LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2010
159ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Romani.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive" (n. 169)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni.)
Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il senatore VITA (PD), nell'associarsi ai rilievi già formulati dai colleghi del proprio Gruppo, ribadisce come lo schema di decreto legislativo sia viziato da un evidente eccesso di delega, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione della rete internet; sul punto, è opportuno segnalare che tale profilo normativo non solo eccede i principi ed i criteri direttivi della delega, ma contrasta pure con la disciplina comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche.
Pertanto, se il provvedimento entrasse in vigore nella versione all'esame del Parlamento, l'Italia sarebbe l'unico Paese del mondo occidentale a prevedere una forma di autorizzazione governativa per i servizi audiovisivi veicolati sul web.
Altresì, suscitano forti perplessità le previsioni concernenti i diritti d'autore. Per quanto riguarda poi la regolamentazione del diritto di rettifica, si assiste ad una trasposizione nel settore web di previsioni pensate per la radiotelevisione, sebbene i due settori presentino caratteristiche disomogenee.
Alla luce di quanto considerato, propone al Governo lo stralcio dal provvedimento in titolo delle disposizioni concernenti sia la rete internet sia i diritti d'autore, per inserirli in un apposito disegno di legge governativo su cui aprire un ampio ed approfondito confronto parlamentare; in caso contrario, al di là delle intenzioni politiche del Governo e della maggioranza, sarà inevitabile che le previsioni normative concernenti il web subiscano un'interpretazione ed una successiva applicazione in chiave censoria ed inibitoria.
Nel provvedimento sono poi presenti evidenti casi di norme viziate dal conflitto di interessi, come la definizione giuridica di "palinsesto televisivo", che - attraverso lo scomputo delle trasmissioni meramente ripetitive – configura una sostanziale elusione dei tetti antitrust.
È altresì urgente una correzione che tuteli le quote di produzione delle opere europee ed italiane, nonché i diritti residuali d'autore.
Inoltre, le previsioni riguardanti gli affollamenti pubblicitari vengono a configurarsi come una tra le peggiori normative al mondo in tale settore, unitamente alla singolarità per cui le telepromozioni risultano escluse dal conteggio degli spot pubblicitari.
In conclusione, il provvedimento in questione richiede un integrale ripensamento, alla luce delle evidenti criticità in esso presenti.
Il senatore Marco FILIPPI (PD) formula innanzi tutto un sincero apprezzamento per l'approfondito lavoro svolto dalla Commissione, nonché per le posizioni di apertura assunte dal vice ministro Romani, auspicando che possano portare a dei miglioramenti, sia pure parziali, del provvedimento; in particolare, desidera ringraziare il Relatore, senatore Butti, per l'attenzione e la sensibilità dimostrata.
Ciò premesso, permane una valutazione nettamente negativa sullo schema di decreto sia per il metodo sia per il merito: relativamente al primo aspetto, è evidente l'eccesso di delega che vizia l'intero provvedimento; con riguardo al merito, si assiste all'impropria applicazione al mondo di internet di istituti propri del settore televisivo, a partire dalla tutela del diritto d'autore; sarebbe pertanto opportuno stralciare dal provvedimento sia le disposizioni sul web sia, per l'appunto, quelle sul diritto d'autore.
È necessaria poi un'urgente correzione di definizioni tecnico-giuridiche caratterizzate da aspetti di indubbia criticità, quali quelle di "servizio di media audiovisivo", "palinsesto televisivo" e "responsabilità editoriale".
Altresì, la previsione concernente la limitazione dei tetti pubblicitari per le televisioni private a pagamento appare permeata dal conflitto di interessi oltre che da una evidente caduta di stile.
Un'ulteriore questione che meriterebbe un'approfondita riflessione concerne il conferimento di adeguati poteri di vigilanza e regolamentazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; parallelamente, va affrontato il tema della predisposizione di un equilibrato sistema di pesi e contrappesi nel rapporto tra potere legislativo, potere esecutivo e autorità amministrative indipendenti. Sul punto, le questioni sollevate dal presidente Calabrò non vanno intese come una sorta di schiaffo al Governo, bensì come ragionevoli rilievi sollevati da un soggetto istituzionale che non può essere degradato a mero interlocutore dell'Esecutivo.
In conclusione, nel rinnovare l'apprezzamento al vice ministro Romani per le aperture avanzate nella seduta antimeridiana di ieri, evidenzia tuttavia come non possa sfuggire che alcune manifestazioni di disponibilità siano state presentate come benevole concessioni, piuttosto che come l'avvio di un confronto effettivo.
Infine, coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del presidente Grillo e del Governo sulla necessità di aprire un dibattito sull'assetto societario di Telecom Italia e, più in generale, sulle prospettive della rete telefonica.
Il presidente GRILLO condivide la sollecitazione del senatore Marco Filippi sull'opportunità di avviare un confronto sulle prospettive di Telecom Italia e della rete telefonica in generale, rinviando ad un prossimo Ufficio di Presidenza l'adozione di apposite determinazioni in merito.
Dichiara quindi conclusa la discussione generale sul provvedimento in titolo, dando la parola al Relatore e al Rappresentante del Governo per gli interventi di replica.
Il relatore, senatore BUTTI (PdL), esprime preliminarmente sincera soddisfazione per l'approfondita disamina svolta dalla Commissione nel corso del ciclo di audizioni, ringraziando il presidente Grillo e tutti i colleghi, nonché il vice ministro Romani per l'attenzione dimostrata alle istanze del Parlamento.
Uno degli elementi più significativi emersi nel corso delle audizioni consiste senz'altro nella estrema complessità connessa alle esigenze di regolamentazione del mondo della rete internet, che richiederebbero un'assunzione di responsabilità da parte di organismi mondiali: non è un caso se il presidente Calabrò ha invocato sul punto il possibile intervento delle Nazioni Unite.
Procede quindi all'illustrazione di uno schema di parere favorevole, con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.
Per quanto riguarda le condizioni inserite nello schema di parere, viene specificata la definizione di servizio di media audiovisivo, precisando che in essa non rientrano i siti internet dei quotidiani, i blog e i filmati amatoriali veicolati su internet. Resta ferma comunque la necessità di aprire un apposito dibattito sul fenomeno connesso al motore di ricerca Google, che incassa ogni anno circa 500/600 milioni di euro, sfruttando contenuti audiovisivi ed eludendo i limiti del sistema integrato delle comunicazioni (SIC).
Per quanto concerne poi i tetti di affollamento pubblicitari, non si può non constatare la diversità di posizione tra i soggetti auditi in Commissione, in particolare tra le televisioni locali da un lato e le emittenti nazionali, inclusa Sky, dall'altro.
In merito alla produzione audiovisiva, si auspica il ristabilimento del sistema delle quote e delle sottoquote, apprezzando altresì l'impegno del vice ministro Romani ad adottare tempestivamente l'apposito regolamento attuativo. Tra l'altro, la condizione numero 22) ripristina l'obbligo per le emittenti televisive, compresa la pay per view, di riservare ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte; tale percentuale viene elevata al 20 per cento per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
La lettera d) della condizione numero 23 prevede poi l'obbligo per la RAI di destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti e dalla pubblicità; all'interno di questa quota, è altresì stabilita una riserva almeno pari al 20 per cento da destinare alla produzione o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.
La condizione numero 24) reintroduce il principio di tutela dei diritti residuali d'autore, rinviando ad apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione dei criteri attuativi.
Viene quindi prevista una forma soft di autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su determinati mezzi di comunicazioni elettronica, tra cui il web, rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Si propone inoltre una correzione delle previsioni sul diritto di rettifica nella rete internet, espungendo il riferimento ai contenuti trasmessi dai fornitori di servizi di media a richiesta e precisando altresì che il diritto di rettifica possa essere esercitato nei confronti dei soli fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
Da ultimo, con la condizione numero 30), viene ribadita l'esclusione di qualunque forma di controllo o di filtraggio sui contenuti dei servizi veicolati sul web.
Per quanto concerne le osservazioni inserite nello schema di parere, ricorda, tra l'altro, quella finalizzata a chiarire la natura giuridica della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo: in particolare, si prevede che, salvo diversa disposizione, la RAI - per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, la gestione, l'attività e la responsabilità dei vertici sociali e dei dipendenti – venga assoggettata esclusivamente alla disciplina generale delle società di capitali e alla giurisdizione ordinaria.
Il vice ministro ROMANI, nel ringraziare la Commissione ed il Relatore per l'approfondito lavoro svolto, ricorda che il considerando numero 20) della direttiva recepita dal provvedimento in esame prevede espressamente l'assimilazione della trasmissione continua in diretta (live streaming) e della trasmissione televisiva su internet (web casting) alla radio diffusione televisiva, per cui non sarebbe stato possibile, in sede di predisposizione dello schema di decreto, escludere la regolamentazione dei servizi audiovisivi veicolati sul web. Ovviamente, come più volte ribadito dal Relatore, non esiste assolutamente intenzione alcuna di monitorare o filtrare il contenuto dei siti internet. Resta ferma, oltremodo, la necessità che si apra in Parlamento un ampio e approfondito dibattito sulla regolamentazione giuridica del web.
In materia di tutela della produzione audiovisiva, ricorda come le difficoltà applicative connesse al rispetto della sottoquota di programmazione da destinare alla cinematografia italiana siano sostanzialmente riconducibili al ridotto numero di film prodotti annualmente nel nostro Paese.
