Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 560 del 15/02/2006


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 613

 

            La Commissione:

premesso:

- che la direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale si traduce nella trasposizione a livello comunitario delle norme contenute nell'accordo internazionale stipulato nel 1994 in seno alla Uruguay Round già recepito dall' Italia con legge 29 dicembre 1994 n. 747;

- che in sede di recepimento di tale direttiva sono state, quindi, previste unicamente le disposizioni normative non comprese da detto accordo internazionale;

- che l'attuazione della direttiva n. 48 persegue il peculiare obiettivo di far rispettare il diritto di proprietà intellettuale sulla base del presupposto che la contraffazione e la pirateria determinano un fenomeno di dimensione internazionale in costante crescita, tale da rappresentare una vera e propria minaccia per le economie nazionali degli Stati;

ritenuto:

Atteso, in particolare:

- che la direttiva, delinea un articolato sistema sanzionatorio pensato in funzione deterrente, (anche nell'ottica dell'allargamento a 25 degli Stati membri dell'Unione Europea) dettando una serie di apposite misure, (ad esempio in materia di acquisizione di prove - articolo 6 paragrafo 2) nonché di mezzi istruttori del tutto innovativi rispetto al nostro sistema processuale civilistico attualmente vigente, finalizzati a consentire al giudice l'acquisizione di "informazioni" sull'origine e sulle reti di distribuzioni delle merci e di prestazioni di servizi, non solo dall'autore della violazione, ma anche da soggetti terzi e di misure cautelari (articolo 9 paragrafo 2) volte a contrastare le violazioni al diritto di proprietà intellettuale compiute su scala commerciale;

- che analoghe considerazioni valgono per le previsioni che disciplinano il risarcimento del danno, volte a tutelare adeguatamente gli investimenti compiuti dal titolare del diritto per la produzione e commercializzazione delle proprie creazioni intellettuali e che lo scopo della direttiva è, dunque, quello di armonizzare le normative internazionali relative agli strumenti di tutela per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, garantendo l'equiparazione dei titolari dei diritti nell'unione Europea;

- che l'attività normativa di "recepimento" in esame si è concentrata su tutto il sistema del diritto di proprietà intellettuale, intervenendo quindi sulla legge 22 aprile 1941 n. 633 (articoli da 1 a 14 e articolo 22), sul codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (articoli da 15 a 21) e che lo schema di decreto legislativo in esame è stato, pertanto, redatto sotto forma di novella ai predetti testi legislativi ai quali sono state introdotte disposizioni modificative utili ai fini del recepimento;

- che in particolare:

            l'articolo 8 recependo l'articolo 9 della direttiva, ha specificato con maggior chiarezza rispetto all'articolo 162 della legge 633 del 1941, (che peraltro già risultava conforme alla direttiva stessa) che i procedimenti cautelari concernenti il diritto di autore sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile salvo quanto disposto dalla legge sul diritto di autore dettando peraltro termini diversi rispetto a quelli ordinari entro i quali chi ha ottenuto il provvedimento cautelare deve iniziare un giudizio di merito;

            l'articolo 10 dello schema di decreto, in attuazione dell'articolo 9, comma 2 della direttiva prevede altresì la possibilità di un sequestro conservativo dei beni del contraffattore peraltro, già previsto dall'articolo 671 del codice di procedura civile, ivi inclusa con la possibilità anche di ottenere il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni, ed ha, inoltre, munito l'autorità giudiziaria di un ulteriore strumento di tutela della proprietà industriale consistente nella possibilità di disporre la comunicazione delle documentazioni, bancarie, finanziarie e commerciali del contraffattore, consentendo l'inibitoria anche di tutte quelle attività costituenti servizi effettuati da intermediari in violazione del diritto di autore;

- che nella direttiva è previsto un "diritto all'informazione" consistente nella possibilità per il giudice di ordinare a determinati soggetti di fornire informazioni per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale, peraltro accessorio, autonomo e distinto nelle linee essenziali dal sistema della discovery,figura estranea al nostro ordinamento giuridico, circoscrivendolo, infatti, unicamente alla controparte del giudizio in corso e non anche a terzi che non facciano parte del giudizio;

- che l'articolo 15, contenente modifiche all'articolo 121 del codice della proprietà industriale, al comma 2-bis, (di rilevanza strategica per coniugare il concetto di violazioni commesse su scala commerciale di cui alla direttiva "Enforcement" con gli atti di pirateria di cui alla sezione 2 del Capo III del codice della proprietà industriale) ha equiparato espressamente gli atti cosiddetti di pirateria e le violazioni su scala commerciale;

- che ove il giudice accolga la domanda di acquisizione di informazioni, detta attività istruttoria avviene con lo strumento dell'interrogatorio disciplinato dalle norme del codice di procedura civile vigente previste per l'espletamento della prova testimoniale;

- che in tale ottica lo schema di decreto legislativo in oggetto recepisca fedelmente la volontà di introdurre da parte della Direttiva comunitaria un vero e proprio diritto all'informazione non solo di natura processuale, ma anche, e soprattutto, di natura sostanziale;

- che l'articolo 17, modificando l'articolo 124 del codice della proprietà industriale, introduce oltre allo strumento della inibitoria, anche la misure del ritiro del prodotto dai circuiti commerciali, nonché la definitiva esclusione dai circuiti stessi, distinguendo il ritiro provvisorio dalla definitiva esclusione onde salvaguardare tutte le ipotesi in cui il prodotto realizzato in violazione dei diritti di proprietà possa essere suscettibile, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima;

- che sia la inibitoria cautelare che l'ordine cautelare del ritiro dal commercio potrebbero essere richiesti nei confronti di qualsiasi soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale;

- che all'articolo 131 del codice della proprietà industriale vengono aggiunti tre commi successivi tendenti alla cosiddetta "stabilizzazione" delle misure cautelari concesse ante causam, tra i quali si evidenzia il comma 1-bis, in base al quale vengono fissati termini perentori entro cui deve essere introdotto il giudizio di merito successivo alla concessione della misura cautelare e che pertanto, alla luce della nuova formulazione, la stabilizzazione avviene qualora nessuna delle parti legittimate introduca il giudizio di merito, in guisa tale da considerare tacitamente formatosi tra di esse un accordo in tal senso;

- che, pertanto, la normativa integrata dallo schema di decreto legislativo in oggetto non solo recepisce fedelmente la direttiva programmatica 2004/487CE, ma predispone anche una più ampia ed esaustiva tutela della proprietà industriale in tutti i suoi molteplici aspetti, attraverso l'introduzione di specifiche fattispecie di natura sostanziale e processuale capaci di apprestare una più efficace azione sanzionatoria di tutte le violazioni già individuate e delineate dalla normativa attualmente vigente;

esprime parere favorevole in ordine allo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2004/487CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale".