Legislatura 16ª - Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - Resoconto sommario n. 3 del 10/06/2008
Il
PRESIDENTE prende atto delle obiezioni avanzate nel dibattito in ordine alla lettera b) della sua proposta e la riformula, prevedendo che il termine decorra dalla data di ricevimento della raccomandata indirizzata ai senatori interessati. Così modificata, la proposta di fissare a tre giorni il termine per l'esercizio del diritto di opzione è accolta all'unanimità dalla Giunta. La Presidenza avverte che la missiva contemplerà la possibilità che l’annuncio delle dimissioni rese da consigliere regionale interrompa la procedura di decadenza anche prima che il Consiglio regionale abbia preso atto delle dimissioni; ai sensi dell’articolo 18 comma 6 del Regolamento per la verifica dei poteri, però, la lettera di dimissioni in tal caso dovrà essere corredata dall’impegno all'«effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione, inerente alla carica stessa» fino a quando il Consiglio regionale non avrà provveduto alla presa d'atto delle dimissioni.