Il senatore VIMERCATI (PD) interviene in dichiarazione di voto, rivolgendo innanzi tutto un apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore nella stesura di uno schema di parere complesso ed articolato.
Dalla lettura del parere medesimo, si rileva l'accoglimento – seppure solo parziale - di alcune delle proposte avanzate durante le audizioni, per quanto riguarda in particolare la questione delle quote di produzione e dei diritti residuali d'autore.
Risulta altresì apprezzabile l'intenzione di coordinare il rapporto tra il Governo e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ferma restando la necessità di avviare un confronto più generale sull'equilibrio dei poteri tra il Parlamento, il potere esecutivo e le autorità amministrative indipendenti.
Persiste tuttavia nel provvedimento, anche alla luce dello schema di parere del Relatore, il vizio di fondo consistente nella trasposizione al mondo di internet di un linguaggio tecnico-normativo pensato esclusivamente per il settore televisivo.
Infatti, non è assolutamente ipotizzabile subordinare la trasmissione di contenuti audiovisivi su internet ad un provvedimenti di autorizzazione, sia pure rilasciato dall'Autorità, in quanto il ricorso a provvedimento autorizzativi rientra in una logica propria del sistema televisivo, non esportabile al web: l'augurio è che si sia in presenza di un mero equivoco terminologico e che ci siano in futuro gli spazi per una riflessione sulla regolamentazione giuridica della rete, approfittando anche della presentazione, da parte del Gruppo del Partito democratico, del disegno di legge n. 1710 ("Disposizioni per garantire la neutralità delle reti di comunicazione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo sviluppo del software aperto").
Altresì, occorre avviare una riflessione sistematica sulla tutela del diritto d'autore, che non può continuare ad essere disciplinato da una normativa risalente al 1941.
Da ultimo, rileva l'opportunità di coordinare i profili della responsabilità editoriale con la normativa comunitaria sul commercio elettronico.
Alla luce delle suddette considerazioni, annuncia che il Gruppo del Partito democratico voterà a favore dello schema di parere contrario presentato stamane, pubblicato in allegato al resoconto di seduta, dichiarando altresì il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del Relatore.
Il senatore DE TONI (IdV), pur apprezzando le disponibilità e l'attenzione dimostrate dal Relatore e dal vice ministro Romani, ribadisce la valutazione nettamente critica del Gruppo dell'Italia dei Valori del provvedimento in titolo, viziato da un evidente eccesso di delega.
Pertanto, nell'associarsi alle considerazioni formulate dal senatore Vimercati, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere del senatore Butti.
Il senatore MURA (LNP) sottolinea preliminarmente l'estrema complessità e la notevole importanza dello schema di decreto in esame, che cerca di fornire una prima disciplina organica ad un settore in continua e rapida evoluzione. Nel ringraziare la Commissione e il vice ministro Romani per il lavoro svolto, formula un sincero apprezzamento per il pregevole operato del Relatore, dichiarando il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sulla proposta di parere da questi avanzata.
Il senatore CICOLANI (PdL), associandosi ai ringraziamenti rivolti al senatore Butti per lo straordinario lavoro svolto, dichiara il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà sulla proposta di parere da questi formulata, rammentando altresì che questa è la seconda occasione, nel corso della presente legislatura, in cui l'8a Commissione ha fornito un apporto costruttivo su uno schema di atto normativo del Governo: va ricordato infatti il contributo speso tempo addietro per l'affinamento delle norme sulla finanza di progetto contenute nel terzo decreto correttivo al cosiddetto "Codice degli appalti".
Il presidente GRILLO - dopo aver ringraziato il Relatore, il Rappresentante del Governo e tutti i colleghi - desidera sottolineare come i rilievi formulati dal senatore Vimercati sulla necessità di individuare un corretto equilibrio tra il Governo e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia trovato espresso accoglimento nello schema di parere formulato dal senatore Butti, che verrà auspicabilmente accolto dall'Esecutivo.
Successivamente, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, presentata dal Relatore.
La Commissione approva.
Sono pertanto precluse le proposte alternative di parere presentate dai senatori del Partito democratico e dell'Italia dei Valori.
Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali (n. 179)
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2008, n. 350 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio 2010.
In assenza di richieste di intervento in discussione generale, il Relatore, senatore GALLO (PdL), propone la votazione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.
