Legislatura 16º - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 116 del 08/07/2009


IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 1° luglio scorso.

 

Il presidente MENARDI dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

 

Il senatore VIMERCATI (PD) rileva preliminarmente come il contesto politico relativo al provvedimento in esame sia molto cambiato rispetto a pochi giorni fa, in seguito alla decisione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo di far slittare al prossimo autunno l'esame in Assemblea del medesimo provvedimento: tale determinazione rappresenta una vittoria delle opposizioni e del mondo dell'informazione, che si erano fortemente opposte al disegno di legge del Governo sia per non regredire nell'azione di contrasto alla criminalità sia per salvaguardare le garanzie costituzionali sulla libertà di stampa.

Nell'auspicare che tale decantazione possa favorire una sostanziale modifica del provvedimento, individua due profili di particolare interesse: la prima questione, relativa ai limiti frapposti all'utilizzo delle intercettazioni, rientra, visti gli aspetti squisitamente giuridici, nella competenza della Commissione di merito; la seconda questione, di interesse della 8a Commissione, concerne le ricadute dei suddetti limiti sulla libera informazione.

Pur rilevando come la normativa vigente presenti indubbie lacune, dal momento che si è spesso verificata la pubblicazione sugli organi di stampa di materiale privo di rilevanza giudiziaria, con il conseguente coinvolgimento di persone del tutto estranee alle indagini, ritiene particolarmente negative le restrizioni apportate alla libera informazione dal disegno di legge n. 1611. Infatti, se il disegno di legge fosse approvato nell'attuale versione, il pesante inasprimento delle sanzioni comminate sia ai giornalisti che agli editori contribuirebbe a vulnerare irrimediabilmente gli spazi di cronaca giudiziaria e il diritto del cittadino ad essere informato. Occorre, invece, bilanciare il diritto ad un'informazione completa e corretta con il diritto alla riservatezza delle indagini.

Osserva altresì come - una volta che i testi delle intercettazioni siano state consegnate ai difensori degli indagati - sarebbe opportuno non precluderne la pubblicazione sugli organi di stampa, per evitarne la diffusione clandestina su altri mezzi di informazione, come siti Internet o blog, con conseguenti rischi di ricatto nei confronti dei soggetti citati nelle medesime intercettazioni.

Da ultimo - dopo aver suggerito di rinviare la votazione del parere a dopo la pausa estiva, così da poter tenere conto delle modifiche apportate dalla Commissione di merito - chiede, in subordine, qualora non si voglia accogliere la proposta di rinvio, che nel parere formulato dalla Commissione sia inserito un rilievo volto a correggere il comma 28 dell'articolo 1, riguardante l'esercizio del diritto di rettifica per i siti informatici, al fine di limitarne l'ambito applicativo alle sole testate diffuse per via telematica, evitando che qualunque sito Internet o blog venga incluso nella nuova disciplina, con il rischio di ingenerare notevoli difficoltà applicative.

 

Viene quindi chiusa la discussione.

 

Il relatore, senatore BUTTI (PdL), nel reputare opportuno procedere tempestivamente alla votazione del parere, rileva come la tutela dei diritti della stampa e dell'informazione debba accompagnarsi al rispetto di precisi doveri, poiché si sono verificati frequenti episodi in cui la pubblicazione di atti e intercettazioni ha danneggiato la reputazione di persone semplicemente iscritte nel registro degli indagati, se non addirittura estranee all'inchiesta.

In merito al rilievo formulato dal senatore Vimercati sui siti informatici, ritiene che la differenziazione tra i normali siti ed i blog da un lato e le testate on-line dall'altro, abbia un carattere più che altro nominalistico e che, comunque, possa essere approfondita, insieme al più generale tema del diritto ad un'informazione libera e corretta, in sede di riforma della legge sull'editoria, su cui il Governo ha annunciato la presentazione di un apposito disegno di legge.

Propone, pertanto, di approvare un parere favorevole.

 

Il senatore VIMERCATI (PD), a nome del Gruppo del Partito democratico, annuncia il voto contrario.

 

Il presidente MENARDI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore.

 

La Commissione approva la proposta di parere del Relatore.

 

La seduta termina alle ore 9,25.