Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-04557, 4-04555



Risposta alle interrogazioni n. 4-04557, 4-04555
Fascicolo n.140

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione concernente il nuovo procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile adottato ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 20 del decreto n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009), ha disciplinato il riordino e la semplificazione complessiva del procedimento di concessione delle prestazioni in favore degli invalidi civili e minorati civili.

Il nuovo procedimento prevede che il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità avvenga con il diretto coinvolgimento dell’Inps, attraverso l’integrazione della Commissione medica delle ASL con un medico dell’istituto, al fine di realizzare una gestione coordinata delle fasi sanitaria ed amministrativa, nella prospettiva di garantire ai cittadini maggiore trasparenza. All’Inps spetta, in ogni caso, il compito di accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici di legge.

Inoltre all’istituto è stata assegnata la funzione di verificare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.

L’istituto ha reso noto che, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010 sono state presentate 1.092.588 domande di invalidità civile, di cui circa il 93 per cento con modalità telematica; le prestazioni richieste con tali domande sono state complessivamente 1.823.374, di cui 1.022.238 per invalidità civile, 23.532 per cecità civile, 21.650 per sordità civile, 682.917 per handicap e 73.037 per collocamento obbligatorio (la seguente tabella illustra i dati indicati). Tenendo conto che nell’anno 2009 erano state richieste complessivamente 2.195.246 prestazioni, è facile desumere che nel 2010 si è verificata una riduzione del 17 per cento delle prestazioni richieste.

DOMANDE E PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE RICHIESTE NELL’ANNO 2010

Regioni

Numero domande 2010

Numero prestazioni richieste 2010

Abruzzo

30.905

47.589

Basilicata

13.853

19.847

Calabria

44.356

57.967

Campania

127.181

176.555

Emilia-Romagna

75.942

156.762

Friuli-Venezia Giulia

19.602

35.769

Lazio

111.435

171.581

Liguria

30.636

54.132

Lombardia

143.573

275.226

Marche

29.681

47.663

Molise

6.706

8.571

Piemonte

66.038

109.131

Puglia

66.425

121.380

Sardegna

32.723

54.982

Sicilia

146.827

232.483

Toscana

57.731

92.351

Trentino-Alto Adige

6

11

Umbria

24.243

34.627

Valle d'Aosta

3

6

Veneto

64.722

126.741

TOTALE

1.092.588

1.823.374

Le pensioni liquidate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 ammontano complessivamente a 462.038, di cui 97.850 con decorrenza 2010, 364.188 con decorrenza ante 2010, come mostra la seguente tabella.

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE LIQUIDATE NELL’ANNO 2010

Regione

Numero complessivo

con domanda nel 2010

con domanda nel 2009

comanda ante 2009

Abruzzo

11.908

2.873

7.198

1.837

Basilicata

5.164

1.289

2.706

1.169

Calabria

19.526

1.858

8.882

8.786

Campania

49.796

2.296

25.085

22.415

Emilia-Romagna

30.044

7.939

20.249

1.856

Friuli-Venezia Giulia

8.457

3.318

4.933

206

Lazio

46.588

8.463

28.101

10.024

Liguria

13.595

4.499

8.077

1.019

Lombardia

56.133

18

35.706

1.777

Marche

13.017

4.109

7.992

916

Molise

2.942

446

2

319

Piemonte

31.732

10.599

18.822

2.311

Puglia

39.684

6.902

21.967

10.815

Sardegna

14.532

1.851

9.855

2.826

Sicilia

52.618

4.936

24.964

22.718

Toscana

26.247

8.698

16.021

1.528

Umbria

9.547

3.073

6.043

431

Veneto

30.508

6.051

22.349

2.108

TOTALE

462.038

97.850

271.127

93.061

Dopo un primo periodo di applicazione del nuovo procedimento di riconoscimento dell’invalidità, l’Inps, alla luce dei risultati conseguiti, ha ritenuto necessario adottare significativi interventi per il miglioramento e la razionalizzazione degli aspetti organizzativi, informatici e medico-legali dell’intera procedura.

In particolare mentre è ad oggi pienamente utilizzabile la modalità telematica per la presentazione delle domande e per la definizione amministrativa delle stesse, l’accertamento sanitario presso le ASL risulta invece essere sostanzialmente ancora cartaceo (circa il 74 per cento dei verbali) in quanto le ASL utilizzano modalità differenziate, non standardizzate ed al di fuori delle applicazioni informatiche previste.

La trasmissione da parte delle ASL di verbali cartacei comporta per l’istituto la necessità di attivare un successivo flusso procedurale di acquisizione degli stessi nella procedura informatica, e ciò al fine di trasformare le informazioni ricevute da cartacee in elettroniche; per tale operazione l’Inps si è affidata alla Postel SpA.

