Lo schema di decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre scorso, è in attesa anche del parere della Conferenza Stato-Regioni e, per questo, risulta tuttora assegnato alla Commissione con riserva.
Lo schema di decreto dà attuazione alla cosiddetta direttiva macchine del 2006, il cui recepimento era stato originariamente già previsto dalla legge comunitaria 2007 e, successivamente, dalla legge comunitaria 2008.
Entrambe le deleghe conferite, tuttavia, non erano state adempiute e avevano finito con il produrre una situazione di ritardo da parte dell'Italia. La direttiva macchine del 2006, infatti, stabilisce che ciascun Stato membro pubblichi le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 29 giugno del 2008, in modo tale da applicare le disposizioni a partire dal 29 dicembre del 2009. Tale data, come è prevedibile, rende quindi particolarmente urgente l'adozione del decreto legislativo in questione.
Per quanto attiene il settore delle macchine, ricorda che l'Unione europea, negli ultimi anni, ha inteso definire dei requisiti essenziali di sicurezza dei macchinari e di tutela della salute dei lavoratori impiegati in tale comparto, che avessero carattere generale lasciando in capo ai fabbricanti l'intera responsabilità di attestare la conformità delle loro macchine ai requisiti essenziali previsti dalle normative comunitarie, e prevedendo solo per i macchinari che presentano un potenziale maggiore di rischi una procedura di certificazione più rigorosa.
La direttiva n. 42 del 2006, nella volontà della Commissione europea che l'aveva allora proposta, mira a superare una serie di incertezze interpretative che si erano generate negli anni e che erano state spesso causate dalla stratificazione normativa che aveva portato i vari comitati istituiti dalla Commissione europea ad esprimersi in senso non univoco sui diversi quesiti posti dagli operatori del settore.
Tra le principali novità della direttiva macchine segnala, in particolare, la precisazione dei campi di applicazione della direttiva stessa. In questo senso vengono inserite nell'ambito di applicazione le cosiddette "quasi macchine" e sono maggiormente precisati alcuni ambiti come quelli degli accessori di sollevamento, delle catene e delle cinghie.
La direttiva in questione, inoltre, ha previsto una rideterminazione dell'ambito di applicazione della direttiva n. 16 del 1995, riguardante gli ascensori. Per questo lo schema di decreto, all'art. 16, rinvia ad un successivo atto di natura regolamentare le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 con cui era stata recepita la direttiva relativa agli ascensori.
Lo schema di decreto in esame si compone di 19 articoli e di 11 allegati.
In particolare, l'articolo 1 riguarda il campo di applicazione del decreto con una elencazione puntuale dei prodotti oggetto di disciplina. Lo stesso articolo precisa che sono invece escluse dal campo di applicazione le macchine progettate per essere utilizzate temporaneamente in laboratori a fini di ricerca.
L'articolo 2 è dedicato alle definizioni. Tra queste il relatore segnala la definizione di quasi macchine che sono prodotti unicamente destinati ad essere incorporati ad altre macchine o ad apparecchi per costruire una delle macchine rientranti nella disciplina dello schema di decreto.
L'articolo 3 concerne l'immissione sul mercato, mentre l'art. 4 riguarda la presunzione di conformità delle macchine immesse in commercio.
L'articolo 6 disciplina la sorveglianza del mercato. Tale sorveglianza è affidata all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPEL) quale organo adibito agli accertamenti di carattere tecnico. In base allo schema di decreto anche le quasi macchine potranno essere oggetto di sorveglianza da parte dell'ISPEL.
L'articolo 8 prevede delle misure specifiche riguardanti le categorie di macchine potenzialmente pericolose, mentre l'articolo 9 è dedicato alla valutazione della conformità delle macchine. Per quanto attiene alla valutazione di conformità delle macchine che presentano caratteristiche di maggiore pericolosità, lo schema di decreto consente al fabbricante tre diverse opzioni: la procedura di conformità a seguito di controllo interno; la procedura per la certificazione CE o la procedura di garanzia qualità totale disciplinata nell'allegato X.
L'articolo 10 riguarda le procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine, mentre l'articolo 11 tratta delle attività di certificazione.
L'articolo 15 stabilisce una serie di sanzioni per le ipotesi più gravi di reato laddove siano configurabili delle frodi in commercio o delle truffe.
L'articolo 16, dedicato interamente agi ascensori e ai montacarichi, rinvia, come evidenziato in precedenza, ad una fonte secondaria, per la parte relativa agli ascensori, la predisposizione delle necessarie modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 che aveva recepito la direttiva n. 16 del 1995, relativa agli ascensori.
L'articolo 18, infine, prevede alcune abrogazioni a seguito dell'entrata in vigore del decreto, il cui termine è fissato per il 29 dicembre del 2009, mentre l'articolo 19 contiene alcune norme transitorie e finali.
Conclusivamente, il relatore presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al presente resoconto), riservandosi tuttavia di integrarlo con le eventuali ulteriori valutazioni che dovessero emergere nel corso della discussione.