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Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 25 del 17/12/2008


EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

1078

 

Art.  1

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, allegato A, aggiungere le seguenti direttive:

        «2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

        2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione)».

        Al comma 1, allegato B, aggiungere le seguenti direttive:

        «2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

        2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

        2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

        2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni».

1.2

Il Governo

All'articolo l, comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2008/43/CE,  inserire le seguenti:

        «2008/62/CE della Commissione del 17 giugno 2008 recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

        2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti».

        All 'articolo 1, comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2008/52/CE, inserire le seguenti:

        «2006/86/CE del 24 ottobre 2006 della Commissione che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracci abilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

        2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.;

        2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

        2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

        2008/59/CE del Consiglio del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della repubblica di Bulgaria e della Romania;

        2008/63/CE della Commissione del 20 giugno 2008 relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

        2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

        2008/71/CE della Commissione del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

        2008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

        2008/87/CE della Commissione del 22 settembre 2008 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.».

1.3

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, allegato B, ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);».

1.4

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

1.5

VACCARI, ALBERTO FILIPPI, PITTONI

Al comma 7, secondo capoverso, sostituire le parole: «e il Senato della Repubblica» con le seguenti: «, il Senato della Repubblica e la commissione parlamentare per le Questioni regionali».

Art.  2

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse».

Art.  3

3.1

PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «All'articolo 3, comma 1, della legge n. 34 del 25 febbraio 2008 le parole: ''due anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre anni''. »

3.3

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole:  «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti», con le seguenti: «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentae o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati».

3.2

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

        «, nonché al principio dell'introduzione nell'ordinamento vigente di strumenti amministrativi idonei a garantire il sicuro e tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti e alle direttive comunitarie autoesecutive.».

Art.  4

4.1

PEDICA

Sopprimere l'articolo 4.

4.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli Allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

Art.  5

5.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

        1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 11-bis, comma 1, le parole: ''per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione'';

            b) all'articolo 15-bis, comma 3-bis, le parole: ''comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti'' sono sostituite dalle seguenti: ''trasmette al Parlamento tali atti''.».

5.0.2

Il Governo

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

        1. All'articolo 8, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:''.».

5.0.3

MARINARO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica alla 4 febbraio 2005, n. 11)

        1. All'articolo 8, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole: ''31 gennaio'', sono sostituite con le seguenti: ''31 marzo''.».

5.0.4

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. L'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 15-bis. - (Informazione al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia e sulle violazioni interne dell'ordinamento comunitario). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, relaziona ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti circa le procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia e le violazioni di direttive e regolamenti comunitari sanzionate, in sede penale, amministrativa o in riferimento alle quali sono in atto contenziosi di natura civilistica, nel semestre di riferimento. A tal fine, trasmette un elenco, articolato per settore e materia, recante:

            a) le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

            b) i rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

            c) le procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

            d) i procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea;

            e) il numero e la tipologia delle sanzioni irrogate per violazione di direttive o regolamenti comunitari vigenti.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti, delle procedure, delle violazioni e del contenzioso di cui al comma 1.

        3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza e, in ogni caso, su richiesta di una delle Commissioni parlamentari per le politiche dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere, corredate da una valutazione dell'impatto normativo, amministrativo e finanziario sull'ordinamento.

        4. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1, lettere da a) a d), è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee è tenuto a comunicare al Parlamento ogni informazione utile sulle circostanze che impongono l'intervento legislativo».

5.0.5

D'ALÌ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis.

(Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive)

        1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e di ridurre e minimizzare il ricorso allo smaltimento in conformità alla gerarchia per la gestione dei rifiuti definita in sede europea, le terre e rocce da scavo ed i residui di lavorazione della pietra preparati per il riutilizzo sono sottoprodotti, e sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se soddisfano le seguenti condizioni: è certo che saranno ulteriormente utilizzati; possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione; soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non comportano impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

        2. Se le terre e rocce da scavo ed i residui di lavorazione della pietra preparati per il riutilizzo e costituenti sottoprodotti sono destinati per reinterri, riempimenti, recuperi ambientali, rilevati e macinati, essi non costituiscono rifiuti solo nel caso in cui, anche quando contaminati durante il ciclo produttivo da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media del quantitativo avviato alle sopra indicate destinazioni non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti, ai sensi della normativa vigente, da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . Il rispetto dei limiti può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.0.6

D'ALÌ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis.

(Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive)

        1. All'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:

        ''1-bis. Ai fini di cui al comma 1 la gestione dei rifiuti deve rispettare la seguente gerarchie e ordine di priorità:

            a) prevenzione;

            b) preparazione per il riutilizzo;

            c) riciclaggio;

            d) recupero di altro tipo, ivi incluso il recupero di energia;

            e) smaltimento.

        1-ter. Nell'applicare la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1-bis le pubbliche amministrazioni adottano misure volte ad incoraggiare le opzioni che danno il migliore risultato ambientale complessivo. A tal fine la gerarchia della gestione dei rifiuti può essere derogata per specifici flussi di rifiuti qualora ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e gestione di detti rifiuti''.

        2. All'articolo 181, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

            "a) preparazione per il riutilizzo;

            b) riciclaggio;

            c) recupero di altro tipo, ivi incluso il recupero di energia."

        3. All'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte in fine le seguenti parole:

        ''Le pubbliche amministrazioni adottano, altresì, le misure necessarie per conseguire, entro il 2020, i seguenti obiettivi:

            a) aumento complessivo, pari almeno al 50 per cento, in termini di peso, della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici;

            b) aumento complessivo, pari almeno al 70 per cento, della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti.

        4. All'articolo 181-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le lettera a), b), c), e d) sono sostituite dalle seguenti:

            ''a) sono ottenuti da un'operazione di recupero di alcuni specifici rifiuti, incluso il riciclaggio;

            b) sono comunemente utilizzati per scopi specifici;

            c) soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

            d) l'utilizzo non determina impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

            d-bis) sono individuati, se necessario, anche con riferimento ai valori limite di emissione e a tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente''.

        5. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

        ''f-bis. prevenzione: misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

            1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

            2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure,

            3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti''.

        6. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la lettera g) è sostituita dalla seguente:

        ''g) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento''.

        7. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

        ''h) recupero qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero''.

        8. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

        ''h-bis. riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

        h-ter. trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

        h-quater. preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

        h-quinquies. riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

        9. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la lettera p) è sostituita dalla seguente lettera:

        ''p) sottoprodotto: sostanze od oggetti che non sono rifiuti e sono assoggettati al regime delle materie prime e dei prodotti qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

            1) derivano da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze od oggetti:

            2) è certo che saranno ulteriormente utilizzati;

            3) possono essere utilizzati direttamente in un successivo ciclo produttivo senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

            4) sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione;

            5) soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non comportano impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana''.

        10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art.  6

6.1

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

        «d-bis) reintroduzione e definizione delle modalità di semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate alle micro e piccole imprese in conformità ai criteri di flessibilità riconosciuti dal regolamento (CE) n. 852/2004, con la conseguente conferma del princìpio della prescrizione ''a priori'' preventiva rispetto all'accertamento ed alla contestazione o notificazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio;».

6.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, sentito il parere dei competenti organi parlamentari, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede alla riformulazione delle norme di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in particolare al fine di prevedere:

            a) la seguente definizione di ''preparazione per il riutilizzo'': le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento, escluso quello meccanico per la riduzione volumetrica;

            b) la seguente definizione di ''riutilizzo'': qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

            c) la seguente definizione di ''riciclaggio'': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

            d) la seguente definizione di ''smaltimento'': qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

            e) la seguente definizione di ''recupero'': qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

            f) che taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

                1) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

                2) esiste un mercato o una domanda per la sostanza od oggetto;

                3) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

                4) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

                5) i criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

            g) che, al fine di ridurre e minimizzare il ricorso allo smaltimento in conformità alla gerarchia per la gestione dei rifiuti definita in sede europea, le terre e rocce da scavo ed i residui di lavorazione della pietra preparati per il riutilizzo sono sottoprodotti, e sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se soddisfano i criteri di cui alla lettera h). Se i residui di lavorazione della pietra preparati per il riutilizzo e costituenti sottoprodotti sono destinati per reinterri, riempimenti, recuperi ambientali, rilevati e macinati, essi sono assoggettati, al pari delle terre e rocce da scavo, ad una disciplina specifica, in forza della quale non costituiscono rifiuti solo nel caso in cui, anche quando contaminati durante il ciclo produttivo da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media del quantitativo avviato alle sopra indicate destinazioni non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti, ai sensi della normativa vigente, da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . Il rispetto dei limiti può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo;

            h) che una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, può non essere considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

                1) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzato;

                2) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

                3) la sostanza o l'oggetto è prodotto come parte integrante di un processo di produzione;

                4) la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

            i) che le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi anche attraverso la preparazione per il riutilizzo;

            l) la seguente gerarchia dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, salva la possibilità che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti:

                1) prevenzione;

                2) preparazione per il riutilizzo;

                3) riciclaggio;

                4) recupero di altro tipo, ivi incluso il recupero di energia alle condizioni indicate all'Allegato II della direttiva. Ai fini della qualificazione del recupero di energia come operazione di recupero agli impianti esistenti è concesso un termine di tre anni per adeguarsi alle condizioni di cui all'Allegato II;

                5) smaltimento.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art.  7

7.1

Il Governo

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

        «Art. 7.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e di quelli di cui al comma 2.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma l provvede, altresì, alla riformulazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina comunitaria, una maggiore coerenza fra le due diverse discipline e di eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore assicurando;

            a) una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari delle comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una più organizzata gestione dei dati, da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali;

            b) la revisione delle norme sulle indagini cliniche, differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo da quelle concernenti tipi di dispositivi già utilizzati, specificando le condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici;

            c) la revisione delle norme sull'uso compassionevole dei dispositivi medici al fine di precisare i limiti e modalità per l'applicabilità, prevedendo, altresì, una specifica modalità per il trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di necessità e di emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 507/1992 e n. 46/1997;

            d) la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale;

            e) la previsione delle misure necessarie a garantite, con continuità nel tempo, efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed;

            f) la riformulazione delle norme a contenuto sanzionatorio prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.

        3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 assicurando:

            a) la coerenza con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dall'adozione della direttiva 2007/47/CE;

            b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia dì programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature RM ritenute di carattere sperimentale.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».

7.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2».

Art.  8

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare entro il termine del 15 agosto 2009, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da adottare entro il 15 agosto 2009, il Governo è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

8.2

PEDICA, MARINARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «entro il termine del 15 agosto 2009,».

        Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato entro il 15 agosto 2009, in attuazione dell'articolo 33 della direttiva 2006/54/CE».

8.3

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «il termine del 15 agosto 2009».

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il presente comma:

        «1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato entro il 15 agosto 2009, in attuazione dell'articolo 33 della direttiva 2006/54/CE.».

