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Legislatura 16ª - Commissioni 5° e 6° riunite - Resoconto sommario n. 10 del 22/01/2009


ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) 

1315

G/1315/1/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            il comma 12 dell'articolo 3 consente la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di 3 macro-zone, con atto discrezionale del Ministro dello sviluppo economico;

            detta possibilità è da considerarsi del tutto in contrasto con le norme costituzionali che garantiscono l'eguaglianza, non solo sostanziale ma anche formale, tra tutti i cittadini;

            detta suddivisione si fonda su una pretesa indicazione, del tutto avulsa dalla realtà economica dei territori più deboli, da parte dell'Autorità dell'energia e del gas (AEEG) e appare essere fondata su una mera valutazione economicistica, che non tiene assolutamente conto delle forti disparità esistenti in natura tra i vari territori nazionali. In particolare la Sicilia e la Basilicata, pur essendo territori classificati svantaggiati, sono rispettivamente tra i maggiori produttori di energia e di materia prima utile alla sua produzione.

            la norma in esame rispetto alla proposta iniziale è stata resa facoltativa durante l'iter legislativo presso l'altro ramo del Parlamento evidenziandone quindi i giustificati motivi di perplessità di fondo,

        impegna il governo:

            a non esercitare la facoltà prevista dalla norma in oggetto e, al contrario, accogliendo le forti perplessità espresse dal Parlamento, a porre in essere specifiche azioni volte a superare le cause strutturali che sono state poste a fondamento della formulazione originaria della norma.

G/1315/2/5 e 6

GERMONTANI

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

        durante l'esame alla Camera dei Deputati del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», è stato inserito l'articolo 4-bis;

            tale articolo estende l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. n. 162 del 2008, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2008, n. 201, e concernenti i territori dell'Umbria e delle Marche colpiti da calamità naturali nel corso del 1997, anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;

            il 23 dicembre 2008 un violento terremoto ha colpito le Province di Reggio Emilia e Parma, causando ingenti danni, aggravati dall'ondata di gelo che è seguita, ad edifici pubblici, monumentali e privati;

            il 16 gennaio 2009 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza nei territori delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena, per fare fronte ai danni causati dai gravi eventi sismici del 23 dicembre 2008,

        impegna il Governo:

            a estendere le disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. n. 162 del 2008, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 201/2008, anche alle province di Parma e Reggio Emilia.

G/1315/3/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            il provvedimento in discussione, in più punti, e più in generale l'azione del Governo in questi ultimi mesi, ha sostenuto con forza impegnando ingenti risorse il sistema bancario e finanziario italiano;

            il sistema creditizio esercita un'azione, per vincolo di mandato, volta a sostenere l'iniziativa privata e le famiglie, seppure nell'ambito di rapporti contrattuali di natura privatistica;

            l'attività creditizia nella concessione dei prestito alle imprese e alle famiglie ha evidenti discrasie tra i territori italiani con un forte differenziale tra il tasso di interesse applicato nei confronti di chi opera nelle aree del Sud d'Italia e quello applicato nel resto della nazione, con grave nocumento, sia per lo sviluppo economico, sia per il mero sostegno dei nuclei familiari in questi territori già di per sé svantaggiati;

            tale differenziale, in alcuni casi addirittura superiore ai due punti percentuali, è di per sé fonte dell'arretramento economico di questa grande parte del Paese. Arretramento economico che, oltre a rappresentare un forte handicap, costituisce uno tra i più rilevanti motivi di giustificazione dell'esistenza del differenziale medesimo, il quale diviene, in tutta evidenza, una delle ragioni strutturali delle condizioni di ritardo allo sviluppo delle regioni meridionali,

        impegna il Governo:

            ad assumere tutti gli atti di indirizzo, controllo e vigilanza, anche di natura suppletiva rispetto a quella degli organi preposti da affidare al Ministro dell'economia, al fine di monitorare, da qui al prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria, la reale situazione dello stato dei tassi di interesse applicati alle imprese e famiglie nel Mezzogiorno;

            in forza di tale ricognizione ad individuare, sempre nel prossimo Dpef, tutte le azioni utili all'annullamento di detto differenziale.

G/1315/4/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            la grave crisi del quadro macroeconomico internazionale ha avuto riflessi enormemente negativi per il nostro Paese e ha reso necessario, di conseguenza, l'adozione di misure di sostegno alle famiglie e all'occupazione;

            tali misure, se pur encomiabili, appaiono tuttavia insufficienti e necessitano di ulteriori interventi, soprattutto nel Mezzogiorno, dove è necessario attivare e incrementare politiche economiche e opere infrastrutturali che aiutino concretamente la ripresa e il rilancio economico;

            per l'economia italiana nel 2008, in particolare, rimane il preoccupante divario di crescita con l'area euro pari ad un punto percentuale all'anno, sintomo di una bassa produttività, della scarsa competitività delle imprese e di rilevanti problemi strutturali;

            ancora più preoccupante appare il divario di sviluppo territoriale tra le aree del Paese (nel 2007 crescita PIL pari all'1,6 per cento nel Centro-Nord ed allo 0,9 per cento nel Mezzogiorno), penalizzando fortemente il Mezzogiorno, a testimonianza della necessità di dotare il Sud d'Italia di un sistema di infrastrutture e di servizi che consenta allo stesso di «competere» ad armi pari con il resto del Paese, al fine di non rendere vani gli sforzi prodotti in tal senso dalle popolazioni locali, dagli imprenditori, dai giovani e dagli enti locali tesi a rendere autonoma e competitiva l'economia locale;

            i tagli operati sulla dotazione del Fondo aree sottoutilizzate, anche in questo decreto, confermano la tendenza del Governo ad utilizzare le risorse del Fondo per finanziare interventi di diversa natura, non efficaci, non sempre corrispondenti a finalità di sviluppo e quasi sempre non localizzati nel Mezzogiorno;

            tale scelta è in netta contraddizione con la necessità di incentivare le politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno che, di fatto, rappresenta un'opportunità di progresso economico per l'intero Paese non solo perché il Sud possiede le maggiori potenzialità di crescita produttiva, spazi fisici ed economici, le risorse materiali e immateriali ma perché ha le più importati potenzialità per accrescere il livello di competitività di tutta l'Italia,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di rifinanziare, rendendolo uno strumento serio e radicato, il sistema del credito d'imposta automatico e diretto per: le imprese che operano assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato; le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi; i giovani o i residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali attraverso investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile; le imprese che effettuano nuovi investimenti in tecnologie e ricerca;

            a utilizzare le risorse dei fondi strutturali europei per le aree sotto utilizzate prioritariamente per progetti interregionali, con l'intervento sussidiario dello Stato, finalizzati a creare vere e credibili condizioni strutturali di sviluppo dei territori del Mezzogiorno oggetto dell'intervento comunitario;

            a valutare l'opportunità di porre in essere, per quanto riguarda il Mezzogiorno, valutati i profili di compatibilità con la disciplina dell'Unione europea, misure di vantaggio, utilizzando anche la leva fiscale, per promuovere l'aggregazione tra le imprese operanti nel Mezzogiorno al fine di favorire lo sviluppo del tessuto produttivo meridionale.

G/1315/5/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) costituisce, fin dalla sua istituzione con legge n.289/2002 (legge finanziaria per il 2003), lo strumento principale di governo della nuova politica regionale nazionale, per la realizzazione di investimenti nelle aree sotto utilizzate;

            la strategia unitaria, nella programmazione degli interventi e la flessibilità nella allocazione delle risorse, consente di impostare una politica nazionale regionale coerente con i principi e le regole di quella comunitaria e di conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale, condizione essenziale per soddisfare anche il principio di addizionalità, scaturente dagli impegni assunti dall'Italia con l'Unione Europea;

            la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per il 2004), al fine di un maggiore equilibrio tra incentivi e investimenti, a favore di questi ultimi, ha affidato al FAS l'obiettivo di accelerare la spesa in conto capitale, prevedendo che questo sia incluso tra i criteri che presiedono alla rimodulazione delle risorse. In particolare, per gli interventi infrastrutturali, ha stabilito che la loro attuazione avvenga secondo le procedure previste dagli Accordi di Programma Quadro, con priorità per gli interventi nei settori della sicurezza, dei trasporti, della ricerca, dell'acqua e del rischio idrogeologico;

            i maggiori provvedimenti finanziari e di politica economica, emanati nel 2008 dal Governo in carica, ripropongono i problemi dei tagli di risorse relative al Fondo Aree Sottoutilizzate e delle modalità e finalità del relativo utilizzo, già sottolineato dai presidenti delle Regioni in sede di confronto sulla «manovra d'estate», legge 133 del 2008;

            in quella sede il Governo aveva condiviso la richiesta, avanzata dalle Regioni, di attivare un tavolo di confronto per ogni aspetto riguardante il FAS, così come previsto anche dalle disposizioni normative e programmatiche riguardanti il fondo stesso;

            le ingenti risorse impiegate fino ad ora, in maniera difforme rispetto alle finalità proprie del FAS, ammontano complessivamente a circa 15,6 miliardi suddivise tra i seguenti provvedimenti: il decreto-legge n. 112 del 2008, la cosiddetta manovra d'estate, ha ridotto gli stanziamenti di 7.972 milioni di euro ai fini della parziale correzione dei saldi di finanza pubblica; il DL 93/2008, il cosiddetto decreto ICI, ha utilizzato 450 milioni di euro nel 2008, per la crisi dei rifiuti in Campania e 500 milioni di euro per il 2008 e 500 per il 2009, per la parziale copertura dell'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale; il DL 97/2008 ha sottratto al fondo 240 milioni di euro nel triennio, per la crisi rifiuti di altre città del Mezzogiorno; il DL 154/2008 ha disposto una riduzione per complessivi 1.945 milioni di Euro: in particolare, è previsto un taglio di 780 milioni di euro per l'anno 2008 e di 525 milioni di euro per l'anno 2009, a copertura, da un lato, dei minori introiti dell'ICI per i Comuni e, dall'altro, dei maggiori oneri per il servizio sanitario nazionale ( i ticket sulla diagnostica), ai quali si sommano quelli in favore del Comune di Roma e del Comune di Catania per un importo complessivo di 800 milioni nel 2008 e di 1.305 milioni per il 2009; il DL 162/2008 ha utilizzato 900 milioni per alimentare il fondo finalizzato a compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, 233 milioni per interventi in materia di protezione civile e 45 milioni ai fini della copertura delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore di Umbria e Marche, a seguito degli eventi sismici del 1997; il Decreto legge n. 180 del 2008 ha assegnato 65 milioni per il fondo alloggi e residenze universitarie;

            il provvedimento al nostro esame, inoltre, prevede:

                all'articolo 18 l'assegnazione di una quota delle risorse del FAS, il cui importo non viene specificato, al Fondo sociale per l'occupazione e formazione che viene appositamente istituito, e di un'ulteriore quota al Fondo infrastrutture, anch'essa non specificata nella norma bensì quantificata da uno schema di delibera Cipe inviato alla Conferenza unificata il 13 novembre scorso in 12,773 miliardi di euro, di cui 11,477 relativi al Mezzogiorno e 1,297 relativi al Centro Nord;

                all'articolo 25 l'assegnazione di 960 milioni di euro nel 2009 finalizzati a investimenti infrastrutturali del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a., nonché 480 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario che formano oggetto dei contratti di servizio tra Stato e Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a.;

                alla somma di 15,6 miliardi, derivante da norme già approvate o in vigore, vanno poi aggiunti gli ulteriori tagli e rimodulazioni previsti nelle disposizioni dell'A.S.1195, in corso di approvazione, tra cui 800 milioni destinati alla banda larga e 150 alle Zone Franche Urbane (tre annualità);

                infine, le tabelle allegate alla legge finanziaria per il 2009, dispongono uno slittamento degli stanziamenti di bilancio, che determina l'effetto automatico per cui gran parte di queste risorse saranno disponibili solo a partire dal 2012 (47 mld). A valere sul 2009, la tabella F della proposta di legge Finanziaria prevede una riduzione rispetto alla Finanziaria per il 2008, di 4 miliardi (imputazione da circa 10 miliardi a circa 6 miliardi). Per il 2010 la differenza fra le due previsioni è di circa 7 mld di euro.

        Si tratta complessivamente di circa 22,5 miliardi di euro di tagli, operati e previsti, in particolare, agli investimenti e allo sviluppo del Mezzogiorno,

        impegna il Governo:

            a reintegrare le risorse del Fondo aree sotto utilizzate di quella parte destinata, in questa fase della legislatura, ad un utilizzo non coerente rispetto alle finalità proprie dell'istituto, individuando modalità e tempi certi, al fine di garantire che le risorse stesse siano strettamente riservate alle aree sottoutilizzate e ai territori meritevoli di sostegno allo sviluppo;

            ad applicare i principi generali di riparto delle risorse tra Mezzogiorno e Centro Nord (85 e 15 per cento) mantenendo, altresì, per quelle destinate agli investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali secondo le procedure fissate dalla legge 208/1998, il consolidato criterio di distribuzione tra Amministrazioni centrali e Regioni (20-80 per cento).

G/1315/6/5 e 6

PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            l'articolo 18 del decreto legge in esame, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di riprogrammazione e utilizzo delle risorse disponibili, entro tenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate,

        rilevato che,

            appare opportuno inserire, all'articolo 18, comma 1, lettera b), tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano caratteristiche di unità produttive, siano in condizione di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio ove sono presenti,

        impegna il Governo:

            ad assumere con tempestività le necessarie iniziative affinché siano inseriti, tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo per le aree sottoutilizzate, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano la caratteristica di unità produttive, siano in condizione di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio.

G/1315/7/5 e 6

PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            l'articolo 18 del decreto legge in esame, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di riprogrammazione e utilizzo delle risorse disponibili, entro tenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate,

        rilevato che,

            appare opportuno inserire, all'articolo 18, comma 1, lettera b), tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano caratteristiche di unità produttive, siano in condizione di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio ove sono presenti,

        impegna il Governo:

            ad assumere con tempestività le necessarie iniziative affinché siano inseriti, tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo per le aree sottoutilizzate, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano la caratteristica di unità produttive, siano in condizione di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio.

G/1315/8/5 e 6

PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            l'articolo 18 del decreto legge in esame, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di riprogrammazione e utilizzo delle risorse disponibili, entro tenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate,

        rilevato che,

            appare opportuno inserire, all'articolo 18, comma 1, lettera b), tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano caratteristiche di unità produttive, siano in condizione di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio ove sono presenti,

        impegna il Governo:

            ad assumere con tempestività le necessarie iniziative affinché siano inseriti, tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo per le aree sottoutilizzate, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano la caratteristica di unità produttive, siano in condizione di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio.

G/1315/9/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            l'articolo 25 al comma 1, al fine di assicurare la realizzazione sulle infrastrutture ferroviarie, istituisce un fondo a beneficio del gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a., con una dotazione di 960 milioni di euro per il 2009 a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate;

            il comma 2, inoltre, per assicurare i necessari servizi ferroviari di servizio pubblico, destina 480 milioni, per ciascun anno del triennio 2009-2011, sempre a valere sui fondi FAS, per finanziare esclusivamente nuovi contratti di servizio tra Trenitalia Spa e le regioni a statuto ordinario, escludendo di fatto le regioni a statuto speciale;

            la Sicilia, Regione a statuto speciale, è un territorio già fortemente penalizzato da una rete infrastrutturale e logistica che la avvicina ai livelli dei paesi del terzo mondo; dispone di una struttura ferroviaria, composta da materiale rotabile in larga parte costruita alla metà del secolo scorso, per non parlare delle linee ferroviarie ferme ancora all'impostazione del secolo precedente e solo di recente e solo in parte elettrificate; di una rete stradale e autostradale non solo inadeguata a sostenere il traffico interno e di difficile utilizzo da parte degli operatori turistici e imprenditoriali con grave nocumento per le relazioni commerciali, industriali, e assolutamente non attrattiva per investitori estranei al territorio;

            dagli ultimi documenti ufficiali si apprende che nessuna attività infrastrutturale di tipo nuovo è programmata per la Regione Sicilia,

        impegna il Governo:

            a prevedere, nel prossimo provvedimento di natura finanziaria, lo stanziamento di adeguate risorse volte a finanziare nuovi contratti di servizio dello Stato e della Regione siciliana con Trenitalia SpA, per assicurare, i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico nella Regione Sicilia;

            a prevedere, nell'ambito delle risorse del fondo istituito al comma 1, in forza anche della estrema condizione di arretratezza infrastrutturale e della qualità del servizio reso, a realizzare con priorità i programmi di investimento e sviluppo del gruppo Ferrovie dello stato s.p.a. in Sicilia attraverso interventi mirati, all'ammodernamento del materiale rotabile, all'elettrificazione delle linee ancora sprovviste, con particolare riferimento all'asse Catania-Palermo.

G/1315/10/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

        premesso che:

            la Tirrenia con le sue controllate regionali Siremar, Caremar, Toremar e Saremar esercita un servizio pubblico di cabotaggio marittimo per le isole minori italiane in base a specifiche convenzioni in scadenza alla fine del 2008;

            in particolare la Siremar, a differenza delle altre società controllate che esercitano servizio nelle regioni Campania e Toscana, non è ritenuta redditizia in virtù dell'alto numero di isole abitate tutto l'anno, della particolare distribuzione geografica e territoriale delle isole, della loro distanza reciproca e delle loro dimensioni ridotte con una conseguente scarsa concentrazione di popolazione;

            la Finanziaria 2007 all'art. 1 comma 998, ha predisposto la stipula di nuove convenzioni con lo Stato e le società di cui sopra, aventi scadenza non anteriore al 31/12/2012, al fine di predisporre e completare il processo di liberalizzazione del settore di cabotaggio marittimo privatizzando le società esercenti i servizi di collegamento essenziali;

            il comma 999 all'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006, prevede nelle more della stipula delle suddette convenzioni e della verifica della loro compatibilità con il regime comunitario, l'applicazione delle convenzioni attualmente in vigore;

            il documento di programmazione economico e finanziario per gli anni 2009-2013, ha confermato la volontà di attuare tempestivamente il processo di privatizzazione della Tirrenia, attribuendo alle regioni le funzioni in materia di servizio pubblico di cabotaggio marittimo che si svolgono all'interno del loro territorio, stabilendo inoltre che le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo siano altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali servizi;

            il Consiglio dei Ministri ha deliberato, nella seduta del 6 novembre 2008, la definizione dei criteri per il passaggio in mano privata della Tirrenia che avverrà in tempi non brevi, per cui lo stesso Governo avanzerà alla Commissione europea una richiesta di proroga dell'attuale convenzione con l'impegno di arrivare alla dismissione della società entro il 2009;

            in virtù del vigente quadro normativo i servizi di collegamento marittimo con le isole minori «debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate,...» (comma 1 dell'art. 8 della legge n. 684/74) e «il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola» (art. 4 legge 169/75),

        considerato che:

            l'Unione europea ha recentemente sancito un importante principio relativo ai collegamenti con aree particolarmente svantaggiate quali le isole minori: il principio di vulnerabilità, con la conseguente determinazione del principio di differenza, applicando i quali i governi possono introdurre norme di sostegno per agevolare la mobilità dei cittadini e delle merci in questi territori, anche in deroga alle norme di tutela del mercato;

            la dislocazione e la natura delle isole della Regione Sicilia, tutte abitate per l'intero anno, collocate in zone decentrate del Paese e con un turismo ancora fortemente concentrato nella stagione estiva, vanno quindi considerate territori vulnerabili;

            proprio in base ai suddetti principi comunitari per le isole minori siciliane non rilevandosi le condizioni per garantire un'attività di cabotaggio di natura privatistica, è necessario, almeno per un sufficiente numero d'anni, un sostegno pubblico a questo servizio decisivo sia per la qualità della vita dei cittadini sia per lo stesso sviluppo economico;

            si è avviato proficuamente un tavolo tecnico di concertazione per il trasporto marittimo pubblico tra il Ministero dei trasporti, il vice presidente della Regione Sicilia e i rappresentanti delle isole minori siciliane anche per sottolineare la diversità e la specificità delle problematiche proprie ad ogni arcipelago italiano in materia di trasporti marittimi,

        impegna il Governo:

            a intervenire urgentemente con opportune misure di sostegno alla Siremar, al fine di garantire un servizio di trasporto pubblico locale, adeguato ad assicurare la continuità territoriale e l'esercizio pieno del diritto alla mobilità dei residenti delle isole minori siciliane nonché il soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino (salute, istruzione, sicurezza, giustizia, lavoro), nel quadro del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione e del Trattato di Amsterdam;

            a garantire il rinnovo della convenzione con la società Siremar sino al 31/12/2012, che preveda servizi adeguati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse alla mobilità e allo sviluppo economico e sociale delle comunità isolane, attraverso una necessaria fase di concertazione con le stesse, garantendo altresì il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

G/1315/11/5 e 6

PEGORER, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SERRA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            con il decreto 29 dicembre 2009, n. 185, al personale del comparto sicurezza e difesa, titolare di reddito complessivo di lavoro non superiore a 35.000 euro, è stata riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio dei fondi di produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali;

            tale formulazione ha escluso dai benefici tutto il personale di truppa volontario in ferma prefissata annuale ed in rafferma;

        considerato che:

            in sede di conversione del decreto legge succitato, per ovviare a tutto ciò, la Camera dei deputati ha soppresso dall'articolo 4 comma 3 del medesimo decreto le parole «dei fondi di produttività», consentendo in tal modo anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale di essere destinatari dalle misure adottate a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35 mila euro;

            nonostante ciò il personale di truppa delle Forze Armate in ferma prefissata annuale e in rafferma annuale, dal momento che percepisce una paga giornaliera in luogo dello stipendio, continua a rimanere escluso dai benefici previsti dal decreto;

            tale personale, malgrado il diverso inquadramento giuridico, è impiegato in tutte le attività operative nella stessa misura e con le stesse capacità del rimanente personale di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata quadriennale;

            tutto ciò determina un'inaccettabile sperequazione tra il personale delle Forze Armate;

        impegna il Governo:

            ad assumere – in fase di emanazione del DPCM attuativo delle misure indicate in premessa – le necessarie iniziative affinché, ai fini dell'estensione dei benefici previsti dal decreto, sia previsto anche per il personale di truppa, in ferma prefissata annuale e in rafferma, che gli emolumenti relativi alla paga giornaliera siano considerati, nel caso di specie, a tutti gli effetti trattamento accessorio.