L’indisponibilità di un flusso interamente telematico determina, evidentemente, difficoltà nel monitorare e nel definire tempestivamente le diverse sottofasi del procedimento di accertamento dei benefici.

L’Inps ha comunicato che le iniziali difficoltà emerse all’avvio delle nuove modalità di accertamento e verifica troveranno adeguata soluzione grazie alla progressiva estensione della procedura telematica. In ogni caso, il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, dalla data dì presentazione dell’istanza, è un obiettivo fortemente sentito e perseguito dall’istituto che ha garantito che verranno poste in essere tutte le opportune iniziative affinché sia effettivamente realizzata una contrazione dei tempi procedurali. In particolare il Direttore generale dell’Inps, con i messaggi n. 2036 del 28 gennaio e n. 2886 del 4 aprile 2011, ha introdotto alcune innovazioni tese a snellire il procedimento di riconoscimento dello stato invalidante senza impoverire i controlli.

È utile ricordare che qualora l’Inps non si pronunci decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento del verbale trasmesso dalla ASL competente, tale verbale acquista carattere definitivo relativamente all’esito dell’accertamento in esso contenuto (ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 295 del 1990).

L’istituto ha altresì previsto, ad ulteriore tutela del cittadino, che la Commissione medica superiore debba espletare le proprie attività di verifica entro il termine di 15 giorni.

Per quanto concerne la presenza del medico dell’Inps in seno alle commissioni mediche, l’istituto ha reso noto che si è realizzata solo parzialmente e limitatamente ad alcune aree territoriali. Nel corso del 2010, le Commissioni mediche integrate hanno effettuato 113.959 sedute, di cui 58.314 con partecipazione del medico Inps, pari a 51 per cento del totale.

L’istituto ha fatto sapere che le istanze vengono definite secondo l’ordine cronologico di presentazione nel caso in cui la Commissione medica integrata si sia espressa sia all’unanimità che a maggioranza.

L’Inps ha comunicato, inoltre, che i piani straordinari di verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, previsti dall’art. 80 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall’art 20, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, non hanno causato ritardi nell’espletamento delle verifiche ordinarie, anzi hanno consentito, in alcuni casi, di garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni poiché si è proceduto ad accertare, in sede di verifica straordinaria, la permanenza dei requisiti sanitari anticipatamente rispetto alla data di scadenza delle prestazioni soggette a revisione (si veda il messaggio del Direttore generale n. 6763 del 16 marzo 2011).

Per quanto riguarda i dati relativi al contenzioso giudiziario, si evidenzia che i procedimenti relativi alle invalidità civili rappresentano il 43 per cento del totale; in particolare, per l’anno 2010 risultano instaurati 362.642 giudizi sull’invalidità a fronte di un totale di 843.436 giudizi pendenti. L’indice di soccombenza giudiziaria, nell’anno 2010, si è assestato al 46 per cento con un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti, in quanto nel 2008 era pari al 67,46 e nel 2009 al 51,43 per cento.

In conclusione, a conferma dell’attenzione che il Governo riserva a questo tema si sottolinea che è tuttora attivo un tavolo tecnico, istituito tra Regioni, Ministero del lavoro, Ministero della salute e Inps al fine di monitorare la concreta attuazione delle nuove procedure degli accertamenti socio-sanitari in materia di invalidità civile e di tutti benefici ad essi connessi. In particolare, i partecipanti al tavolo hanno condiviso l’esigenza di analizzare approfonditamente i dati finora raccolti dall’Inps, in modo da individuare interventi condivisi che possano, insieme al completamento del processo di telematizzazione, consentire di superare i ritardi che si registrano nella procedura.

Da ultimo vale la pena evidenziare che l’art. 18, comma 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, con l’obiettivo di assicurare maggiore omogeneità e snellezza a tutto il procedimento, ha introdotto la possibilità per le Regioni di stipulare, anche in deroga alla normativa vigente, specifiche convenzioni con l’Inps per l’affidamento delle funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari.

In conclusione, fermo restando che in qualità di autorità vigilante il Ministero ha agito e agirà nei confronti dell’Inps per migliorare le performances del sistema informativo, si sottolinea che molte delle difficoltà operative lamentate discendono dalla struttura dei sistemi informativi delle ASL e delle autonomie locali, sui cui assetti organizzativi il Governo non può esercitare alcun potere di intervento, bensì una mera moral suasion, nell’ottica della leale collaborazione istituzionale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali
MUSUMECI

(29 settembre 2011)