(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE premette che all’inizio della XVI legislatura sono state mantenute all’ordine del giorno (v. seduta del Senato del 29 aprile 2008) alcune richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, già inviate dalla magistratura nella legislatura precedente; richieste che sono state poi deferite all’esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (v. seduta del Senato del 29 maggio 2008), a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il 29 maggio 2008.
Tra queste richieste vi è quella avanzata dal Tribunale di Milano – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nei confronti dell’ex-senatore Raffaele Iannuzzi, con riferimento al procedimento penale n. 13431/02 RGNR - 8411/06 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
Il procedimento in questione ha avuto origine da una querela presentata dal dottor Libero Mancuso. Al senatore Iannuzzi viene contestato, unitamente al direttore del settimanale «Panorama», dottor Carlo Rossella, che i contenuti di un articolo - pubblicato il 31 gennaio 2002 sul medesimo settimanale e intitolato «Le previsioni di Cassandra - Violante» - non siano rispondenti al vero e risultino comunque diffamatori.
Nell’articolo il senatore Iannuzzi affermava che nel luglio del 1989 avrebbe avuto luogo a Mondello un convegno del cosiddetto coordinamento antimafia. Al convegno avrebbero partecipato Leoluca Orlando, il presidente del coordinamento Carmine Mancuso, l’avvocato Alfredo Galasso e "a sorpresa" il dottor Libero Mancuso, la cui presenza – trattandosi di magistrato assegnato alla Procura della Repubblica di Bologna che fino a quel momento si era occupato soltanto delle indagini relative alla strage avvenuta nella stazione di quella città il 2 agosto 1980 – sarebbe stata del tutto ingiustificata.
Il dottor Mancuso ha invece affermato che non partecipò affatto "a sorpresa" al convegno di cui sopra, giacché in quel periodo fu invitato più volte a Palermo e in Sicilia a seminari e convegni di approfondimento sul fenomeno mafioso.
Il senatore Iannuzzi, inoltre, nell'articolo si chiedeva come e perché il dottor Mancuso avesse raccolto a Bologna le rivelazioni del "pentito di mafia" Giuseppe Pellegriti. Il dottor Mancuso ha affermato, di contro, che sarebbe stato processualmente accertato che l'interrogatorio del pentito Pellegriti avvenne in quanto il collaboratore aveva reso dichiarazioni su traffici di stupefacenti ad opera di mafiosi residenti nel bolognese ed era altresì in grado di fornire indicazioni su condotte criminose a carico di imputati nel processo relativo alla strage di Bologna. I verbali dell'interrogatorio furono comunque trasmessi lo stesso giorno al dottor Giovanni Falcone e all'Alto Commissario antimafia, dottor Domenico Sica.
False e diffamatorie risulterebbero pure le affermazioni secondo le quali il dottor Mancuso avrebbe rivelato all'onorevole Violante notizie apprese dallo stesso Giuseppe Pellegriti.
Richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità, il giudice per le indagini preliminari, nell'udienza preliminare del giorno 6 febbraio 2007, dopo aver separato la posizione del direttore del settimanale, dottor Rossella, ha dissentito dall'eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ed ha disposto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato per accertare se si versi nel caso di opinioni espresse nell'esercizio di attività connesse alla funzione di parlamentare. Conseguentemente ha disposto la sospensione del procedimento per i termini di legge.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.