G/1315/12/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

            l'art. 64, comma 1, decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che «ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili»;

            il calcolo di tale rapporto alunni/docenti, determinato secondo gli standard europei, non si riferisce genericamente alla totalità dei docenti e degli alunni, bensì, come precisato e documentato anche dal «Quaderno bianco» a pagina 40 e seguenti, ai docenti con rapporto frontale nella classe (docenti di sostegno esclusi) riferiti al ciclo primario e secondario con esclusione dell'infanzia (ibidem, pag. 43, seconda riga);

            l'incremento di un punto del rapporto alunni/docenti, di cui al primo comma del citato art. 64, deve essere calcolato, pertanto, con esclusione della scuola dell'infanzia e dell'area del sostegno ad alunni con disabilità, esclusione, quest'ultima, confermata anche nel testo del comma stesso;

            le misure previste per conseguire nel triennio considerato la riduzione degli organici di personale, in dettaglio nel corpo del medesimo articolo 64 – comma 4, lettere da a) ad f-ter) non possono che riferirsi ai settori del ciclo primario e secondario, con conseguente esclusione dei due settori sopra richiamati dell'infanzia e disabilità;

            in particolare, per quanto riguarda specificamente la scuola dell'infanzia, è da ritenersi illegittimo, in quanto non coerente con il dettato normativo, qualsiasi intervento che comporti riduzione di organici del personale docente di tale settore;

            il piano programmatico, a proposito dei punti di erogazione del servizio e dei criteri di formazione delle classi, fornisce tuttavia indicazioni generiche che si prestano ad una interpretazione estensiva degli interventi di razionalizzazione da attuarsi anche nei confronti della scuola dell'infanzia in sede di determinazione dei Regolamenti di attuazione,

        considerato che:

            il Piano programmatico per la scuola del Ministro per l'Istruzione, l'università e la ricerca interviene sul tempo scuola obbligatorio, e ribalta nei fatti il modello di normale funzionamento della scuola dell'infanzia, a danno delle sezioni funzionanti a 8 ore giornaliere previste dalla legge istitutiva (legge n. 444/168);

            una proposta educativa di qualità non può far coincidere la generalizzazione con la prevalente diffusione di sezioni ad orario antimeridiano con un unico insegnante;

            il Piano, inoltre, reintroduce l'istituto dell'anticipo in ingresso, non modifica l'uscita anticipata con grave danno al progetto educativo disegnato per i bambini dai 3 ai 6 anni. La previsione di sezioni ibride in situazioni territoriali già difficili rappresenta, altresì, un ulteriore attacco all'identità della scuola dell'infanzia;

             sono stati apportati pesanti tagli alle scuole paritarie che concorrono in modo positivo ad integrare il servizio della scuola pubblica soprattutto nel settore della scuola dell'infanzia;

            il Piano, in un'ottica meramente economicistica, non riconosce, di fatto la scuola dell'infanzia come primo segmento del sistema di istruzione, privilegia gli aspetti di carattere assistenziale e non prefigura opportunità di sviluppo della qualità pedagogica e culturale del settore;

        impegna il Governo:

            ad escludere espressamente, dal piano programmatico di cui all'art. 64, comma 1, decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la scuola dell'infanzia da qualsiasi intervento di razionalizzazione ai fini della riduzione degli organici e, in particolare, in relazione ai punti di erogazione del servizio e alla formazione delle sezioni che devono mantenere gli attuali parametri di riferimento per la loro costituzione.

G/1315/13/5 e 6

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            secondo il «Rapporto di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro» (2008), del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la percentuale di disoccupati (escludendo CIG e prepensionamenti) coperta da ammortizzatori sociali è pari al 31,4 per cento;

            secondo la CGIA di Mestre il 50 per cento dei lavoratori del settore privato (oltre 7 milioni) non può, secondo la normativa vigente, beneficiare della cassa integrazione guadagni (CIG); secondo le stime della Commissione europea i disoccupati in Italia cresceranno nel 2009 e 2010 fino a circa 1,8 milioni di unità;

            con il recovery pIan del novembre 2008 la Commissione europea ha individuato una ambiziosa strategia comune per fronteggiare la crisi economica e per favorire la ripresa. La priorità del piano è la tutela dei cittadini europei contro le conseguenze più gravi della crisi, sulla base dei principi della solidarietà e della giustizia sociale, in particolare con il sostegno e la riqualificazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;

            la legge n. 247 del 2007 delega il Governo a riformare l'attuale regime di ammortizzatori sociali per la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

            l'articolo 19 del decreto in esame prevede, invece, solo misure di sostegno al reddito limitate, provvisorie e discrezionali, in deroga alle norme vigenti, condizionate dalla disponibilità delle risorse o dalle integrazioni di altri soggetti, con trattamenti differenziati, per entità e durata, in relazione alla qualifica, all'appartenenza settoriale, alla dimensione di impresa e alla tipologia dei contratti di lavoro;

            anche alla luce delle misure di sostegno al reddito concesso ai dipendenti della società Alitalia, uniche per l'entità del sussidio e per la sua durata, in Italia solo un terzo dei disoccupati con le stesse qualifiche, mansioni e retribuzioni beneficerà di un sussidio di disoccupazione, ma con differenze che vanno dalla concessione di una unica integrazione pari al 10 per cento del reddito annuale da lavoro dell'anno precedente all'80 per cento effettivo dell'ultima retribuzione;

            in tutti i paesi europei, senza alcuna eccezione, sono previsti ammortizzatori sociali universali con requisiti, entità dei trattamenti e durata uniformi e certi per tutti i lavoratori che passano dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione,

        impegna il Governo:

            a presentare entro il mese di giugno 2009 la riforma organica degli ammortizzatori sociali, nel pieno rispetto dei principi dettati dalla delega contenuta nella legge 24 dicembre 2007, n. 247, e sulla base dei rigorosi vincoli e sanzioni propri dei modelli di welfare to work adottati in Europa.

G/1315/14/5 e 6

PERDUCA, PORETTI, BONINO, ICHINO, MARINARO, GERMONTANI

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            la crisi finanziaria internazionale e la conseguente contrazione del mercato del lavoro rischiano di colpire particolarmente le donne che in Italia già devono superare diverse difficoltà nella ricerca e nel mantenimento del lavoro. Il nostro Paese è in evidente ritardo rispetto agli obiettivi stabiliti dalla Strategia di Lisbona dove si fissano obiettivi per l'occupazione femminile legandoli a servizi come gli asili nido. Entro il 2010 tutti i Paesi Ue dovrebbero arrivare ad una copertura territoriale minima di asili nido tale da soddisfare almeno il 33 per cento della domanda;

            l'attuale grado di copertura, così come definito dall'agenda di Lisbona, è di poco superiore al 10% (Conferenza nazionale della famiglia, 2007), mentre in Danimarca arriva al 50% e al 35-40% in Svezia e Francia; in Italia, inoltre, la maternità per una donna su dieci è causa principale dell'abbandono del lavoro;

            secondo una recente indagine di Banca Intesa sostiene che la copertura della domanda soddisfatta dai soli istituti pubblici non è superiore a una media dell'8%, con punte del 21 % in Emilia-Romagna e dell'1% in Campania. Secondo l'indagine Istat «Essere madri in Italia» del 2007, basata su dati 2005 poco più della metà dei bambini nella fascia di età 1-2 anni (il 52,3%) sono affidati ai nonni quando la madre lavora, il 13,5% frequenta un asilo pubblico, il 14,3 per cento un asilo privato, il 9,2% è affidato ad una baby-sitter e il 7,3% è accudito dagli stessi genitori;

            l'ultimo studio dell'Ifel, organismo dell'Associazione dei comuni italiani, riporta che nel Comune di Roma il tasso di copertura delle domande di asili nido è fermo al 14%, e il costo medio è di 15.049 euro annui per ogni bambino, secondo lo studio dell'Anci l'unico capoluogo di Regione che supera il fatidico obiettivo di Lisbona è Bologna, la cui offerta di asili nido soddisfa il 35% della domanda, Firenze si ferma al 29%;

            grandi differenze vengono registrate anche nei costi: il Comune di Roma il tasso di copertura delle domande di asili nido è fermo al 14%, e il costo medio è di 15.049 euro annui, quasi doppio rispetto a quello medio riscontrato a Milano (7.774 euro l'anno), città che può soddisfare il 22% delle domande. Il costo medio di questo servizio nelle metropoli è di 6.802 euro l'anno;

            il 26 settembre 2006 è stato istituito un Fondo speciale, frutto di un accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali, col fine di sviluppare una rete di asili nido e di servizi integrativi sul territorio nazionale, con uno stanziamento complessivo di 774 milioni di euro. Finora però questi soldi non sono stati spesi, ed alcune Regioni, tra cui la Campania, l'Abruzzo e la Calabria, non hanno ancora presentato i piani di spesa;

        considerato inoltre che:

            i servizi alternativi ai nidi pubblici andrebbero aiutati e incentivati per venire incontro alle richieste, da una parte delle donne che lavorano e dall'altra dei bambini che devono socializzare tra loro;

            esistono politiche come quelle dei «voucher», che in alcuni casi erogati direttamente alle famiglie, potrebbero servire sia per pagare rette private di nidi che baby sitter. La Regione Toscana, al fine di ridurre la lista di attesa nei servizi all'infanzia della fascia da 0 a 2 anni, ha approvato, con decreto n. 331 del 29 gennaio 2008, il Bando per l'erogazione di «voucher» alle famiglie per i servizi di cura alla prima infanzia. Tale bando prevede un sostegno alle famiglie toscane attraverso l'erogazione di n. 933 «voucher» del valore di 1.500 euro ciascuno;

        esistono inoltre servizi alternativi come le «tages mutter». Il termine in tedesco significa «Mamma di giorno», è una persona adeguatamente formata che offre educazione e cura i bambini di altri presso il proprio domicilio. Si tratta di una grande innovazione nel settore dei servizi per l'infanzia. La «tages mutter» offre il proprio servizio solitamente in casa propria. Anche laddove il servizio si svolge in ambienti extradomiciliari mantiene i requisiti e l'organizzazione di un servizio domiciliare. La «tages mutter», pur lavorando in casa propria, è in stabile collegamento con un ente non profit che la sostiene e la supporta nel lavoro. Tale ente garantisce, nei confronti delle famiglie utenti e dell'ente pubblico, il mantenimento degli standard qualitativi previsti, sia dal punto di vista ambientale che educativo. Il servizio di assistenti materne o «tages mutter» è attivo da tempo in gran parte d'Europa, specialmente nei paesi dell'Europa centrale e nell'area scandinava, da sempre all'avanguardia nei servizi sociali. In Italia questo modello educativo fu importato all'inizio degli anni Novanta nelle province di Trento e Bolzano. Un ottimo esempio è rappresentato oggi dalla Regione Lazio che con la collaborazione di alcune cooperative sta promuovendo questo servizio nel suo territorio,

        impegna il Governo:

            a promuovere con ogni strumento utile iniziative come quelle sopra esposte che riguardano forme alternative agli asili nido pubblici come le tages mutter o con aiuti alle famiglie tramite voucher, anche attraverso campagne di informazione sociale e interessando la Conferenza Stato Regioni;

            a semplificare l'iter burocratico al fine di snellire le procedure di accesso ai fondi e affrontare il problema delle Regioni che non presentano piani di spesa e che hanno una minima ricettività di bambini per la creazione di nuovi nidi pubblici.

G/1315/15/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

            premesso che:

            il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

            l'infanzia rappresenta uno dei momenti più importanti e delicati della vita dell'individuo;

            la civiltà di un Paese si misura anche, se non soprattutto, dal grado di investimento di risorse disposte a tutela dei minori, nonché dalla qualità e dall'efficacia delle attività previste in favore del sostegno e della promozione dei diritti dell'infanzia;

            significativi interventi in tal senso sono stati disposti, con buoni risultati, dalla legge n. 285 del 1997, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», da cui si dovrebbe ripartire per continuare ad investire in favore dei diritti dei più piccoli, con provvedimenti di qualità rilevante;

            benché gli interventi disposti da tale legge sarebbero meritevoli di promozione e sostegno, la manovra finanziaria in esame non prevede alcuna misura in tal senso,

        considerato che:

            dall'anno 2010 il finanziamento della legge n. 285 del 1997 subisce una riduzione da 43 a 40 milioni. Tale riduzione comprometterebbe interventi che hanno messo al centro e i bambini e gli adolescenti quali soggetti di diritto, ai quali sono state offerte opportunità concrete nella vita quotidiana delle proprie comunità;

        Tenuto conto dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 , n. 176,

        impegna il governo:

            a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, per rifinanziare gli interventi previsti dalla legge n. 285 del 1997, al fine di garantire aiuti concreti e supporti adeguati all'infanzia e alle famiglie.

G/1315/16/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che,

            nel preambolo della Convenzione dei diritti dell'infanzia dell'89 si afferma: «Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella società»;

            le famiglie non devono essere lasciate a se stesse ma devono essere invece sostenute soprattutto in relazione alle attività di assistenza ed educazione dei bambini. Pertanto esse, e tutti coloro che lavorano per e con i bambini, devono essere destinatari di azioni mirate;

            il sostegno della maternità e della paternità rappresenta oggi una misura qualificante ed essenziale per la realizzazione di una famiglia;

            le più diverse necessità che legano la nascita di un figlio alle esigenze lavorative dei genitori si scontrano con le insufficienti strutture per l'infanzia presenti nel territorio nazionale, in primis lo scarso numero di asili nido;

            è indispensabile la valorizzazione delle misure previste dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 che promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante provvedimenti quali l'istituzione dei congedi parentali e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap; l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione; il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale;

            gli ottimi risultati prodotti da queste misure dimostrano come esse sarebbero quanto mai meritevoli di promozione e sostegno;

        impegna il Governo:

            a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, per rifinanziare la legge n. 53 del 2000, al fine di garantire aiuti concreti e supporti adeguati alla maternità e alla paternità, quali valori da tutelare e promuovere in ragione della loro assoluta rilevanza sociale.

G/1315/17/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

            le risorse a disposizione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza risultano ampiamente insufficienti rispetto all'attuazione degli interventi di sostegno e di tutela dell'infanzia;

            la mancanza di adeguate risorse potrebbero compromettere in misura significativa gli interventi e le attività a tutela dei minori iniziati o anche solo progettati da tale Fondo, particolarmente importante ai fini della promozione e del sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzI;

        considerato che:

            i bambini e gli adolescenti sono, insieme agli anziani, i cittadini più poveri. Come può evincersi dai rapporti dell'UNICEF, della Commissione contro l'esclusione sociale, dell'ISTAT, è unanime la convinzione secondo cui in Italia sia aumentata la povertà minorile, che ha raggiunto il 27% con punte del 30% nel Sud. L'Italia detiene pertanto un record assolutamente negativo nell'ambito dei Paesi europei. Sono quindi i bambini, in particolare del Sud, di famiglie con più di un figlio, monoreddito, o i figli di genitori in condizioni economiche difficili, con due redditi da lavoro precario, i soggetti più esposti alla crisi economica e alle tragedie della povertà;

        impegna il Governo:

            a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza in misura adeguata all'entità e all'alto valore sociale delle funzioni da esso svolte e degli obiettivi perseguiti.

G/1315/18/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

            l'esigenza di affermare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso un organismo indipendente ed autonomo, nasce dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, e ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, che all'articolo 18 impegna gli Stati «alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo», nonché dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

            mentre molti Stati europei hanno dato seguito a tale indicazione, in Italia non esiste ancora un Garante a livello nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con qualche esperienza a livello regionale;

            sarebbe opportuno istituire tale autorità indipendente e riconosciuta e concepire il Garante non tanto quale autorità con funzioni censorie o sanzionatorie, quanto invece quale soggetto volto a promuovere, sostenere, favorire e coordinare coordina tutti coloro che operano per affermare i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti: le istituzioni pubbliche dei diversi livelli territoriali, i servizi pubblici e privati, i professionisti, le famiglie e l'associazionismo. Occorre attribuire un grande rilievo all'ascolto e alla partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti alle decisioni che li riguardano, prevedendo che un'autorità quale il Garante nazionale stimoli e faciliti forme adeguate di coinvolgimento degli stessi e che una loro rappresentanza partecipi alle riunioni della commissione consultiva del Garante nazionale;

        impegna il Governo:

            a stanziare adeguate risorse per l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza quale autorità autonoma e indipendente da ogni altra, nonché per la realizzazione di un pieno ed efficace coordinamento delle attività dei Garanti regionali, al fine di tutelare e promuovere i diritti dei minori.

G/1315/19/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

            in Italia, il 23,6% dei bambini è sovrappeso e il 12,3% è obeso; questo è il risultato di una indagine presentata 1'8 ottobre 2008;

            l'obesità rappresenta una minaccia notevole per la salute pubblica in Italia come in Europa. Tra i bambini, l'obesità si sta diffondendo in maniera esponenziale, è quindi necessario intraprendere misure idonee ad evitare una vera propria epidemia dell'obesità in Europa;

            a tal fine è necessario agire in funzione preventiva, riducendo in particolare tutti gli stimoli che i bambini ricevono, in misura crescente in particolare dalla televisione, rispetto al consumo di cibi e bevande a forte contenuto calorico e ricchi di lipidi;

            una ricerca condotta in Inghilterra ha dimostrato l'esistenza di un chiaro collegamento causale tra le pubblicità che interessano i programmi destinati ai bambini, idonei a condizionarne le scelte sul cibo e sulle bevande. In quasi tutti i Paesi della UE è stato deciso di evitare di trasmettere gli spot di dolci e bibite gassate nell'ambito di programmi destinati ai bambini, in ragione del riconoscimento della sussistenza del legame tra marketing e diete dei bambini;

            è del resto significativo che, secondo quanto può evincersi da una recente ricerca presentata dalla Società italiana dei Pediatri, il tempo trascorso davanti alla TV ha correlazione diretta, in particolare, con le abitudini alimentari. In sintesi: più TV si guarda, più si mangiano solo le cose che piacciono (46,1% vs 26,4%), più aumenta nettamente il consumo di merendine confezionate (25,8% vs 15,2%), mentre cala considerevolmente il già basso consumo di verdura (23,4% vs 36%) e aumenta il consumo di dolci (25,1 % vs 20,2%) e salumi (32,5% vs 27,5%). Si conferma dunque la relazione diretta – tanto più evidente in relazione ai bambini – tra visione di programmi televisivi e tendenza all'adozione di abitudini alimentari scorrette e dannose per la salute;

        impegna il Governo:

            a stanziare risorse per l'adozione di un piano di contrasto e prevenzione dell'obesità infantile, nonché per la sensibilizzazione delle famiglie al problema, valutando l'opportunità di promuovere misure che vietino alle emittenti televisive di mandare in onda spot pubblicitari inerenti bevande o cibi a forte contenuto calorico o ricchi di grassi, nell'ambito di programmi destinati ai bambini.

