Risposta. - L’interrogazione concerne la richiesta di comunicazione dei dati reddituali da parte dell’Inpdap ad alcuni titolari di pensioni di reversibilità, cosiddette pensioni indirette.
Preliminarmente, si precisa che l’importo dei redditi posseduti dai titolari è rilevante al fine del calcolo dell’importo di alcune prestazioni pensionistiche, per le quali vengono presi in considerazione, in alcuni casi, anche i redditi posseduti dal coniuge, dai figli e dal nucleo familiare in genere.
In particolare, per i trattamenti pensionistici di reversibilità, la rilevanza dei dati reddituali per il calcolo della pensione è prevista dall’art. 1, comma 41, della legge 335 del 1995 che ha introdotto, a decorrere dal 17 agosto 1995, limiti di cumulabilità fra la pensione ai superstiti e i redditi posseduti dal titolare.
Analogamente, per la determinazione dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare, previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito dalla legge n. 153 del 1988, si deve tener conto del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo familiare.
Alla formazione di tale reddito concorrono, altresì, i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a 1.032,92 euro, mentre non si computano i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l’assegno per il nucleo.
L’acquisizione dei dati reddituali interviene, inoltre, nell’ambito dei controlli circa la spettanza della somma aggiuntiva di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007.
Tale beneficio è, infatti, corrisposto a condizione che il reddito complessivo individuale relativo all’anno non sia superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L’ acquisizione delle dichiarazioni reddituali relative al 2009, determinante sia per la conservazione del diritto che per la misura dei trattamenti pensionistici in argomento, è stata prevista dall’art. 35 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009.
Nello specifico, il comma 11 del citato articolo 35, in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 e in seguito abrogato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, disponeva che, per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito erano tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
Inoltre, la norma prevedeva che nei confronti dei soggetti che omettono la presentazione di tale comunicazione nel termine previsto, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, l’erogazione della prestazione collegata al reddito doveva essere sospesa o ridotta a seconda dei casi.
L’istituto, quindi, inviando le comunicazioni con riferimento all’anno 2009, si è attenuto alle disposizioni normative allora vigenti.
Diversamente, per effetto dell’intervenuta modifica legislativa, le attività di verifica dei redditi attivate a partire dal 1° gennaio 2010 devono aver luogo secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 15 del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale impone che, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali, l’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, forniscano all’Inps e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
In conclusione, sembra potersi ritenere che l’Inpdap nel richiedere ai titolati dei trattamenti pensionistici di reversibilità la comunicazione dei dati reddituali, abbia agito nel rispetto della normativa allora vigente in materia.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali
BELLOTTI