Non essendovi richieste di dichiarazioni di voto, il presidente GRILLO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 9,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169
L’8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive", esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
1) all’articolo 3, comma 2, capoverso articolo 1-ter, comma 8, dopo le parole: «o ritrasmissione di servizi di media» inserire le seguenti: «soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 4, ovvero»;
2) all’articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da «e che comprende» fino a «meramente incidentale» con le seguenti: «. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo o un servizio di media audiovisivi a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo. Fermo restando quanto stabilito dai considerando da 16 a 23 della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo" i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse, nonché ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Non rientrano altresì nella definizione di "servizio di media audiovisivo" i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo, i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna, i giochi in linea, i motori di ricerca e le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, i servizi testuali autonomi»;
3) all’articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «che assume» con le seguenti: «cui è riconducibile»;
b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;»
4) all’articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il terzo periodo;
5) all’articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera q), dopo le parole: «il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato,» inserire le seguenti: «compresa la pay per view,»;
6) all’articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera mm), dopo le parole: «sia analogica che digitale,» inserire le seguenti: «nell’ambito di un programma,»;
7) all’articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, sopprimere la lettera nn);
8) all’articolo 5, comma 2, capoverso art. 32, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l’Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:
a) garanzia della semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;
e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all’interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;
f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.
1-ter. Il Ministero, nell’ambito del titolo abilitativo rilasciato per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall’Autorità ai sensi del comma 1-bis e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L’attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell’autorizzazione.
1-quater. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata dall’Autorità ai sensi del comma 1-bis o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 1-ter, il Ministero dispone la sospensione dell’autorizzazione a trasmettere e dell’utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell’avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all’adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell’autorizzazione a trasmettere e dell’utilizzazione del numero assegnato».
9) all’articolo 5, comma 2, capoverso art. 32, comma 2, dopo le parole: «alla giurisdizione italiana» inserire le seguenti: «rispettano la dignità umana e»
10) all’articolo 6, comma 1, capoverso art. 32-bis, comma 1, le parole da: «contenuti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.»
11) all’articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «possono nuocere» inserire la seguente: «gravemente»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «dal Comitato di applicazione del Codice Media e Minori» inserire le seguenti: «, d’intesa con l’Autorità,»;
12) all’articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «anche analogiche,» inserire le seguenti: «diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione»;
b) sostituire le parole: «all’inizio della trasmissione» con le seguenti: «all’inizio e nel corso della trasmissione»;
13) all’articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 5, sostituire le parole da: «L’Autorità» fino a: «escludere» con le seguenti: « l’Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere»;
14) all’articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 6, dopo le parole: «anche analogiche,» inserire le seguenti: «diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione,»;
15) all’articolo 11, comma 1, capoverso art. 37, comma 4, dopo la parola: «notiziari» inserire le seguenti: «televisivi»;
16) all’articolo 12, comma 1, capoverso art. 38, comma 5, sopprimere l’ultimo periodo;
17) all’articolo 12, comma 1, capoverso art. 38, comma 7, sostituire le parole: «il 18 per cento» con le seguenti: «il 20 per cento»;
18) all’articolo 13, comma 1, capoverso art. 39, comma 5, sostituire le parole: «di notiziari e programmi di attualità» con le seguenti: «di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico»;
19) all’articolo 14, comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti»;
20) all’articolo 15, comma 1, capoverso art. 40-bis, comma 1, dopo le parole: «per i servizi di media audiovisivi,» inserire le seguenti: «in programmi sportivi e»;
21) all’articolo 15, comma 1, capoverso art. 40-bis, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «che ne verifica l’attuazione»;
22) all’articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «anche analogiche,» inserire le seguenti: «su qualsiasi piattaforma di trasmissione,»;
b) aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte».