8.4

MARINARO, GHEDINI, PEDICA, VITA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:

            a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE e a recepire, nel decreto legislativo di attuazione, la sentenza della Corte di giustizia C-46/07, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, nella quale la Corte dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 141 del Trattato CE;

            b) procedere per rendere legale e non professionale il regime pensionistico del settore pubblico;

            c) dare attuazione al Protocollo del 23 luglio 2007;

            d) destinare il risparmio di spesa effettuato in materia di previdenza pensionistica derivante dal progressivo aumento dell'età di accesso delle donne alla pensione di vecchiaia ad un Fondo finalizzato a finanziare:

                - periodi di accredito contributivo figurativo da definirsi in relazione: alla maternità, a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi; alle assenze dal lavoro per maternità per impegni di cura dei figli o alle assenze per la cura di altri congiunti così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro, al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia. In alternativa al detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli;

                - i servizi di cui al Fondo istituito con l'articolo 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

                - le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

            e) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco", ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

            f) individuare nelle Commissione regionali di pari opportunità, istituite ai sensi dell'ordinamento vigente, gli organismi di cui all'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, incaricati di svolgere le funzioni di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso».

8.5

GERMONTANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

            a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda incentivi e sgravi contributivi mirati a favorire le donne che lavorano con figli o familiari a carico. »

8.6

GERMONTANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

            a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alla necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile. »

8.7

GERMONTANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

            a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda azioni intese a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne. »

8.8

GERMONTANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

            a) potenziamento degli asili nido e dei servizi pubblici di cura e assistenza per le persone anziane e non autosufficienti. »

8.0.1

PEDICA

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della Sentenza della Corte di Giustizia resa in data 13 novembre 2008 nella causa C-46/07)

        1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008, relativa alla causa C-46/07, prevedendo, in conformità agli obblighi di cui all'art. 141 del Trattato CE, che i dipendenti pubblici abbiano diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età identica, indipendentemente dal sesso, anche con meccanismi di allineamento progressivo».

8.0.2

MARINARO, BUBBICO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

            a) garanzia che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;

            b) tutela dei diritti sociali secondo i princìpi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

            c) salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario.

        3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

        4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 2 e 3 disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

        5. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere».

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;».

Art.  9

9.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti criteri specifici di delega», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, attraverso l'abrogazione, al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, delle disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002 e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 nonché le relative norme di esecuzione, e attraverso le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi».

Art.  10

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE)

n. 2003/2003 relativo ai concimi.

Procedura d'infrazione n. 2007/4535)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a sostituire e abrogare il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante ''Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti'', in attuazione del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 2003, al fine di  risolvere la procedura d'infrazione n. 2007/4535.».

10.0.2

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Impianti illegali posteriori al 31 agosto 2008)

        1. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/08 le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 2008 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto sono impianti illegali e sono estirpate.

        2. A decorrere dal 1/1/09, per gli impianti illegali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 555/08, si applica la sanzione di 12.000 euro ad ettaro.

        3. La stessa sanzione si applica per quanto riguarda gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n.555/08, per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.

        4. La sanzione prevista al comma 2 è nuovamente applicata ogni 12 mesi a partire dalle date suddette, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

 

Art. 10-ter.

(Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali

anteriori al 1º settembre 1998)

        1. Ai sensi dell'articolo 86 paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 479 /08 a decorrere dal 1º agosto 2008 ed entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa di 6.000 euro/ha, pari al doppio del valore medio del diritto di reimpianto, le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

        2. Il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

        3. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente di cui al comma 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità del medesimo comma. A decorrere dal 1/7/2010 si applica la sanzione prevista al precedente articolo 10-bis, commi 2 e 4, se le superfici non sono estirpate.

 

Art. 10-quater.

(Controllo di non circolazione o distillazione)

        1. In attesa dell'estirpazione, nei casi previsti ai precedenti articoli 10-bis e 10-ter, comma 3, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo comma sono distrutti o possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento/vol.

        2. In attesa del pagamento della tassa di cui all'articolo 10-ter, comma 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo comma possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento/vol.

        3. Le regioni e le province autonome verificano la non circolazione dei prodotti in questione o la distillazione. Il termine entro il quale i produttori comunicano alle regioni e province autonome l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione è fissato al 15 aprile.

        4. Le regioni e le province autonome possono avvalersi della facoltà prevista all'articolo 57, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 555/08.

        5. È fissata la sanzione da euro 2.000 a euro 6.000 per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, tenuto conto del valore commerciale dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate, se il produttore:

            a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 555/08 o se i contratti non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione previsti dal regolamento (CE) n. 1282/81; oppure,

            b) non informa la competente autorità, entro il termine specificato al precedente comma 3 dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde oppure se non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde.

        La sanzione è applicata, per ciascuna campagna, un mese dopo la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono ottenuti, qualora i produttori non forniscono la documentazione prevista agli articoli 56 e 57 del regolamento (CE) n. 555/08.

 

Art. 10-quinquies.

(Competenze delle Regioni e Province autonome)

        1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le norme del presente decreto si applicano, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/08 e n. 555/08, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

        2. Le regioni e le province autonome possono aumentare le sanzioni previste dalla presente legge in base al valore commerciale dei vini prodotti con uve provenienti dai vigneti illegali.

        3. Le regioni e le province autonome stabiliscono una data entro la quale i produttori procedono all'estirpazione. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

        4. Le regioni e province autonome possono modificare il livello della tassa prevista all'articolo 10-ter, comma 1, qualora accertino nei loro territori un differente valore del diritto. In ogni caso, la tassa deve essere almeno pari al doppio del valore del diritto in questione.».

