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Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 25 del 17/12/2008


(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008  

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Riprende la discussione congiunta sui provvedimenti in titolo.

 

       Il senatore POSSA (PdL)   svolge alcune considerazioni in merito alla Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea dell’anno 2007, osservando come essa si caratterizzi per l’assenza di adeguati inquadramenti storici, nonché per il difetto di considerazioni critiche sulla maggior parte delle politiche comunitarie.

            Secondo l’oratore, lo spirito che pervade il documento, improntato ad un apprezzamento tacito e generale di tutte le azioni intraprese dalla Commissione europea, si comprende se si considera che la Relazione stessa, in ultima analisi, risulta costruita come giustapposizione tout court delle relazioni dei vari ministeri, che, a loro volta, sono assemblate semplicemente come collazione degli output dei direttori generali.

             La Relazione, inoltre, non da adeguato conto della circostanza per cui, in seguito alla approvazione del Trattato di Lisbona, il controllo di sussidiarietà dei progetti legislativi comunitari da parte dei Parlamenti nazionali potrà avvenire nell’arco temporale, assurdamente ristretto, di solo otto settimane.

            L’oratore, successivamente, concentra i suoi rilievi critici sulle parti della Relazione annuale riguardanti la politica per la ricerca e l’innovazione, le politiche sociali, la politica culturale e, ultima ma non meno importante, la politica energetica dell’Unione.

            A tale ultimo riguardo, egli mette in evidenza che il cosiddetto "pacchetto energia-ambiente 20-20-20", al contrario di quanto si legge a pagina 277 della Relazione, non deriva dal Libro verde "Una strategia europea per una energia sostenibile competitiva e sicura", presentato nel marzo 2006 e che si ispirava alla consueta filosofia comunitaria di un equilibrato gradualismo per far fronte ai cambiamenti climatici. Diversamente, il cambiamento "rivoluzionario" da parte dell’Unione in materia ambientale è intervenuto nel gennaio 2007, con una proposta della Commissione contenente tre obiettivi vincolanti ed estremamente ambiziosi per l’UE, da conseguire entro il 2020.

            Colpisce, secondo l’oratore, il fatto che tali intendimenti siano stati adottati definitivamente, con quello che può essere definito un autentico "blitz" della Commissione, nel successivo marzo 2007, ossia solo quaranta giorni dopo il concepimento del nuovo approccio comunitario, impedendo, di fatto, qualsiasi forma di approfondita ponderazione dei rilevanti temi sui quali si intendeva legiferare, con ciò precostituendo, a suo avviso, una sostanziale lesione dei diritti costituzionali degli Stati membri.

            Il senatore POSSA (PdL) si sofferma, infine, sulle reali ed effettive implicazioni del cosiddetto "effetto serra", nonché sulle presunte motivazioni scientifiche assunte alla base della politica energetica comunitaria, ritenute discutibili da non pochi rappresentanti del mondo accademico.

           

            Il senatore SANTINI (PdL), nel ringraziare il senatore Possa per  l’esauriente esposizione testé svolta, concorda pienamente con il suo punto di vista secondo cui le valutazioni contenute nella Relazione annuale riposano più su motivazioni di ordine politico che scientifico.

 

            Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD)  si rivolge al collega Possa per invitarlo, in occasione della presentazione della prossima Relazione annuale da parte del Governo, a porre in essere iniziative, anche congiuntamente con la 14ª Commissione, che vadano nella direzione della realizzazione di politiche culturali comuni in ambito comunitario.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la presidente BOLDI , dichiara, quindi, conclusa la discussione generale congiunta.

            Non avendo nulla da aggiungere, nella sua qualità di relatrice, a quanto già illustrato in sede di Relazione generale sul disegno di legge comunitaria, da la parola al rappresentante del Governo per la replica.

 

            Il ministro VITO limita il suo intervento allo svolgimento di sintetiche considerazioni sulla circostanza, piuttosto singolare, per cui, nell’attuale situazione,  il Senato della Repubblica si trova impegnato ad esaminare e licenziare il disegno di legge comunitaria per il 2008 proprio nel momento in cui il Governo si accinge a presentare, presumibilmente presso l’altro ramo del Parlamento, l’analogo provvedimento per il 2009.

