Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05619


Atto n. 4-05619

Pubblicato il 14 luglio 2011
Seduta n. 581

CASSON , VITA , NEROZZI , FILIPPI Marco , GALPERTI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 che, all'art. 11, prevede che la nomina dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione degli enti di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), sia effettuata scegliendo tra una rosa di nomi presentata da un Comitato di selezione, composto da un massimo di cinque esperti, designati dal Ministro titolare del dicastero;

tale norma appare in contrasto con l'art. 97, secondo comma, della Costituzione dal quale si può desumere, dal quale si può desumere il principio di specializzazione della pubblica amministrazione;

appare infatti privo di tutte le necessarie specializzazioni il Comitato costituito con decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 4520; e non per un vizio proprio del decreto ministeriale ma a giudizio degli interroganti per illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Comitato, costituito dai cinque esperti nominati dal Ministro, deve infatti selezionare i più autorevoli e competenti scienziati italiani nelle materie di competenza dei seguenti istituti ed enti di ricerca: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Agenzia spaziale italiana (ASI); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV); Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste; Museo storico della fisica "Enrico Fermi"; Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (INOGS); Stazione zoologica Anton Dohrn; Istituto nazionale di ricerca metrologica (ex Galileo Ferraris); Istituto nazionale di alta matematica; Istituto di studi germanici;

i cinque commissari nominati dal Ministro del MIUR dovrebbero essere esperti ed altamente competenti innanzitutto in tutte le discipline della fisica, dalla fisica nucleare, all'astrofisica, alla geofisica e vulcanologia, alla geofisica sperimentale e oceanografia, alla metrologia, alla fisica dei materiali e alla fisica teorica e fisica matematica, studiate nell'area di ricerca di Trieste, nonché alla storia della fisica: e già queste diverse competenze sarebbero sufficienti a impegnare ben più di cinque commissari; ma il Comitato dovrebbe includere esperti altamente competenti, in grado di valutare i migliori cervelli italiani anche in materie assai diverse: dalla zoologia alla alta matematica, alle scienze e tecnologie spaziali, alla germanistica, oltre in almeno alcune delle molte discipline studiate nei seguenti istituti del CNR: Istituto nanoscienze (NANO); Istituto dei materiali per l'elettronica ed il magnetismo (IMEM); Istituto dei sistemi complessi (ISC); Istituto di acustica e sensoristica "Orso Mario Corbino" (IDASC); Istituto di biologia cellulare e neurobiologia (IBCN); Istituto di farmacologia traslazionale (IFT); Istituto di ricerca genetica e biomedica (IRGB); Istituto di studi sulle civiltà dell'Egeo e del Vicino Oriente (ICEVO); Istituto di analisi dei sistemi ed informatica "Antonio Ruberti" (IASI); Istituto di biochimica delle proteine (IBP); Istituto di biofisica (IBF); Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare (IBFM); Istituto di biologia agro-ambientale e forestale (IBAF); Istituto di biologia e biotecnologia agraria (IBBA); Istituto di biologia e patologia molecolari (IBPM); Istituto di biomedicina e di immunologia molecolare "Alberto Monroy" (IBIM); Istituto di biomembrane e bioenergetica (IBBE); Istituto di biometeorologia (IBIMET); Istituto di biostrutture e bioimmagini (IBB); Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni (ICAR); Istituto di chimica biomolecolare (ICB); Istituto di chimica dei composti organo metallici (ICCOM); Istituto di chimica del riconoscimento molecolare (ICRM); Istituto di chimica e tecnologia dei polimeri (ICTP); Istituto di chimica inorganica e delle superfici (ICIS); Istituto di cibernetica "Edoardo Caianiello" (ICIB); Istituto di cristallografia (IC); Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni (IEIIT); Istituto di fisica applicata "Nello Carrara" (IFAC); Istituto di fisica del plasma "Piero Caldirola" (IFP); Istituto di fisiologia clinica (IFC); Istituto di fotonica e nanotecnologie (IFN); Istituto di genetica delle popolazioni (IGP); Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso" (IGB); Istituto di genetica molecolare (IGM); Istituto di genetica vegetale (IGV); Istituto di geologia ambientale e geoingegneria (IGAG); Istituto di geoscienze e georisorse (IGG); Istituto di informatica e telematica (IIT); Istituto di ingegneria biomedica (ISIB); Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" (ILC); Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche (IMATI); Istituto di metodologie chimiche (IMC); Istituto di metodologie inorganiche e dei plasmi (IMIP); Istituto di metodologie per l'analisi ambientale (IMAA); Istituto di neuroscienze (IN); Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI); Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari (IRSIG); Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo (CERIS); Istituto di ricerca sulle acque (IRSA); Istituto di ricerche sulla combustione (IRC); Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (IRPPS); Istituto di ricerche sulle attività terziarie (IRAT); Istituto di scienza dell'alimentazione (ISA); Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici (ISTEC); Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione "Alessandro Faedo" (ISTI); Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (ISAC); Istituto di scienze delle produzioni alimentari (ISPA); Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (ISTC); Istituto di scienze e tecnologie molecolari (ISTM); Istituto di scienze marine (ISMAR); Istituto di scienze neurologiche (ISN); Istituto di storia dell'Europa mediterranea (ISEM); Istituto di struttura della materia (ISM); Istituto di studi giuridici internazionali (ISGI); Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l'automazione (ISSIA); Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie "Massimo Severo Giannini" (ISSIRFA); Istituto di studi sulle civiltà italiche e del Mediterraneo antico (ISCIMA); Istituto di studi sulle società del Mediterraneo (ISSM); Istituto di tecnologie avanzate per l'energia "Nicola Giordano" (ITAE); Istituto di tecnologie biomediche (ITB); Istituto di tecnologie industriali e automazione (ITIA); Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica (ITTIG); Istituto di virologia vegetale (IVV); Istituto gas ionizzati (IGI); Istituto motori (IM); Istituto nazionale di ottica (INO); Istituto officina dei materiali (IOM); Istituto opera del vocabolario italiano (OVI); Istituto per i beni archeologici e monumentali (IBAM); Istituto per i materiali compositi e biomedici (IMCB); Istituto per i processi chimico-fisici (IPCF); Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo (ISAFoM); Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia delle idee (ILIESI); Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente (IREA); Istituto per il sistema produzione animale in ambiente Mediterraneo (ISPAAM); Istituto per l'ambiente marino costiero (IAMC); Istituto per l'endocrinologia e l'oncologia "Gaetano Salvatore" (IEOS); Istituto per l'energetica e le interfasi (IENI); Istituto per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali (ICVBC); Istituto per la dinamica dei processi ambientali (IDPA); Istituto per la microelettronica e microsistemi (IMM); Istituto per la protezione delle piante (IPP); Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività (ISOF); Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno (ISPF); Istituto per la tecnologia delle membrane (ITM); Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree (IVALSA); Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone" (IAC); Istituto per le macchine agricole e movimento terra (IMAMOTER); Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali (ITABC); Istituto per le tecnologie della costruzione (ITC); Istituto per le tecnologie didattiche (ITD); Istituto per lo studio degli ecosistemi (ISE); Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati (ISMN); Istituto per lo studio delle macromolecole (ISMAC); Istituto sull'inquinamento atmosferico (IIA); Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi (SPIN);

anche a voler raggruppare le discipline per facoltà universitaria, le sole materie di cui si occupa il CNR richiederebbero una competenza, negli esperti chiamati a valutare i requisiti dei candidati alla Presidenza e al Consiglio di amministrazione dell'ente, almeno in: a) scienze matematiche fisiche e naturali, b) medicina e chirurgia, c) ingegneria, d) scienza dell'informazione e) agraria, f) sociologia, g) scienze politiche, h) giurisprudenza, i) lettere e filosofia, l) scienza della formazione, cioè in un numero doppio rispetto al numero massimo di membri del comitato di selezione dei candidati, previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009;

è evidente agli interroganti che il suddetto comitato di selezione è inadeguato al compito per cui è stato previsto;

ciò integra un ulteriore elemento di incostituzionalità dello stesso decreto legislativo n. 213 del 2009, art. 11, che appare sotto questo profilo in contrasto con il principio di ragionevolezza delle norme, alla cui osservanza la Corte costituzionale ha più volte richiamato il legislatore, come all'osservanza di un principio che è alla base della umana organizzazione statuale e sociale, in quanto l'irragionevolezza non può costituire principio fondante di alcun sistema giuridico;

la irragionevolezza della norma, stessa è anche fonte di ulteriore vizio di legittimità e profilo di incostituzionalità (ex absurdu quodlibet): introducendo un elemento caotico nel sistema della ricerca pubblica del Paese, di fatto ne riduce la libertà, in contrasto con l'art. 33, primo comma, della Costituzione. Ed in vero la norma voluta dal Governo svela una volontà di dirigismo inaccettabile: si vogliono concentrare le sorti della ricerca pubblica italiana, tutta, nelle mani di cinque consulenti del MIUR: un danno grave alla ricerca e un vulnus costituzionale alla sua libertà che troverebbe, per assurdo, l'analogo solo nella concentrazione nelle mani del Ministro Guardasigilli della selezione dei magistrati per l'accesso alle Magistrature superiori, che nessun Governo ha mai perseguito nella storia repubblicana;

