Tra queste richieste vi è quella avanzata dal Tribunale di Palermo, nei confronti del senatore Marcello Dell’Utri, con riferimento al procedimento civile n. 12761/04 R.G. pendente nei confronti dello stesso senatore presso il Tribunale di Palermo – III sezione civile.
Nel procedimento in questione, instaurato dall’ex senatore Vincenzo Garraffa con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2004, si lamenta la natura fortemente denigratoria delle dichiarazioni rese alla stampa dal senatore Dell’Utri alla notizia della sua condanna a due anni di reclusione per tentata estorsione in danno dello stesso Vincenzo Garraffa. In particolare, l'attore segnala la seguente frase: "Esprimo sorpresa e delusione per come è stata affermata la mia responsabilità per un fatto che non è mai esistito e che è frutto solo delle fantasie di un millantatore"(così sui quotidiani "Giornale di Sicilia", "La Repubblica", "Corriere della Sera", "La Stampa" in data 28 aprile 2004, e sul sito Internet de "La Sicilia" in data 27 aprile 2004), ritenendo che le predette dichiarazioni del senatore Dell’Utri siano suscettibili di configurare il reato di diffamazione a mezzo stampa e chiedendo pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni morali ed esistenziali da liquidarsi in non meno di euro 80.000,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla data dell’illecito.
Il senatore Dell’Utri ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Milano, eccezione poi disattesa, e ha rilevato la sussistenza dell’insindacabilità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione, essendo egli all’epoca dei fatti membro del Parlamento e atteso che le dichiarazioni de quibus costituivano la riproposizione di quanto dallo stesso Dell’Utri già affermato nella propria memoria presentata alla Giunta per le Autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, nonché nel proprio intervento dinanzi al plenum di tale Assemblea, nel corso dell’esame della domanda di autorizzazione all’esecuzione a suo carico di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nell’ambito del procedimento penale n. 5162/98 RG GIP.
Richiamata la giurisprudenza costituzionale e l’articolo 3 della legge n. 140 del 2003, la terza sezione civile del Tribunale di Palermo ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’insindacabilità di cui al primo comma dell’articolo 68 della Costituzione poiché non sarebbe presente un nesso funzionale tra le opinioni espresse dal parlamentare e le attività svolte in qualità di membro delle Camere; le frasi pronunciate dal senatore Dell’Utri non sarebbero collegate all’esercizio della funzione parlamentare non essendo divulgazione al pubblico dell’attività svolta in sede istituzionale, né ponendosi in rapporto di continuità con l’attività parlamentare svolta. Il giudice quindi non ha accolto l’eccezione concernente l’applicabilità dell’articolo 68 della Costituzione e ha disposto la trasmissione degli atti al Senato e la sospensione del procedimento per i termini di legge.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.