G/1315/20/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

            le strutture per la prima infanzia sono insufficienti nel nostro Paese – la richiesta di strutture è infatti di gran lunga superiore alla reale offerta – e decisamente inadeguate rispetto alla loro funzione di assoluto rilievo sociale. Gli Asili Nido infatti, oltre che un aiuto per le famiglie sono anche un luogo in cui i bambini trovano cure ed assistenza adeguata;

            l'impegno deve essere quello di aumentame la presenza, facilitame l'accesso con rette adeguate e congrue alle possibilità delle famiglie;

            il progetto del «Fondo Decennale» per gli Asili nido, era teso a migliorare una situazione di arretratezza del nostro Paese in questo settore specifico dell'infanzia:

        tenuto conto che:

            i princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata sono stati resi esecutivi ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

        rilevato che:

            secondo la moderna pedagogia i primissimi anni di vita, e non solo quelli dai tre anni a sei anni, sono decisivi per l'apprendimento e lo sviluppo delle attitudini dei bambini.Per tali ragioni l'asilo deve rappresentare in primo luogo un servizio educativo per il bambino, quale suo diritto di cui lo Stato deve consentirne l'affermazione. Lo slittamento progressivo della concetto di asilo nido dall'accezione di servizio sociale a quella di struttura educativa, lungi dallo sminuirne l'importanza e il valore di struttura di sostegno per i genitori, ne specifica la funzione preminentemente educativa;

            il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, nel contesto della Strategia di Lisbona, ha stabilito l'obiettivo comune di offrire, entro il 2010, i servizi all'infanzia per almeno il 90% dei bambini dai 3 anni all'età scolastica e per il 33% nei confronti dei bambini di età inferiore ai 3 anni;

            l'Italia si caratterizza per una scarsissima presenza di servizi per la prima infanzia. Secondo i più recenti dati elaborati dall'Istituto per gli Innocenti e pubblicati nel Quaderno 36 del CNDA del 2006, la percentuale media di accoglienza rispetto all'utenza potenziale è del 12,3%. Si registra, inoltre, un sostanziale squilibrio territoriale dell'offerta: ad una discreta copertura garantita nel Centro-Nord, fra cui emerge ad esempio l'Emilia Romagna con il 29,7%, corrisponde un'assenza significativa di servizi al Sud: per esempio si raggiunge il livello minimo del 2,4% in Calabria;

            l'Unione Europea nell'ambito dell'«European symposium on improving early childhood education and care» (ECEC) svoltosi a Bruxelles, il 14 ottobre 2008, ha evidenziato come «investire nella qualità dell'ECEC è fondamentale, poiché è in questa fase che si pongono le fondamenta per il successivo apprendimento e per i risultati, e anche perché è dimostrato che investire in qualità ECEC contribuisce in modo sostanziale a spezzare il circolo vizioso dello svantaggio»;

            il professor James Heckman, premio Nobel per le Scienze economiche nel 2000, in visita in questi giorni agli asili nido di Reggio Emilia, ha affermato che: «Una buona scuola dell'infanzia è il miglior investimento per il futuro di un paese. Sull'investimento iniziale nei servizi alla prima infanzia vi è un ritorno economico annuo valutabile nella misura del 10%,»;

            il Rapporto Attali, nella prima delle 316 decisioni per lo sviluppo della Francia parte addirittura dalla prima infanzia: «Garantire a tutti i bambini i requisiti necessari per affrontare il mondo. Decisione 1: migliorare la formazione degli educatori delle scuole materne, valorizzare il loro titolo di studio ed aumentame il numero. Perché la scuola primaria non è in grado di ridurre le difficoltà riscontrate alla scuola materna. Il processo di base necessario per la crescita è già inesorabilmente avviato. Per questo motivo è essenziale darsi degli obiettivi imprescindibili per quanto riguarda il controllo dei comportamenti dei bambini fin dall'ingresso all'asilo nido o alla scuola materna»;

        impegna il Governo:

            a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, a favore del fondo decennale per gli asili nidofinalizzate a garantire aiuti concreti e supporti adeguati alle famiglie tali da promuovere e sostenere il valore sociale e la specificità dell'infanzia.

G/1315/21/5 e 6

DONAGGIO, STRADIOTTO, ARMATO

Il Senato,

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            il provvedimento in esame prevede la possibilità, per i comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, le somme destinate a investimenti infrastrutlurali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti da rinegoziazioni o estinzioni di mutui;

            tale misura ha finalità analoghe ad altre disposizioni vigenti, tutte sostanzialmente tese ad agevolare, attraverso l'esclusione di alcune tipologie di spese in conto capitale dal calcolo dei saldi relativi al Patto di stabilità, la realizzazione degli investimenti infrastrutturali degli enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno;

            a riguardo, si ricorda il comma 8 dell'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), come riformulato dal comma 41 della legge finanziaria per il 2009, il quale prevede che non vengano conteggiate nel saldo di riferimento dell'anno 2007 alcune voci di entrata – derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati, e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare – qualora le relative risorse siano destinate dagli enti locali alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito;

            in maniera analoga l'articolo 2, comma 41, letto b), della legge finanziaria per il 2009 ha previsto l'esclusione dal computo del saldo di alcune voci di entrata provenienti dallo Stato e le relative spese, di parte corrente e in conto capitale, sostenute da province e comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza conseguente a calamità naturali;

            le suddette misure non consentono tuttavia alle amministrazioni locali un'immediata spendibilità di quelle risorse che gli stessi enti avrebbero la possibilità di attivare sbloccando una parte dei residui passivi relativi alla spesa in conto capitale per portare a termine opere già cantierate e mettere in campo con immediatezza programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria: scuole, verde pubblico, beni artistici e culturali, periferie;

            assicurare un'immediata spendibilità di almeno una quota di queste risorse è al contrario necessario per un intervento di carattere anticongiunturale che rilanci gli investimenti per cui siano già stati aperti i cantieri e che i comuni non concludono perché non possono spendere risorse che sono già in loro possesso, pena il superamento dei vincoli posti dal patto di stabilità;

            la mancata attenuazione dei vincoli del patto di stabilità per gli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria riproduce uno dei motivi che ritardano la spesa per investimenti nel nostro paese e non si affronta uno degli aspetti più importanti del ruolo degli enti locali che non è connesso solo alla quantità delle risorse, ma anche alla qualità della spesa che viene profondamente compromessa dall'impossibilità che i comuni hanno di poter spendere le risorse che sono già in loro possesso;

            il ruolo di volano dell'economia rappresentato dal rilancio degli investimenti pubblici passa obbligatoriamente attraverso la possibilità di investimento delle amministrazioni locali, soprattutto di quelle comunali mediante l'individuazione e l'immediata realizzazione di opere pubbliche già individuate e per le quali siano già state preordinate le necessarie risorse;

            la possibilità per gli enti locali di spendere quelle risorse che sono già in loro possesso per gli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tramite l'attenuazione dei vincoli del patto di stabilità determinerebbe effetti economici anticongiunturali importanti poiché inciderebbero direttamente nelle situazioni di contesto in cui le imprese operano e ne rappresenterebbero un fattore importante per il rilancio della competitività e della produttività mediante nuova liquidità inserita nel sistema;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno degli enti locali i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del Testo unico degli enti locali.

G/1315/22/5 e 6

DONAGGIO, MARCO FILIPPI

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

        premesso che:

            nella straordinaria situazione di crisi che stiamo affrontando, il tema della liquidità delle imprese assume notevolissima importanza;

            molte imprese sono già in difficoltà, o potrebbero esserlo in poche settimane, non solo perché registrano una riduzione dei loro ordinativi, ma anche perché non hanno più un sufficiente accesso al credito;

            molte imprese, soprattutto piccole e medie, potrebbero entrare in crisi, e i loro i dipendenti e fornitori perdere il lavoro, ben prima dell'impatto della recessione internazionale sulla riduzione dei consumi, ma per il solo effetto della restrizione del credito;

            le banche italiane sembrano avviate più delle loro consorelle europee a trasmettere all'economia reale la stretta creditizia;

            per mettere un argine a questa situazione è possibile aggredire il problema a partire dai crediti che le imprese fornitrici vantano dalla Pubblica Amministrazione. Si tratta di circa 50 miliardi di euro. Se almeno una quota di questi crediti fosse liquidabile velocemente, le imprese, e i loro lavoratori, potrebbero guadagnare qualche mese di respiro;

            purtroppo non sempre le banche sono disponibili a scontare, e quindi anticipare, alle imprese i crediti vantati verso Stato, Regioni e altri enti pubblici, perché non sempre i crediti sono ritenuti certi ed esigibili e perché non sempre la banca ha sufficiente liquidità;

            il provvedimento in esame, nel prevedere che, relativamente agli anni 2008 e 2009, le risorse disponibili rispetto ai pagamenti effettuati a valere sull'autorizzazione di spesa per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali siano frnalizzate all'estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, risulta assolutamente insufficiente alla finalità dello liquidazione dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione;

            la modifica introdotta dalle Commissioni, che prevede che, per l'anno 2009, su istanza del creditore le regioni e gli enti locali hanno facoltà di certificare, nel rispetto dei limiti del Patto di stabilità interno, l'esigibilità del credito vantato per somministrazione, forniture e appalti ai fmi della cessione pro soluto a istituti di credito e a società finanziarie del credito medesimo, è apprezzabile ma insufficiente a porre rimedio al problema, anche perché molte regioni ed enti locali hanno già raggiunto i limiti massimi consentiti per attingere all'istituto delle anticipazioni di tesoreria, che i principi contabili europei equiparano alla cessione pro soluto:

        impegna il Governo:

            a favorire, per quanto di sua competenza, la definizione, anche di carattere normativo, di un sistema che assicuri la possibilità per le amministrazioni di «certificare» la validità della fattura emessa, una volta eseguiti tutti i controlli di legge (sul rispetto del contratto di serVÌzloo di fornitura, piuttosto che sul collaudo dell'opera pubblica), nonché a sollecitare la Cassa Depositi e Prestiti a scontare le fatture «certificate» a prezzi di mercato, esercitando il ruolo di «anticipatore» dei fondi di ultima istanza.

G/1315/23/5 e 6

DELLA SETA, BUBBICO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

        premesso che:

            il decreto-legge in esame dispone, all'articolo 18, la riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sotto utilizzate al fine di concentrare le risorse disponibili su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica che sta vivendo il Paese, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale;

            senza entrare nel merito di una valutazione strategica su quali siano i comparti che meglio possano agevolare una ripresa che stenta a decollare, appare opportuno sottolineare che il provvedimento elaborato dal Governo ha omesso di inserire importanti settori di intervento dell'attore pubblico;

            in particolare bisogna sottolineare la necessità di investire nel settore della messa in sicurezza del territorio, aumentando gli interventi per la difesa del suolo, quelli finalizzati alla bonifica da inquinamento ambientale e per la realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche;

            non bisogna sottovalutare l'importanza che queste attività rivestono, sia perché consentono di recuperare il necessario equilibrio tra l'utilizzazione delle risorse naturali e la loro tutela e valorizzazione, sia perché fanno capo ad un modello di sviluppo economico virtuoso che tende a tutelare il capitale e non a metterlo a repentaglio;

        impegna il Governo:

            a prevedere che una quota parte degli investimenti per le opere pubbliche venga destinata ad interventi di difesa del suolo, di bonifica da inquinamento ambientale e di realizzazione di opere idrauliche.

G/1315/24/5 e 6

DELLA SETA, BUBBICO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

        premesso che:

            con la definitiva approvazione del «pacchetto clima» che stabilisce per il 2020 la riduzione del 20 per cento di emissioni di gas a effetto serra, di portare al 20 per cento il risparmio energetico e aumentare del 20 per cento il consumo di fonti e rinnovabili, l'Europa ha dimostrato di considerare la risposta ai mutamenti climatici, con quello che comporta in termini di innovazione, di ricerca, di aumento della competitività economica e occupazionale, non un peso ma una delle chiavi per affrontare la crisi economica;

            l'Italia è in drammatico ritardo, non solo rispetto ai target fissati dal «pacchetto clima» dell'Unione europea, ma soprattutto rispetto agli obiettivi vincolanti del Protocollo di Kyoto per i quali dobbiamo ridurre per il 2012 le nostre emissioni del 6,5 per cento rispetto al 1990;

            l'esigenza di combattere i mutamenti climatici non nasce solo da grandi problemi: tale prospettiva è anche una straordinaria occasione di sviluppo e di progresso. Lo è in generale e lo è a maggior ragione per l'Italia. Proprio partendo dagli obiettivi e dai vincoli in materia di politiche energetiche e climatiche, anche il nostro Paese può trovare nuovo slancio economico, industriale, tecnologico: nell'incremento di ricerca e sviluppo, nella diffusione di prodotti e di processi produttivi innovativi ed efficienti, nella creazione di nuova occupazione qualificata, in una forte spinta all'esportazione di processi e prodotti eco-efficienti, nella razionalizzazione e modernizzazione dei sistemi di mobilità e delle tecnologie per l'edilizia;

            come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel discorso alla nazione di fine anno la crisi economica può rappresentare un'occasione per innovare l'economia a partire proprio dalle questioni energetiche e ambientali;

            il ripensamento sul taglio al bonus del 55 per cento per gli interventi energetico-ambientali nel patrimonio edilizio è stato positivo. Si tratta di un caso concreto di una misura che tiene assieme, come anche in altri paesi del mondo, la sfida ambientale e il rilancio dell'economia e dell'occupazione. Migliaia di piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'artigianato e molti produttori di materiali e apparecchiature per l'edilizia si sono attivati per utilizzare il mercato che si stava aprendo, sono coinvolti decine di migliaia di posti di lavoro;

            il nostro Paese nel contesto europeo è fra quelli che hanno i requisiti maggiori per orientare il suo sistema produttivo su basi ambientali. Sviluppo delle fonti alternative, innovazione, ricerca, sono risorse che l'Italia deve mettere da subito in campo per creare nuova occupazione e nuova economIa,

        impegna il Governo:

            a tener conto delle questioni ambientali nell'adozione delle misure per affrontare la crisi economica in atto e a considerare l'innovazione ambientale come chiave e opportunità da cogliere per rilanciare l'economia e l'occupazione.

G/1315/25/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

        premesso che:

            il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

            che con la legge finanziaria risultano tagliati 22,9 milioni dal fondo per l'edilizia scolastica;

        considerato che:

            il tema della sicurezza scolastica è di recente entrato drammaticamente in primo piano;

            secondo i dati diffusi da Cittadinanza attiva, nelle scuole monitorate per l'annuale rapporto «Imparare sicuri», risulta che nessuna ottiene un punteggio alto, 12 ottengono buono, 33 discreto, 56 appena sufficiente, 24 insufficiente e 7 pessimo. Nell'ambito di tale ultima categoria, su 7 scuole ben 6 sono dell'infanzia, dunque sono soprattutto i più piccoli a vivere in ambienti insicuri;

            al fine di migliorare lo standard qualitativo della sicurezza degli edifici scolastici, è quantomai necessario ripristinare i fondi per la sicurezza nelle scuole e realizzare un piano urgente per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici;

            è altresì necessario un programma straordinario di edilizia scolastica per la costruzione e il riadattamento delle strutture esistenti, al fine di assicurare una distribuzione delle strutture sul territorio coerente con le esigenze delle diverse realtà territoriali, a partire dal settore della primissima infanzia, a cui spesso sono destinati edifici caratterizzati da uno standard di sicurezza alquanto scadente;

            sarebbe opportuno collocare l'asilo nido e la scuola dell'infanzia all'interno dei complessi scolastici da costruire a da riadattare sulla base dello sviluppo demografico e della domanda potenziale.

        impegna il Governo:

            a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, idonee a predisporre un Piano urgente per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici, per la costruzione e il riadattamento delle strutture esistenti, e ad assicurare una distribuzione delle strutture sul territorio coerente con le esigenze delle diverse realtà territoriali, a partire dal settore della primissima infanzia.

G/1315/26/5 e 6

MUSSO, SALTAMARTINI

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

        premesso:

            che le difficoltà economiche globali riversano sul mondo delle costruzioni ed in particolare dei progettisti e delle società di progettazione pesanti ripercussioni soprattutto nel settore delle costruzioni e dei servizi ad esse attinenti;

            che a tal fine è importante assumere iniziative di sostegno delle aziende di progettazione;

            che, nell'ambito delle strategie volte a contrastare la crisi economica, molti governi hanno approvato o in preparazione piani di infrastrutturazione dei singoli paesi;

            che è necessario garantire la concorrenza e la trasparenza nell'assegnazione delle progettazioni di opere infrastrutturali pubbliche;

        considerato:

        che la normativa vigente in materia di appalti consente l'affidamento diretto in house di lavori di progettazione alle società di ingegneria controllate da società committenti pubbliche operanti nel settore ferroviario, autostradale, etc.;

            che i titoli acquisiti nella progettazione in house sono poi utilizzati per la partecipazione alla generalità delle gare;

            che tale situazione rappresenta una oggettiva distorsione delle condizioni concorrenziali;

            che in situazioni analoghe, quali la gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento in house alle società di proprietà delle amministrazioni locali preclude alle società stesse la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi da parte di altri committenti;

        tutto ciò premesso e considerato, impegna il governo a intervenire per modificare tale anomalia, prevedendo, coerentemente con quanto disposto in analoghe situazioni dalla normativa nazionale ed in sede europea, che le imprese di progettazione affidatarie di lavori in house siano impossibilitate a partecipare a successive procedure ad evidenza pubbIica per l'assegnazione di servizi di ingegneria e architettura.

G/1315/27/5 e 6

GALLO, BALDINI, IZZO, CICOLANI, BORNACIN, BUTTI, ZANETTA, MENARDI, OLIVA, MUSSO, GRILLO, CAMBER

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

        premesso:

            che le difficoltà del mondo finanziario hanno delle ripercussioni notevoli soprattutto nel settore delle costruzioni che, per sua natura, ha imprese con bassa capitalizzazione rispetto al fatturato, e che, quindi, hanno necessità strutturale di ampio affidamento bancario;

            che dette difficoltà risultano maggiormente penalizzanti per le piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro mondo produttivo, anche nel settore delle costruzioni;

            che la situazione sopra descritta può determinare un aggravamento degli effetti economici della crisi finanziaria;

            che, al contrario, occorre assumere iniziative di tipo anticiclico, a sostegno dell'economia reale e dell'impresa;

        considerato:

            che la anticipazione contrattuale è uno strumento vigente in quasi tutti i Paesi Europei;

        impegna il Governo:

            a reintrodurre le disposizioni normative che, per un periodo di almeno cinque anni, impongano ai soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di erogare un'anticipazione del prezzo d'appalto, prima dell'inizio dei lavori, nella misura del 10 per cento del prezzo stesso, a fronte di idonee garanzie fideiussorie.

        Ciò consentirà alle imprese di recuperare la necessaria liquidità per avviare l'esecuzione dei lavori e, nel medio periodo, di superare la situazione di crisi.

 

 

G/1315/28/5 e 6

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, BONFRISCO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

        premesso che:

            il fondo che incentiva gli interventi dì efficienza energetica operati dai cittadini con sgravi fiscali trova oggettive limitazioni;

        impegna il Governo:

            a rivedere in collaborazione con l'Enea le caratteristiche tecniche degli interventi di efficienza energetica al fine di premiare maggiormente quelli più qualificati anche in ragione del rapporto costo-beneficio.