10.0.3

Il Governo

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213,

e al decreto legislativo 29 gennaio 2008, n. 58)

        1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1.-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificati dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2008.'';

            b) L'articolo 3, comma 1, è così modificato:

        ''1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 1, comma 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.''.

            c) L'articolo 3, comma 2, è così modificato:

        ''2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298 e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2551, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.''.

        2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1- bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dalla parte IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2551, articolo 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.''.»

Art.  12

12.1

ORSI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

            «a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale secondo i dettami della Guida interpretativa della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409 CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislatura comunitaria nella specifica materia.''.»

12.2

MOLINARI, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso: «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «della fauna selvatica» con le seguenti: «delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE»;

            b) sopprimere le parole: «e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale».

Art.  16

16.0.1

CASOLI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n.  286, è abrogato».

Art.  17

17.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «La delega di cui al comma 1 è esercitata mediante adozione delle conferenti modificazioni al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi».

17.2

VIMERCATI, VITA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

        1) sostituire la lettera a) con le seguenti:

            «a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;

            a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo Il-bis ed, in particolare, gli articoli 3-ter e 3-quater, nonché le norme di cui agli articoli 3-sexties, 3-septies, 3-nonies, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

            a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE»;

        2) alla lettera b), sostituire le parole: «alla lettera a)» con le seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)»;

        2) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

            «b-bis) per tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, sono previste norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana e del diritto di rettifica, conformemente alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;

            b-ter) i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva devono concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

            b-quater) La proporzione di spot pubblicitari televisivi e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il diciotto per cento; a tali fini, conformemente a quanto previsto nel Considerando 59 della direttiva 2007/65/CE, la nozione di spot pubblicitario televisivo deve essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla predetta direttiva 2007/65/CE, della durata massima di dodici minuti;

        b-quinquies) nel ridefinire la nozione di "produttori indipendenti dalle emittenti" di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, si tiene conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.»

17.3

VITA, LUSI, BIANCO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

        1) sostituire la lettera a) con le seguenti:

            «a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;

            a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo Il-bis ed, in particolare, gli articoli 3-ter e 3-quater, nonché le norme di cui agli articoli 3-sexties, 3-septies, 3-nonies, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

            a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE»;

        2) alla lettera b), sostituire le parole: «alla lettera a)» con le seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)».

17.4

DI GIOVAN PAOLO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) l'inserimento dei prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 89/552/CE e, in particolar modo, in riferimento ai programmi di ''informazione, intrattenimento leggero e programmi per i bambini e minori di età'', si applica il divieto assoluto di trasmissione di qualsivoglia produzione a carattere pubblicitario o di vendita. Il medesimo divieto si applica ai canali digitali o satellitari del servizio pubblico o concessionari».

17.0.1

PEDICA, VITA, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008, causa C-380/05, in materia di frequenze televisive)

        1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercitate dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

        2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

        3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

        4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

        5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale».

Art.  18

18.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. È abrogato l'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114.».

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. È abrogato il decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178.».

Art.  19

19.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei princìpi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi».

19.2

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi i pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti; ».

Art.  20

20.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi».

20.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga del termine della delega per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio)

        1. Il termine, di cui all'articolo 24 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, per l'esercizio della delega all'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, è prorogato di dodici mesi.»

20.0.2

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative al prestito sociale raccolto da società cooperative nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) stabilire che le cooperative che raccolgano il prestito sociale per un ammontare superiore ai 500 milioni di euro al 31 dicembre 2007, individuino un ramo d'azienda costituito dai rapporti passivi intrattenuti con i soci e, non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati, conferiscano detto ramo d'azienda ad una società esercente l'attività bancaria, anche di nuova costituzione, amministrata da organi in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla legislazione bancaria nonché dalla disciplina regolamentare;

            b) stabilire che, sotto pena di nullità dei contratti stipulati e con responsabilità personale illimitata dei componenti degli organi sociali, i proventi finanziari a qualunque titolo fruiti dalle cooperative a mutualità prevalente siano destinati a soddisfare il bisogno mutualistico per il soddisfacimento del quale la cooperativa è sorta, e comunque con esclusione della possibilità di disporre impieghi finanziari durevoli della raccolta tali da sottrarli alla immediata destinazione alla soddisfazione del bisogno mutualistico;

            c) vietare, anche mediante la nullità della garanzia, che possa essere concesso credito da parte della cooperativa a favore del socio utilizzando, a qualsiasi titolo, la provvista del socio che abbia preso parte al prestito sociale;

            d) stabilire che le società di nuova costituzione, di cui al presente articolo, siano assoggettate a vigilanza da parte della Banca d'Italia e parificate completamente agli altri soggetti dell'attività bancaria».

20.0.3

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo l, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

        2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, ed includendovi le società cooperative quotate, introducendo, ove necessario, gli adeguamenti idonei a salvaguardare le peculiarità della forma cooperativa;

            b) individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

            c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;

            d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalità di diffusione, al fine di garantirne l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente;

            e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non avvalendosi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale e l'articolo 126-bis, comma3;

            f) adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonché in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione;

            g) individuare la data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;

            h) al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresì l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari;

            i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;

            l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresì all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo 2, secondo comma e al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto dall'articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;

            m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, comma 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2007/36/CE;

            n) rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della presente legge delega e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza;

            o) disciplinare, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE;

            p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della presente delega;

            q) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

        3. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »

20.0.4

BOLDI, BOSCETTO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Princìpi e criteri specifici di delega relativi all'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)

        1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente:

            a) esclusione delle società cooperative dal campo di applicazione della nuova disciplina, come espressamente consentito dalla direttiva 2007/36/CE.».

