(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE premette che all’inizio della XVI legislatura sono state mantenute all’ordine del giorno (v. seduta del Senato del 29 aprile 2008) alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, già inviate dalla magistratura nella legislatura precedente; richieste che sono state poi deferite all’esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (v. seduta del Senato del 29 maggio 2008), a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il 29 maggio 2008.
Tra queste richieste vi è quella avanzata dal Tribunale di Palermo, nei confronti del senatore Costantino Garraffa, con riferimento al procedimento civile n. 827/04 R.G. pendente nei confronti dello stesso senatore presso il Tribunale di Palermo – I sezione civile.
Il senatore Costantino Garraffa è stato convenuto in giudizio davanti al Tribunale civile di Palermo dal dottor Stapino Greco che ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni ai sensi degli articoli 185 del codice penale e 2043 del codice civile. Al convenuto viene contestato l'aver dichiarato, durante una conferenza stampa tenutasi il 3 novembre 2003, di aver ricevuto per telefono una minaccia di morte in riferimento alla sua attività nei confronti dell’Ente Fiera del Mediterraneo e di aver messo in relazione la telefonata con il fatto che il giorno prima era scaduto l’incarico del commissario dell’Ente, il dottor Greco stesso. A detta dell’attore, l’accostamento malizioso tra le minacce di morte e la sua persona configura l’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 595, secondo e terzo comma, del codice penale, in quanto le dichiarazioni contestate hanno suggerito l’idea che autore diretto o mediato della minaccia nei confronti del senatore Garraffa sia stato il medesimo dottor Greco. Il carattere diffamatorio di tale malizioso accostamento legittimerebbe la richiesta risarcitoria avanzata dal dottor Greco.
Il senatore Garraffa ha dedotto che la dichiarazione contestata sarebbe coperta dalla prerogativa parlamentare di cui all’articolo 68 della Costituzione e ha sottolineato come nei mesi precedenti aveva pubblicamente criticato la gestione dell’Ente Fiera del Mediterraneo da parte del dottor Greco.
Secondo la prima sezione civile del Tribunale di Palermo l’attività del senatore Garraffa risulterebbe lesiva della reputazione del dottor Greco non tanto nella denuncia delle disfunzioni dell’ente, quanto nell’accostamento tra la minaccia ricevuta e la persona del dottor Greco. Inoltre la dichiarazione, rilasciata in una conferenza stampa, risulterebbe svolta fuori dall’ambito parlamentare e non sarebbe meramente riproduttiva delle opinioni espresse nell’ambito delle attività istituzionali. Il Giudice quindi, dopo aver richiamato l’orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia, non ha accolto l’eccezione concernente l’articolo 68, primo comma, della Costituzione e ha disposto la trasmissione degli atti al Senato e la sospensione del procedimento per i termini di legge.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.