G/1315/29/5 e 6

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI, BONFRISCO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

        premesso che:

            il comma 3 dell'articolo 11 del citato disegno di legge stabilisce che il 30 per cento della somma destinata al rifinanziamento del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi;

            dalla lettura della norma non appare chiaro se il suddetto limite sia da considerarsi un tetto minimo, nel senso che almeno il 30 per cento deve essere riservato ai Confidi, ovvero un limite massimo di risorse impiegabili in tal senso;

            che la lettura restrittiva della norma comporterebbe una ingiustificata restrizione dell'attuale ambito di intervento del sistema dei Confidi nelle operazioni di controgaranzia presso il Fondo;

        impegna il Governo:

            ad adottare tutti i possibili strumenti in sede attuativa, affinché il richiamato comma 3 dell'articolo 11 sia interpretato nel senso di riservare almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo a favore degli interventi di controgaranzia intermediate dai Confidi.

G/1315/30/5 e 6

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

        premesso che:

            l'articolo 30 del citato decreto-legge introduce particolari disposizioni antielusive per scoraggiare il ricorso a forme surrettizie di associazionismo attivate al solo scopo di evadere le imposte sui corrispettivi dei servizi e dei beni torniti da sedicenti associazioni;

            la stessa rubrica della norma, «Controlli sui circoli privati», da conto di questa evidente e condivisibile finalità moralizzatrice;

            così come formulata la disposizione coinvolge nei futuri adempimenti ed obblighi anche tipologie di soggetti che, per riconosciuti connotati istituzionali oggettivi e soggettivi, godono già a pieno titolo – ope legis – del regime fiscale agevolato previsto per le imposte dirette e per l'IVA, nel rispetto, comunque, dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

        considerato che:

            le organizzazioni di carattere sindacale e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, presenti nel CNEL sono autorizzate per legge, in virtù dei particolari connotati istituzionali, a costituire i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati e per le imprese.

        impegna il Governo:

            ad adottare, in sede attuativa, tutti i possibili strumenti affinché gli obblighi imposti dal citato articolo 30 siano limitati a coloro che non offrono sufficienti garanzie di democraticità e di corretta operatività, escludendo, pertanto, dai nuovi adempimenti, i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (associazioni di categoria abilitate alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale).

G/1315/31/5 e 6

ESPOSITO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

        premesso che:

            durante l'esame alla Camera del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» all'articolo 32, riguardante il tema della riscossione, è stato aggiunto il comma 7-bis, il quale:

                fissa in un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro interamente versati l'importo della misura minima di capitale richiesto alle società per l'iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali;

                definisce che tale limite di importo non si applica alle società a prevalente partecipazione pubblica;

                dispone la nullità degli affidamenti a soggetti privati di tale requisito, l'obbligo per i soggetti già iscritti all'albo di adeguarsi alla predetta misura minima di capitale, nonché la decadenza dall'affidamento dei soggetti che non siano adeguati alle suddette prescrizioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione.

                sancisce che, in ogni caso, fino all'adeguamento della misura minima del capitale, le società di riscossione non possono partecipare a nuove gare;

            la norma è diretta a sopperire ad una situazione di inattività dell'organo di vigilanza sull'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di riscossione, che non ha proceduto ad adeguare i suddetti parametri, e a garantire, con tale prescrizione, in misura maggiore le stazioni appaltanti con una più adeguata affidabilità patrimoniale delle società di riscossione;

            si ritiene tuttavia che tale previsione, così stringente nella tempistica attuativa, possa creare problemi interprativi per tutte le stazioni appaltanti che hanno procedure in atto per l'affidamento del servizio, nonché per tutte quelle che hanno necessità di avviare procedure ad evidenza pubblica durante i tre mesi previsti per l'adeguamento alla prescrizione normativa;

            la norma non può che essere interpretata nel senso che le misure previste ed il divieto di partecipare alle gare hanno effetto solo dopo lo spirare del termine di tre mesi assegnato per l'adeguamento del capitale versato;

        per quanto premesso impegna il Governo:

            ad adottare ogni adeguata misura interpretativa ed applicativa della disposizione in premessa indicata, eventualmente anche attraverso apposita circolare o atto di indirizzo, nel senso che la stessa non incide né inficia le procedure di gara in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, ed ha ad oggetto e si applica alle nuove procedure di gara ed a tutti gli affidamenti e contratti solo dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto per l'adeguamento del capitale sociale.

G/1315/32/5 e 6

MASSIMO GARAVAGLIA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

        premesso che:

            l'articolo 30 del decreto-legge 185/2008 in esame introduce particolari disposizioni antielusive per scoraggiare il ricorso a forme surrettizie di associazionismo attivate al solo scopo di evadere le imposte sui corrispettivi dei servizi e dei beni forniti da sedicenti associazioni;

            la stessa rubrica della norma, «Controlli sui circoli privati», dà conto di questa evidente e condivisibile finalità moralizzatrice;;

            così come formulata la disposizione coinvolge nei futuri adempimenti ed obblighi anche tipologie di soggetti che, per riconosciuti connotati istituzionali oggettivi e soggettivi, godono già a pieno titolo – ope legis – del regime fiscale agevolato previsto per le imposte dirette e per l'IVA, nel rispetto, comunque, dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni,

        considerato che:

            le organizzazioni di categoria sono autorizzate, per legge, in virtù dei particolari connotati istituzionali, a costituire i Centri di Assistenza Fiscale,

        impegna il Governo:

            ad adottare, in sede attuativa, tutti i possibili strumenti affinché gli obblighi imposti dal citato articolo 30 siano limitati a coloro che non offrono sufficienti garanzie di corretta operatività, escludendo, pertanto, dai nuovi adempimenti, i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

G/1315/33/5 e 6

ESPOSITO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

        premesso che:

            l'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha lo scopo di disciplinare le modalità di recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi da parte delle aziende municipalizzate di trasporto pubblico locale a seguito della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito;

            tenuto conto che tale disposizione prevede il recupero delle predette imposte nei confronti delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

        considerato che:

            con l'emendamento 24.4 presentato dai Relatori delle Commissioni riunite della Camera al predetto decreto-legge 185/2008, il richiamo alle società per azioni di cui alla legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali è stato sostituito con quello relativo alle società costituite ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            tenuto conto che il decreto legislativo n. 267 del 2000, null'altro fa se non sostituire ed integrare quanto già previsto dalla legge n. 142 del 1990, abrogando contestualmente quest'ultima legge;

            rilevato che appare necessario chiarire, in primo luogo nei riguardi della Commissione europea, che attende la completa attuazione alla suddetta decisione 2003/193/CE della Commissione, che il recupero degli aiuti leggittimi deve intendersi riferito a tutte le società per azioni costituite ai sensi della legge n. 140 del 1990,

        impegna il Governo:

            ad interpretare la modifica apportata al testo dell'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che richiama il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come una mera correzione espressiva - frutto peraltro di una corretta tecnica di drafting normativo - in quanto il richiamo contenuto nel testo originario faceva riferimento ad una legge (la numero 142 del 1990) abrogata e che, pertanto, il recupero degli aiuti illegittimamente usufruiti deve applicarsi a tutte le società per azioni esercenti pubblici servizi locali costituite a decorrere dal 1990 ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

G/1315/34/5 e 6

BONFRISCO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

        premesso che:

            l'articolo 30 del decreto-legge 185/2008 in esame introduce particolari disposizioni antielusive per scoraggiare il ricorso a forme surrettizie di associazionismo attivate al solo scopo di evadere le imposte sui corrispettivi dei servizi e dei beni forniti da sedicenti associazioni;

            la stessa rubrica della norma, «Controlli sui circoli privati», dà conto di questa evidente e condivisibile finalità moralizzatrice;;

            così come formulata la disposizione coinvolge nei futuri adempimenti ed obblighi anche tipologie di soggetti che, per riconosciuti connotati istituzionali oggettivi e soggettivi, godono già a pieno titolo – ope legis – del regime fiscale agevolato previsto per le imposte dirette e per l'IVA, nel rispetto, comunque, dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni,

        considerato che:

            le organizzazioni di categoria sono autorizzate, per legge, in virtù dei particolari connotati istituzionali, a costituire i Centri di Assistenza Fiscale,

        impegna il Governo:

            ad adottare, in sede attuativa, tutti i possibili strumenti affinché gli obblighi imposti dal citato articolo 30 siano limitati a coloro che non offrono sufficienti garanzie di corretta operatività, escludendo, pertanto, dai nuovi adempimenti, i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

G/1315/35/5 e 6

FLERES, ALICATA

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

            impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere che le imprese sociali, le ONLUS e le piccole e medie imprese che dimostrino, tramite un bilancio certificato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell'esercizio, possano adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche per le quali hanno svolto una prestazione di servizio.

            Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio di certificazione di regolarità contributiva.

 

 

Art.  1

1.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

        «Art. 1. - (Fondo per l'incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e da pensione). – 1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. La dotazione del Fondo è determinata in 3,4 miliardi di euro per l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi da lavoro dipendente e da pensione inferiori a 35.000 euro annui attraverso l'aumento delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 35.000 annui e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 1.

        3. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.

        4. Per l'anno 2009 i sostituti d'imposta e gli enti pensionistici applicano tale incremento delle detrazioni d'imposta in un'unica soluzione mensile secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, e qualora la relativa trattenuta fiscale mensile non sia sufficientemente capiente, nel minor numero necessario di mensilità.

        5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede parzialmente, a decorrere dall'anno 2009, per una somma pari ad un miliardo di euro mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

1.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

        «Art. 1. - (Fondo per l'incremento dell'assegno al nucleo familiare). – 1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'incremento dell'assegno per il nucleo familiare. La dotazione del Fondo è determinata in 3,4 miliardi di euro per l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le risorse del Fondo sono destinate ad incrementare gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla Tabella n. 1 di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli incrementi di cui al comma 1.

        3. Gli incrementi di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno di imposta 2009.

        4. Per l'anno 2009 i sostituti d'imposta, e gli enti pensionistici applicano gli incrementi di cui al comma 1 in un'unica soluzione mensile secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

        5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede parzialmente, a decorrere dall'anno 2009, per una somma pari ad un miliardo di euro mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

1.3

D'ALIA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

        «Art. 1. - 1. Nei limiti della maggiore spesa di 2.400 milioni di euro per l'anno 2009 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

1.4

D'ALIA

1. Al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

            «b-bis) d'impresa di cui all'articolo 55;

            b-ter) di lavoro autonomo di cui all'articolo 53».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

        «Art. 34-bis.1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009».

1.5

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

            «b-bis) d'impresa di cui all'articolo 55».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

1.6

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: ''La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni'', con le seguenti: ''La detrazione è aumentata a 1.000 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni''.

        1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 200 milioni annui si provvede, a decorrere dall'anno 2009, per una somma corrispondente mediante una riduzione lineare degli stanziamenti relativamente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

1.7

D'ALIA

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

            «Alla lettera a) sostituire le parole ''euro quindicimila'' con le seguenti: ''euro novemila'', alla lettera b) sostituire le parole ''euro diciassettemila'' con le seguenti: ''euro dodicimila'', alla lettera c) sostituire le parole ''euro diciassettemila'' con le seguenti: ''euro ventimila'', alla lettera d) sostituire le parole ''euro ventimila'' con le seguenti: ''euro venticinquemila'', alla lettera e) sostituire le parole ''euro ventimila'' con le seguenti: ''euro trentacinquemila'',

            alla lettera f) sostituire le parole ''euro ventiduemila'' con le seguenti: ''euro quarantacinquemila''».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

1.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 20 per cento.

        23-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2009, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento.

        23-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23-bis, nei limiti di 1.600 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cifra ''2.840,51 euro'', è sostituita dalla seguente: ''5.681 euro''.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: ''per un importo non superiore a 4.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo non superiore a 5.000 euro'';

            b) all'articolo 15, comma 1-ter, le parole: ''dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire'', sono sostituite dalle seguenti: ''dell'ammontare complessivo non superiore a 4.000 euro''.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''per la parte che eccede lire 250 mila'', è inserito il seguente periodo: ''Per le spese sostenute a favore dei figli di minore età non opera il limite di cui al periodo precedente e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento''.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

1.13

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: '', per la parte che eccede lire 250 mila'' sono soppresse.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.600 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.14

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

            e-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1º gennaio 2009, le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale per un importo non superiore a 300 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.15

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-octies) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        ''i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro''.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

1.16

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n.203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia''.

        23-ter. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.17

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «23-bis. I redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari urbane sono sottoposti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento.

        23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 2.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.18

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

        «23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'incremento degli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento dei citati assegni al nucleo familiare, da corrispondere nell'esercizio 2009».

1.19

MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

        «23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata a consentire di escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato alla modifica del patto, da realizzare nell'esercizio 2009».

1.20

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BELISARIO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

        «23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'incremento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento delle citate detrazioni, da corrispondere nell'esercizio 2009».

1.21

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BELISARIO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

        «23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'estensione delle misure di cui al presente articolo ai percettori di redditi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'estensione delle citate misure, da corrispondere nell'esercizio 2009».

1.0.1

NICOLA ROSSI, MORANDO, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.'';

            la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro.»;

            la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            «c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

            b) il comma 2 è abrogato».

Art. 1-ter

(Detassazione del salario da contrattazione aziendale e di secondo livello)

        1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 2.

        2. A decorrere dal periodo di imposta 2009, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

        3. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 1-quater.

(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione

Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)

        1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

        2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

        3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

            a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

            b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

            c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

            d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientai e che determinino la sospensione dell'attività lavorati va;

            e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

            f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

            g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonchè l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

            h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

        4. A decorrere dallo gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi.

Art. 1-quinquies.

(Pagamento dell'IVA per cassa)

        1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigi bile all'atto dell'incasso del prezzo.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo 2009, sono stabilite, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 200611l2/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

Art. 1-sexies.

(Deducibilità interessi passivi)

        1. Al comma 5 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: ''30 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''50 per cento''.

Art. 1-septies.

(Riduzione trasferimenti in conto capitale alle imprese)

        1. A decorrere dal 2010 i trasferimenti in conto capitale alle imprese pubbliche e private, da parte dello Stato, sono ridotti in misura pari al 20 per cento rispetto alla spesa media registrata negli anni 2004-2009.

Art. 1-octies.

(Rimborsi fiscali e pagamenti fornitori)

        1. A decorrere dal 10 marzo 2009, decorsi 18 mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.

        2. A decorrere dall'anno 2009, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta, con le modalità di cui al all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

        3. In caso di incapienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche mediante emissione di titoli del debito pubblico, le risorse necessarie per finanziare le disposizioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 1-nonies.

(Detrazione fiscale a favore lavoratrici dipendenti,

autonome e parasubordinate)

        1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1quater è inserito il seguente:

        ''1-quinquies. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e 1), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

            1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

            2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

            3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

            2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

            3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.

            4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

        1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

        2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

        3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

        4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

        5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

        6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

        7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei princìpi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

        8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei princìpi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

        9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

        10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici.

        L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

        11. L'Autorità inoltre:

            a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

            b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

        12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

            a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

            b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

            c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

            d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

            e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti esservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti;

        attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

            f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

            g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

        13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al30 per cento della retribuzione complessiva.

        14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

        15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera d).

        16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera c), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

        17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

        18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5'';

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso: ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento''.

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

        1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.2

ANNA MARIA SERAFINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglie, secondo i criteri di cui ai successivi commi.

        2 . Il reddito imponibile familiare, è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi natura prodotti dai coniugi non legalmente e/o effettivamente separati, nonché da quelli prodotti da altri familiari conviventi, ad eccezione dei redditi di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

        3. Dal reddito calcolato ai sensi del comma 2, per ogni figlio a carico, si deduce una quota pari alla soglia di povertà relativa calcolata annualmente dall'Istat. Ogni deduzione viene rapportata ai giorni di reale spettanza nell'arco del periodo d'imposta. Se i genitori non optano per la somma dei redditi ai sensi dell'articolo 2, la deduzione spettante viene ripartita al cinquanta per cento tra loro. Qualora la deduzione spettante non fosse goduta interamente a causa dell'incapienza del nucleo familiare, è prevista la possibilità per i contribuenti di optare per il rimborso o per la compensazione della quota non goduta fino a un massimo del cinquanta per cento della stessa.

        4. Il reddito calcolato ai sensi del comma 2 viene diviso in parti uguali tra i percettori di reddito appartenenti al nucleo per l'applicazione della tassazione prevista dall'art. 11 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

        5. Il trattamento fiscale individuato dagli articoli precedenti si applica esclusivamente alle famiglie nel cui nucleo siano presenti un numero di figli a carico non inferiore a quattro. Si considerano a carico i figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi affiliati ed affidati, minori di età, perennemente invalidi al lavoro, portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e quelli maggiori di età se studenti iscritti ad un corso di studi, di specializzazione post lauream o di tirocinio obbligatorio. Si considerano studenti i figli regolarmente iscritti, in corso con il piano di studi e comunque non oltre il secondo anno di iscrizione fuori corso.

        6. Nel caso in cui le detrazioni spettanti ai coniugi siano superiori all'imposta lorda calcolata in base alle disposizioni delegate, i coniugi possono optare per la reciproca compensazione. Qualora i coniugi risultassero comunque incapienti, è previsto il rimborso ad personam del cinquanta per cento delle detrazioni non godute e la contestuale maturazione di un credito di imposta per il restante cinquanta per cento utilizzabile nei successivi dieci anni.

        7. I provvedimenti delegati conterranno le disposizioni necessarie per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta, nonché per il coordinamento delle norme in vigore relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione secondo il metodo introdotto dagli articoli precedenti

        8. Nel determinare la base imponibile ai fini dell'addizionale comunale all'Irpef come indicato dall'art. 1 comma 4 del decreto legislativo 360/1998 si tiene conto delle modifiche apportate dalla presente legge al DPR. 917/1986. Nel determinare la base imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'lrpef come indicato dall'art. 50 del decreto legislativo 446/1997 si tiene conto delle modifiche apportate dalla presente legge al DPR. 917/1986.

        9. Il trattamento tributario previsto dalla presente legge all'art. 5, entra in vigore con l'anno fiscale 2009 e dovrà essere progressivamente esteso a tutte le tipologie di famiglia in un arco temporale di anni cinque. A questo fine in ogni legge finanziaria il Governo indicherà la composizione familiare cui estenderne l'applicazione ed individuerà le risorse stanziate a questo scopo.

        10. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''».

1.0.3

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2011, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

        2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

1.0.4

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)

        1. All'articolo 12 del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, la cifra: ''2.840,51 euro'', è sostituita dalla seguente: ''5.681 euro''».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1.0.5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: ''4.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''6.000 euro''.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

1.0.6

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari della Carta Acquisti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008 n.  112, convertito con modificazioni, nella legge. 6 agosto 2008, n. 133, nella determinazione dell'ammontare del reddito non si tiene conto dei maggiori importi percepiti nel 2008 ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127.

        2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla parola ''5,7''».

Art.  2

2.1

MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – (Rifinanziamento del fondo di solidarietà sui mutui e del fondo per gli affitti; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE). – 1. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, commi 475-480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 100 milioni di euro.

        2. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 300 milioni di euro.

        3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a valere le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

        4. A partire dal 1º gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32, comma 4.

2.2

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – (Tasso d'interesse sui mutui per ['acquisto della prima casa). – 1. Il tasso di interesse applicabile ai mutui in essere per l'acquisto della casa di abitazione non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento della scadenza di ciascuna rata, aumentato di cento cinquanta punti base.

        2. A partire dal 1º gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

2.3

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. – (Riduzione del tasso d'interesse sui mutui per la prima casa). – 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 700 milioni per l'anno 2009, finalizzato a ridurre l'importo, a carico del mutuatario, delle rate dei mutui per l'acquisto della casa di abitazione a tasso fisso e non fisso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative e i criteri della predetta riduzione.

        2. A partire dal 1º gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2009 con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32, comma 4.

2.4

D'ALIA

Sostituire il titolo con il seguente:

        «Mutui prima casa: per i mutui in corso limitatamente all'anno 2009 le rate variabili non possono superare il 3,5 per cento mentre le rate fisse non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE».

