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Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-05726



Risposta all'interrogazione n. 4-05726
Fascicolo n.146

Risposta. - Con riferimento all’interrogazione con cui si chiede quali azioni si intendano avviare per verificare i criteri relativi alla selezione dei nuovi assunti da parte della Multiservizi SpA, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"), le pubbliche amministrazioni, per soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali, possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro. Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”), definisce, all’articolo 2, comma 1, lettera a), l’istituto della somministrazione di lavoro la “fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell’articolo 20” del decreto.

Nell’ordinamento italiano tale attività può essere svolta solo dalle agenzie per il lavoro, in possesso di un provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il rapporto di lavoro che si instaura a seguito della somministrazione di lavoro si caratterizza per il fatto che i lavoratori sono assunti dall’agenzia di somministrazione quale datore di lavoro che gestisce direttamente i profili connessi allo stesso rapporto di lavoro. Il lavoratore somministrato, una volta assunto, svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore, mentre l’agenzia rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore stesso. In altri termini, i lavoratori non risultano assunti dalla pubblica amministrazione, ma dall’agenzia di somministrazione autorizzata. Il mantenimento dell’autorizzazione in capo all'agenzia è subordinato alla verifica, effettuata dall’amministrazione autorizzante, circa il regolare andamento dell’attività di somministrazione di lavoro.

Con riferimento ai quesiti posti, il Servizio ispezione del lavoro della Direzione territoriale del lavoro di Napoli ha effettuato le debite verifiche di cui si riportano di seguito le risultanze.

La Castellammare di Stabia Multiservizi SpA è una società di servizi a capitale pubblico detenuto interamente dal Comune di Castellammare di Stabia. La sede legale è eletta nel medesimo comune, in via Napoli, 346, e amministratore unico della compagine è il signor Franco Rossi.

La società occupa 175 dipendenti tra impiegati ed operai.

I servizi offerti sono: igiene urbana, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento viario, pulizia aree cimiteriali, pulizia scuole comunali, pulizia di alcuni edifici comunali, pulizia arenili, affissione e deaffissione, riscossione ed accertamenti di tasse e tributi.

L’attività prevalente risulta essere la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuata nell’ambito del comune. Tale raccolta avviene attraverso la suddivisione (in base alla quantità di rifiuti prodotta e alla tipologia del sistema viario) della città in 14 zone. Per ognuna di queste vengono utilizzati compattatori di grande, media o piccola dimensione. Ogni mezzo è equipaggiato con un autista e due operatori ecologici.

L’11 maggio 2011 si è tenuto, presso la sede della società, un incontro tra il Direttore generale (dottoressa Monica Baldassarre) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Nel corso di tale incontro, è stato comunicato (e trascritto a verbale) che "Per quanto riguarda il piano di ferie 2011, l'azienda comunica alle OO.SS. che per sopperire alle assenze per ferie dei dipendenti, utilizzerà lavoratori interinali". Detta decisione non è risultata supportata da nessuna deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Con segnalazione n. 81/2011, indirizzata all’Ufficio Affari generali-Acquisti e all’ufficio del Personale, il Direttore generale sopra indicato ha disposto di "contattare con urgenza le agenzie territoriali Adecco e Manpower per la fornitura dal 1/7/2011 al 31/8/2011 di 30 unità lavorative fulltime 6 ore al giorno per 6 giorni settimanali. Inquadrati con nostro CCNL di categoria, al 2° liv. parametrale B". In adesione a tale disposizione, la società in esame, con note n. 329/11 e 320/11 entrambe dell’11 maggio 2011, indirizzate, rispettivamente, all'Adecco Italia SpA via Depretis, 122, Napoli, ed alla Manpower SpA via Abruzzo 14, Torre del Greco, ha inoltrato una richiesta di offerta per la fornitura di 30 unità lavorative da adibire all’attività di operatore ecologico.

Successivamente, con nota n. 365/11 del 26 maggio, tale invito è stato esteso alla Maxwork SpA, con sede in largo Porta Nuova, 14, Bergamo.

Adecco Italia e Manpower, rispettivamente il 17 e il 18 maggio, hanno presentato le proprie offerte mentre, per la Maxwork, a detta dei funzionari della Castellammare di Stabia Multiservizi SpA, non sarebbe pervenuto alcun preventivo.

La Castellammare di Stabia Multiservizi, in base alla valutazione delle due offerte pervenute, ha aderito all’offerta della Manpower, sottoscrivendo in data 31 maggio la proposta commerciale.

In linea con quest’ultima, il 12, 15 e 20 luglio 2011, sono stati sottoscritti 3 contratti finalizzati alla somministrazione di complessivi 37 operatori ecologici, rispettivamente per: un prestatore di lavoro operaio, per il periodo dal 13 luglio al 30 settembre 2011, 33 prestatori di lavoro - operai, dal 16 luglio al 4 settembre e 3 prestatori di lavoro - operai, per il periodo da 22 luglio al 4 settembre 2011.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che la società di somministrazione ha pubblicizzato le offerte di lavoro per la copertura di tali posti attraverso il proprio sito web e direttamente tramite l’esposizione di avvisi presso la sede di Torre del Greco.

La Castellammare di Stabia Multiservizi SpA ha rinunciato all’avviamento della 37a unità di lavoro e tutti i lavoratori hanno concluso il rapporto di lavoro alla data prefissata dalla scadenza contrattuale.

In conclusione, quanto al primo dei quesiti, si può condividere che l’andamento dei fatti sia quello descritto.

Quanto al secondo dei quesiti, si dà atto che la società Multiservizi ha svolto una procedura comparativa per l'individuazione dell’agenzia interinale preposta alla selezione del personale.

Quanto al terzo quesito, non sono emersi dall’istruttoria elementi idonei a ritenere che la selezione degli assunti sia avvenuta in violazione delle previsioni di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a forme contrattuali flessibili di assunzione deve avvenire “nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali
BELLOTTI

(16 novembre 2011)