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Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 67 del 24/06/2009


      Il relatore CENTARO (PdL) riferisce dapprima sul disegno di legge n. 212, di iniziativa del senatore Cossiga, il quale configura obblighi informativi in capo alla magistratura nei confronti del Parlamento circa il numero delle intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazione telefoniche, nonché il numero dei sequestri o di fermi di plichi postali presso gli uffici postali disposti ai sensi degli articoli 254 e 353 del codice di procedura penale. Passa quindi a riferire sul disegno di legge n. 547, di iniziativa del senatore Costa, i cui dieci articoli recano modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Si sofferma al riguardo, dapprima, sull'articolo 1, il quale, analogamente al disegno di legge n. 1611, prevede il divieto di pubblicazione della documentazione e dei dati relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stato ordinato lo stralcio o la distruzione in base alle norme vigenti. Dopo aver illustrato le modifiche apportate all'articolo 268 del codice di procedura penale, dagli articoli 2, 3 e 4, dà conto brevemente degli articoli 5, 6 e 7. Riferisce poi sull'articolo 8, il quale stabilisce che gli atti relativi alle intercettazioni siano coperti dal segreto istruttorio fino alla conclusione dell'udienza di stralcio. Per i reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, nonché di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, gli articoli 9 e 10, sottolinea il relatore, prevedono un inasprimento del quadro sanzionatorio.

            Procede quindi ad illustrare i disegni di legge n. 781 e 932, i quali recano una modifica organica della normativa in materia di intercettazioni. Al riguardo, sottolinea preliminarmente che le disposizioni dei due provvedimenti appaiono in larga parte coincidenti. Dopo aver illustrato gli articoli 1, 2 e 3 dell'atto Senato n. 932, coincidenti con gli articoli 4, 5 e 6 dell'atto Senato n. 781, i quali estendono la disciplina delle intercettazioni telefoniche alla captazione di flussi di dati telematici, all'intercettazione di corrispondenza postale, nonché alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativi di conversazioni e a quelle non captative di conversazioni che si svolgano in luoghi di privata dimora, dà conto dell'articolo 4 dell'atto Senato n. 932, analogo all'articolo 7 dell'atto Senato n. 781. Tali disposizioni modificano l'articolo 267 del codice di procedura penale relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento, introducendo un limite alle proroghe delle intercettazioni, fissato in tre mesi, superabile qualora siano emersi nuovi elementi di indagine. Dopo aver illustrato l'articolo 5 dell'atto Senato n. 932 e l'analogo articolo 8 dell'atto Senato n. 781, i quali disciplinano l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico in sede processuale, si sofferma sulle modifiche apportate all'articolo 268 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione, dagli articoli 6 dell'atto Senato n. 932 e 9 dell'atto Senato n. 781, riferisce sugli articoli 7 e 8 dell'atto Senato n. 932 e 10 e 11 dell'atto Senato n. 781. Tali disposizioni rispettivamente prevedono, attraverso l'introduzione di quattro nuovi articoli nel codice di procedura penale, una nuova procedura per l'acquisizione delle intercettazioni ritenute rilevanti per le indagini, e riformulano l’articolo 269 del codice di rito, attribuendo prima al pubblico ministero e poi al giudice il potere-dovere di selezionare le intercettazioni da acquisire.

Illustra quindi gli articoli 9 e 11 dell'atto Senato 932, analoghi agli articoli 12 e 14 del disegno di legge n. 781, i quali adeguano alla nuova disciplina, rispettivamente, l’ipotesi di trasmissione ad altra autorità giudiziaria delle intercettazioni per l’utilizzabilità in altro procedimento e la normativa in tema di intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti.

Dopo aver illustrato gli articoli 10 dell'atto Senato n. 932 e 3 dell'atto Senato n. 781, i quali  prevedono che nell'ordinanza che dispone una misura cautelare le intercettazioni possano essere richiamate solo nel contenuto, riferisce sull’articolo 12 del disegno di legge n. 932, analogo all'articolo 2 del disegno di legge n. 781, il quale limita l’esperibilità della perizia sui documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite.

Dopo aver dato conto degli articoli 13 e 3 rispettivamente dei disegni di legge n. 932 e 781, i quali disciplinano l’udienza per la redazione del verbale di consistenza, in cui il giudice, in contraddittorio tra le parti, accerta la tipologia dei documenti relativi ad intercettazioni o raccolte di dati illegali e i soggetti destinatari della illecita captazione, riferisce sugli articoli 14 e 1 rispettivamente dei disegni di legge n. 932 e 781.

Tali disposizioni limitano il divieto di pubblicazione degli atti secretati al momento precedente a quello in cui l’imputato o il suo difensore abbiano potuto averne conoscenza. Si dispone inoltre il divieto di pubblicazione anche parziale della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del GIP, fino alla conclusione delle indagini preliminari. L'atto Senato n. 781 prevede una disciplina particolare per quanto riguarda la pubblicazione per riassunto o per contenuto.

Dopo aver illustrato l'articolo 15 dell'atto Senato n. 932, il quale attribuisce al procuratore della Repubblica l’obbligo di informare l’organo titolare del potere disciplinare in merito alle iscrizioni nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione, riferisce sugli articoli 16 e 15 rispettivamente dei disegni di legge n. 932 e 781, i quali prevedono che i verbali, le registrazioni e tutta la documentazione custodita nell’archivio riservato e non acquisita al procedimento siano sempre coperti da segreto. Dopo aver dato conto delle modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, recate dagli articoli 18 e 19 di entrambi i disegni di legge, si sofferma sull'articolo 20 di entrambi i provvedimenti.

            Passa poi ad illustrare gli articoli 21 e 22, identici in entrambi i provvedimenti, i quali intervengono rispettivamente in materia di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale ed in materia di responsabilità da reato degli enti.

Dopo aver illustrato gli articoli 23 e 24 del disegno di legge n. 932, i quali rispettivamente conferiscono al soggetto leso la possibilità di richiedere al giudice, anche d'urgenza, l’adozione di ogni provvedimento idoneo a far cessare il comportamento lesivo e recano talune modifiche alla legge sulla stampa, relativamente al procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive ovvero mediante siti internet, si sofferma sulle modifiche al codice della privacy, introdotte dagli articoli 25 e 23 dei disegni di legge n. 932 e 781.

Conclude illustrando brevemente le norme dei disegni di legge recanti disposizioni di coordinamento, abrogazioni, nonché disposizioni transitorie e di copertura finanziaria. Osserva infine che il disegno di legge n. 781 interviene, inoltre, anche sulle disposizioni dell'articolo 380 del codice di rito introducendo l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter codice penale, e per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previste dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1611, di iniziativa governativa, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, soffermandosi dapprima sui commi 1 e 2 dell'articolo 1. Il comma 1, aggiunge alle ipotesi di astensione obbligatoria del giudice il caso in cui il medesimo abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli, mentre il comma successivo aggiunge ai casi di sostituzione del pubblico ministero quello in cui lo stesso pubblico ministero abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli e il caso in cui egli risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare. Illustra quindi il comma 3 dell'articolo 1, il quale,  da un lato, estende il divieto di intercettazione relativo a comunicazioni dei difensori e degli altri soggetti indicati anche al caso di intercettazione eseguita su utenze diverse da quelle in uso ai medesimi soggetti e, dall'altro stabilisce che l'annotazione, l'informativa e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori costituisce illecito disciplinare. Si sofferma poi sui commi da 4 a 8, i quali intervengono sulla disciplina della pubblicazione delle intercettazioni, prevedendo una serie di divieti. In particolare il comma 4 consente in ogni caso la pubblicazione per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, dei quali tuttavia è vietata la pubblicazione fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

Il comma 6 prevede, poi, il divieto della pubblicazione e della diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati per procedimenti e processi loro affidati. Ai sensi del comma 7 è vietata poi in ogni caso la pubblicazione degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione.

Riferisce poi sul comma 9 dell'articolo 1, il quale interviene sui limiti di ammissibilità delle intercettazioni estendendo il regime previsto per l’ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche anche all’intercettazione di immagini mediante riprese televisive e all’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Illustra quindi il comma 10 dell'articolo 1, il quale reca modifiche all’articolo 267 del codice di procedura penale relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento con cui sono disposte le intercettazioni. Tale disposizione demanda la competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione, attualmente attribuita al giudice per le indagini preliminari, al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale, previa richiesta del pubblico ministero. Per quanto riguarda, infine, i presupposti dell’autorizzazione a disporre le intercettazioni, all’attuale previsione della sussistenza dei gravi indizi di reato la norma sostituisce in via generale quella degli "evidenti indizi di colpevolezza", salvo che per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale  per i quali il nuovo comma 3-bis dell'articolo 267 del codice di rito richiede la sussistenza di "sufficienti indizi di reato".

 

La seduta, sospesa alle ore 16, 30, riprende alle ore 20,35.