23) all’articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: «indipendentemente» fino a: «del presente comma,» con le seguenti: «su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «inclusi quelli diffusi o distribuiti» con le seguenti: «inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti»;
c) al terzo periodo sostituire le parole: «di cui al presente comma» con le seguenti: «di cui al primo periodo»;
d) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: «La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all’offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all’interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all’acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia.»;
e) all’ultimo periodo sostituire le parole da: «da emanarsi» fino a: «del presente decreto» con le seguenti: «da emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
f) al medesimo periodo, sostituire le parole: «della quota indicata» con le seguenti: «delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e»;
24) all’articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. L’Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell’opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi da comunicare alla Autorità, che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma.»;
25) all’articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, comma 5 sopprimere le parole da: «con l’eccezione» sino alla fine del comma;
26) all’articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, comma 7, dopo le parole «o che abbiano natura di canali tematici», aggiungere le seguenti «in quest’ultima ipotesi nonché nel caso di canali generalisti che superano la predetta soglia dell’1 per cento, »;
27) all’articolo 17, comma 1, lettera aa), aggiungere dopo le parole: «servizi di media audiovisivi» la seguente: «lineari»;
28) all’articolo 17, comma 1, lettera cc), apportare le seguenti modifiche:
a) aggiungere dopo le parole: «servizi di media audiovisivi» la seguente: «lineari»;
b) sopprimere le parole da: «sono inserite» fino a: « "web casting" »;
c) aggiungere in fine le seguenti parole: «dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis: "1-bis. L’Autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall’Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da emanarsi entro il 30 giugno 2010" »;
29) all’articolo 17, comma 1, lettera ee), capoverso art. 22-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo sostituire la parola: «Ministero» con la parola: «Autorità»; in fine, sostituire le parole «con regolamento dell’Autorità», con quelle «con proprio regolamento»;
b) sopprimere l’ultimo periodo;
30) all’articolo 17, comma 1, lettera ee), capoverso art. 22-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nel rispetto del presente testo unico, l’Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l’attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell’attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività»;
31) all’articolo 17, comma 1, lettera qq), capoverso art. 32-quinquies, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «, inclusi quelli trasmessi dai fornitori di servizi di media a richiesta,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «di servizi di media audiovisivi» inserire la seguente: «lineari»;
e con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 2, valuti il Governo l’opportunità di prevedere, nell’ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, l’obbligo per quest’ultima di identificare i programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso del programma;
2) con riferimento all’articolo 10, comma 2, capoverso art. 36-bis, comma 2, valuti il Governo l’opportunità di sopprimere le parole da: «, relative a prodotti alimentari» fino alla fine del comma;
3) con riferimento all’articolo 11, comma 1, capoverso art. 37, valuti il Governo l’opportunità di recuperare la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 37 del vigente testo unico della radiotelevisione, in base alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata dall'Autorità medesima tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie»;
4) al fine di garantire la funzionalità della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, si evidenzia l’opportunità che il Governo assuma le appropriate iniziative per precisare che il comma 2 dell’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, deve interpretarsi nel senso che, salvo quanto non sia diversamente disposto dal medesimo testo unico, la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, per quanto riguarda l’organizzazione, l’amministrazione, la gestione, l’attività e la responsabilità propria e dei propri amministratori, sindaci e dipendenti, è assoggettata esclusivamente alla disciplina generale delle società di capitali ed alla giurisdizione ordinaria;
nonché, per quanto concerne il coordinamento formale del testo, con le seguenti condizioni:
1) all’articolo 3, comma 1, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato»
2) all’articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: «e dei valori dello sport»;
3) all’articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 3, sostituire le parole: «dal comma 1» con le seguenti: «dai commi 1 e 2»;
4) all’articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 6, aggiungere in fine le parole: «, e successive modificazioni»
5) all’articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 8, sostituire le parole: «con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» con le seguenti: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute»;
6) all’articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 10, sostituire le parole: «a produzioni» con le seguenti: «produzioni»;
7) all’articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: «adotta» con le seguenti: «stabilisce con proprio regolamento»;
b) sostituire le parole: «dalla sua adozione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del regolamento dell’Autorità»;
8) all’articolo 10, comma 2, capoverso art. 36-bis, comma 2, sostituire le parole: «il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» con le seguenti: «il Ministero della salute»;
9) all’articolo 12, comma 1, capoverso art. 38, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «da parte delle emittenti» inserire le seguenti: «radiofoniche e televisive»;
b) dopo le parole: «fermi restando» inserire le seguenti: «per le emittenti televisive»;
10) all’articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, sostituire le parole: «Articolo 16» con le seguenti: «Articolo 44»;
11) all’articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, comma 6, sostituire le parole: «nonché tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 40-bis» con le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall’articolo 40-bis»;
12) all’articolo 17, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lettera a), dopo la parola "radiotelevisivo" sono aggiunte le seguenti: ", dei servizi di media a richiesta"» con le seguenti: «la parola: "radiotelevisivo" è sostituita con le seguenti: "dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia"; alla lettera a), le parole "mercato radiotelevisivo" sono sostituite con le seguenti: "sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia";»;
13) all’articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera pp);
14) all’articolo 18, comma 2, dopo le parole: «entro 180 giorni» inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, VITA, ZANDA, BIANCHI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 169