20.0.5

LUSI, ZANDA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 3 agosto 2009, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché del seguente principio e criterio direttivo:

            a) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c), della direttiva in attuazione, prevedere l'esclusione delle società cooperative dall'ambito di applicazione».

        Conseguentemente, al comma 1, allegato B ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;».

20.0.6

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

        «Art. 20-bis.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE, dell'11 luglio 2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nel rispetto dei princìpi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché del rispetto del principio e criterio direttivo:

            a) prevedere che le disposizioni di cui alla direttiva 2007/36/CE non si applicano alle società cooperative.».

20.0.7

GERMONTANI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa

all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nel rispetto dei princìpi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché del seguente principio direttivo:

            a) prevedere che le disposizioni di cui alla direttiva 2007/36/CE non si applichino alle società cooperative».

20.0.8

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

        2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

            a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;

            b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

            c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;

            d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;

            e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;

            f) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

            g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;

            h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento;

            l) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;

            m) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;

            n) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento;

            o) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;

            p) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva conformemente al diritto nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011;

            q) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato;

            r) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento;

            s) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

        2. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.9

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

        2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

            a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale;

            b) estendere, se del caso, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

            c) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale decreto legislativo, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela;

            d) coordinare il decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del medesimo decreto legislativo, contenute nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e nel decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, con la legge 2 aprile 2007, n. 40;

            e) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V e all'articolo 155 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

                1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

                2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

                3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni;

                4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

            f) apportare alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le integrazioni e le modifiche necessarie a:

                1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;

                2) istituire un organismo associativo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, con il compito di tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria e di vigilare sull'attività degli stessi, proponendo alla Banca d'Italia l'adozione delle misure inibitorie e sanzionatorie nei casi di violazione delle regole di condotta, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al successivo punto 3) prevedere che in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, l'autorità di vigilanza ne proponga lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;

                3) prevedere che con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al punto 2 e sia individuata la disciplina: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle regole di condotta che i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria osservano nel rapporto con la clientela; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

                4) prevedere la disciplina della determinazione delle sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e/o della cancellazione degli operatori dagli elenchi e delle sanzioni accessorie, disciplinando le modalità per l'irrogazione delle sanzioni e prevedendo adeguate forme di pubblicità degli esiti sanzionatori;

                5) prevedere la possibilità di presentare ricorso, avverso le decisioni di proposta delle misure inibitorie e sanzionatorie assunte dall'organismo o dalle sue eventuali articolazioni territoriali dinanzi alla Banca d'Italia, disciplinando le modalità di opposizione alla delibera adottata dall'organo di vigilanza, dinanzi al giudice ordinario;

                6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi;

                7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

                8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziarie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

                9) prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività e prevedere obblighi di trasparenza specifici connessi all'attività svolta da tali soggetti, in modo che sia assicurata la trasparenza sulle commissioni di mediazione e sugli altri costi accessori, nonché ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

                10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità dell'intermediario che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

20.0.10

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/44/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei criteri indicati nella direttiva e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

            a) prevedere il riordino e il coordinamento delle norme sulle partecipazioni al capitale delle banche al fine di semplificare il quadro normativo e promuovere la competitività interna e internazionale del sistema bancario;

            b) assicurare che le autorità di vigilanza al fine del rilascio della prevista autorizzazione non prevedano criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 19-bis, comma 1, della direttiva 2006/48/CE come modificata dalla direttiva 2007/44/CE;

            c) assicurare che le autorità di vigilanza non possano negare l'autorizzazione in considerazione della natura prevalentemente industriale del soggetto acquirente;

            d) adottare ogni misura che assicuri la sana e prudente gestione della banca oggetto dell'acquisizione e la salvaguardi dal rischio di conflitti d'interesse».

20.0.11

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219)

        1. All'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

            a) al comma 5, le parole: ''farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali'' sono soppresse.».

20.0.12

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE)

        1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

                ''c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate'';

            b) al comma 1 dell'articolo 3, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

                ''g) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità e utilizzato in un ospedale, sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente.

                La produzione di questi prodotti è autorizzata dall'AIFA. La stessa Agenzia provvede affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.'';

            c) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

        ''1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007''».

20.0.13

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla legge 31 marzo 2004 n. 87)

        1. Il termine di centoventi giorni per la definizione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.  825, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi. di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di pubblicazione del presente decreto».

20.0.14

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

            a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;

            b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione del 1º luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;

            c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;

            d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;

            e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;

            f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;

            g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;

            h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio Sanitario Nazionale e gli Uffici delle Forze dell'Ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

            i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta Europea d'arma da fuoco;

            l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;

            m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

            n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

        2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della presente delega le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

        Conseguentemente, all'allegato B del disegno di legge, aggiungere, alla fine, il seguente riferimento:

        «2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 911477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.».

20.0.15

BONFRISCO, CARRARA, VETRELLA

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Parziale attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa alc controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi)

        1. L'articolo 3, della legge 8 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

        «Art. 3. – (Alterazioni di armi). – 1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro trecento a euro duemila.

        2. In deroga al comma 1 del presente articolo sono consentite modifiche di armi per l'utilizzo con esclusive finalità sportive presso idonei poligoni e campi di tiro. Tali armi, così modificate, non possono essere utilizzate in nessun caso per usi difensivi o venatori. È comunque vietata ogni alterazione che predisponga l'arma al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica, che ne modifichi il calibro e che ne alteri gli elementi identificativi di cui all'articolo 11 della presente legge. Ai trasgressori si applicano le stesse sanzioni previste al comma 1 del presente articolo.».

