La 10ª Commissione permanente industria, commercio, turismo,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
esprime parere favorevole, con le condizioni e le osservazioni che seguono.
L’attività legislativa in esame riguarda il recepimento della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, che modifica la direttiva 95/16/CE.
L’oggetto della citata direttiva si identifica con la disciplina relativa alla marcatura CE delle macchine, già oggetto di precedenti direttive recepite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 e, per una parte, (cfr. art. 24 della direttiva) alla materia degli ascensori, oggetto della direttiva 95/16/CE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
La suddetta materia è, oggi, regolata dal D.P.R. 459/96, recante "Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine" e dal D.P.R. 162/99, concernente "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio".
Ne consegue che, riguardando l’oggetto delle delega il solo ed integrale recepimento della direttiva ed atteso che essa è regolata nel diritto interno dai citati regolamenti, lo schema di decreto legislativo in esame dovrebbe avere come contenuto proprio una nuova disciplina dell’intera materia, precedentemente regolata dalle due citate diverse fonti regolamentari.
Al contrario, si rileva che il Governo, nell’attuare il recepimento, ha inteso presentare due diversi atti normativi, un decreto legislativo e un DPR, quest’ultimo per le modifiche relative alla disciplina degli ascensori contenute nel DPR n. 162 del 1999.
Una siffatta scelta suscita perplessità di ordine formale e sostanziale.
A livello formale va rilevato che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 88 del 2009, per l’attuazione delle direttive indicate nell’allegato B) è previsto il ricorso a fonte primaria (decreto legislativo), quand’anche la disciplina nazionale previgente su cui intervenire sia stata adottata con fonte secondaria: ciò è conseguenza di una scelta del legislatore che, escludendo il rinvio a fonti di livello inferiore (quali, in tempi più remoti, le indicazioni in allegato c) in leggi comunitarie), sembra pregiudicare la possibilità di interventi sulla materia oggetto di delega con fonti diverse dal decreto legislativo, pena la possibile violazione della delega stessa, espressamente escludendo ogni problematica connessa all’innalzamento del livello della fonte, atteso che, come detto, nella fattispecie la direttiva da recepire copre l’intera materia precedentemente regolata da fonti sub-primarie.
A livello sostanziale, poi, la duplicazione degli strumenti di recepimento, comportando iter e modalità di promulgazione non allineati, potrebbe comportare una probabile dilazione dell’entrata in vigore delle norme in materia di ascensori, con la conseguenza che, oltre ad una possibile – se pur parziale – infrazione dell’obbligo comunitario – si correrebbe il rischio dell’istaurarsi di un regime "intermedio", con norme domestiche allineate alle direttiva 2006/42/CE, ma non alle modifiche della direttiva 95/16/CE con possibili difficoltà per operatori ed interpreti.
Per tali ragioni appare necessario - e a ciò la Commissione condiziona il proprio parere favorevole - che il recepimento sia attuato con l’unico strumento legislativo previsto, il decreto legislativo, e che in esso siano quindi fatte confluire le disposizioni attualmente contenute nello schema di DPR recante modificazioni al D.P.R. n. 162 del 1999.
La Commissione osserva inoltre che:
1) all'articolo 1, comma 2, lett. m), benché il riferimento alla direttiva 73/23/CEE sia esatto (anche se nella direttiva 2006/42/CE all’articolo 1, lett. k), è scritto 72/23/CEE), sarebbe più opportuno far riferimento alla nuova direttiva 2006/95/CE, in materia di bassa tensione, che ha sostituito la precedente;
2) all'articolo 2, comma 2, lett. c), il riferimento al: "Componente di sicurezza: componente come indicato in modo non esaustivo..." appare alquanto contorto. Sarebbe opportuno riportare la stessa definizione della direttiva (come del resto riportata di seguito per l’articolo 19, comma 1, e, cioè, per la precisione: " c) «componente di sicurezza»: componente
- destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
- immesso sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti;
3) all'articolo 3, comma 3, lettera c), laddove si citano le: "informazioni necessarie", andrebbe meglio chiarito che si tratta delle: "informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni", come indicato nella direttiva all’articolo 5, lettera c);
4) all'articolo 6, comma 4, ultima riga, viene citato il costruttore, anziché, come indicato nelle definizioni, il fabbricante;
5) all'articolo 11, comma 4, poiché si delinea la possibilità concreta che gli organismi notificati non esistano per 7 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (3 mesi per l'adozione del decreto e 4 mesi per la concessione della notifica), sarebbe opportuno inserire il seguente comma: "4-bis. E’ data facoltà al Ministero dello sviluppo economico di concedere notifica provvisoria - di durata pari a due mesi - ad organismi in relazione alle attività di certificazione CE del tipo. Tale notifica provvisoria potrà essere successivamente rinnovata - per lo stesso periodo di tempo - fino all’ottenimento della notifica definitiva";
6) all'articolo 11, comma 13, ciascuna delle parole: "le"; "motivate"; "Esse"; e "comunicate", andrebbero sostituite rispettivamente dalle altre: "li"; "motivati"; "Essi"; e "comunicati";
7) da ultimo, si rilevano talune imprecisioni che andrebbero corrette secondo quanto indicato nell'elenco che segue in allegato.
Allegato
| Riferimento Schema D. Lgs | Testo Schema D. Lgs | Osservazione | Testo proposto |
| Allegato I Punto 1 Quarto trattino | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato I Punto 1.2.6 Secondo comma Terzo trattino | "machina"
| refuso | macchina |
| Allegato I Punto 1.5.1 Comma 2 | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato I Punto 4.1.2.5 Comma 2 Lettera e) | il carico massimo di utilizzazione di una braca a trefoli più bracci è stabilito … | La direttiva ha un testo diverso | il carico massimo di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilito …. |
| Allegato I Punto 4.1.2.5 Comma 2 Lettera e) | trefolo braccio | La direttiva ha un testo diverso | trefolo |
| Allegato I Punto 4.1.2.5 Comma 2 Lettera e) | trefoli bracci | La direttiva ha un testo diverso | trefoli |
| Allegato I Punto 4.2.2 | 1000 Kg
40000 Nm | Inserire il punto (o uno spazio come nella direttiva ) per l’indicazione delle migliaia | 1.000
40.000 |
| Allegato II Punto 1 Lettera A Numero 4 | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; tuttavia non potendo far riferimento nelle dichiarazioni a regolamenti nazionali, sarebbe più opportuno il testo proposto | della direttiva macchine 2006 42 CE |
| Allegato II Punto 1 Lettera B Numero 4 | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; tuttavia non potendo far riferimento nelle dichiarazioni a regolamenti nazionali, sarebbe più opportuno il testo proposto | della direttiva macchine 2006 42 CE |
| Allegato II Punto 1 Lettera B Numero 6 | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; tuttavia non potendo far riferimento nelle dichiarazioni a regolamenti nazionali, sarebbe più opportuno il testo proposto | della direttiva macchine 2006 42 CE |
| Allegato V Dopo il testo tra parentesi | Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’articolo 2, lettera c) | Per maggiore chiarezza e precisione sarebbe opportuno indicare anche il comma. | Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) |
| Allegato VII Lettera A Primo Comma | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato VII Lettera A Punto 1 Lettera b) | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato VII Lettera B Primo Comma | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato VIII Punto 1 | "della direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato VIII Punto 3 | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato IX Comma 1 | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato IX Punto 3.1 | "articolo 4" | Per maggiore chiarezza e precisione sarebbe opportuno indicare, anche il comma. | Articolo 4, comma 2 |
| Allegato IX Punto 3.2 | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato IX Punto 3.2 | "articolo 4" | Per maggiore chiarezza e precisione sarebbe opportuno indicare, anche il comma. | Articolo 4, comma 2 |
| Allegato IX Punto 3.3 | "articolo 4" | Per maggiore chiarezza e precisione sarebbe opportuno indicare, anche il comma. | Articolo 4, comma 2 |
| Allegato IX Punto 4 Comma 1 | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato IX Punto 5 | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato X Punto 2.2. Comma 1 | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato X Punto 2.2. Comma 2 Secondo trattino | "articolo 4" | Per maggiore chiarezza e precisione sarebbe opportuno indicare, anche il comma. | Articolo 4, comma 2 |
| Allegato X Punto 2.2. Comma 2 Secondo trattino | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato X Punto 2.2. Comma 2 Terzo trattino | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |
| Allegato XI Punto 7 | "della presente direttiva" | Non risulta esatta la dicitura, in quanto il testo si riferisce al Decreto; | "della direttiva macchine 2006 42 CE" oppure: "del presente decreto legislativo" |