La 8a Commissione del Senato, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive,
premesso che:
- lo schema di decreto legislativo in oggetto appare censurabile sotto un duplice rilevante profilo: per eccesso di potere nell'esercizio della delega rilasciata dal Parlamento e per violazione dell'ordinamento comunitario soprastante;
- quanto al primo aspetto, occorre preliminarmente ricordare che, in deroga al principio generale ex articolo 70 della Costituzione, che riserva al Parlamento la funzione legislativa, l'articolo 76 della Costituzione stabilisce che "l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". Nel caso dello schema di decreto legislativo in esame, la definizione dell'oggetto è chiaramente individuata, nella legge delega (articolo 26, legge 7 luglio 2009, n. 88) "nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE". Dunque, il decreto legislativo, per non deviare dal percorso disegnato nella Costituzione e per restare nell'alveo delle indicazioni fornite nella legge delega, avrebbe dovuto introdurre nel decreto legislativo 31 luglio 2005, Testo Unico radiotelevisione le sole modifiche resesi necessarie all'esito dell'entrata in vigore della nuova direttiva, ed al solo scopo del suo corretto recepimento nell'ordinamento interno. Tale limite appare, invece, sistematicamente violato;
- le modifiche introdotte al testo unico della radiotelevisione infatti, contrariamente a quanto indicato nella legge delega, che richiedeva le sole modifiche "opportune" al recepimento della direttiva, riguardano settori che nulla o poco hanno a che fare con l'oggetto della legge delega (è il caso, ad esempio, dei temi relativi alla disciplina dell'internet, alla nuova disciplina del prodotto europeo e dei produttori indipendenti, alla materia del diritto d'autore), ovvero, addirittura in contrasto con l'ordinamento comunitario (come ad esempio la nuova definizione di programma/palinsesto o l'abrogazione della disciplina in materia di diritti residuali);
- strettamente intrecciato al tema dell'eccesso di potere nell'esercizio della delega è quello relativo ai profili di violazione del diritto comunitario. A questo riguardo sarebbe sufficiente, per giustificare un passo indietro da parte del Governo riguardo a molti contenuti dello schema di decreto legislativo, prestare la dovuta attenzione alle osservazioni puntualmente formulate dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel corso delle audizioni informali tenutesi nei giorni scorsi presso le Commissioni parlamentari di Camera e Senato. In particolare, nell'audizione di martedì 26 gennaio presso l'8a Commissione del Senato, il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione ha così esordito: "la Direttiva afferma il principio che gli Stati membri dovrebbero affidare compiti di regolazione e autorizzazione a Autorità indipendenti. L'indipendenza dell'Autorità a cui vengono affidati i compiti di regolazione si pone infatti come un caposaldo della tutela del pluralismo e della concorrenza nell'ordinamento interno degli Stati membri. Ebbene, dirò subito che lo schema di recepimento oggi all'esame del Parlamento non appare corrispondere adeguatamente a queste indicazioni comunitarie". Non in linea con il pertinente quadro giuridico comunitario a giudizio dell'Autorità di regolamentazione del settore, sono, tra gli altri, il conferimento di poteri autorizzatori all'Esecutivo; la scelta effettuata a favore della sola autoregolamentazione nella disciplina del product placement ed in tema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato nell'ambito della disciplina posta a tutela dei minori; l'omesso conferimento di poteri regolamentari all'Autorità per quanto riguarda la disciplina di dettaglio delle nuove disposizioni in materia di pubblicità; la definizione di autopromozione; l'attribuzione di competenze regolamentari all'Esecutivo in materia di tutela del prodotto europeo; l'eliminazione della disciplina legislativa in materia di diritti residuali.
considerato che:
- particolare attenzione, in seno alla valutazione più complessiva dei profili di contrasto dello schema di decreto legislativo con l'ordinamento comunitario, merita la sistematica sottrazione di poteri regolamentari e autorizzatori compiuta nei riguardi dell'Autorità di settore. Quanto al profilo regolamentare, come abbiamo visto, si tratta di una circostanza che coinvolge tutti i più rilevanti campi di intervento dell'Autorità (tutela dei minori, pubblicità, tutela del prodotto europeo). Quanto al tema delle autorizzazioni, non si può, ancora una volta, che convenire con le osservazioni formulate dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione il quale, muovendo dalla premessa dell'esistenza di un quadro normativo comune per tutti i servizi di media audiovisivi, su qualunque piattaforma trasmissiva diffusi, interroga il legislatore sulla opportunità di avere anche nell'ordinamento interno una disciplina omogenea. "Trattandosi di attività tecnica di rilevante impatto sul pluralismo e che non presuppone alcun margine di discrezionalità amministrativa — osserva il Presidente Agcom — sottopongo alla vostra attenzione se non sia più appropriato, ed in linea con l'acquis comunitario, che tutti i titoli abilitativi a diffondere contenuti radiotelevisivi sulle diverse piattaforme vengano rilasciati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";
osservato che:
- nel dettaglio delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, si riassumono i punti principali di contrasto con i principi della legge delega e con l'ordinamento comunitario sovrastante:
- in tema di nuova definizione di "programma", articolo 4, comma 1, lettera e) dello schema di decreto legislativo in oggetto, e la definizione introdotta ex novo di "palinsesto " (articolo 4, comma 1, lettera g), con la esplicitata equivalenza tra "programmi televisivi" e "palinsesti televisivi" (articolo 4, comma 1, lettera h), non trovano fondamento alcuno nella nuova direttiva, e ciononostante innovano profondamente la disciplina interna previgente. In particolare, con la esclusione dalla definizione di "programma", dei programmi che consistono nella "trasmissione differita dello stesso palinsesto" e dei programmi lineari a pagamento, si determina un chiaro contrasto con la direttiva UE e con la giurisprudenza comunitaria (sentenza Mediakabel, causa C-89/04 2 giugno 2005) dal momento che si determina, su tali tipologie di programmi, un effetto di disapplicazione dell'intero corpus di regole comunitarie previsto nel settore televisivo (tutela dei minori, pubblicità, tutela del prodotto europeo, rettifica, ecc.). Peraltro, l'esclusione dalla nozione di programma di questa tipologia di contenuti ha conseguenze profonde sui criteri di calcolo ai fini del tetto al numero massimo di programmi irradiabili da parte di ciascun operatore (articolo 43, comma 8 del Testo unico della radiotelevisione), con evidenti effetti di allentamento dei vincoli pro-pluralismo e pro-concorrenziali stabiliti dal legislatore nel 2004 e con immediate conseguenze di disarticolazione dell'istruttoria (in corso) avviata da Agcom ai fini della verifica dei limiti al numero massimo di programmi ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio, 2005, testo unico radiotelevisione. Si tratta di circostanze chiaramente messe in luce dalla stessa Autorità di settore nel corso della richiamata audizione del suo Presidente.