20.0.16

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni relative all'attuazione del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo alla commercializzazione delle uova)

        1. Ai centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione qualora i predetti centri non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.

        2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

            a) da e 300 a e 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

            – effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

            – svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

            b) da e 200 a e 1200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

            c) da e 750 a e 4.500 nei confronti degli operatori che omettano o non aggiornino o non tengano correttamente o non conservino per almeno dodici mesi le registrazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

            d) da e 150 a e 900 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei raccoglitori che omettano di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente Dipartimento del Mipaaf, entro 30 giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

            e) da e 150 a e 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura "EXTRA" e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

            – articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

            – articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

            – articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

            – articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova.

            f) da e 750 a e 4.500 nei confronti di coloro che violino le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30, del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da paesi terzi o scambiate con paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;

            g) da e 200 a e 1200 nei confronti di coloro che omettano di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violino quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10, del decreto ministeriale 13 novembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

            h) da e 750 a e 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violino le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'Allegato XIV regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 557/2007, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

        3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

        4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni pecuniarie, di cui al comma 2, sono aumentate da un terzo alla metà.

        5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al comma 2, si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

        6. Qualora partite di uova commercializzate dovessero risultare non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Autorità di controllo attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 del Regolamento (CE) n. 589/2008 fino a quando la partita stessa non è in regola.

        7. Il controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esercitata dalle regioni e dal Mipaaf, tramite l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/81, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2 del presente decreto legislativo.

        8. La legge 3 maggio 1971, n. 419 è abrogata.

        9. La legge 10 aprile 1991, n. 137 è abrogata per effetto delle disposizioni dell'articolo 8, comma 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34.».

20.0.17

DI GIOVAN PAOLO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2007/66/CE e 2008/8/CE in materia di appalti pubblici e prestazione di servizi)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni rappresentative degli enti locali, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2007/66/CE e 2008/8/CE.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti criteri specifici di delega:

            a) recepimento delle direttive 2006/66/CE e 2008/8/CE nel rispetto dei principi dei Trattati e della ''Strategia di Lisbona'', tenendo conto dei profili di pubblico interesse ai fini della coesione sociale ed economica e della necessità di garantire i diritti di cittadinanza europea;

            b) riconoscimento dei seguenti principi regolatori:

                1) i servizi pubblici a carattere non commerciale e ad obiettivo sociale non possono essere qualificati e ricompresi tra i servizi di interesse economico e di conseguenza non possono essere soggetti alle regole del mercato interno UE;

                2) i finanziamenti di compensazione per coloro che prestano servizi pubblici locali non possono essere qualificati aiuti di Stato;

                3) la cooperazione intercomunale o comunque tra i poteri locali per la fornitura dei servizi pubblici locali deve essere considerato un mezzo legittimo di prestazione dei servizi ''in house'' e dunque affrancati dalla ipotesi di obbligatoria messa in concorrenza;

            4) le collettività locali devono essere in condizione di assegnare obiettivi alle imprese di cui sono proprietarie o che in ogni modo ricadono sotto il loro controllo, senza ricorso obbligatorio al bando di pubblico concorso, se tali imprese non sono in una condizione scelta di concorrenza sul mercato esterno.».

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole:

        «2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

        2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;».

20.0.18

Il Governo

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Accertamenti della Commissione europea in altri locali)

        1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni è autorizzata dal Procuratore della Repubblica, che provvede in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento. ».

Art.  21

21.1

PEDICA

Al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole: «il ruolo di Autorità di gestione,».

Art.  22

22.1

PEDICA, MARINARO

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione», aggiungere le seguenti: «del Ministero delle politiche europee, per quanto attiene alla corrispondenza con il diritto comunitario e le politiche europee».

22.2

PEDICA, MARINARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. La Presidenza del Consiglio - Segretariato Generale si assicura che, entro dieci giorni dalla pubblicazione dello statuto, il GECT abbia trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea che annunci l'istituzione del GECT e ne indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.».

22.3

PEDICA, MARINARO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» aggiungere le seguenti: «e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea».

22.4

Il Governo

Al comma 5 sopprimere le parole: «dal Ministero dello sviluppo economico,».

Art.  23

23.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui all'articolo 22, comma 5».

Al comma 2, sostituire le parole: «di concerto con», con le seguenti: «e il», e la parola: «adotta», con la seguente: «adottano».

Al comma 2, dopo le parole: «le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale,», inserire le seguenti: «compresa la disciplina dell'insolvenza,».

Art.  24

24.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «c) decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.».

24.2

PEDICA, MARINARO, LI GOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «c) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.»

24.3

IL RELATORE

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «quaranta».

Al comma 6, sostituire la parola: «diciotto», con la seguente: «ventiquattro».

Art.  25

25.1

PEDICA, LI GOTTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni», inserire le seguenti: «ovvero ai sensi degli articoli 2-ter, 3-quater e 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni».

25.2

PEDICA, LI GOTTI

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

        «z-bis) prevedere all'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche i delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati».

Art.  26

26.1

PEDICA, MARINARO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: «nella suddetta disposizione» aggiungere le seguenti: «, nonché i delitti di criminalità organizzata, in quanto riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2) della suddetta decisione quadro 2002/584/GAI».

