si evincerebbe dall'articolo 2, si fondi su una petizione di principio che non può essere condivisa, dal momento che la norma in esame costituisce una disposizione di carattere meramente processuale che viene adottata in attesa di una legge costituzionale che non sarà certo diretta a disciplinare con una fonte rinforzata il legittimo impedimento, ma a regolamentare organicamente le prerogative costituzionali del Presidente del Consiglio e dei membri del Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 21,40.