Risposta. - Si risponde all’interrogazione parlamentare a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Comitato nazionale di bioetica (CNB) ha individuato, secondo la letteratura scientifica più accreditata, 4 categorie di circoncisione:
circoncisione terapeutica (in caso di fimosi o parafimosi);
circoncisione profilattica (ad esempio nel caso in cui si temano infezioni del tratto urinario in età infantile);
circoncisione rituale (tipica della cultura ebraica ed islamica);
circoncisione per altri motivi (solitamente riconducibili a fattori estetici).
Con lo stesso termine possono intendersi, nel soggetto femminile, tutte quelle pratiche definite come mutilazioni genitali femminili (MGF) che hanno come effetto la mutilazione irreversibile del corpo femminile e l’alterazione dell’identità psicofisica e sessuale delle bambine e delle donne. Per questo a differenza della circoncisione maschile, che non è invalidante, tali pratiche sono proibite.
Già nel Parere del CNB del 28 settembre 1998, le pratiche di mutilazioni genitali femminili sono state ritenute eticamente inammissibili e pertanto da contrastare con determinazione, anche con l’introduzione di specifiche norme di carattere penale.
Nel Parere, peraltro, viene richiamata la Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, che all’art. 24, comma 3, impone agli Stati di adottare tutte le misure idonee ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
Nel nostro Paese, la legge 9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, ha introdotto le misure necessarie per contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.
Inoltre, sono state previste specifiche risorse finanziare utili a realizzare attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione.
In particolare:
la realizzazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni con esperienza in questo settore e delle comunità interessate, di campagne d’informazione, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona e del divieto vigente in Italia;
la formazione del personale sanitario e socio-sanitario, necessaria ad affrontare tutti i problemi sanitari che sono connessi a tale pratica, anche con la definizione di linee guida specifiche;
la realizzazione di programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo, avvalendosi anche di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale;
la realizzazione di progetti di formazione e informazione presso le popolazioni locali, in accordo con i Governi interessati.
Nella stessa legge, le misure preventive precedono in maniera significativa le misure punitive, in considerazione del fatto che una prevenzione efficace contribuisce a rendere inutili le misure di repressione.
Tali misure hanno previsto l’inserimento nel codice penale dell’art 583 bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili); sono state inasprite le sanzioni per chi le provoca, in particolare prevedendo: la detenzione da 4 a 12 anni per chi pratica le mutilazioni, in assenza di esigenze terapeutiche e con lo scopo di modificare le funzioni sessuali della vittima; l’aumento della pena di un terzo quando la vittima è una persona minore, e la possibilità di punire l’autore anche quando l’intervento è eseguito all’estero su cittadina italiana o straniera residente in Italia.
Un’aggravante è prevista poi per il personale medico, con la radiazione dall’albo e la sospensione dell’esercizio della professione.
Così come previsto dalla legge già citata , il Ministero della salute ha emanato in data 9 marzo 2008 le Linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché alle altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le suddette pratiche.
Inoltre è stata effettuata una “Ricognizione sui servizi offerti a livello regionale a donne e bambine sottoposte a pratiche di mutilazione genitale femminile (MGF)” il cui database è pubblicato sul sito istituzionale nell’area tematica dedicata alla salute della donna.
Inoltre, è necessario promuovere presso i punti nascita, i consultori e i pediatri di base un adeguato monitoraggio che preveda iniziative di informazione e sensibilizzazione dei genitori, dirette alle etnie culturalmente orientate verso queste pratiche, al fine di contrastare adeguatamente sia la circoncisione rituale praticata illegalmente sia le mutilazioni genitali femminili, con l’inevitabile pericolo per la salute di soggetti particolarmente indifesi, come, purtroppo, è stato messo in luce da alcuni recenti tragici avvenimenti.
A tale scopo è prevista la diffusione di opuscoli multilingue che conterranno le informazioni sui rischi connessi all’esercizio di queste pratiche rituali e le indicazioni delle strutture sanitarie dove possono comunque essere praticate, nel pieno rispetto della vigente normativa e delle indispensabili condizioni igienico sanitarie.
Si fa presente che, nello specifico, la brochure di recente pubblicazione ha inteso evidenziare che sia la circoncisione clandestina sia le mutilazioni genitali femminili costituiscono violazione di uno dei diritti umani fondamentali, quale quello del diritto alla salute, in quanto per entrambe le pratiche non esistono motivazioni né etiche né sanitarie.
In merito a quanto previsto dal Protocollo, citato nell’atto parlamentare, circa l’impegno dei pediatri di famiglia ad informarsi sull’orientamento religioso della famiglia del bambino, si precisa che la conoscenza di tale orientamento rappresenta esclusivamente una possibilità ulteriore per il medico per una corretta ed efficace attività assistenziale.
Per quanto riguarda la vigente legislazione sanitaria concernente i servizi e le prestazioni erogate su tutto il territorio nazionale, individuati in base a principi di necessità, appropriatezza ed efficacia, l’allegato 2A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, in linea con quanto sostenuto dal Comitato nazionale di bioetica, indica, al comma b), la “circoncisione rituale maschi tra le “Prestazioni totalmente escluse dai LEA”.
Gli ospedali pubblici sono tenuti comunque a praticare tutti gli interventi diagnostici e terapeutici utili a fini di tutela della salute, particolarmente in condizioni di urgenza, con l’obbligo quindi di intervenire per ovviare a esiti nefasti di interventi di circoncisione, comunque e dovunque praticati.
In alcune realtà sanitarie regionali (Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia), sono stati previsti specifici stanziamenti di risorse economiche a favore di progetti destinati ad interventi gratuiti di circoncisione da effettuarsi su bambini figli di immigrati residenti che ne facciano richiesta. Queste iniziative sono comunque volte alla tutela dell’infanzia e alla riduzione del danno, allo scopo di scongiurare le drammatiche conseguenze del “fai da te”.
Non può non essere segnalata la rilevanza di un’adeguata formazione degli operatori sanitari che operano nelle strutture interessate, dal personale medico (pediatra, ostetrico-ginecologo, neonatologo, chirurgo eccetera) ad ogni altro operatore sanitario (ostetriche, infermiere, psicologi).
Determinante è anche la formazione delle figure professionali mediatori/mediatrici culturali, assistenti sociali, volontariato) che operano con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi con tali tradizioni, così come in un contesto complessivo di formazione/informazione assume un ruolo importante quello svolto dagli operatori della scuola (insegnanti, responsabili della formazione e dell’educazione alla salute).
Peraltro, se l’accettazione del carattere multietnico della società italiana attuale non prescinde da un attento e doveroso rispetto nei confronti di tutti gli aspetti religiosi e culturali specifici di ciascun popolo, è anche doveroso che le diverse culture religiose e i singoli gruppi etnici debbano accettare i valori e le norme, in particolare quelle espressamente indicate nel testo della nostra Costituzione, che regolano la vita della società di cui sono ospiti temporanei o soggetti ormai integrati.
Si conferma, pertanto, che questa amministrazione ha predisposto con la Federazione italiana dei medici pediatri un Protocollo d’intesa finalizzato alla maggiore tutela della salute dei bambini che, per la loro appartenenza religiosa o etnica, possono essere potenziali soggetti passivi ditali pratiche.
L’accordo prevede un monitoraggio del fenomeno attraverso un’adeguata informazione da svolgersi nei punti nascita, negli ambulatori dei pediatri ed in ogni altra struttura interessata, con la promozione di campagne di comunicazione e di attività di counseling alle famiglie che manifestino una propensione per l’intervento.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, della salute e delle politiche sociali
MARTINI