(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE premette che all’inizio della XVI legislatura sono state mantenute all’ordine del giorno (v. seduta del Senato del 29 aprile 2008) alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, già inviate dalla magistratura nella legislatura precedente; richieste che sono state poi deferite all’esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (v. seduta del Senato del 29 maggio 2008), a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il 29 maggio 2008.
Tra queste richieste vi è quella avanzata dal Tribunale di Roma – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nei confronti dell’ex-senatore Claudio Petruccioli, con riferimento al procedimento penale n. 16731/03 RGNR - 31825/05 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
Il senatore Claudio Petruccioli, in ragione delle dichiarazioni rilasciate quale Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi in data 13 marzo 2003, è stato querelato dai professori Antonio Baldassarre e Ettore Adalberto Albertoni. La querela è stata presentata il 16 aprile 2003 alla Procura della Repubblica di Roma per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale, e 13 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo della stampa).
I querelanti consiglieri di amministrazione della Rai dal 22 febbraio 2002, a seguito delle dimissioni rassegnate prima da due componenti dello stesso Consiglio di amministrazione e, quindi, da un ulteriore componente ancora, si erano ritrovati ad essere gli unici consiglieri rimasti in carica e si era quindi posto il problema della legittimità del loro operato, nonché della validità delle loro deliberazioni sino alla reintegrazione del collegio. I predetti consiglieri sebbene, il 27 febbraio 2003, avessero rinunciato all’incarico, continuarono ad operare, in regime di prorogatio, fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, nella piena convinzione di assolvere in tal modo ad un dovere istituzionale e supportati da due pareri pro-veritate acquisiti dai professori Francesco Vassalli ed Augusto Minervini. In questo contesto si inseriscono le dichiarazioni rese dal senatore Petruccioli, all’epoca Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi.
I querelanti in particolare lamentano le seguenti espressioni rivolte alle loro persone: "il fatto che continuino a prendere decisioni mi sembra una vera buffonata", "basta con questo comportamento da buffoni", "i membri dimissionari del Consiglio di Amministrazione della Rai sono due buffoni" ed "un po’ di dignità, per favore, un po’ di dignità"; tali espressioni secondo i querelanti travalicano i confini del legittimo esercizio del diritto di critica e del requisito della continenza entro i cui ambiti tale diritto deve mantenersi. Nella querela viene posto altresì in evidenza come - alla luce della giurisprudenza costituzionale - l’insindacabilità delle opinioni formulate extra moenia si può ravvisare solamente allorché le espressioni hanno riprodotto o divulgato il contenuto di uno specifico atto di natura parlamentare che, nella specie, non sembrerebbe sussistere.
In esito alle indagini condotte dalla polizia giudiziaria il pubblico ministero ritenendo che la condotta oggetto del presunto reato rientrava nelle attività ricollegabili all’insindacabilità prevista dal citato articolo 68, primo comma, della Costituzione ha formulato una richiesta di archiviazione. A questa richiesta di archiviazione le persone offese si sono opposte con atto depositato il 22 marzo 2004 richiedendo che venissero disposte nuove ed ulteriori indagini.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con decreto del 4 maggio 2004, ha dichiarato l’opposizione inammissibile, in quanto non proposta personalmente dalla persona offesa bensì dal difensore privo di procura speciale e quindi non legittimato, e disposto l’archiviazione del procedimento; avverso tale decreto gli opponenti hanno presentato ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione, la quale, con sentenza 8 novembre-15 dicembre 2005, ritenendo fondati i motivi di ricorso (erroneità dell’assunto del giudice per le indagini preliminari nel dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di legittimazione a proporla del difensore della persona offesa) ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e rimesso gli atti per l’ulteriore corso del procedimento.
Nella memoria successivamente presentata dalla difesa delle persone offese, si sottolinea, alla luce dei principi nel frattempo posti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2004, come l’interpretazione del disposto dell’articolo 3 della legge n. 140 del 2003 debba comunque essere nel senso che non è stato affatto eliminato da tale norma il nesso funzionale fra l’atto e le attribuzioni funzionali, in assenza del quale nesso l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari, e garantita dal primo comma dell’articolo 68 della Costituzione, finirebbe con il trasformarsi in un inammissibile privilegio personale.
Nella memoria difensiva dell’indagato presentata il 15 gennaio 2007 si insiste invece nel prospettare la tesi della integrazione di una fattispecie di mera critica politica da parte del senatore Petruccioli nel pronunciare le affermazioni il cui tenore è stato contestato e la continenza rispetto alla vicenda ed alla gravità della polemica cui essa ha dato vita, in quanto i termini usati, pur nella loro durezza, non si riferivano alle qualità morali dei querelanti.
All’esito dell’udienza, il giudice per le indagini preliminari ha rilevato la sussistenza in via preliminare di un profilo di inammissibilità dell’opposizione proposta dal momento che le indagini suppletive, richieste dall’opponente, non presentano il requisito della rilevanza e le circostanze dedotte e sulle quali dovrebbero essere assunte le persone informate sui fatti specificate nell’atto di opposizione o sono già acquisite agli atti, oppure del tutto ininfluenti.
Nell’ordinanza adottata in data 16 febbraio 2007 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, lo stesso giudice ha altresì richiamato l’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale secondo la quale per accertare l’esistenza di un nesso funzionale fra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell’esercizio dell’attività parlamentare, mentre il contesto politico o comunque l’inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento entro cui le dichiarazioni rese extra moenia possano collocarsi non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione. Viene però evidenziato che, nel caso in esame, la giornalista Francesca Romana Galante ha riferito che il punto in questione era già stato evidenziato dal senatore Petruccioli in seno alla Commissione di Vigilanza; tale riferimento potrebbe pertanto costituire un aggancio all’attività parlamentare da cui dovrebbe desumersi il "nesso funzionale" con le dichiarazioni extra moenia. Deve però considerarsi che le sedute della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, al contrario dei lavori d’Aula, non vengono comunque riprodotte integralmente, il che rende più difficile stabilire, dall’esterno, la corrispondenza fra quanto dichiarato dal parlamentare in quella sede e quanto riproposto dallo stesso con dichiarazioni extra moenia.
Per il giudice appare comunque indubbio che al Presidente di una Commissione di garanzia così peculiare come quella presieduta dal Senatore Petruccioli,"debba essere riconosciuto un potere di esternazione i cui contorni di manifestazione non possono non coincidere, con quella attività di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento, che non può essere svuotata di significatività e contenuti al punto di vanificarne la portata".
Il giudice - visto l'articolo 410, comma 2, del codice di procedura penale e l'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 - ha pertanto disposto la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica affinché deliberi sulla questione eccepita e, per l’effetto, ha dichiarato il procedimento sospeso per i termini di legge.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.