- in materia di tutela del prodotto audiovisivo europeo e dei produttori indipendenti, le disposizioni contenute nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, e l'abrogazione che ne consegue degli articoli 6 e 44 del vigente testo unico radiotelevisione, sono altrettanto censurabili sia sotto il profilo dell'eccesso di delega che sotto il profilo del contrasto col diritto comunitario. In particolare, come ancora una volta sottolineato dalla stessa Autorità di settore, il recepimento della direttiva non giustifica in alcun modo lo spostamento in capo al Ministero delle competenze regolamentari in tema di investimenti in opere europee, per quanto concerne i servizi lineari. E' necessario che tali competenze restino attribuite ad Agcom. Al tempo stesso, per dirla ancora una volta con le parole del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, "non trovano giustificazione né la riduzione della quota di investimenti in produzioni indipendenti stabilita in capo a RAI, né la sostanziale penalizzazione del cinema italiano, per il quale non è più prevista una sottoquota di garanzia". Infine, anche la soppressione della disciplina in materia di diritti residuali contraddice lo spirito e la lettera della direttiva, all'interno della quale la definizione di produttori indipendenti presuppone pacificamente l'esistenza della tutela dei diritti derivati, e a tal fine suggerisce una più precisa individuazione dei relativi beneficiari, laddove lo schema di decreto legislativo, al contrario, abolisce l'intera disciplina in materia, "pur in mancanza — riportiamo di nuovo dall'audizione Agcom — di elementi innovativi da parte della direttiva che possano giustificare un intervento di tal tipo";
- sui temi legati alla disciplina del web, diversamente da quanto previsto nella Direttiva, l'articolo 4, comma 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo in oggetto include nella definizione di servizio media audiovisivo "i servizi, anche veicolati mediante siti Internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale [...]". Tale previsione comporta l'estensione degli obblighi contenuti nello schema di recepimento anche a tutti i servizi che forniscono immagine tramite Internet. Ancora una volta vogliamo richiamare le parole del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione: "c'è il rischio di una estensione degli obblighi contenuti nello schema di decreto a tutti i servizi che forniscono immagini tramite internet, con conseguente impatto sui mercati emergenti quali la IPTV e la web TV. Cosa che risulterebbe anche in potenziale contrasto con la nuova disciplina comunitaria sulle comunicazioni elettroniche che richiede l'adozione di un approccio estremamente cauto nei confronti dei mercati emergenti, prediligendo una assenza di regolamentazione piuttosto che l'imposizione di obblighi che ne pregiudichino lo sviluppo, i quali, tra l'altro, non possono essere imposti se non a seguito di un'approfondita analisi, svolta dall'Autorità, sulle caratteristiche dei mercati" . Desta preoccupazioni ancora maggiori l'articolo 17, comma 1, lettera cc) dello schema di decreto che - modificando l'articolo 21 del vigente testo unico radiotelevisione — stabilisce che "l'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via cavo , ivi inclusa la diffusione continua in diretta o live streaming e su internet o web casting, è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dall'Autorità". Come apoditticamente sottolineato in audizione dall'Autorità, una disposizione siffatta "pone il nostro paese in una situazione unica nel mondo occidentale". E perché non sussistano equivoci sull'opinione dell'Autorità di settore, il suo Presidente ha aggiunto al riguardo che "solo i paesi a regime autoritario hanno attuato interventi limitativi sulla rete";
- per quanto concerne gli affollamenti pubblicitari, l'attuale testo dell'articolo 38 del testo unico radiotelevisione, in materia di affollamenti pubblicitari orari in capo alle tv nazionali, non distingue tra emittenti free e emittenti pay. La nuova direttiva non fornisce al riguardo alcuna indicazione. Lo schema di decreto interviene in materia lasciando inalterati i limiti stabiliti per la televisione in chiaro e prevedendo invece tetti più restrittivi (attraverso un meccanismo a decalage progressivo nell'arco di un triennio) per la pubblicità sulle emittenti a pagamento. Ora, è ben vero (come ricorda anche il Presidente i dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione in audizione) che l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva prevede la nota clausola di restrittività, attribuendo al Paese membro facoltà di imporre norme più rigorose e