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato per i mutui a tasso variabile con riferimento al maggiore tra il 3,5 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. Per i mutui a tasso fisso la rata è calcolato in modo da non superare il 4 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009».

2.5

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dei mutui a tasso non fisso».

        Conseguentemente dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 de 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009) sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009».

2.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei mutui a tasso non fisso» con le seguenti: «relative a mutui di importo non superiore a 300.000 euro».

        Conseguentemente dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

        1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 de 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009) sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009».

2.7

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «a tasso non fisso».

        Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «fino al 31 ottobre 2008,» aggiungere le seguenti: «con un reddito imponibile ai fini dell'IRE per l'anno 2007 non superiore a 50.000 euro».

        Conseguentemente, dopo il comma 5-sexies, aggiungere il seguente:

        «5-septies. A una quota degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008 n. 203».

2.8

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, DE TONI, CARLINO

Al comma 1, dopo le parole: «a tasso non fisso» aggiungere le seguenti: «, anche a rata costante o con opzione fisso/mobile,».

2.9

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2008» con le seguenti: «30 novembre 2008».

        Conseguentemente dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 de 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009) sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009».

2.10

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2008» con le seguenti: «15 dicembre 2008».

2.11

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 5, dopo le parole: «al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea» inserire le seguenti: «qualora tale tasso sia inferiore al tasso Euribor a tre mesi».

2.12

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il tasso complessivo applicato in tali contratti può essere al massimo pari al tasso sulle operazioni di rifmanziamento principale della Banca centrale europea incrementato di uno spread di 100 punti base».

2.13

COSTA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

        «6. I lavoratori dipendenti, il cui reddito familiare è inferiore a 75.000 euro lordi annui, possono sottoscrivere mutui a tasso agevolato per l'acquisto di alloggi da adibire ad abitazione principale. Gli alloggi di nuova costruzione od integralmente ristrutturati rispettano le caratteristiche minime di rendimento energetico stabilite dalla legge n. 192/2005. Le modalità e le condizioni per la concessione dei mutui sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

        7. I mutui per l'acquisto dei suddetti alloggi sono erogati dagli istituti bancari che applicano le seguenti condizioni:

            – i finanziamenti a tasso variabile sono indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea;

           –   i mutui a tasso fisso sono indicizzati all'Interest Rate Swap (IRS) in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

        8. Il tasso contrattuale complessivo applicato ai mutui agevolati è definito nel decreto dì cui al comma 6.

        9. Per i soggetti acquirenti che sottoscrivono mutui a tasso variabile, il costo totale del finanziamento non può superare il 3,5% annuo; per i soggetti acquirenti che sottoscrivono mutui a tasso fisso il costo complessivo non può eccedere il 4% annuo. La differenza tra costo effettivo del finanziamento e importo sostenuto dall'acqUirente è a carico dello Stato.

        10. Il presente articolo si applica ai contratti di compravendita perfezionati entro il 31 dicembre 2009».

        Conseguentemente, alla tabella C: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – Sostegno, valorizzazione e tutela settore dello spettacolo (1.2.2 – Interventi – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6323, 6324; 1.2.6 – Investimenti capp. 8570, 8571, 8573, 8721) apportare le seguenti variazioni:

            2009:           0;

            2010:           0;

            2011:    9.800.

        Conseguentemente, alla tabella C: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – Sostegno, valorizzazione e tutela settore dello spettacolo (1.2.2 – Interventi – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6323, 6324; 1.2.6 – Investimenti capp. 8570, 8571, 8573, 8721) apportare le seguenti variazioni:

            2009:    23.300;

            2010:    21.900;

            2011:    20.600.

2.14

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. In considerazione della grave congiuntura economica, per l'anno 2009, è disposto il temporaneo non ricorso alle procedure esecutive immobiliari dei mutuatari, che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale».

2.15

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, BUGNANO

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

        «5-ter-1. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto e alla locazione della prima casa, a partire dal 1º gennaio 2009 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

        5-ter-2. La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 5-ter-1 è pari a 100 milioni di euro annui.

        5-ter-3. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 5-ter-1.

        5-ter-4. Agli oneri di cui al comma 5-ter-1 si provvede, a decorrere dall'anno 2009, mediante una corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

2.16

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, DE TONI, PEDICA, BUGNANO

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere i seguenti:

        «5-septies-1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''4.000 euro'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''6.000 euro''.

        5-octies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,'' sono aggiunte le seguenti: ''salvo gli oneri di cui alla lettera b) per i quali si detrae un importo pari al 23 per cento,''.

        5-novies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 5-septies e 5-octies pari a 350 milioni di euro annui, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 5-decies.

        5-decies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6-bis, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono abrogate».

2.17

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere il seguente:

        «5-septies. Al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: ''in caso di mutuo'', sono aggiunte le seguenti: ''di qualsiasi tipologia'';

            b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: ''senza formalità'', sono aggiunte le seguenti: ''anche con scrittura privata non autenticata'';

            c) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: ''di cui al comma 1'', sono aggiunte le seguenti: ''La facoltà di surrogazione di cui al comma 1 non deve comportare nessun onere di nessuna natura per il mutuatario.'';

            d) all'articolo 8, comma 4, in fine, sono aggiunte le parole: ''inclusa la detraibilità degli interessi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, come individuata dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.'';

            e) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        ''5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di non pagamento delle rate di mutuo fmo ad un periodo pari a 24 mesi precedenti alla richiesta di surrogazione da parte del debitore qualora lo stesso abbia dichiarato un reddito ai fini Irpef l'anno fiscale precedente quello della data della richiesta inferiore ai 50. 000 euro.'';

            f) all'articolo 8-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

        ''2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della presente legge si applica una sanzione amministrativa pari ad un ammontare da 6.000 a 12.000 euro per ogni singola inosservanza''».

2.18

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere il seguente:

        «5-septies. Le procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che entro 30 novembre 2008 non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sono sospese per anno dalla data di approvazione della presente legge qualora il mutuatario abbia denunciato ai fini Irpef per l'anno fiscale 2007 un reddito inferiore ai 50.000 euro».

2.19

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Patto di stabilità per gli enti locali)

        1. Ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011 ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, si applicano, in deroga alla disciplina vigente, le disposizioni di cui al presente articolo. I medesimi comuni sono valutati, secondo i principi di flessibilità, proporzionalità e adeguatezza, in base al rispettivo grado di efficienza, secondo i seguenti parametri fondamentali:

            a) l'autonomia finanziaria, intesa quale rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;

            b) la percentuale della spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;

            c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

        2. Per le finalità di cui al presente articolo, i comuni di cui al comma 1 sono classificati in:

            a) comuni virtuosi;

            b) comuni poco virtuosi;

            c) comuni con bilancio squilibrato.

        3. Sono considerati virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri:

            a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, superiore:

                1) al 39 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

                2) al 41 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

                3) al 36 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

            b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, inferiore:

                1) al 36 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

                2) al 32 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

                3) al 34 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

            c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

        4. Sono considerati comuni con bilancio squilibrato i comuni aventi:

            a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, inferiore:

                1) al 34 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

                2) al 38 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

                3) al 33 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

            b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, superiore:

                1) al 45 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 59.999 abitanti;

                2) al 40 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 60.000 e 250.000 abitanti;

                3) al 43 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

            c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

        5. Sono considerati poco virtuosi i comuni con parametri di bilancio intermedi tra quelli previsti per gli enti virtuosi, ai sensi del comma 3, e quelli previsti per i comuni con bilancio squilibrato, ai sensi del comma 4.

        6. In sede di valutazione delle entrate proprie ai sensi dei commi 3, lettera a) e 4, lettera b), sono comunque escluse dal computo le entrate derivanti dalla riscossione della TARSU. Al medesimo fine, le entrate da compartecipazione IRPEF sono iscritte nel titolo II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) del bilancio.

        7. Ai fini della classificazione di cui ai commi 2 e 5, rileva la ricorrenza congiunta di tutti i parametri di bilancio. Il mancato rispetto anche di un solo parametro determina la classificazione dell'ente nella categoria rispettivamente di comune poco virtuoso ovvero di comune con bilancio squilibrato.

        8. Nel caso di comuni capoluogo di provincia si applicano comunque, anche in mancanza del requisito dimensionale, i parametri relativi ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

        9. I comuni classificati come virtuosi ai sensi del comma 3 non sono soggetti ad alcun vincolo di bilancio. I comuni classificati come poco virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato e non possono stipulare nuovi mutui.

        10. Gli enti classificati come comuni con bilancio squilibrato sono soggetti al divieto di assumere personale e di sottoscrivere mutui, e sono altresì obbligati a ridurre del 2 per cento, rispetto all'ultimo rendiconto approvato, le spese correnti.

        11. Ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, gli organi di revisione economicofinanziaria di ciascun comune sono tenuti a certificare la classificazione del comune stesso ai sensi del presente articolo.

        12. La certificazione di cui al comma Il è resa nell'ambito della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo trasmessa alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

        Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5-sexies, inserire i seguenti:

        «5-septies.. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        50-octies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma Il, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.

        5-novies. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

        5-decies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

        1. All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

        «9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a tre ami con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.

        9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

        9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione fmanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a tre anni con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.

        9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari fmanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.

        9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrici per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.

        9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.».

2.0.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

        1. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente:

        ''si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o da un avvocato''.

        2. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente:

            ''l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive''.

        3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della seguente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma l e al comma 2 del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

        4. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo».

2.0.3

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

        All'articolo 8, comma 2, della legge 2 aprile 2007 n. 40 dopo la parola ''allegando'' sono aggiunte le seguenti: ''copia semplice di atto di surrogazione autenticato nelle sottoscrizioni da un avvocato applicando i minimi tariffari di onorario, o''».

2.0.4

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

        All'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

        ''5-bis. II Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:

            a) le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;

            b) le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;

            c) l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

        5-ter. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.

        5-quater. Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

            a) percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;

            b) percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;

            c) l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;

            d) la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo''».

2.bis.1

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, BUGNANO, DE TONI

Sostituire l'articolo 2-bis, con il seguente:

        «Art. 2-bis. - (Nullità della clausola di massimo scoperto). – 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

        2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

        3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

2.bis.2

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «se il saldo del cliente risulti» fino alla fine del comma con le seguenti: «e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente».

        Conseguentemente:

            sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

        2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

        3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.

        Sostituire la rubrica con la seguente: «Nullità della clausola di massimo scoperto».

Art. 2-ter.

(Utilizzo del risparmio degli enti locali)

2.ter.1

D'ALIA

Al comma 1, dopo la parola: «comuni» inserire le seguenti: «e le province».

2.ter.2

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BELISARIO, PEDICA, DE TONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del medesimo patto di stabilità interno».

        Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «e 1-bis».

2.ter.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Modifiche all'articolo 2, legge n. 203/08)

        All'articolo 2, comma 41, lett. f) della legge n. 203/08, dopo le parole: ''del presente articolo'', aggiungere le seguenti: ''nonché quelle previste dall'articolo 61, comma 10''.

        All'articolo 2, comma 48 della legge n. 203/08, dopo le parole: ''commi 20 e 21'', inserire le seguenti: ''nonché quelle di cui all'articolo 61, comma 10''».

2.ter.0.2

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Patto di stabilità)

        1. Al fine di consentire ai soli comuni, individuati al comma 2, di effettuare spese per investimenti in deroga ai vincoli del patto di stabilità di cui all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stanziati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011. I comuni interessati inoltrano i progetti di investimento al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'autorizzazione nei limiti della spesa predeterminata.

        2. I comuni che possono usufruire della deroga al patto di stabilità, di cui al comma 1, devono avere le seguenti caratteristiche:

            a) aver rispettato i vincoli del patto di stabilità per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007;

            b) non avere adottato nel medesimo triennio l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura massima prevista dalle disposizioni di legge;

            c) il rapporto numero dipendenti su abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica.

        3. Al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e di 500 milioni di euro per l'anno 2011, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica».

Art.  3

3.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Al comma 1, sostituire le parole: «l'adeguamento di diritti» con le seguenti: «l'adeguamento al rialzo di diritti».

3.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «30 aprile 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009» e: «10 maggio 2009» con le seguenti: «10 gennaio 2010».

3.3

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I futuri adeguamenti tariffari, devono essere individuati e determinati nel rispetto del meccanismo di tipo price cap, di cui alla delibera Cipe del 20 dicembre 1996, n. 319».

3.4

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 6.

3.5

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Al comma 6-bis, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «di concerto» aggiungere le seguenti: «sentito il parere delle Commissioni permanenti parlamentari competenti».

3.6

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Sopprimere il comma 7.

3.7

D'ALIA

Al comma 8 sopprimere le parole da: «entro il 28 febbraio 2009 ...» fino alla fine del periodo.

3.8

D'ALIA

Al comma 8 dopo la parola: «famiglie» inserire le parole: «e le imprese».

3.9

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: «in forma differenziata per zone climatiche, nonché».

3.10

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «indicativamente del» con le seguenti: «non inferiore al».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentato del 4 per cento».

3.11

D'ALIA

Al comma 9, sesto periodo, sostituire le parole: «a carico dei titolari di utenze non domestiche» con le seguenti: «applicata alla generalità dell'utenza».

3.12

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentato del 10 per cento».

3.13

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9-bis, sostituire le parole: «quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro» con le seguenti: «tre figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009 la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 5 per cento».

3.14

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

        «9-ter. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

        ''b-bis) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi''.

        9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter stimato in 110 milioni di euro in ragione annua, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 9-quinquies.

        9-quinquies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n, 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato'' sono sostituite dalle seguenti: ''Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado-Plato'';

            b) le parole: ''Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro'' sono sostituite dalle seguenti: ''Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro'';

            c) le parole: ''Alcole etilico: euro 800,01 per etto litro anidro'' sono sostituite dalle seguenti: ''Alcole etilico: euro 880,01 per etto litro anidro''.

3.15

PISTORIO, OLIVA

Al comma 10, lettera a) dopo le parole: «ai prezzi più bassi» aggiungere le seguenti: «o derivanti da fonti rinnovabili».

3.16

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. I provvedimenti del Ministero per lo sviluppo economico e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui ai precedenti commi 10 e 11, sono trasmessi per il parere presso le competenti Commissioni parlamentari».

3.17

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere il comma 12.

3.18

TOMASELLI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, PAOLO ROSSI, BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

        «12. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, dopo aver verificato l'avvenuto potenziamento della rete di trasporto, e fermo restando il prezzo unitario nazionale per i clienti finali, può suddividere la rete stessa in non più di tre macro-zone al fine di favorire la riduzione del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese su tutto il territorio nazionale.

        Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: «11 e 12» con le seguenti: «e 11».

3.19

PISTORIO, OLIVA

Al comma 13, aggiungere, infine, le parole: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

3.20

D'ALIA

Sopprimere il comma 13-bis.

3.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.3-bis.

(Disposizioni per promuovere la riduzione dei prezzi di beni di largo consumo. Abolizione di limiti alle vendite sottocosto e alle vendite straordinarie)

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

            a) al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

            ''e) la fissazione di divieti o limiti, di qualsiasi tipo, ad effettuare vendite, comunque denominate, straordinarie, di liquidazione, di fine stagione, promozionali, sottocosto'';

            b) al comma 2 sopprimere le parole: ''le vendite sottocosto e'';

            c) al comma 3 aggiungere le seguenti parole: ''ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 sulle vendite sottocosto''.

        2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sopprimere commi 7, 8 e 9».

Art.  4

4.1

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «favorire l'accesso» fino alla fine del periodo con il seguente: «sostenere le famiglie, con reddito inferiore a 25.000 euro con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo dotato di personalità giuridica denominato ''Fondo per i nuovi nati'' con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato».

        Conseguentemente, al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «di rilascio e di operatività delle garanzie» con le seguenti: «nonché di erogazione del contributo»;

        dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009)».

4.2

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO, ASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «adottato nell'anno di riferimento» inserire le seguenti: «e con un reddito complessivo familiare, calcolato con i criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, non superiore ai 60.000 euro».

4.3

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

            ''l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo l del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero'';

            b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

        ''Art. 15-bis. (Detrazioni per le adozioni internazionali) – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo l del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall'ente autorizzato, dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero''.

        6-ter. L'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «5,7».

4.4

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al Fondo di cui all'articolo 70, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

4.5

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al Fondo di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

4.6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, nel quadro della attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, formula il ''Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia'', piano pluriennale di interventi, di seguito denominato ''Piano di azione''.

        1-ter. Il Piano di azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

        1-quater. Sulle parti del Piano di azione sulle quali, nella Conferenza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non si sia realizzata l'intesa di cui al comma 2, il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

        1-quinquies. Il Piano di azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, prevede un incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 20 per cento, su base annua, dell'utenza attuale; per quanto riguarda la scuola dell'infanzia il medesimo piano prevede il completamento della generalizzazione.

        1-sexies. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

        1-septies. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia.

        1-octies. Per le spese annuali di gestione, il Piano di azione prevede il cofmanziamento da parte dello Stato del 50 per cento dei costi di gestione che restano a carico degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

4.7

MASCITELLI, LANNUTTI, CAFORIO, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

4.8

D'ALIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

        ''4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1º gennaio 2009 sono riconosciuti come figurativi senza oneri a carico del fondo nazionale per il servizio civile o del volontario, nella misura del 20% delle somme percepite durante la prestazione del servizio stesso e riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

        4-bis Per equipararne il valore a quello di un anno contributivo compreso dieci anni contributivi successivi al servizio stesso, se più vantaggioso. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

        4-ter. Dal 1º gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1 o gennaio 2009''.».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali''; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', ''Politiche per il lavoro'', ''Diritti sociali, solidarietà e famiglia''; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria'' e ''Fondi da ripartire''».

4.9

D'ALIA

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-ter.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali''; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', ''Politiche per il lavoro'', ''Diritti sociali, solidarietà e famiglia''; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria'' e ''Fondi da ripartire''».

4.10

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-ter.

4.11

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Al comma 3, primo periodo, sostituire la cifra: «60» con la seguente: «120».

        Conseguentemente:

            a) al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nell'anno 2009, ai volontari in rafferma annuale e in ferma prefissata delle Forze armate, in aggiunta alla retribuzione spettante, è riconosciuto, in via sperimentale, un beneficio economico equivalente a quello attribuito agli aventi diritto ai sensi del precedente periodo»;

            b) al secondo periodo del comma 3, sostituire le parole: «La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate» con le seguenti: «La misura della riduzione e del beneficio economico di cui al presente comma nonché le modalità applicative degli stessi saranno individuati, ritenendo a questo fine la paga giornaliera, trattamento accessorio»;

            c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 3, nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.12

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, ARMATO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

        5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

4.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. All'articolo 13, comma 1, del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, recante: ''Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province'' dopo le parole: ''sottoscrizione autenticata'' sono inserite le seguenti: ''secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.''».

Art.  5

5.1

D'ALIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con esclusivo riferimento al settore privato» con le seguenti: «con riferimento al settore privato e pubblico».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2009 e a 250 per l'anno 2010».

5.0.1

MERCATALI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. In via transitoria, nel periodo fra il 1º giugno 2009 e il 31 dicembre 2011, al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento.

        2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziarnenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 3000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Ai fini della riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati nonché sui redditi da pensione è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale confluiscono tutte le risorse derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono definite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1».

Art.  6

6.1

D'ALIA

Apportare le seguenti modifiche:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzione dalle imposte dirette della quota di lRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi»;

            b) nel primo comma, le parole: «4-bis» ;sono soppresse.

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali;

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

6.2

MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. La deduzione prevista al comma 1 è aumentata al 20% nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.

        1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis nei limiti di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

6.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «4-sexies. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

        4-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

6.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6,  inserire il seguente:

        «Art. 6-bis.

(Misure di agevolazione per le imprese innovative – start up – nei settori ad alta tecnologia)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito start up, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

            a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

            b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

        2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le start up operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1º gennaio 2006, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.

        3. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 1, le imprese start up devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

        4. Le misure di cui al comma 1 sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1º gennaio 2009, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1)  al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2)  al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3)  al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4)  al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            5)  al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione)

        1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato ''Fondo''. Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2.

        2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2012, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

        3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

        4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

        5. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

        6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

        7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

        8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 2, comma 6, i comitati approvano la graduatoria delle proposte.

