Tra queste richieste vi è quella avanzata dal Tribunale di Milano – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nei confronti dell’ex-senatore Raffaele Iannuzzi, con riferimento al procedimento penale n. 48698/04 RGNR - 20/07 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
Il procedimento in questione ha avuto origine da tre querele presentate dai magistrati Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Roberto Scarpinato e Gioacchino Natoli. Al senatore Iannuzzi viene contestato, unitamente al direttore del quotidiano «Il Giornale» Maurizio Belpietro, il fatto che i contenuti di due articoli - pubblicati rispettivamente il 2 novembre 2003 con il titolo «Genesi di una persecuzione - Buscetta rinnegò il verbale che aprì il caso Pecorelli» e il 19 settembre 2004 con il titolo «Gli intoccabili in toga» sul medesimo quotidiano - non sarebbero rispondenti al vero e avrebbero carattere diffamatorio.
Il primo articolo, legato all'inchiesta del senatore Iannuzzi sul processo al senatore Andreotti, racconta i fatti che portarono al processo medesimo. Si tratta di fatti che l'autore dell'articolo classifica come inconsistenti e inesistenti e che si dividono in due "tronchi": uno siciliano e uno romano.
Il primo si basa sulla dichiarazione di Tommaso Buscetta, resa a Caselli il 6 aprile 1993, secondo la quale il senatore Andreotti avrebbe "richiesto" l’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, dichiarazione che sarebbe stata in seguito corretta dal pentito nel senso che si sarebbe trattato di una sua deduzione e più volte smentita dal suo avvocato. Il verbale del 6 aprile tradirebbe le parole di Buscetta e il processo si sarebbe fatto per un errore di interpretazione da parte dei magistrati di Palermo che avrebbero voluto compiacere l’onorevole Violante, il quale in una lettera del 5 aprile 1993 indirizzata al dottor Scarpinato aveva ipotizzato un nesso tra Andreotti e Pecorelli.
Per quanto riguarda il trasferimento del processo a Perugia - il "tronco" romano della vicenda - il senatore Iannuzzi ipotizza che lo scopo sarebbe stato quello di evitare il passaggio del processo al cosiddetto Tribunale dei ministri e, comunque, evitare il Tribunale di Roma, dove Andreotti non sarebbe stato rinviato a giudizio. Ci si sarebbe serviti a tal fine di una dichiarazione resa da Vittorio Carnovale, componente della banda della Magliana, arrestato insieme ad altri nell’aprile del 1993. Egli fece il nome di un tale Vitalone che avrebbe chiesto ad altri membri della banda di occuparsi dell’omicidio di Pecorelli. Si ritenne, erroneamente visto che il riferimento era al fratello, che si trattasse del senatore Claudio Vitalone, amico di Andreotti e magistrato che aveva operato presso il Tribunale di Roma, il che comportò, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, lo spostamento del processo al Tribunale di Perugia.
Nel secondo articolo il senatore Iannuzzi lamenta le difficoltà che si incontrerebbero nella denuncia degli abusi della magistratura militante, e in particolare dei cosiddetti "professionisti dell'Antimafia". Il riferimento è, più specificatamente, ancora ai magistrati Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Roberto Scarpinato e Gioacchino Natoli, il primo procuratore e gli altri sostituti a Palermo durante il processo contro il senatore Andreotti. I vari interventi di Caselli, al fine di screditare il senatore Andreotti e di insistere sulla prescrizione come unico motivo della sua assoluzione, non si limiterebbero - secondo l'autore dell'articolo - a dibattiti e articoli di giornale, ma sarebbero arrivati all'invio, con tali finalità, di una lettera al Presidente della Repubblica nella quale si contestano dichiarazioni rese dallo stesso senatore Andreotti in occasione di un suo intervento nell'Aula del Senato e aventi asseritamente contenuto critico sull'operato dei magistrati della Procura della Repubblica di Palermo che si occuparono dei processi a carico del medesimo senatore Andreotti. Nella stessa prospettiva l'autore dell'articolo menziona la querela presentata contro di lui e che ha portato alla sua condanna per diffamazione da parte del Tribunale di Trento, per quanto affermato in un libro che raccoglie i suoi articoli sul processo Andreotti. La predetta condanna ha, in particolare, ritenuto diffamatorie le affermazioni contenute nel libro citato relative a quelli che il senatore Iannuzzi considera i tre misteri del processo a Andreotti: e cioè quello - cui si è sopra accennato - concernente il verbale della deposizione di Tommaso Buscetta dal quale risulterebbe che l’omicidio di Mino Pecorelli sarebbe stato "richiesto" da Andreotti, affermazione che sarebbe stata smentita dal Buscetta successivamente (questa ricostruzione è contraddetta dai querelanti i quali sostengono che dalle dichiarazioni di Buscetta emergerebbe in modo chiaro che, sulla base delle versioni coincidenti a lui riferite da Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, lo stesso Buscetta affermò che quello di Pecorelli era stato un delitto politico voluto dai cugini Salvo in quanto a loro richiesto dall'onorevole Andreotti); il suicidio del maresciallo Lombardo alla vigilia del suo viaggio negli Stati Uniti per prelevare Gaetano Badalamenti; la gestione da parte dei magistrati di Palermo del pentito Balduccio Di Maggio dopo il suo rilascio. Si tratta di "misteri" che - ad avviso del senatore Iannuzzi - continuano a rimanere tali senza che su di essi le autorità competenti si siano impegnate a fare chiarezza.
Richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità, il giudice per le indagini preliminari, nell'udienza preliminare del giorno 5 ottobre 2006, dopo aver separato la posizione del direttore del quotidiano, dottor Belpietro, ha dissentito dall'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e ha disposto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato per accertare se si versi nel caso di opinioni espresse nell'esercizio di attività connesse alla funzione di parlamentare. Conseguentemente ha disposto la sospensione del procedimento per i termini di legge.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.