            Prescindendo, comunque, da tale momentaneo passaggio parlamentare, comunica che il Governo intende procedere, pro futuro, affinché si realizzi un esame più tempestivo sia della legge comunitaria che della Relazione annuale, condividendo il punto di vista che reputa opportuna una disgiunzione nella trattazione dei due documenti.

 

            La presidente BOLDI propone, quindi, di procedere all’illustrazione degli emendamenti, nonché all’accantonamento, per il momento, dell’esame degli ordini del giorno, in attesa che la Commissione bilancio trasmetta la propria relazione sul testo del disegno di legge ed il parere sui relativi emendamenti.

            Avverte, inoltre, che si riserverà di pronunciarsi circa l’eventuale inammissibilità degli emendamenti stessi dopo la loro illustrazione.

            Propone, infine, di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 12 di martedì 23 dicembre.

           

            La Commissione conviene.

 

            Relativamente all’articolo 1, la presidente BOLDI (LNP), relatrice, dà per illustrato l’emendamento 1.1, mentre,  per l’emendamento 1.4,  rinvia a quanto già detto in proposito in sede di esposizione della relazione generale.

 

            Sull’emendamento 1.2 il rappresentante del Governo si rimette alla relativa relazione illustrativa.

 

            L’emendamento 1.3 è dato per illustrato dalla senatrice MARINARO (PD)  .

 

            L’emendamento 1.5 viene considerato come illustrato.

 

            In merito all’emendamento 2.1, la PRESIDENTE relatrice osserva che esso mira a rendere esplicito un rilievo già enucleato nella relazione generale al disegno di legge.

 

            Gli emendamenti 3.1 e 3.3 sono dati per illustrati.

 

            La senatrice MARINARO (PD)  , avuto riguardo all’emendamento 3.2, segnala che con tale proposta modificativa si vuole raccogliere la sollecitazione secondo la quale i pronunciamenti della Corte di giustizia dell’UE che hanno carattere esecutivo devono essere considerati automaticamente recepiti negli ordinamenti nazionali.

 

            Tutti gli emendamenti all’articolo 4 sono dati per illustrati.

 

            Gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 sono considerati come illustrati, rispettivamente, dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

 

            Secondo la senatrice MARINARO (PD)  , l’emendamento 5.0.3 ha lo scopo di pervenire, mediante una modifica della cosiddetta "legge Bottiglione", ad una opportuna distinzione nella trattazione del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Si tratta, a suo avviso, di porre in essere una modifica ritenuta auspicabile praticamente da tutte le parti politiche.

 

            La senatrice MARINARO (PD)  illustra, quindi, sinteticamente i contenuti dell’emendamento 5.0.4, che si prefigge l’obiettivo di incrementare, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, il flusso di informazione che il Governo è tenuto a dare al Parlamento in base all’articolo 15 bis della legge n. 11 del 2005.

 

            Gli emendamenti 5.0.5 e 5.0.6 sono dati per illustrati.

 

            La PRESIDENTE relatrice illustra l’emendamento 6.1, rilevando come il decreto legislativo n. 193 del 2007 provveda all’attuazione della direttiva 2004/41/CE, prevedendo disposizioni sanzionatorie relative ai controlli in materia di sicurezza alimentare. L’articolo 6 del predetto decreto non tiene conto del fatto che il regolamento (CE) n. 852/2004 prevede una certa "flessibilità" nelle procedure di autocontrollo per le micro e piccole imprese, riconfermata nelle Linee guida comunitarie sulla semplificazione dell’attuazione dei principi del sistema HACCP. Per queste imprese, infatti, il regolamento prende atto che non sempre è possibile identificare i punti critici di controllo e consente che la sorveglianza dei punti critici sia sostituita dalla buona prassi.

 

            L’emendamento 6.0.1 è dato per illustrato.

 

            Relativamente all’articolo 7, in merito all’emendamento 7.1 il rappresentante del Governo rinvia, per l’illustrazione, all’allegata relazione tecnica, mentre, sull’emendamento 7.2, la PRESIDENTE relatrice riferisce che si tratta di una proposta modificativa di carattere puramente formale, diretta ad evitare la formulazione di una "doppia delega" per l’attuazione di quelle direttive contenute in alcuni articoli del Capo II, che sono ricomprese anche negli Allegati dell’Atto Senato n. 1078 e quindi già delegate ai sensi dell’articolo 1.

 

            Relativamente all’articolo 8, sono dati per illustrati gli emendamenti 8.1, 8.2 ed 8.3 .

 

            La senatrice MARINARO (PD)  illustra l’emendamento 8.4, richiamando l’attenzione sull’obiettivo, insito in tale proposta modificativa, di delegare il Governo, nell’ambito del recepimento della direttiva 2006/54/CE, a dare attuazione anche alla sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2008 (C-46/07) che ha equiparato la pensione INPDAP ad una "retribuzione" e come tale soggetta alla parità di trattamento.

            L’oratore fa presente che l’attuazione della suddetta sentenza si inscrive, inevitabilmente, nel problema riguardante l’innalzamento dell’età pensionistica per le donne, sul quale non devono esistere posizioni pregiudiziali, a condizione, però, che vengano opportunamente e contestualmente presi in considerazione adeguati strumenti di compensazione per le lavoratrici, strumenti al momento del tutto assenti, purtroppo, nella legislazione italiana.

 

            La senatrice GERMONTANI (PdL)  procede all’illustrazione congiunta degli emendamenti a sua firma 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.

            Nel rilevare preliminarmente come la situazione lavorativa delle donne in Italia risulti tuttora difficile – ad una occupazione femminile del solo 39 per cento, si contrappone una media europea del 45 per cento - sottolinea che le quattro proposte modificative si propongono di obbligare il Governo ad adottare incentivi alle imprese diretti a favorire: le donne che lavorano con figli o familiari a carico, la flessibilità degli orari del lavoro femminile, l’accesso agli studi professionali ed il potenziamento degli asili nido e dell’assistenza agli anziani e disabili.

            Secondo l’oratore, la persistente arretratezza italiana rispetto all’Europa in questo campo può essere superata mediante la realizzazione di una rete integrata di servizi per le donne lavoratrici, nonché attraverso l’introduzione di agevolazioni fiscali tendenti ad incentivare l’occupazione femminile.

 

            L’emendamento 8.0.1 viene dato per illustrato.

 

            Circa l’emendamento 8.0.2, che prevede una delega specifica al Governo per l’attuazione della "direttiva servizi", la proponente, senatrice MARINARO (PD)  , rinvia a quanto già ampiamente discusso in merito in seno alla Commissione, anche attraverso l’audizione di funzionari apicali del Dipartimento per le politiche europee.

            Al riguardo, sollecita la presentazione, già espressamente preannunciata,  di una conferente proposta emendativa del Governo.

 

            A tale proposito, il ministro VITOconferma che dal versante governativo ci si accinge a presentare, quanto prima, un emendamento contenente specifici principi e criteri direttivi per l’attuazione della suddetta direttiva.

 

            Tutte le proposte emendative concernenti gli articoli 9 e 10 sono considerate come illustrate.

 

            Il senatore ORSI (PdL)  procede all’illustrazione dell’emendamento 12.1 che si propone, in sostanza, di inserire il richiamo al rispetto della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e in generale della normativa comunitaria in materia.

           

            Il senatore LUSI (PD) aggiunge la propria firma al suddetto emendamento.

 

            Gli emendamenti 12.2 e 16.0.1 sono dati per illustrati.

 

            Relativamente all’emendamento 17.1, la Relatrice osserva che si tratta di una proposta di carattere puramente formale, mirante ad evitare la menzionata "doppia delega".

 

            Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD)  illustra brevemente gli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.4 , non precludendo, in linea di principio, l’eventualità che essi possano essere riformulati, anche d’intesa con il Governo.

 

            L’emendamento 17.0.1 viene considerato come illustrato.

 

            La PRESIDENTE relatrice, nell’illustrare l’emendamento 18.1, evidenzia che l’abrogazione dell’intero decreto legislativo n. 178 del 2007, in luogo del solo articolo 2 dello stesso decreto, si propone di togliere ogni fonte di incertezza per gli operatori nel mercato lattiero-caseario italiano relativamente ai prodotti nazionali soggetti ai requisiti supplementari rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2007/68/CE.