        9. I contributi di cui ai commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)

        1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2008 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1º gennaio 2008».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            5)        al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.4

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi all'associazione di imprese)

        1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

            ''e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata''».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            5)        al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi alle imprese del Mezzogiorno per l'assunzione e il reimpiego di dirigenti)

        1. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.

        2. Alle imprese di cui al comma 1, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso, altresì, un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo economico di 1.000 euro al mese per un anno.

        3. 1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        ''2-bis. Nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, alle imprese che occupano meno di duecento cinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a trentasei mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2''.

        4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'incentivo di cui al comma 3.

        5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola:«5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

6.0.6

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)

        1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2008 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore allo gennaio 2008».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.7

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi all'associazione di imprese)

        1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

            «e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata;».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.8

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi alle imprese del Mezzogiorno per l'assunzione e il reimpiego di dirigenti)

        1. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.

        2. Alle imprese di cui al comma 1, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso, altresì, un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo economico di 1.000 euro al mese per un anno.

        3. 1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        ''2-bis. Nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a trentasei mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2''.

        4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'incentivo di cui al comma 3.

        5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola:«5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

6.0.9

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per favorire l'incremento della produttività nelle piccole e medie imprese)

        1. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato, manager o consulenti di direzione, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

            a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

            b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

        2. I contratti di assunzione di cui al comma 1 non possono avere durata inferiore a dodici mesi.

        3. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

        4. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.

        5. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dalla presente legge.

        6. Le imprese che pianificano e che procedono all'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione, rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        7. Ai fini di cui all'articolo 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 1 del presente articolo dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti o in quello dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

        8. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi 1 e 2 e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) ai comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.10

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la tutela delle attività commerciali

e dell'artigianato nei centri urbani)

        1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site nei centri storici e nelle periferie urbane, tutelate con specifici provvedimenti dei Comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe forme organizzative, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 . Alle risorse del Fondo possono accedere i Comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nelle città con particolare riguardo:

            a) alla diffusione di progetti comunali per il contenimento del carovita, tramite la creazione di filiere alimentari locali basate sulla qualità dei prodotti e sull'abbassamento dei prezzi al consumo;

            b) alla pianificazione intercomunale del commercio volta al riequilibrio delle diverse forme di vendita e al recupero di edifici dismessi;

            c) alla rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane, alla progettazione di centri commerciali naturali e distretti commerciali, alla riqualificazione dei mercati rionali e all'istituzione di mercati tematici;

            d) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nei centri storici.

        2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai comuni contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al comma 1 lettera d).

        3. Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso: ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento''.

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

6.0.11

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, LEGNINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso: ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''».

6.0.12

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 20 Il della somma di euro 200 milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        «1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento»;

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''».

6.0.13

BALDASSARRI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi alle imprese, base imponibile irap, deduzioni per carichi di famiglia, credito di imposta per nuovi investimenti produttivi e dotazione infrastrutturale)

        1.A decorrere dall'anno 2009 la spesa per consumi intermedi, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta, in maniera lineare in modo da determinare una spesa complessiva per l'anno 2009 pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat) per gli esercizi successivi, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 miliardi di euro a decorrere dal 2009. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa

        2. A decorrere dall'anno 2009 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale sono soppressi.

        3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

        4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

        5. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2009, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi fruiscono di una detrazione integrale dall'imposta sui redditi, in sede di dichiarazione dei redditi, ad esclusione dell'acconto per l'anno 2010, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e per i successivi, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

        6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4,5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

        7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

        ''Articolo 12. - Deduzioni per oneri di famiglia. – 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

        2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

        3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

        4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto.«

        Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2009 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2''.

        8. Per la realizzazione delle le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale individuati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e inseriti nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2009-2013 sono stanziate risorse aggiuntive pari a 5 miliardi euro a decorrere dal 2009. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2009 fino al limite di 5 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

        9. Ai maggiori oneri derivanti a decorrere dal 2009 dalle disposizioni recate dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, valutati nel limite massimo rispettivamente di 2 miliardi, 12 miliardi, 15 miliardi e 5 miliardi di euro, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo. Per i maggiori oneri derivanti dal comma 5, valutati in 2 miliardi a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo».

6.0.20

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. È stanziata la somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione di personale per la Guardia di finanza da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

6.0.14

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            ''d) Le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto''.

        2. le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''».

6.0.15

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

        «Art. 6-bis.

(Incentivi per la realizzazione di reti integrate a banda larga

per le piccole e medie imprese)

        1. Al fine di favorire la realizzazione di progetti che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

        2. Ai fini di cui al comma 1, il territorio di riferimento è circoscritto a quello del distretto industriale.

        3. Il progetto prevede la partecipazione di non meno del 10 per cento delle piccole e medie imprese appartenenti al distretto.

        4. I soggetti proponenti si costituiscono in consorzio o in altre forme consociative previste dal codice civile.

        5. Al soggetto di cui al comma 4 è affidata la gestione dei servizi e la promozione del loro utilizzo.

        6. Il progetto proposto ai sensi del comma 1 prevede:

            a) la descrizione dei benefici quantificabili in termini di efficienza della filiera produttiva;

            b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la domanda di servizi a banda larga;

            c) l'utilizzo di sistemi, compatibili con le possibili evoluzioni tecnologiche;

            d) la riduzione di costi è il migliore accesso ai mercati;

            e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli partecipanti.

        7. In ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

        8. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque noi eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola:«5,5» è sostituita dalla seguente: ''6,5».

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

6.0.16

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6,  inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese dei settori agro-ittico-alimentare anche attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del made in ltaly è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 20 Il. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti alimentari al fine di valorizzare la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche organolettiche dei relativi prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''».

6.0.17

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 81 del 2006.

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''».

6.0.18

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

6.0.19

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1-bis. Al comma 1075, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ''si applica'' sono aggiunte le seguenti: ''a tutto il territorio nazionale''.

        2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''».

Art.  7

7.1

GHEDINI, LEDDI, SANGALLI, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

        «Art. 7. - (Pagamento dei fornitori delle pubbliche amministrazioni). – 1. I soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentato i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, utilizzano le somme nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui tale mancato pagamento si è verificato a compensazione delle imposte dirette e indirette dovute nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ad esclusione del credito d'imposta.

        2. Gli enti pubblici, una volta verificata l'impossibilità di effettuare i pagamenti dovuti, in relazione alle disponibilità di bilancio e esclusivamente per esigenze di rispetto delle norme fissate dal Patto di stabilità interno, rilasciano un certificato di attestazione della qualità di creditore del soggetto con l'indicazione delle somme dovute. Tale procedura non e'ammessa per le pubbliche amministrazioni in dissesto fmanziario.

        3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, sentiti la Conferenza stato-città e autonomie locali e la Conferenza stato regioni, defrniscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di accesso a erogazione a finanziamenti e altre forme di prestito bancario a favore delle imprese a garanzia delle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione. Nella convenzione si prevede che la remunerazione del costo dei finanziamenti erogati è calcolata a scomputo delle somme dovute alle imprese e non è a carico del bilancio dello Stato.

        4. I finanziamenti erogati sono assistiti dalla garanzia prestata dai Consorzi di garanzia dei fidi in modo da ridurre il costo dei fmanziamenti erogati al tasso Euribor.

        5. La Cassa depositi e prestiti riacquista a tasso zero i crediti certificati ai sensi del comma 2. Presso la Cassa depositi e prestiti e'costituito un fondo per erogare finanziamenti agli enti locali in grado di dimostrare che il mancato pagamento per forniture di beni e servizi dipende esclusivamente dal rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità interno».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

        1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

7.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga agevolazioni contributive)

        1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'art. 01, commi 1 e 2, del decreto legge 10 Gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge n. 81/2006.

        2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 per un importo pari a 60 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', ''Politiche per il lavoro'', ''Diritti sociali, solidarietà e famiglia'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria'' e ''Fondi da ripartire''».

7.0.2

RANUCCI, MARCO FILIPPI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)

        1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente''.

        2. All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione''.

        3. All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

            ''1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un'asta elettronica.

            2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

            3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come defmito dal bando e dagli altri atti di gara''».

7.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio''.

        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.0.4

RANUCCI, MARCO FILIPPI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        ''7-bis. A decorrere dall'anno 2009, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici''».

Art.  8

8.1

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «degli effetti della crisi economica e dei mercati» con le seguenti: «degli andamenti ciclici della congiuntura economica e dei mercati».

8.2

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o aree territoriali» con le seguenti: «nonché alle aree territoriali ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

8.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o aree territoriali» aggiungere le seguenti: «con priorità a quelle ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

8.4

D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

8.5

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente:

        ''3-quater. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma i trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta''.

        1-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le datazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro».

8.6

GRANAIOLA, BARBOLINI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        ''2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

        2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati''».

8.7

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

8.0.1

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ammortamenti)

        1. Le lettere n), o) e q) del comma 33 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono abrogate.

        2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro».

8.0.2

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. Dopo il comma 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. Le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati di cui ai commi precedenti non si applicano alle piccole e medie imprese, individuate secondo la raccomandazione 1442 del 6 maggio 2003 della Commissione europea''.

        2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro».

8.0.3

D'ALIA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        ''2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore''.

        2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».

Art.  9

9.1

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        1-bis. Entro 60 giorni dalla richiesta di una impresa fornitrice la singola pubblica amministrazione deve certificare il credito vantato da tale impresa nei suoi confronti. L'importo minimo del credito per il quale si può richiedere tale certificazione è quello previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

        1-ter. Qualora entro il termine di cui al comma 1-bis la certificazione non sia stata rilasciata la responsabilità pecuniaria è del funzionario responsabile del provvedimento.

        1-quater. Prima di rilasciare tale certificazione la pubblica amministrazione deve controllare, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non deve procedere alla certificazione. L'Agenzia delle entrate è tenuta a rispondere alle richieste delle pubbliche amministrazioni entro 30 giorni. L'impresa richiedente la certificazione del proprio credito può ottenere, su richiesta, preventivamente e direttamente, una certificazione di regolarità che se prodotta all'atto della richiesta di cui al comma 1-bis esime la pubblica amministrazione interessata dal controllo di cui al presente comma.

        1-quinquies. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater».

9.2

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 2.

9.4

GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le modalità stabilite e le agevolazioni per la riscossione dei crediti sono disciplinate nel pieno rispetto dei diritti economici maturati dai fornitori di beni e servizi e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, escludendo qualsivoglia onere aggiuntivo per le imprese creditrici».

9.5

GRANAIOLA, BARBOLINI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Con Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo e delle politiche comunitarie, sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, disposizioni per accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche e da enti pubblici, entro l'anno 2009, definendo un piano da attuarsi entro il 31 dicembre 2011, per il rimborso dei crediti arretrati con priorità per i debiti vantati dalle piccole e medie imprese, individuando le risorse necessarie e prevedendo che a far data dal 1º gennaio 2010 i pagamenti alle piccole e medie imprese per le forniture e i servizi da parte delle pubbliche amministrazioni avvengano entro e non oltre un mese dalla data di emissione della relativa fattura».

9.6

D'ALIA

Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente comma:

        «3-ter. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.1

FLERES

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis

        1. Le imprese sociali, le ONLUS e le piccole e medie imprese che dimostrino, tramite un bilancio certificato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60% dei costi complessivi dell'esercizio, possono adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali hanno svolto una prestazione di servizio. Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

        2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze adotta con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per individuare la giusta procedura da adottare per la compensazione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti per contributi previdenziali ed assicurativi.

        3. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma l, si provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla individuazione delle risorse necessarie, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente mediante:

            a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

            b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

            c) l'utilizzo, mediante versamento in entrata, di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al citato capitolo.

        4. Lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 e lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

        5. Gli stessi decreti sono altresì trasmessi alla Corte dei conti».

9.0.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

        «Art. 9. - (Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311). – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

            1) al comma 362 sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2008» e sostituire le parole: «alle Amministrazioni dello Stato» con le seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche»;

            2) sostituire il comma 363 con il seguente:

        ''363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal [me la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto''.

            3) al comma 364 aggiungere infine il seguente capoverso:

        ''Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione''.

            4) al comma 365 sostituire le parole: ''sono stabilite'' con le seguenti: ''sono stabilite o integrate'' e aggiungere in fine il seguente capoverso: ''I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici''.

            5) sostituire il comma 366 con il seguente:

        «366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di curo a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di curo a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di curo mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010''».

9.0.3

D'ALIA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 450 è inserito il seguente comma:

        ''450-bis. Le pubbliche amministrazioni statali e periferiche di cui ai commi 449 e 450 riservano non meno del 30% del valore dei propri acquisti di beni e servizi nell'anno fiscale di riferimento alle piccole e medie imprese. Tali acquisti possono avvenire indifferentemente tramite convenzioni Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La Consip SpA monitora il rispetto di tali quote su base annua e riferisce al Ministero dell'economia e delle finanze''.».

Art.  10

10.1

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: «reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

10.2

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

        nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali;

        nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

        nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

10.3

D'ALIA

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

            «a) al comma 2, le parole: ''alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno'' sono sostituite dalla seguente: ''avessero'';

            b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

        ''3-bis. Ai soggetti che hanno ridotto la misura dell'acconto dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b) della legge 23 marzo 1977, n. 97, non sono comunque applicate sanzioni, qualora il versamento dell'acconto eseguito sia inferiore a quello che risulta dovuto in base alla dichiarazione, per meno del 20%''.».

Art.  11

11.1

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Apportare le seguenti modificazioni:

            «a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: ''Per dare continuità agli interventi a favore delle piccole e medie imprese, il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, confluito nel Fondo per la finanza d'impresa, viene gestito, nell'ambito del predetto Fondo per la finanza d'impresa, in forma separata;

            b) al comma 2, dopo le parole: ''delle organizzazioni'' inserire la parola: ''maggiormente'', indi, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''sono prestati mediante gli attuali rapporti concessori, assicurati alle vigenti condizioni, per i ventiquattro mesi successivi alla loro scadenza'';

            c) al comma 3, sostituire le parole: ''trenta per cento'' con le parole: ''cinquanta per cento''.

        Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1 Ai relativi eventuali ulteriori oneri di cui al presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1,7».

11.2

D'ALIA

Apportare le seguenti modificazioni:

            «a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        ''1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di quelle disponibili come accertate ai sensi dell'articolo 2 comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.'';

            b) al comma 2 sostituire le parole: ''i rappresentanti delle'' con le seguenti: ''due rappresentanti scelti tra le'';

            c) al comma 3 sostituire le parole: ''30 per cento'' con le seguenti ''70 per cento''».

11.3

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire il comma 1 con seguente:

        «1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 600 milioni di euro subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2».

        Conseguentemente:

            al comma 3, alle parole: «Il 30 per cento» premettere la seguente: «Almeno»;

            al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «assistiti dalla garanzia dello Stato,» aggiungere le seguenti: «per una durata massima di 24 mesi»;

        dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,'' le parole: ''vengono soppressi'' sono sostituite dalle seguenti: ''viene soppresso''».

11.4

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle piccole e medie imprese e per il riutilizzo di aree industriali site nel Mezzogiorno».

11.5

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate, in via prioritaria, ai confidi costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, operanti nel Mezzogiorno».

11.6

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO, PEDICA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. In base a quanto stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, al fine di garantire l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, all'articolo 15, comma 2, lettera a), della citata legge n. 108 del 1996, sono soppresse le seguenti parole: ''a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine''».

Art.  12

12.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate sui mercati regolamentati o da società capo gruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.

        1-bis. La sottoscrizione avviene su specifica richiesta delle banche interessate, accompagnata da una contestuale relazione della Banca d'Italia in cui è contenuta una valutazione delle condizioni economiche dell'operazione e della commutabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. In tale relazione la Banca d'Italia effettua un'analisi dei coefficienti di patrimonializzazione dell'istituto bancario, tenendo anche conto della più recente attività di erogazione del credito, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, al fine di verificare l'assenza di anomalie al confronto con i dati storici di fasi cicliche comparabili e di definire obiettivi di patrimonializzazione coerenti con l'obiettivo di assorbire tali anomalie, se presenti.

        1-ter. Per ciò che concerne i diritti di cui all'articolo 2351 del codice civile, la natura di quelli connessi agli strumenti finanziari di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze li eserciterà, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei, nei decreti di cui al successivo comma 12, e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori.

        1-quater. Il valore complessivo degli strumenti finanziari di cui al comma 1 sottoscritti dallo Stato è iscritto in una specifica sezione separata nel conto del patrimonio dello Stato».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

12.2

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Apportare le seguenti variazioni:

            «a) al comma 1, sostituire le parole: ''strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile'' con le seguenti: ''obbligazioni a condizioni di mercato'';

            b) ai commi da 2 a 12 sostituire le parole: ''gli strumenti finanziari'', ovunque ricorrano, con le seugenti: ''le obbligazioni''».

12.3

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, dopo le parole: «strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile» aggiungere le seguenti: «non cedibili sul mercato».

12.4

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «su richiesta dell'emittente» inserire le seguenti: «Nel caso di conversione in azioni vale quanto stabilito nell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 4, del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190».

12.5

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) all'impegno da parte dell'emittente da iscrivere in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, del mantenimento di un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese ed alle famiglie non inferiore alla media degli ultimi tre anni incrementato del 5 per cento, nonché a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione».

12.6

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

            «a-bis) al rispetto dei requisiti di onorabilità degli esponenti della banca interessata, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

            a-ter) alla sostituzione degli esponenti della banca interessata che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli dal 2621 al 2637 del codice civile».

12.7

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) alla deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'emittente di una riduzione di almeno il 10 per cento di tutte gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutivi, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo, nonché della esclusione tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo delle stock option».

12.8

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «In particolare, il protocollo di cui alla lettera a) contiene l'adesione della banca o del gruppo bancario all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso di rifinanziamento della BCE, nonché all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie a rischio di insolvenza di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o di comproprietari».

12.9

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle fmanze vigila, insieme alla Banca d'Italia, sul rispetto dei protocolli di cui al punto a) e dei codici di cui alla lettera b) e riferisce in merito alle Camere nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.».

12.10

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) sono trasmessi al Parlamento».

        Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere l'ultimo periodo.

12.11

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Al comma 6 sostituire le parole da: «a tale fine presso le Prefetture» fino a: «soggetti interessati» con le seguenti: «a tale fine presso le filiali regionali della Banca d'Italia è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione delle istituzioni locali, delle province, delle associazioni imprenditoriali, di quelle sindacali e delle associazioni dei consumatori».

12.12

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 6, sostituire le parole da: «a tale fine presso le Prefetture fino alla fine del comma», con le seguenti: «a tale fine presso le sedi decentrate della Banca d'Italia è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

12.13

MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, BELISARIO, DE TONI, BUGNANO, PEDICA, CARLINO

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria» inserire le seguenti: «del fondo unico per la giustizia».

12.14

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «del fondo ordinario delle università», aggiungere le seguenti: «delle risorse destinate alla realizzazione delle infrastrutture strategiche nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo ''Convergenza'')».

12.15

LANNUTTI, MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI, PEDICA, CARLINO

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «del fondo ordinario delle università», inserire le seguenti: «delle risorse per la scuola pubblica».

12.16

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, PEDICA

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «delle risorse destinate alla ricerca», inserire le seguenti: «del fondo per le politiche sociali e del fondo per l'occupazione».

12.17

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, PARDI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche», inserire le seguenti: «del fondo per i non autosufficienti».

12.18

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CAFORIO, PARDI, CARLINO

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo».

12.19

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

        «10. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati e comunicati alla Corte dei Conti».

12.20

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

        «12. Fino al 31 dicembre 2009 e limitatamente alle società che esercitano attività bancaria le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà, con approssimazione per difetto in caso di numero dispari di giorni».

12.21

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

        «12-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 12 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati».

12.22

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

        «12-bis. Il Ministro dell'economia e finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma l-ter del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.».

12.0.1

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

        Art. 12-bis.

(Misure di aiuto al comparto agricolo)

        1. A. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.!. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

        2. Le imprese agricole debitrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 luglio 2008 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

            –  con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

            –  con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

        3. Ai sensi di quanto disposto dal decreto Legislativo 29 marzo 2004, numero 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'art. 5, comma 2 del medesimo decreto.