26.2

GERMONTANI

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 5 inserire il seguente:

        «5-bis) per reati connessi al furto d'identità».

26.0.1

DI GIOVAN PAOLO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Autorizzazione all'attuazione dell'Accordo euromediterraneo

di associazione UE-Regno del Marocco)

        1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione ai contenuti dei protocolli di cui all'Accordo euromediterraneo di associazione fra gli Stati membri delle Comunità europee, l'Unione europea e il Regno del Marocco.».

G/1078/1/14

IL RELATORE

La 14 Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2008,

        premesso che:

            la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ha introdotto l'articolo 10, comma 3-quater, nel Testo unico sulla promulgazione delle leggi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

            il predetto comma 3-quater dispone che, «al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale»;

            tale obbligo risulta, tuttavia, essere stato ottemperato solamente in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge comunitaria per il 1999;

        considerato che:

            una parte non irrilevante delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per mancata attuazione, sono dovute proprio al mancato recepimento delle direttive tecniche da attuare in via amministrativa;

        impegna il Governo:

            a provvedere, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quater, del Testo unico sulla promulgazione delle leggi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a titolo informativo, delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

G/1078/2/14

VACCARI, ALBERTO FILIPPI, PITTONI

La 14 Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1078 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008»,

        premesso che:

            nella «nota aggiuntiva» al disegno di legge comunitaria 2008, alla lettera e), dove si riporta l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome, si evidenzia che non tutte le regioni hanno trasmesso comunicazione dell'avvenuto adempimento entro i termini previsti;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più effettiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea.

G/1078/3/14

VACCARI, ALBERTO FILIPPI, PITTONI

La 14 Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1078 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008»,

        premesso che:

            il comma 6 dell'articolo 1 relativo all'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale, ove si prevede che, in ordine alle competenze legislative di Stato e regioni in materia comunitaria sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che riconosce, quindi, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza;

        impegna il Governo:

            a prevedere che tale intervento suppletivo dello Stato sia attuato nei soli casi in cui siano stati adottati tutti i possibili strumenti volti a garantire il più ampio coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie territoriali nella fase di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario.

G/1078/4/14

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

La 14 Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008,

        impegna il Governo:

            ad adottare i provvedimenti amministrativi o normativi idonei a:

                a) valorizzare la dimensione europea nell'ambito della programmazione scolastica per ciascun ciclo di istruzione, anche attraverso l'adozione di iniziative mirate alla conoscenza delle istituzioni e dell'ordinamento comunitari, nonché dei principali indirizzi di politica economica e sociale adottati dall'Unione europea;

                b) sostenere le campagne di comunicazione della Commissione europea, mirate a favorire il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione, con priorità per i seguenti progetti:

                – campagna di comunicazione «Donne e lavoro», per la promozione dell'occupazione femminile quale elemento essenziale per la crescita e la competitività dell'economia italiana;

                – campagna multietnica di comunicazione «Vivi italiano, cresci europeo», per favorire il processo di integrazione europeo;

                – campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico, per incrementare il grado di consapevolezza dei giovani rispetto ai temi dell'emergenza ambientale e incentivare i comportamenti virtuosi.

G/1078/5/14

PEDICA

La 14 Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge n.  1078,

        considerato che:

            l'articolo 8 del disegno di legge in esame conferisce delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;

            la sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008, relativa alla causa C-46/07, prevede, in conformità agli obblighi di cui all'articolo 141 del Trattato CE e all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, che i dipendenti pubblici abbiano diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età identica indipendentemente dal sesso;

            secondo il Rapporto Eurispes 2008, il tasso di occupazione femminile italiano nel 2006 si attesta al 46,3% (confermato dal 46,5% del IV trimestre 2007), a fronte di una media dell'UE del 54,7%; un risultato nettamente al di sotto dell'obiettivo fissato dalla strategia di Lisbona per il 2010, ma anche dell'obiettivo intermedio per il 2005 fissato al 57%.;

        rilevato altresì che:

            secondo gli ultimi dati Eurostat disponibili, persistono ampie differenze salariali fra i lavoratori di sesso maschile e femminile, quantizzabili in 15% di scarto remunerativo a parità di orario di lavoro, e che la nascita di un figlio si configura, ancora per numerose donne, come la principale causa di abbandono temporaneo o definitivo del mercato del lavoro, avendo come conseguenza che i lavoratori part time sono per oltre l'80% donne;

            è opportuno intraprendere azioni positive, ovvero misure che, prevedendo situazioni di favore per le donne, realizzano lo scopo di rimuovere le disuguaglianze che si frappongono al raggiungimento di una condizione di parità in ambito lavorativo,

        impegna il governo:

            a monitorare costantemente il tasso di occupazione femminile in Italia e negli altri Paesi membri UE, nonché la percentuale, fra le donne, di impieghi a tempo determinato/indeterminato, part time/full time, autonomo/dipendente;

            a monitorare costantemente lo scarto salariale fra uomini e donne a parità di tipo di impiego e orario di lavoro in Italia e negli altri Stati comunitari;

            a destinare eventuali risorse aggiuntive derivanti dalla messa in conformità del sistema pensionistico nazionale per i dipendenti pubblici alle norme comunitarie in materia, fra le quali l'articolo 141 del Trattato e l'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, al fine di mettere in atto iniziative volte a:

                a) incidere sui fattori che creano condizioni di disparità al fine di eliminarli per favorire la permanenza, il consolidamento e l'avanzamento professionale delle donne;

                b) stabilire incentivi, non soltanto di carattere economico, da destinare alle imprese che assumano lavoratrici;

                c) promuovere, all'interno delle aziende, la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali, attraverso percorsi formativi, volti alla creazione di specifiche competenze di vertice e manageriali, esclusivamente dedicati alle donne lavoratrici;

                d) prevedere meccanismi di supporto alle esigenze di cura della famiglia e, quindi, anche un aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, del tempo pieno, dei servizi socio-educativi per l'infanzia e dei servizi di assistenza agli anziani.