 

            Tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 19 sono dati per illustrati.

 

            Nel dare conto dell’emendamento 20.0.1, la PRESIDENTE relatrice rileva che esso è di carattere puramente formale.

 

            La senatrice POLI BORTONE (PdL)  illustra la proposta 20.0.2, che incide sul regime applicabile alle attività creditizie delle società cooperative al fine di mantenerlo entro i limiti delle caratteristiche mutualistiche.

L’oratore ricorda che, al riguardo, aveva personalmente presentato un’interrogazione, svolta nella seduta del 13 ottobre 2008 presso la 14ª Commissione, e che la Commissione europea ha formalmente aperto, nei confronti dell’Italia una procedura di cooperazione per aiuti esistenti, ex articolo 88 del Trattato CE, con riferimento al regime fiscale preferenziale applicabile alle cooperative di consumo nei settori dei servizi bancari e della distribuzione al dettaglio.

 

Relativamente all’emendamento 20.0.3, il rappresentante del Governo rinvia, per l’illustrazione, alla nota tecnica presentata.

 

Dopo che la PRESIDENTE relatrice ha illustrato l’emendamento 20.0.4, interviene il senatore LUSI (PD)  per fornire ulteriori precisazioni in merito all’emendamento 20.0.5, di contenuto sostanzialmente identico a quello della relatrice.

            In particolare, l’oratore mette in evidenza che la direttiva 2007/36/CE prevede espressamente, al suo articolo 1, paragrafo 3, lettera c), la facoltà per gli Stati membri di escludere le società cooperative dalla nuova disciplina riguardante le società quotate in borsa.

            Alla luce della circostanza che registra la presentazione di emendamenti analoghi da parte di commissari appartenenti agli schieramenti di maggioranza e di opposizione, egli invita il rappresentante del Governo a rivedere la propria proposta emendativa che, invece, dispone l’applicazione della direttiva anche alle società cooperative, sebbene con adeguamenti a salvaguardia delle peculiarità della forma cooperativa.

 

            La PRESIDENTE relatrice fa presente al rappresentante del Governo, che, effettivamente, sono stati presentati emendamenti in tal senso, ovvero miranti ad escludere le società cooperative dalla sfera di regolamentazione della suddetta direttiva,  da parte di senatori di diverso orientamento politico, quali gli emendamenti 20.0.6 e 20.0.7, che sono dati, conseguentemente, per illustrati.

 

            Nel prendere atto della presentazione di tali emendamenti, il ministro VITO manifesta la disponibilità a valutare diverse ed ulteriori formulazioni dell’emendamento di iniziativa governativa.

 

            Per gli emendamenti 20.0.8, 20.0.9, 20.0.10, 20.0.11, 20.0.12, 20.0.13 e 20.0.14, il Rappresentante del Governo rinvia a quanto affermato nella relativa nota illustrativa.

 

            Mentre gli emendamenti 20.0.15 e 20.0.16 sono considerati come illustrati, il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD)  procede ad illustrare sinteticamente la proposta 20.0.17, avente lo scopo di fissare criteri specifici di delega per l’attuazione delle direttive 2007/66/CE e 2008/8/CE in materia di appalti pubblici e prestazione di servizi.

 

            Il Rappresentante del Governo dà per illustrato l’emendamento 20.0.18.

 

            Tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 sono dati per illustrati.

 

            Relativamente all’articolo 26, sono considerati come illustrati gli emendamenti 26.1 e 26.2 .

 

            Circa il rimanente emendamento 26.0.1, al senatore DI GIOVAN PAOLO (PD)  preme mettere in rilievo come ci si trovi di fronte ad un Protocollo che, nel dare ulteriore attuazione all’Accordo Euromediterraneo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea ed il Marocco, si pone, in quanto tale, come diritto comunitario direttamente applicabile nell’ordinamento degli Stati membri.

            Aggiunge che, essendo stato sottoscritto dall’Unione europea anche in rappresentanza degli Stati membri, tale Protocollo deve essere considerato parte integrante del diritto interno, indipendentemente dalla procedura di ratifica prevista per l’esecuzione degli accordi internazionali.

 

            Essendo terminata l’illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1078, il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.