        4. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

        5 La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitori a dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

        6. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Art.  13

13.1

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

            «a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        ''1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: »1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.

        2. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

        3. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.

        4. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 2'';

            b) sostituire il comma 3 con il seguente:

        ''3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

        '1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1 e 2, e 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.

        2. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.

        3. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tale autorizzazione è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo'''».

Art.  14

14.1

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 1.

14.2

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

        ''6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 5 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti. Tali soggetti devono cedere le partecipazioni che determinano una quota superiore al 5 per cento dei diritti di voto entro il 31 dicembre 2010. In via transitoria, dallo gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, tali soggetti non potranno esercitare i diritti di voto eccedenti la quota citata per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca''».

14.3

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Tali soggetti non possono comunque esercitare il diritto di voto per l'elezione degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca''».

14.5

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 5.

14.6

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere i commi da 6 a 9.

14.7

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 7 sopprimere le parole: «e sono applicabili anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate».

14.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art.14-bis.

        All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al terzo periodo le parole: ''un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''due anni''».

Art.  15

15.1

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere i commi da 13 a 15.

15.2

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 13, dopo le parole: «i soggetti» aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

        Conseguentemente, sopprimere i commi 14 e 15.

15.3

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

15.4

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

15.5

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle disposizioni di cui ai commi dal 16 al 23 sono escluse le persone fisiche esercenti attività d'impresa».

15.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

        1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, le parole: ''10 gennaio 2005'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2009'';

            b) al secondo periodo, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009'';

            c) al terzo periodo, le parole: ''31 ottobre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2009''.

Art.  16

16.1

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere i commi da 1 a 5.

16.2

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, DE TONI, BUGNANO, PEDICA, CARLINO

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

        «1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: ''I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro''.

        2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica a decorrere dal 1º luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.

        3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IV A da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:

                1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

                2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;

            b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        ''6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471''.

        4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: ''12.500 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''5.000 euro'';

            b) alla fine del comma 10 aggiungere le seguenti parole: ''«Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante''.

        5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati».

16.3

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sostituire i commi da 1 a 5, con il seguente:

        «1. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

16.4

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.5

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 2.

16.6

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

16.7

D'ALIA

Dopo il comma 5-bisaggiungere il seguente:

        «5-ter. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis, dopo le parole: ''per la conclusione degli affari'' sono aggiunte le seguenti: ''e obbligatoriamente ricevute dalle parti'';

            b) all'articolo 57, comma 1-bis, dopo le parole: ''per la conclusione degli affari'' sono aggiunte: ''e obbligatoriamente ricevute dalle parti'';

            c) all'articolo 57 comma 2 dopo le parole: ''pubblici ufficiali'' sono aggiunte le seguenti: ''e degli agenti immobiliari''».

16.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «12-undecies-bis. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009'';

            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2010 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al novembre 2009''.

        12-undecies-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

16.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «12-undecies-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 54, al comma 3-bis, le parole: ''«sono deducibili nella misura dell'80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono deducibili nella misura del 100 per cento'';

            b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: ''sono deducibili nella misura dell'80 per cento'' fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ''sono deducibili nella misura del 100 per cento''.

        12-undecies-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 66 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

16.10

D'ALIA

Dopo il comma 12-undecies aggiungere il seguente comma:

        «12-undecies-bis. L'opzione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, esercitata entro il 31 ottobre 2008, può essere revocata entro il 28 febbraio 2009. Entro il 31 gennaio 2009, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per la comunicazione telematica della revoca».

16.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «12-undecies. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

        ''Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo''».

16.bis.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «12-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro"».

16.bis.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «12-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, sostituire le parole: ''non superiore a trenta giorni'' con le seguenti: ''non superiore a 240 ore''».

16.bis.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «12-bis. Al comma 4, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopprimere le seguenti parole: ''rappresentare o''».

Art.  17

17.1

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i criteri e le modalità con cui documentare l'attività di ricerca o docenza di cui al comma 1».

17.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modificazione al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia di incentivi all'autoimprenditorialità)

        1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

            ''n) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità nel settore dell'energia''».

Art.  18

18.1

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «in maniera non delegabile», dopo le parole: «assunti in sede europea», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata e dopo aver trasmesso lo schema di delibera al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari», sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «45 giorni».

        Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sotto utilizzate non riguarda la quota delle risorse destinate alle amministrazioni regionali le quali, pertanto, restano riservate».

18.2

DELLA SETA, BUBBICO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «risanamento ambientale», inserire le seguenti: «difesa del suolo, bonifica da inquinamento ambientale ed opere idrauliche».

18.3

D'ALIA

Al comma 1, alla fine della lettera b) aggiungere la seguente frase: «Tale fondo, nella misura non inferiore al 20 per cento, viene destinato ad interventi ordinari e straordinari e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici».

18.4

VITALI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale fondo, nella misura non inferiore al 20 per cento, viene destinato ad interventi ordinari e straordinari e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici».

18.5

MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO, GIAMBRONE, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

            «b-ter) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati dette aree urbane, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato di avanzamento dei lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi ai Patto di Stabilità Interno».

18.6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, ARMATO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «c) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno».

18.7

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

            «b-ter) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno».

18.8

NEROZZI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate prioritariamente per il sostegno al reddito e per attività formativa da svolgersi anche attraverso l'apprendistato svolto, in conformità alla rispettiva disciplina regionale, in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche».

18.9

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, DE TONI, RUSSO, DI NARDO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «l'assegnazione delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sotto utilizzate non riguarda la quota delle risorse destinate alle amministrazioni regionali le quali, pertanto, restano riservate».

18.10

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è assegnata al FAS una quota aggiuntiva di risorse per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 pari a 200 milioni di euro.

        3-ter. Il CIPE con propria delibera provvederà, in sede di riparto e secondo criteri ed indirizzi dallo stesso stabiliti, a ridistribuire la dotazione di cui al comma precedente.

        3-quater. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 3-bis pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009).

18.11

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, ARMATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per l'anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge  n. 112 del 2008.

        5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-bis, nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

18.12

RANUCCI

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

        «4-bis1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 109. – 1. I gestori di strutture ricettive, anche extralberghiere e non convenzionali, sono tenuti a vigilare affinché i clienti che chiedono alloggio, al momento dell'arrivo, compilino e firmino una scheda di dichiarazione delle generalità e provino la loro identità esibendo un documento di identità valido.

        2. Nella scheda di dichiarazione, che può essere compilata a cura del gestore e firmata dal cliente, sono riportati il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito. Per i nuclei familiari e per i gruppi la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche degli altri familiari, e dal capo gruppo anche per i componenti del gruppo.

        3. Le schede di dichiarazione delle generalità vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

        4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnandole a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

        5. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800''».

18.13

RANUCCI

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

        «4-bis1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 507 del 1993, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

        ''1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per la quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione del pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.''».

18.14

RANUCCI

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

        «4-bis1. Sostituire la lettera i) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del D.P.R. n. 633 del 1972 con la seguente:

            ''i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.''».

18.15

MASCITELLI, LANNUTTI

Sopprimere i commi 4-quater e 4-quinquies.

18.17

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Sopprimere il comma 4-sexies.

18.18

MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Al comma 4-sexies, capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per essere direttamente assegnata ai comuni nei cui territori ricadono le opere o i lavori a cui si riferisce tale percentuale, da utilizzare esclusivamente per la tutela della sicurezza pubblica».

18.0.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, ARMATO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Investimenti degli enti locali)

        1. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti».

18.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Riassegnazione di risorse al Fondo per le aree sottosviluppate per il finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego)

        1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è assegnata al FAS una quota aggiuntiva di risorse per gli anni 2009, 2010 e 2011, pari a 200 milioni di euro.

        2. Il CIPE con propria delibera provvederà, in sede di riparto e secondo criteri ed indirizzi dallo stesso stabiliti, a ridistribuire la dotazione di cui al comma precedente.

        3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 2 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009)».

Art.  18-bis

18-bis.0.1

LUMIA

Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente

«Art. 18-ter.

        1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

        ''Art. 14-bis. – 1. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il numero 14) della lettera b) è soppresso''.».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

        1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

18-bis.0.2

LUMIA

Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente

«Art. 18-ter.

        «1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

        ''Art. 14-bis. – 1. All'articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il comma 6 è soppresso''».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

        1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma l, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

18-bis.0.3

LUMIA

Dopo l'articolo 18-bis, aggiunere il seguente

«Art. 18-ter.

        1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 63, dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente:

        ''13-quater. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, all'elenco 1 rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la voce: articolo 2, comma 135 è soppressa''».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

        1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

18-bis.04

LEGNINI

Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

 

«1. All'articolo 2, comma 42, capoverso ''5-bis'', della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: ''nella base di calcolo e'' sono soppresse».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

            «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

            1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

        2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

        3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

        4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

        5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento.

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

        1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

18-bis.05

LEGNINI

Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter

 

 «1. Per l'anno 2008 al fine di consentire la chiusura dei programmi comunitari 2000/2006, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

            1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

 

Art.  19

19.1

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 19. – 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009-2010 finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

        2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

            a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

            b) i dipendenti di imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

            c) gli apprendisti;

            d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

        3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

            a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223;

            b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223;

            c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

            d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223;

            f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni;

            j) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

        4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

        5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

        6. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

        7. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

        8. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 7.

        9. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

        10. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

            a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

            b) il contributo delle imprese di cui al comma 7;

            c) eventuali contributi da parte dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

            d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

        11. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

        12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 689 milioni di euro per l'anno 2009, 704 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede quanto a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

            a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

            b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 6, primo periodo, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

            c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

        13. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in – apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

            a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del Fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

            b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

            c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

            d) emissione di titoli del debito pubblico.

        15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

        16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.

        17. Con effetto dal 10 gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

19.2

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, PEDICA, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Nell'ambito del Fondo per l'occupazione» fino a: «a decorrere dall'anno 2012», con le seguenti: «Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

        Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

            «c-bis) in via sperimentale per il triennio 2009-2011, i lavoratori dipendenti delle aziende che in seguito a crisi aziendale o di mercato riducano l'orario di lavoro settimanale, fino al massimo di due quinti dello stesso, senza ricorrere a licenziamenti, cassa integrazione o messa in mobilità dei propri dipendenti, possono beneficiare di un integrazione salariale corrispondente alla riduzione dell'orario settimanale erogata dall'Inps a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, entro un limite complessivo annuo di 700 milioni di euro. A valere sulle medesime risorse saranno versato agli enti previdenziali i corrispondenti oneri contributivi. Le aziende interessate devono inoltrare la richiesta sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'Ufficio provinciale del lavoro che rilascia l'autorizzazione».

        Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012», con le seguenti: «il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 965 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» e, al medesimo comma inserire, in fine, la seguente lettera:

            «c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 711 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 696 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19.3

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, PEDICA, RUSSO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Nell'ambito del Fondo per l'occupazione» fino a: «e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012,» con le seguenti: «Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Al comma 2, dopo le parole: «del reddito percepito l'anno precedente» aggiungere le seguenti: «ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed».

Al comma 6, sostituire le parole: «il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. » con le seguenti: «il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 465 milioni di euro per l'anno 2009, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012»;

e, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 211 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 196 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19.4

D'ALIA

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «I lavoratori immigrati, nei casi di disoccupazione godono, oltre agli ammortizzatori sociali, di un prolungamento del permesso di soggiorno pari alla metà della durata del permesso di soggiorno già goduto».

19.5

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «crisi aziendali o occupazionali» aggiungere le parole: «anche cicliche».

19.6

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, e lettera b) terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e».

19.7

GRANAIOLA, BARBOLINI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Le risorse del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile sono prioritariamente indirizzate al sostegno di progetti che prevedano la costituzione di reti o consorzi di microimprese e di piccole e medie imprese del settore del turismo, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile».

19.8

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, ASTORE, RUSSO, DI NARDO, PEDICA

Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

        «1-ter. In considerazione della crisi economica ed occupazionale il Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere integrato nel corso dell'anno 2009 con i decreti di cui al comma l-quater.

        1-quater. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le risorse necessarie per finanziare il Fondo. Le predette risorse sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

            a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

            b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

            c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto Fondo;

            d) emissione di titoli del debito pubblico.

        1-quinquies. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

        1-sexies. I decreti di cui al comma 1-quater e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

19.9

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. In via sperimentale per gli anni 2009-2010, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, tutti i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo alla gestione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al comma 1 lettera a) della legge 5 novembre 1968, n. 1115, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

            a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

            b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 6;

            c) abbiano contratti di lavoro la cui durata complessiva sia inferiore ai 12 mesi;

            d) nei primi sei mesi dell'anno 2009 non abbiano percepito alcun reddito derivanti da contratti di lavoro;

        2-bis. I soggetti di cui al comma 2, presentano domanda per l'accesso al beneficio di cui al medesimo comma entro il 31 giugno di ciascuno degli anni 2009 e 2010.

        2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, nei limiti di 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19.10

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

19.11

D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le parole: «sentita la Conferenza Unificata».

Al comma 9, riformulare l'ultimo capoverso nel modo seguente:

        «9. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla prima, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, promossi dalla regione e gestiti attraverso i servizi per il lavoro e la formazione accreditati».

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

        «10-ter. Per il sostegno all'adeguamento qualitativo dei servizi offerti dai centri per l'impiego, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo ai fini della la sottoscrizione del patto di servizio, è istituito un apposito fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui al comma 1».

19.12

ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le parole: «sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

19.13

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

19.14

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Al comma 3, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

19.15

GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato a tutti gli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia, tenuto conto delle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di accesso al pensionamento di vecchiaia».

19.16

D'ALIA

Il comma 5) è sostituito con il seguente:

        «5. Con effetto dalla stipula dei contratti e accordi di cui al comma 7, sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', ''Politiche per il lavoro'', ''Diritti sociali, solidarietà e famiglia'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria'' e ''Fondi da ripartire''».

19.17

D'ALIA

Al comma 5 sostituire le parole: «1° gennaio 2009» con le seguenti: «1° marzo 2009».

Al comma 6, lettera b) sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2009» e dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

            c-bis) mediante riduzione lineare, per un importo pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', ''Politiche per il lavoro'', ''Diritti sociali, solidarietà e famiglia'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria'' e ''Fondi da ripartire''».

19.18

VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, ROILO, ICHINO, BOSONE

Al comma 5-bis, dopo le parole: «delle aree interessate,» aggiungere le seguenti: «il Governo, nelle more della operatività di nuovi vettori nel settore merci che subentrino ad Alitalia Cargo, favorisce la garanzia da parte della gestione commissariale dell'operatività del servizio senza soluzioni di continuità e l'accelerazione delle procedure atte a garantire l'immediata operatività di nuovi vettori e».

19.19

VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, ROILO, ICHINO, BOSONE

Al comma 5-bis, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «ampliare» con la seguente: «liberalizzare» e dopo le parole: «internazionali ed intercontinentali» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla rotta Milano Linate-Roma Fiumicino».

19.20

VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, ROILO, ICHINO, BOSONE

All'ultima riga del comma 5-bis, aggiungere le seguenti parole: «Il comma 4-quinquies del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è abrogato».

19.21

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, DE TONI, PEDICA, PARDI

Al comma 7, sostituire le parole da: «Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa di cui al comma 1» fino a «le risorse minime a valere sul territorio nazionale» con le seguenti: «Il sistema degli enti bilaterali può erogare quote integrative delle indennità e degli interventi di cui al comma 1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire le risorse minime a valere sul territorio nazionale».

19.22

D'ALIA

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «contratti», aggiungere le seguenti: «e accordi».

19.23

GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 7-bis.

19.24

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

        «9. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla prima, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, promossi dalla regione e gestiti attraverso i servizi per il lavoro e la formazione accreditati».

19.25

ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

        «10-ter. Per il sostegno all'adeguamento qualitativo dei servizi offerti dai centri per l'impiego, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo ai fini della sottoscrizione del patto di servizio, è istituito un apposito fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui al comma 1».

19.26

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Al comma 11, dopo le parole: «con più di cinquanta dipendenti» inserire le seguenti: «o anche in numero inferiore limitatamente alle zone montane» e le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro».

19.27

D'ALIA

Al comma 11, dopo le parole: «delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti,», inserire le seguenti: «le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 20 dicembre 1999, le imprese cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 8 novembre 1991».

19.28

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Sopprimere il comma 16.

19.29

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

        «16-bis. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare al fine di sostenere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il potenziamento di servizi attivi di supporto per l'occupabilità, il reinserimento nel mercato del lavoro e la qualificazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici interessati da fenomeni di disoccupazione di lunga durata, lavoro irregolare, occupazione precaria, crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali locali, da svolgersi presso i centri per l'impiego, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro, per l'anno 2009, a far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

19.30

D'ALIA

Dopo il comma 18-quater, aggiungere il seguente:

        «18-quinquies. Per il periodo 2009-2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12-15, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art.  19-bis

19-bis.0.1

BLAZINA, ROILO, TREU, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

(Riqualificazione e rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile)

        1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 54. – (Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). – 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

            a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

            b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

            c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

        3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste''.

        2. A decorrere dall'anno 2009, il ''Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile'', di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

        3. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al ''Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile'', di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198.

        4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19-bis.0.2

BLAZINA, ROILO, TREU, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

        1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i redditi percepiti negli anni 2008 e 2009, alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

            1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

            2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

            3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

        In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli.

        2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

        4. Alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

        5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 4, valutato nel limite massimo di 800 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19-bis.0.3

CARLONI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 19-bis aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

        1. Alle lavoratrici economicamente dipendenti, che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, anche a progetto, senza vincolo di subordinazione, iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e prive di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III e al Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi di maternità e di congedi parentali.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203»

Art.  19-ter

19-ter.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 19-ter aggiungere il seguente:

«Art. 19-quater.

(Modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito e comunicazione dei dati reddituali dei pensionati)

        1. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

        2. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

        3. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

        4. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

        5. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 1, previo avviso da parte degli Enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre

        6. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato».

19-ter.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 19-quater.

(Riduzione premi INAIL)

        1. Con effetto dal 1º gennaio 2009, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'INAIL.

        2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma precedente viene concessa una ulteriore riduzione pari al 30% dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.»

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito pari a 100 milioni di euro annui.

        2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», ''Politiche per il lavoro'', ''Diritti sociali, solidarietà e famiglia''; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria'' e ''Fondi da ripartire''».

19-ter.0.3

D'ALIA

Dopo l'articolo 19-ter aggiungere il seguente

«Art. 19-quater.

(Contribuzione figurativa)

        1. Nell'ambito dei processi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore, verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi».

19-ter.0.4

D'ALIA

Dopo l'articolo 19-ter aggiungere il seguente

«Art. 19-quater.

(Indennizzi aziende commerciali in crisi)

        1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011.

        2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.

        3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.  207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.

        4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito pari a 100 milioni di euro annui.

        2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali" nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', ''Politiche per il lavoro'', ''Diritti sociali, solidarietà e famiglia''; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria'' e ''Fondi da ripartire''».

Art.  20

20.1

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti.»;

            b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «vigilano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «vigila l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

            c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Il Commissario nominato ai sensi dei comma 2», con le seguenti: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di seguito autorità»;

            d) al comma 3 primo periodo, dopo le parole: «utilizzando le risorse», inserire la seguente: «aggiuntive»;

            e) al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: «il commissario» con la seguente: «l'Autorità»;

            f) al comma 3, quinto periodo sostituire le parole: «il commissario straordinario delegato», con le seguenti: «l'Autorità»;

            g) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «il commissario ha», fino a: «dell'investimento e», con le seguenti: «al Presidente dell'Autorità sono riconosciuti con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione»;

            h) al comma 5 sostituire le parole: «il commissario» con le seguenti: «l'Autorità»;

            i) al comma 6 sostituire le parole: «il commissario»  con la seguente: «l'Autorità»;

            l) sopprimere il comma 7;

            m) al comma 9 dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti»; sostituire le parole: «dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2», con le seguenti: «delle risorse aggiuntive di cui al comma 3», e sopprimere l'ultimo periodo.

20.2

FOSSON, D'ALIA, CUFFARO

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

            b) al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: «ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

            c) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

            d) al comma 7, sopprimere le parole: «Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale»;

            e) al comma 9, sopprimere le parole: «Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale».

20.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono individuati», aggiungere le seguenti: «a partire da quelli da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno».

20.4

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale», aggiungere le seguenti: «relativi alle regioni del Mezzogiorno».

20.5

FOSSON, D'ALIA, CUFFARO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «si provvede», con le seguenti: «si può provvedere».

20.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il decreto di cui al presente comma è emanato» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

20.7

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvaguardando le procedure concluse e comunicate alla Commissione Europea, verificando che le modifiche introdotte non comportino rischi di disimpegno automatico con conseguente perdita di ingenti risorse finanziarie».

20.8

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO

Al comma 2, dopo la parola: «vigilano» aggiungere le seguenti: «nell'ambito della stazione appaltante».

20.9

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Nel caso di revoca dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 3 il Ministro competente e il Presidente della Regione nel cui territorio l'investimento è stato revocato individuano entro sessanta giorni un ulteriore intervento da realizzare ai sensi dei presente articolo».

20.10

MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 8.

20.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente

«Art. 20-bis.

        1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla legge n. 266 del 2002 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''entro 30 giorni dal pagamento da parte della stazione appaltante delle fatture emesse dalle stesse''.

        2. La lettera b-ter) del comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto1996, n. 494 è sostituita dalla seguente:

            ''b-ter) trasmette all'amministrazione concedente entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). La mancata trasmissione della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, sospende l'efficacia del titolo abilitativo se non effettuata entro quindici giorni successivi all'inizio dei lavori».

Art.  21

21.0.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, MERCATALI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Finanziamento di progetti per lo sviluppo della banda larga

sul territorio nazionale)

        1. Al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo della banda larga sull'intero territorio nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e comunicazioni è istituito un Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le cui risorse sono destinate:

            a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

            b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

            c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti wireless volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad Internet;

            d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti wireless dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

            e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale.

        2. I progetti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e comunicazioni entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2009 al 2013.

        3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e delle comunicazioni, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''».

21.0.2

DONAGGIO, CASSON, MARCO FILIPPI, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. Per la realizzazione del II stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''».

21.0.2a

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, è autorizzato un contributo quindicennale di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. È altresì autorizzato un contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione della metropolitana di Milano».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''».

21.0.3

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. Per il completamento della Pedemontana di Formia, inclusa nell'intesa generale Quadro Govemo-Regione Lazio è previsto un ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        ''1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''».

21.0.4

D'ALIA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, nei settori delle energie di origine agro-forestale e dei biocombustibili, ai sensi del comma 3, articolo 2, del decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 81, dell'11 marzo 2006, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base al comma 1, dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 2006, rivestono carattere di ''interesse nazionale'', anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.

        2. Ai sensi e per gli effetti del comma precedente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, il Comitato interministeriale di cui sopra dispone le norme idonee atte a garantire l'esecutività dei progetti suddetti, nominando se del caso Commissari ad acta scelti nei ruoli dei Dirigenti generali dello Stato».

21.0.5

D'ALIA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. Per l'ammodernamento e l'ampliamento del traforo Colle di Tenda è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per il triennio 2008-2010».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34-bis aggiungere il seguente:

«Art. 34-ter.

        1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', ''Politiche per il lavoro'', ''Diritti sociali, solidarietà e famiglia'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: ''Ricerca e innovazione'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria'' e ''Fondi da ripartire''».

Art.  22

22.1

GHEDINI, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. All'articolo 5 comma 7 lettera a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: ''dalla garanzia dello Stato.'' sono aggiunte le seguenti: ''L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b).''.

        2. All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: ''e) i criteri generali per la individuazione delle operazioni ammissibili a finanziamento''.

        2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono, in particolare, definire gli indirizzi per l'intervento, ai sensi del precedente comma 1, della CDP SpA nel settore dell'edilizia pubblica e di quella a canone calmierato e in quello delle infrastrutture pubbliche di livello locale, regionale e transregionale. Tali criteri dovranno prevedere forme di partenariato con gli enti pubblici locali e regionali, con le loro agenzie e società partecipate costituite per missioni di costruzione e gestione di servizi, reti e infrastrutture e con soggetti privati.

        2-ter. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

        2-quater. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

        2-quinquies. Le imprese di cui al comma 2-ter possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

        2-sexies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 2-quinquies è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

        2-septies. Le disposizioni dei precedenti commi 2-quinquies e 2-sexies si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni successivi.

        2-octies. Gli articoli 3, 4 e 5 del libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dal seguente: ''3. La CDP SpA è posta sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati, designati dai Presidenti delle Camere rispettando la composizione dei gruppi parlamentari in esse rappresentati. Essa nomina il suo Presidente fra i membri che la compongono. La Commissione parlamentare di vigilanza procede a tutte le verifiche che ritiene necessarie in merito all'attività di CDP SpA. Ogni anno il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza presenta al Parlamento una relazione sulla situazione della CDP SpA e sui risultati conseguiti, con particolare evidenza per gli interventi effettuati ai sensi della presente legge a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326''.».

22.2

MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. All'articolo 5 comma 7 lett. a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: ''dalla garanzia dello Stato.'' sono aggiunte le seguenti: ''L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b).''.

        2. All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: ''e) i criteri generali per la individuazione delle operazioni ammissibili a fmanziamento''.

        2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono, in particolare, definire gli indirizzi per l'intervento, ai sensi del precedente comma 1, della CDP SpA nel settore dell'edilizia pubblica e di quella a canone calmierato e in quello delle infrastrutture pubbliche di livello locale, regionale e transregione. Tali criteri dovranno prevedere forme di partenariato con gli enti pubblici locali e regionali, con le loro agenzie e società partecipate costituite per missioni di costruzione e gestione di servizi, reti e infrastrutture e con soggetti privati.

        2-ter. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

        2-quater. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

        2-quinquies. Le imprese di cui al comma 2-ter possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

        2-sexies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 2-quinquies è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

        2-septies. Le disposizioni dei precedenti commi 2-quinquies e 2-sexies si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.

        2-octies. Gli articoli 3, 4 e 5 del libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dal seguente: ''3. La CDP SpA è posta sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati, designati dai Presidenti delle Camere rispettando la composizione dei gruppi parlamentari in esse rappresentati. Essa nomina il suo Presidente fra i membri che la compongono. La Commissione parlamentare di vigilanza procede a tutte le verifiche che ritiene necessarie in merito all'attività di CDP SpA. Ogni anno il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza presenta al Parlamento una relazione sulla situazione della CDP SpA e sui risultati conseguiti, con particolare evidenza per gli interventi effettuati ai sensi della presente legge a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326''.».

22.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, dopo le parole: «CDP S.p.A.», aggiungere le seguenti: «con priorità nelle regioni del Mezzogiorno;».

22.4

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, DONAGGIO, MARCO FILIPPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «,nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa».

        Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

        2. All'articolo 5 comma 11, del decreto legge, 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni ammissibili a finanziamento».

        2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono, in particolare, definire gli indirizzi per l'intervento, ai sensi del precedente comma 1, della CDP SpA nel settore dell'edilizia pubblica e di quella a canone calmierato e in quello delle infrastrutture pubbliche di livello locale, regionale e transregionale. Tali criteri dovranno prevedere forme di partenariato con gli enti pubblici locali e regionali, con le loro agenzie e società partecipate costituite per missioni di costruzione e gestione di servizi, reti e infrastrutture e con soggetti privati.

        2-ter. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

        2-quater. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

        2-quinquies. Le imprese di cui al comma 2-ter possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto legge, 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

        2-sexies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 2-quinquies è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7, lettera a) del decreto legge, 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

        2-septies. Le disposizioni dei precedenti commi 2-quinquies e 2-sexies si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni successivi.

        2-octies. Gli articoli 3, 4 e 5 del Libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dal seguente:

        «3 La CDP SpA è posta sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati, designati dai Presidenti delle Camere rispettando la composizione dei gruppi parlamentari in esse rappresentati. Essa nomina il suo Presidente fra i membri che la compongono. La Commissione parlamentare di vigilanza procede a tutte le verifiche che ritiene necessarie in merito all'attività di CDP SpA.»

        2-novies. Ogni anno il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza di cui all'articolo 3 del Libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n, 453 presenta al Parlamento una relazione sulla situazione della CDP SpA e sui risultati conseguiti, con particolare evidenza per gli interventi effettuati ai sensi del presente decreto a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

22.5

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere il comma 2.

22.6

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, DE TONI, CAFORIO, PARDI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO, LI GOTTI, DI NARDO, RUSSO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante il decreto di cui al comma 11 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, individua i criteri generali per la costituzione presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, di un Fondo rotativo di 10 miliardi di euro per la messa in sicurezza, la coibentazione e l'alimentazione con energie rinnovabili degli edifici scolastici.

        2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui al comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono ottenere prestiti i cui interessi, fino a un limite complessivo di 500 milioni di euro annui, sono a carico dello Stato. Le richieste, per le finalità di cui al comma 2-bis in relazione ad edifici scolastici ubicati in aree sismiche di grado primo e secondo, sono accolte in via prioritaria.

        2-quater. Gli investimenti per le finalità di cui al comma 2-bis non vengono conteggiati ai fini dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 77, 77-bis e 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

        2-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter si provvede mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

22.7

D'ALIA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Al fine di tener conto dell'andamento di mercato dei tassi di interesse, è consentita agli enti locali la rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti senza corresponsione delle penali, ferma restando la durata del termine dei mutui stessi.

        2-ter. La Cassa Depositi e Prestiti provvede all'individuazione di speciali linee di accesso al credito a tasso agevolato da destinarsi agli enti locali che intendano avviare investimenti sui loro territori e per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade.

        2-quater. È istituito un fondo rotativo per gli enti locali destinato al finanziamento di investimenti sui loro territori, finalizzato anche all'accelerazione e alla conclusione dei programmi d'investimento già approvati e in corso di realizzazione».

Art.  25

25.1

BORNACIN

Al comma 1, sostituire le parole: «al Gruppo Ferrovie dello Stato», con le seguenti: «alle imprese ferroviarie che svolgono servizi di trasporto pubblico e ai gestori dell'infrastruttura».

25.2

LUSI, MARINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota del Fondo pari a 160 milioni di euro è in ogni caso riservata alla tratta ferroviaria Avezzano-Roma al fine di migliorare efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma.».

25.3

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

        «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:

            a) quanto a 36 milioni di euro, relativamente al 2009, mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente alla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa di 50 milioni di euro per il medesimo anno;

            b) per 29 milioni di euro relativamente all'anno 2009, e 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente decreto».

25.4

BORNACIN

Sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni con Trenitalia s.p.a. e con le società ferroviarie di interesse regionale e locale di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

25.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e delle Regioni a statuto ordinario», con le seguenti: «e, stante la straordinarietà del provvedimento, delle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale».

25.7

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, sopprimere le parole: «a statuto ordinario».

25.8

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 15 (Proroga della concessione dell'esercizio della Ferrovia Principe Granarolo) della legge 7 dicembre 1999 n. 472, le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 1999'' sono sostituite con le seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2000''».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5''» è sostituita dalla seguente: ''6,5''».

25.0.1

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

        1. Per il biennio 2008-2009, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo del contratto collettivo relativo ai settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono integrati complessivamente di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''».

Art.  27

27.1

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

        «Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 sono ridotte in maniera lineare di 977 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

27.2

D'ALIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: ''contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472'' sono sostituite dalle seguenti: ''definitivamente accertate''».

27.0.1

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo della legge 3 giugno 1999, n.157 per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per le consultazioni elettorali svoltesi il 25 maggio 2008 per il rinnovo del Consiglio della Regione Autonoma Valle d'Aosta è differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma l. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo l, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n.157.

        3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

27.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

        1. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole da: ''ritira i certificati verdi,'' fino a: ''nell'anno precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 di aprile di ogni anno, ritira i certificati verdi in corso di validità o in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nel triennio precedente''».

27.0.3

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

        1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge frnanziaria 2008), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli impianti che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sulla Legge 19 dicembre 1992, n. 488 in data antecedente al 31 dicembre 2008''».

27.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 2,7, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

        1. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per gli impianti autorizzati alla costruzione entro il 31 dicembre 2007, in relazione ai quali i soggetti titolari forniscano dimostrazione al Gestore dei servizi elettrici S.p.A. di avere completamente avviato, entro il 31 dicembre 2008, la realizzazione dell'iniziativa nelle forme prescritte dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75 della legge 23 agosto 2004, n.239, il termine di cui al precedente periodo è prorogato al 31 dicembre 2010''».

Art.  29

29.1

GIARETTA, BUBBICO, DELLA SETA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento»;

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento»;

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento»;

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''».

29.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, PEDICA, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

29.3

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

29.4

BUBBICO, GIARETTA, DELLA SETA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Sopprimere il comma 1.

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola:«5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''».

29.5

CARLONI, BUBBICO, DELLA SETA, GIARETTA, BARBOLINI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È comunque fatto salvo il credito dì imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le norme vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.

        Conseguentemente sopprimere i commi da 2 a 5.

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''».

29.6

D'ALIA

Al comma 1 sopprimere le parole: «al credito di imposta per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

        Sopprimere i commi 2 e 3.

29.7

BUBBICO, GIARETTA, DELLA SETA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Sopprimere i commi da 2 a 5.

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''».

29.8

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, PEDICA, CARLINO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            «a) sopprimere la lettera a);

            b) alla lettera b), sopprimere le parole: «successiva a quello di cui alla lettera a)»;;

            c) al comma 3, sopprimere la lettera a)».

29.9

DELLA SETA, BUBBICO, GIARETTA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Sopprimere il comma 6.

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''».

29.10

DELLA SETA, BUBBICO

Il comma 6, è sostituito dal seguente:

        «6. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: ''2010'' è sostituita dalla seguente: ''2011''; al secondo periodo, la parola: ''2009'' è sostituita dalla seguente: ''2010''».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5 '' è sostituita dalla seguente: ''6,5''».

29.11

D'ALIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. il comma 344 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene sostituito dal seguente:

        ''344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo''.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', ''Politiche per il lavoro'', ''Diritti sociali, solidarietà e famiglia'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: ''Ricerca e innovazione'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria'' e ''Fondi da ripartire''».

29.12

D'ALIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        6-bis. Il comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene sostituito dal seguente:

        ''345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge''.».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', ''Politiche per il lavoro'', ''Diritti sociali, solidarietà e famiglia'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: ''Ricerca e innovazione'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria'' e ''Fondi da ripartire''».

29.13

D'ALIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. Il comma 346 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene sostituito dal seguente:

        ''346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', ''Politiche per il lavoro'', ''Diritti sociali, solidarietà e famiglia'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: ''Ricerca e innovazione'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria'' e ''Fondi da ripartire''».

29.14

D'ALIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. Il comma 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene sostituito dal seguente:

        ''347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fIno a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo''.».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', ''Politiche per il lavoro'', ''Diritti sociali, solidarietà e famiglia'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: ''Ricerca e innovazione'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria'' e ''Fondi da ripartire''».

29.15

LUMIA, BUBBICO, DELLA SETA, GIARETTA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Sopprimere il comma 7.

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: ''5,5'' è sostituita dalla seguente: ''6,5''.

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso ''5-bis'', primo periodo, sostituire le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ''96 per cento'' con le seguenti: ''88 per cento'';

            4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ''97 per cento'' con le seguenti: ''91 per cento'';

            5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''».

29.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Credito d'imposta per investimenti)

        1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive con sede legale ed amministrativa ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e e), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 3 I dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei presente articolo. Sono escluse dal beneficio le imprese che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 realizzano un volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro.

        2. II credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

        3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati all'ammodernamento degli impianti e finalizzati a garantire una maggiore competitività delle imprese sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione.

        4. II credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

        5. L'agevolazione di cui al comma l non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. II credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multi settori aie dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

        6. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 150 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione dei credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

            a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta dei beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

            b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione dei formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione dei credito d'imposta. L'utilizzo dei credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è conentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

        7. II credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini dei rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, dei testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

        8. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzi detti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione dei presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

        9. Con uno o più decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

        10. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

        11. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma l, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per Ciascuno degli anni dal 2009 al 2016».

29.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Credito d'imposta per nuove imprese)

        1. Ai giovani o ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dei 31 dicembre 20 Il, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità del presente articolo.

        2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2011 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

        3. Ai fini dei comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con li Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

        4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

        5. AI fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, la fruizione dei credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

            a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta dei beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

            b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione dei formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione dei credito d'imposta L'utilizzo dei credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro li sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

        6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione dei reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

        7. Se i beni oggetto del l'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione dei presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

        8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

        9. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea

        10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016».

29.0.3

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1)

        1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree Obiettivo l che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n, 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivo modificazioni, ovvero dal responsabile dei centro di assistenza fiscale.

        2. Il credito di imposta di cui al comma precedente è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma l, al netto dell'Iva, e comunque in: misura non superiore a 250.000 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, e può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRES anche in compensazione, ai sensi dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        4. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate previa prenotazione per via telematica.

        5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.»

29.0.4

BUBBICO, GIARETTA, DELLA SETA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

        1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

''Art. 2.

(Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate)

        1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007), è regolato come segue:

            a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui all'articolo l, comma 273, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

            b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

            c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

            d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

            e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a fmalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale, né sarà cumulata con il sostegno »de minimis«, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

            f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica».

        2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal comma 1, del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sotto utilizzate''».

29.0.5

ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis

(Norma interpretativa)

        «1. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS».

29.0.6

ARMATO, SANGALLI, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis

(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali e innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

        2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da appositi comitati istituiti presso le regioni di residenza dei giovani richiedenti».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

                2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

                3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

                4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

                5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

        1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

29.0.7

DELLA SETA, BUBBICO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, nonché della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, alle piccole e medie imprese l'accesso al credito è favorito, per gli interventi fmalizzati all'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante il ricorso alle garanzie previste dal fondo di garanzia di cui all'art. 1, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

        2. Per i cittadini privati, l'accesso al credito per gli interventi di cui al comma 1 è consentito, per il 2009, mediante il ricorso ad un fondo di garanzia per gli investimenti di riqualificazione energetica di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

        3. Con uno o più decreti, il Ministro per lo sviluppo economico individua le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale ai fini dell'amministrazione del fondo di garanzia di cui al comma precedente».

        Conseguentemente il comma 4 dell'articolo 32 è soppresso.

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

        1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

29.0.8

D'ALIA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, nonché della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, alle piccole e medie imprese l'accesso al credito è favorito, per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante il ricorso alle garanzie previste dal fondo di garanzia di cui all'art. 1, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

        2. Per i cittadini privati, l'accesso al credito per gli interventi di cui al comma 1 è consentito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante il ricorso ad un fondo di garanzia per gli investimenti di riqualificazione energetica di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

        3. Con uno o più decreti, il Ministro per lo sviluppo economico individua le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale ai fini dell'amministrazione del fondo di garanzia di cui al comma precedente.»

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', ''Politiche per il lavoro'', ''Diritti sociali, solidarietà e famiglia'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Istruzione scolastica'', ''Istruzione universitaria'' e ''Fondi da ripartire''.»

29.0.10

LEGNINI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma l sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso''».

        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

29.0.11

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Aumento detrazioni interessi mutui prima casa)

        1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende almeno un figlio fiscalmente a carico o conviventi non autosufficienti, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento''.

        2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fmo a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 de 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009)».

29.0.12

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Detrazioni a sostegno della famiglia)

        1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: ''per la parte che eccede lire 250.000'' è aggiunto il seguente periodo: ''La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico''

        2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 de 22 dicembre 2008 (legge frnanziaria 2009)».

29.0.13

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione''.».

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

29.0.14

MUSSO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        All'articolo 1, comma 1117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «impianti già autorizzati», sono inserite le parole: «o con procedura di autorizzazione già avviata».

Art. 30.

(Controlli sui circoli privati)

Art.  30

30.1

D'ALIA

        Al comma 1, le parole «I corrispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i corrispettivi».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

        1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2011 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni ''Ricerca e innovazione'', ''Ordine pubblico e sicurezza'', ''Soccorso civile'', ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' e ''Politiche previdenziali'';

            nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,