Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 72 del 07/07/2009


(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati 

(212) COSSIGA.  -  Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni  

(547) COSTA.  -  Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni  

(781) DELLA MONICA ed altri.  -  Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine  

(932) CASSON ed altri.  -  Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

- e voto regionale n. 20 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

       Il senatore MARITATI (PD)  esprime un giudizio fortemente critico sul disegno di legge n. 1611 e sulle sue reali finalità. A suo parere tale provvedimento in realtà più che alla tutela della riservatezza, sembra volto a limitare il potere della magistratura. Al riguardo sottolinea come analogo tentativo di comprimere i poteri della magistratura requirente, incidendo sui suoi rapporti con la polizia giudiziaria, sia portata avanti con le disposizioni del disegno di legge di riforma del processo penale, ancora in corso di esame in Commissione.

Esprime poi il proprio rammarico per la mancanza di interventi da parte dell'attuale Governo volti a favorire la professionalità e la formazione permanente dei magistrati. Al riguardo sottolinea come un'elevata professionalità sia garanzia di tutela dei diritti dei cittadini.

Con riguardo al merito del provvedimento esprime un giudizio critico sulle disposizioni in materia di astensione del giudice e del pubblico ministero, osservando come esse, anche alla luce della propria esperienza professionale di magistrato, possano prestarsi a inique strumentalizzazioni.

            In linea generale ritiene che il perseguimento della verità e la repressione dei reati debbano rappresentare le finalità dell'amministrazione della giustizia, ed in tale contesto il ruolo delle intercettazioni appare imprescindibile. Una normativa in materia di intercettazioni deve basarsi, a suo parere, su un oculato bilanciamento fra le esigenze investigative e la tutela della privacy dei soggetti indagati.

            Si sofferma quindi sulla tematica relativa ai costi delle intercettazioni. Al riguardo, chiede al Governo di chiarire la ragione per la quale non abbia ritenuto di dar seguito ai progetti, avviati nel corso della passata legislatura, volti ad introdurre nuovi sistemi operativi di intercettazione a basso costo.

            Dopo aver ribadito le proprie critiche sulle disposizioni del disegno di legge governativo volte a limitare l'utilizzabilità delle intercettazioni, si sofferma criticamente sull'attribuzione al tribunale distrettuale in composizione collegiale della competenza ad autorizzare le intercettazioni. Svolge infine considerazioni critiche sul disegno di legge governativo nella parte in cui determina una inaccettabile compressione della libertà di stampa, adducendo quale unica ragione di giustificazione la volontà di reprimere il dannoso fenomeno delle fughe di notizie.

           

            Il senatore LI GOTTI (IdV), integrando l'intervento già svolto, invita in primo luogo a valutare l'opportunità di integrare l'elenco dei reati di cui all'articolo 1, comma 9, con il delitto di stalking, recentemente introdotto nell'ordinamento. Si sofferma poi sul comma 5 dell'articolo 1, sollecitando una riflessione sulla compatibilità fra quanto previsto dal comma 2-bis, inserito all'articolo 114 del codice di procedura penale e quanto stabilito al comma 17, capoverso 2-quater.

            Si sofferma poi sul comma 10 dell'articolo 1, ed in particolare sulla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale. Tale norma, nella parte in cui fa riferimento al solo "decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione", sembra trovare applicazione unicamente con riguardo alle intercettazioni autorizzate in via di urgenza. A ben vedere infatti, nei casi ordinari le intercettazioni sono autorizzate con decreto motivato del tribunale del capoluogo del distretto, mentre è solo nei casi di urgenza, di cui al comma 2 dell'articolo 267 del codice di rito, che il pubblico ministero dispone le operazioni con proprio decreto.

            Con riguardo al comma 11 dell'articolo 1, invita a valutare la coerenza fra quanto previsto nei commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 268 del codice penale, introdotti dalla lettera d), e l'articolo 4 della medesima disposizione.

            Sollecita infine una riflessione sulla formulazione del comma 30 dell'articolo 1, nella parte in cui non sembra tener conto del nuovo assetto organizzativo introdotto dall'articolo 70 della legge sull'ordinamento giudiziario con riguardo agli uffici delle procure distrettuali.

 

            La senatrice DELLA MONICA (PD), integrando l'intervento già svolto nel corso della seduta antimeridiana, si sofferma sull'articolo 1, comma 10 ed in particolare sulla disciplina delle intercettazioni nei procedimenti contro ignoti. Al riguardo, esprime un giudizio critico sulla formulazione del comma 1-quater dell'articolo 267 del codice di procedura penale, il quale prevede che l'acquisizione della documentazione del traffico telefonico sia sempre consentita al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato ovvero nelle immediate vicinanze di esso. Formula quindi un giudizio critico anche sul comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, nella parte in cui sembra prevedere quale condizione di validità del decreto di autorizzazione alle intercettazioni, l'acquisizione dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica. Tale previsione rischia di impedire la possibilità di ricorrere allo strumento delle intercettazioni nei casi di particolare urgenza. Far discendere peraltro dalla mancanza dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica l'invalidità dell'atto posto in essere rischia di incidere anche sull'esercizio dell'azione penale. Al riguardo ricorda che la Suprema corte di cassazione ha affermato la validità delle misure cautelari, adottate in mancanza dell'assenso, del procuratore della Repubblica.

 

            Il sottosegretario CALIENDO interviene brevemente per ribadire l'esigenza di modificare la vigente normativa in materia delle intercettazioni, la quale non è stata in grado in molti casi di impedire il fenomeno delle fughe di notizie, con gravi lesioni del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti.

 

            E' dichiarata chiusa la discussione generale congiunta.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,30.