particolareggiate. Tuttavia, è altresì evidente, che tale facoltà deve essere esercitata in conformità ai principi comunitari generali. Al riguardo si rammenta che il considerando articolo 6 della stessa direttiva, richiede che "per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di media audiovisivi e abbassare le barriere d'accesso, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del mercato interno, come la libera concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell'importanza di avere condizioni di concorrenza omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi". Tali indicazioni non possono non trovare in concreto applicazione sia con riferimento al confronto competitivo tra i diversi mercati nazionali, sia in particolare con riferimento a ciascun mercato interno. Al contrario, la misura proposta, nel distinguere il trattamento riservato agli operatori pay rispetto agli operatori free, è suscettibile di indebolire la posizione di mercato dei pochi e deboli produttori indipendenti operanti su piattaforme televisive a pagamento, oltre che di rafforzare la posizione dominante dell'operatore incumbent sul mercato pubblicitario televisivo nazionale, con un conseguente chiaro pregiudizio dei principi del mercato interno, come la liberta di concorrenza e la parità di trattamento;
- anche con riferimento al delicato tema della tutela della fascia più debole degli utenti, ovvero i minori, lo schema di decreto legislativo presenta incongruenze e carenze che evidenziano una scarsa attenzione dei diritti e degli interessi dei minori e delle famiglie. In particolare si evidenzia il non casuale ricorso a differenti termini per indicare i destinatari di misure di salvaguardia previste dagli articoli 9, 11 e 15, laddove nel primo, relativamente alla trasmissione di programmi di particolare contenuto, si fa riferimento alla categoria dei "minori", mentre nel secondo, riguardante la possibilità di inserire prodotti nel corso di programmi televisivi (cosiddetto "product placement"), ci si limita a prevederne l'esclusione solo nei confronti dei "bambini". A parte l'indeterminatezza della distinzione sottesa all'utilizzo dei due termini di "minori" e bambini", appare evidente la volontà di consentire l'estensione della diffusione di messaggi pubblicitari ad una più ampia platea di utenti, ricomprendendovi anche gli adolescenti, che rappresentano senz'altro un potenziale target redditizio dal punto di vista della comunicazione commerciale;
- la necessità di dotare i giovani di strumenti critici di approccio e conoscenza della funzione, dell'uso e del senso dei mezzi di comunicazione di massa, con particolare riguardo al mezzo televisivo, è questione che ancora una volta non trova riscontro nel provvedimento in oggetto né, tanto meno, nel complesso della politica formativa proposta dall'attuale Governo;
in conclusione, considerato che:
- quanto alla disciplina dell'internet, si propone, in sintonia con l'approccio suggerito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, lo stralcio dell'intera materia, al fine di maturare "un'autonoma riflessione legislativa a tutto campo" (Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione) idonea ad assicurare il coordinamento con le diverse direttive che disciplinano la materia, a cominciare dalla direttiva sul commercio elettronico. Un analogo approccio si propone con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto in tema di diritto d'autore. Qui, l'approccio proposto dal Governo si basa ancora sulla legge n. 633 del 1941, di difficile applicazione nel contesto di evoluzione tecnologica che caratterizza il mercato dei contenuti digitali. Ciò che oggi si richiede, è invece un modus operandi che contemperi il diritto degli autori ad essere tutelati col diritto degli utenti all'accesso alla rete ed ai contenuti digitali. Al riguardo, appare opportuno avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati, ma soprattutto, come suggerito dall'Agcom, promuovere un approccio transnazionale alla disciplina del web.
- quanto alla tutela del prodotto audiovisivo europeo e dei produttori indipendenti, si propone, in analogia a quanto richiesto compattamente dal mondo autoriale e delle produzioni, ed a quanto sostenuto dallo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, di lasciare immutato l'attuale assetto legislativo, conferendo semmai delega all'Autorità di settore, sulla base di ulteriori principi e criteri direttivi, a disciplinare ulteriormente la materia con propri regolamenti;
- anche in tema di affollamenti pubblicitari e di definizione di programma televisivo si chiede di lasciare immutato il vigente ordinamento;
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