la medesima norma, a giudizio degli interroganti, rivela un autoritarismo superiore a quello dei più assoluti regimi monarchici e feudali. Giova richiamare gli statuti di autonomia concessi dall'imperatore Federico I Barbarossa allo Studium Urbis Bononiae con i quali si riconosceva l'autonomia dei membri, docenti e ricercatori a un tempo, dell'antica università, istituto che da allora è alla base di ogni statuto universitario e di ogni ente di ricerca nel mondo e che solo in Italia, oggi, nella patria della ricerca scientifica e filosofica, appare calpestato da una norma che alla libera scelta da parte dei ricercatori del rettore, o Presidente o direttore a seconda degli ordinamenti degli enti, sostituisce il potere "imperiale" del MIUR;

aggrava il vulnus costituzionale portato dal Governo alla ricerca pubblica italiana il comportamento del Presidente del Comitato di selezione nominato dal Ministro stesso: egli, infatti, ha emanato un bando ("avviso di chiamata pubblica") il 20 maggio 2011, per la presentazione delle candidature ai vertici degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, dando il termine di soli 20 giorni ai candidati per partecipare alla selezione: un termine evidentemente incongruo, insufficiente persino per fare ricorso per una multa dei vigili urbani: non si vede come possa essere sufficiente per la raccolta della documentazione necessaria per un simile concorso, che, a bene ricordare, è finalizzato alla selezione per la attribuzione dei più alti incarichi nella ricerca pubblica in Italia;

sotto il profilo della legittimità il bando, per il termine eccessivamente ridotto, appare viziato da violazione di legge (decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 1, comma 1, lettere a) e c), e art. 35, comma 3, lettera a)), ed eccesso di potere per inosservanza dei principi costituzionali di buon andamento ed equità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione;

inoltre, la partecipazione alla "chiamata pubblica" appare aperta a chiunque ritenga di voler inviare il proprio curriculum, senza chiara specificazione in ordine a titoli che debbano essere posseduti, a parte la generica attinenza, richiesta, alle materia di competenza degli enti interessati. Ciò sembra consentire una amplissima arbitrarietà da parte dei saggi che costituiscono detto comitato di selezione, senza che gli stessi possano valutare la specializzazione richiesta in tutte le materie interessate, in contrasto con il disposto dell'art. 97, secondo comma, della Costituzione, che richiede che l'azione della pubblica amministrazione avvenga nel rispetto del principio di specializzazione e in apparente violazione della legge (decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, lettere b) ed e));

con tali premesse appare di assai dubbia legittimità ed efficacia il meccanismo di selezione messo a punto dal MIUR per la selezione del vertice dell'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, nonché per la selezione, particolarmente rilevante nel panorama scientifico italiano, del Presidente e del Consiglio di amministrazione del CNR, per il quale è poi ancora più clamoroso, guardando al regolamento elettorale definito, il fatto che, dopo l'elezione, al Ministro verrebbe inviato non il nome del vincitore o dei primi classificati (i più votati), ma l'intera lista dei partecipanti alla seconda fase (quelli che hanno ottenuto oltre 50 sostenitori). E poiché non è scritto né nello statuto, né nel regolamento che l'indicazione sia obbligata, il Ministro avrebbe massima libertà di scelta anche in questo senso (avrebbe cioè l'opportunità di nominare, se solo lo volesse, anche il candidato meno votato della lista),

si chiede di sapere:

se quanto riferito in premessa risponda a verità; e in caso affermativo quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di garantire la massima doverosa trasparenza, ed imparzialità nelle procedure di selezione degli amministratori degli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR ed in particolare: 1) se non intendano, con una interpretazione adeguatrice del decreto legislativo n. 213 del 2009 e non potendosi applicare integralmente tale decreto, con riferimento alle parti in contrasto con il principio di ragionevolezza, premiando di conseguenza l'applicazione dei prevalenti principi costituzionali sopra citati, esercitare l'autotutela della pubblica amministrazione, revocando il decreto ministeriale n. 4520 del 2011 con declaratoria di inefficacia degli atti messi in essere dal Comitato costituito con tale decreto;

se non intendano altresì avviare con urgenza procedure che affermino l'autonomia della ricerca, limitatamente alla attribuzione delle cariche negli enti di ricerca, comprese quelle dell'alta dirigenza, nel rispetto del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 15 comma 2 del T.U. 165/2001: da attuarsi attraverso pubbliche elezioni dei rappresentanti dei ricercatori e dei tecnologi negli organi di amministrazione degli enti pubblici di ricerca, da svolgere in seno agli enti medesimi con la partecipazione dei dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi e rappresentanti dei ricercatori e tecnologi, anche di enti affini, a seconda dei casi, in particolare degli Istituti superiori vigilati dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, e degli altri enti di ricerca.