N° 1167
Art. 2
All'emendamento 2.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «essere ad avanzata tecnologia,» inserire le seguenti: «nonché in attuazione del diritto comunitario».
GHEDINI, INCOSTANTE, COSENTINO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
All'emendamento 2.0.101, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «30 aprile 2009» con le seguenti: «30 giugno 2009».
GHEDINI, INCOSTANTE, COSENTINO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
All'emendamento 2.0.101, al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «30 settembre 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».
GHEDINI, INCOSTANTE, COSENTINO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
All'emendamento 2.0.101, al comma 1, lettera d) sostituire le parole da:«formula una proposta» fino alla fine del comma con le seguenti: «propone al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, i prezzi da porre a base d'asta. Tali prezzi dovranno essere fissati con decreto ministeriale entro il 28 febbraio 2010 e dovranno assicurare per il Servizio sanitario nazionale un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dal richiamato articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
All'emendamento 2.0.102 secondo capoverso «4-bis. Per la prescrizione......» dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sostituire la parola «i» con la parola «dei».
GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
All'emendamento 2.0.102, al comma 1, capoverso «4-bis», sostituire le parole: «i farmaci» con le seguenti: «di farmaci».
PORETTI, GHEDINI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
All'emendamento 2.0.102, al comma 1, capoverso «4-bis», sopprimere il terzo periodo.
All'emendamento 2.0.102, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«2. All'articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato: "testo unico", il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente: "La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali comprese nelle tabelle I e II sezioni A, B e C di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario 'buoni acquisto' conforme al modello predisposto dal Ministero della salute".
3. All'articolo 41, comma 1-bis, e all'articolo 43, commi 7 e 8, del testo unico, le parole: "in corso di patologia neoplastica o degenerativa" sono soppresse.
4. All'articolo 45, comma 1, del testo unico, le parole: "che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta" sono sostituite dalle seguenti: "che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente".
5. All'articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: "sulle ricette previste dal comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis".
6. All'articolo 45 del testo unico, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenuto nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata.".
7. All'articolo 45 del testo unico, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"11. Su richiesta del cliente, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore.
12. In caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, su richiesta del cliente, può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato."
8. All'articolo 60, comma 1, del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.".
9. All'articolo 60 del testo unico, il comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso, riportano su registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma 1."
10. All'articolo 60 del testo unico, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. I registri di cui al comma 1 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e potranno essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati."
11. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, le parole: "sezioni A e C," sono sostituite dalle seguenti: "sezioni A, B e C,".
12. All'articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.";
b) il comma 2 è abrogato.
13. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: "previsto dagli articoli 42, 46 e 47" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dagli articoli 46 e 47".
14. All'articolo 68 del testo unico, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500 a euro 1.500, qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri."».
All'emendamento 2.0.102, dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 2-ter.
(Prescrizione, preparazione e dispensazione di medicinali galenici magistrali)
1. Il farmacista può eseguire in farmacia, anche nell'ambito della terapia del dolore severo, multipli di medicinali, anche stupefacenti, preparati in base a formule magistrali prescritte dal medico, fermo restando l'obbligo della presentazione di ricetta medica per ciascuna dispensazione dei medicinali così preparati.
2. Il farmacista, su richiesta scritta dei medici per il proprio studio o ambulatorio o dei direttori sanitari di ospedali e case di cura in genere, può preparare in farmacia medicinali galenici magistrali, anche stupefacenti, non destinati ad un determinato paziente, in quantità multiple destinate ad essere somministrate ai pazienti del medico richiedente o ai ricoverati nella struttura richiedente.
3. Il farmacista può, al fine di assicurare al paziente l'effettiva e tempestiva disponibilità dei medicinali nella forma e nel dosaggio prescritti dal medico, allestire preparazioni galeniche officinali o magistrali, anche multiple, sconfezionando medicinali industriali, anche stupefacenti.
4. Le farmacie possono eseguire preparazioni galeniche magistrali per conto e su richiesta di altre farmacie, che dispenseranno tali preparati ai propri clienti dietro presentazione di ricetta medica nominativa.
5. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, sono stabilite dettagliate norme d'uso per l'impiego, ai fini dell'esecuzione da parte del farmacista in farmacia di preparazioni galeniche magistrali anche in forma multipla, delle sostanze medicinali ricomprese nella tabella II del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.».
GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
All'emendamento 2.0.103, sopprimere i commi 1 e 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono continuare ad effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, alle condizioni e secondo le modalità già previste dai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»
GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
All'emendamento 2.0.103, sopprimere i commi 1 e 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare la vendita dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, soggetti a ricetta medica e non a carico del Servizio sanitario nazionale, alle condizioni già previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»
GHEDINI, COSENTINO, PORETTI, BUBBICO, INCOSTANTE, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
All'emendamento 2.0.103 sopprimere il comma 1.
GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
All'emendamento 2.0.103, al comma 1, sostituire le parole: «di medicinali» con le seguenti: «di farmaci». Conseguentemente, sopprimere le parole: «e dei farmaci da banco o di automedicazione».
GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
All'emendamento 2.0.103, sopprimere il comma 3.
SALTAMARTINI, RELATORE
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione di farmaci da automedicazione)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione degli adempimenti di cui al comma 2, è sospesa la facoltà per gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di avviare attività di vendita al pubblico di medicinali da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente, l'Agenzia Italiana del Farmaco, acquisito il parere della Commissione permanente per la farmacopea ufficiale, provvede alla stesura di un elenco di medicinali di automedicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che possono essere venduti anche al di fuori delle farmacie e senza obbligo della presenza di un farmacista.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4. Ferme restando le previsioni di cui ai commi 1 e 3, agli esercizi commerciali già esistenti, è consentita la possibilità di continuare a svolgere l'attività di distribuzione dei farmaci ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
All'emendamento 2.0.104, al comma 1, capoverso «articolo 102», sopprimere il secondo periodo.
GHEDINI, PORETTI, COSENTINO, INCOSTANTE, BUBBICO, ROILO, TREU, BIONDELLI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI
All'emendamento 2.0.104, al comma 1, capoverso «articolo 102», secondo periodo, sopprimere le parole: «ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione medica.».
Art. 4
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON
All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro".».
All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
‘‘3-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che, sin dalla sua entrata in vigore, sussiste l'obbligo dello scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi per l'accesso alle altre aree funzionali, indetti ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni, nonché a quelli per l'accesso alla carriera dirigenziale."
Art. 14
SALTAMARTINI, RELATORE
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Disposizioni per il maestro direttore e per il maestro vicedirettore della banda musicale della Polizia di Stato )
1. Alla tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.240, e successive modificazioni, le parole sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la voce: "Direttore tecnico capo" è sostituita dalla seguente: "Primo dirigente tecnico";
b) la voce: "Direttore tecnico" è sostituita dalla seguente: "Direttore tecnico principale".
2. All'onere derivantte dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 17.850 euro, ed a quello derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 15.000 euro, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.».
Art. 16
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «professori» aggiungere le seguenti: «e ricercatori».
All'emendamento 16.101 alla fine del comma 1, lettera b), ultimo rigo, sostituire le parole: «ed ai dirigenti medici di struttura complessa» con le seguenti: «ed ai dirigenti medici e sanitari di struttura complessa».
Art. 24
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON
All'emendamento 24.1000, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al comma 1 sostituire le parole: "Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere" con le seguenti: "Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere".».
Art. 28