Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06134


Atto n. 4-06134

Pubblicato il 20 ottobre 2011
Seduta n. 629

PORETTI , PERDUCA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

lo Stato italiano ha deciso di porre in essere una transazione per dirimere le cause giudiziali in materia di danni da emotrasfusioni;

nel frattempo le sentenze di Corti d'appello e Tribunali di tutta Italia hanno continuato a condannare il Ministero della salute a risarcire le vittime, con la condanna di pagamenti ingenti rispetto alle somme quantificate nella transazione, oltre al pagamento delle spese legali, che seguono il principio generale della soccombenza;

tra il 2003 ed il 2007 il Ministero della salute ha così definito circa 800 cause di soli emofilici, con l'esclusione di tutte le altre categorie (talassemici, trasfusi occasionali, vaccinati, eccetera);

i risarcimenti finora erogati ammontano in media di 400.000 euro pro capite. 620.000 per le famiglie dei defunti e numerose sentenze di Corti d'appello e Tribunali di tutta Italia che continuano a condannare il Ministero a risarcire vittime in ogni regione;

si stima che il numero degli attori sia all'incirca di 6.000 in tutti i tribunali d'Italia, di cui emofilici (circa 600), talassemici (tra i 2.500 ed i 3.000), altri coagulopatici ed anemici ereditari e trasfusi occasionali (all'incirca 2.500);

il Ministero della salute, sotto la spinta determinante delle associazioni, e con la partecipazione degli studi legali più rappresentativi sul suolo nazionale, si è determinato ad effettuare la cosiddetta terza transazione. A partire da marzo 2007 è stato instaurato un tavolo di trattative a Roma cui hanno partecipato dirigenti generali, Vice Ministro e Ministro della salute, ed i rappresentanti dei danneggiati;

l'iter è durato svariati mesi ed è confluito in norme di rango legislativo che ha avuto l'avallo del Parlamento con l'emanazione del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (decreto collegato alla legge finanziaria per il 2008), che ha stanziato 150 milioni di euro, e soprattutto con legge finanziaria per il 2008 che ha previsto all'art. 2, comma 361, lo stanziamento di 180 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2008 proprio al fine di chiudere tutto il contenzioso in atto. L'articolo citato recita: "Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008";

ritenuta pacifica ed incontrovertibile, alla luce della copiosa ed univoca giurisprudenza di legittimità e di merito, la responsabilità del Ministero della salute per i danni da sangue ed emoderivati infetti, ex pluribus la sentenza della Cassazione, Sezioni unite, dell'11 gennaio 2008;

considerato che le somme da destinarsi alle suddette transazioni a quanto risulta agli interroganti avrebbero dovuto essere ottenute dal gettito derivante dall'accisa sui tabacchi,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti tale accantonamento;

se esso sia immediatamente spendibile.