G/1078/6/14

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

            in sede di esame del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008,

            considerando le motivazioni per le quali era stata prevista la flessibilità nel pensionamento introdotta dalla riforma previdenziale del 1995, eliminata dal primo Governo Berlusconi, reintrodotta con il Protocollo del 23 luglio 2007, protocollo a cui il Governo non ha dato attuazione;

            considerando che la flessibilità nel pensionamento è in effetti stata concepita come misura compensativa delle discriminazioni ancora in atto nel mercato del lavoro, per quanto concerne la parità di accesso, di trattamento, di carriera, nonché compensativa del doppio e triplo lavoro che le donne svolgono contemporaneamente alla loro vita lavorativa facendosi carico della maggior parte del lavoro familiare e di cura;

            considerando altresì che tali discriminazioni comportano per le donne carriere più corte, salari più bassi e anche pensioni con minore anzianità contributiva;

            considerando che il recepimento della sentenza sic et simpliciter, se non contemplerà azioni compensative, avrà effetti di accentuazione dello svantaggio,

        impegna il Governo:

            a dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE e a recepire in quella sede il dispositivo della sentenza della Corte di giustizia n. C-46/07, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, con cui la Corte dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo141 del Trattato CE;

            ad istituire un fondo nel quale far convergere le risorse derivanti dai risparmi di spesa previdenziale, da utilizzare per finalità di contrasto alle discriminazioni di genere in materia di accesso al lavoro e di trattamento retributivo, nonché a mettere in campo tutte le risorse necessarie per superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici dipendenti della pubblica amministrazione;

            a riconoscere, secondo la normativa vigente, periodi di accredito figurativo:

                a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli;

                b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi;

                c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, a riconoscere alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia;

                d) in alternativa al detto anticipo, riconoscere alla lavoratrice la possibilità di optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli;

            a prevedere un adeguato periodo transitorio per il recepimento a regime del dispositivo di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia. 

G/1078/7/14

BOLDI, TOMASSINI

La 14 Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2008,

        premesso che:

            la legge 11 aprile 1974, n. 138, recante «norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana», prevede all'articolo 1 il divieto di aggiungere latte in polvere al latte fresco (o comunque liquido) destinato al consumo diretto o alla preparazione di prodotti caseari;

            tale divieto non è previsto dalla normativa comunitaria in materia;

            esso comporta disparità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti di altri Paesi europei;

            al fine di consentire ai prodotti caseari non marchiati DOP, IGP o STG di utilizzare anche il latte in polvere, per offrire maggiori garanzie durante il trasporto e la conservazione, per facilitare il trasporto e diminuire il trasporto su gomma e per eliminare la disparità di trattamento tra imprese nazionali e imprese comunitarie alle quali è consentito l'utilizzo del latte in polvere e la distribuzione dei loro prodotti su tutto il mercato europeo,

        impegna il Governo:

            a modificare opportunamente l'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, nel senso di eliminare il divieto di aggiungere latte in polvere al latte fresco (o comunque liquido) destinato alla preparazione di prodotti caseari che non rientrano fra i prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine protetta (DOP) o recanti un'indicazione geografica tipica (IGP) di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 e specialità tradizionali garantite (STG) di cui al regolamento (CE) n. 509/2006. 

G/1078/8/14

GERMONTANI

La 14 Commissione permanente,

            in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2008,

        premesso che:

            l'A.S. n. 1078 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea – Legge comunitaria 2008» all'articolo 8 delega il Governo a recepire la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

            la sopraccitata direttiva concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro;

            il secondo rapporto sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona pubblicato il 23 ottobre 2007 e coordinato dal Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri evidenzia che il tasso di occupazione femminile in Italia si attesta al 46,3 per cento, rispetto alla media dell'Unione del 57,4, e si trova largamente al di sotto dell'obiettivo finale fissato al 60 per cento nel 2010 ed anche dell'obiettivo intermedio fissato al 57 per cento per il 2005;

            dal succitato accordo emerge che una delle ragioni che determinano il perdurare di uno scarso livello di partecipazione delle dorme al mercato del lavoro sia costituita dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continuativa;

            per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single, al 55,5 per cento tra quelle con figli, fino a raggiungere i1 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

            il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

            a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con differenze che vanno da un minimo del 13 per cento fra gli impiegati fino a superare il 20 per cento tra i manager;

            nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile;

            la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;

            la legge n. 903 del 1977 prevede una normativa organica volta ad assicurare la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, vietando qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale;

            la legge n. 125 del 1991 ha disciplinato le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, cioè le misure aventi lo scopo di rimuovere le disuguaglianze che impediscono la realizzazione della parità stessa;

            il primo comma dell'articolo 37 della Costituzione recita: «la donna lavoratrice, ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore»,

        impegna il Governo:

            a favorire l'adozione di iniziative legislative che mirino ad incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici, al fine di configurare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro;

            a prevedere azioni volte a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne;

            a favorire l'adozione di iniziative legislative finalizzate al riordino della normativa in materia di occupazione femminile e che prevedano incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

            a favorire l'adozione di iniziative legislative che garantiscano la creazione di una rete integrata di servizi necessari per poter conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro.