Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00426


Atto n. 1-00426

Pubblicato il 1 giugno 2011, nella seduta n. 561
Esame concluso nella seduta n. 652 dell'Assemblea (10/01/2012)

Note: (Testo 3)

BRUNO , RUTELLI , RUSSO , MILANA , BAIO , MOLINARI , OLIVA , PISTORIO , DI NARDO , GALIOTO , DIGILIO , CONTINI , LANNUTTI , PETERLINI , POLI BORTONE , FILIPPI Alberto

Il Senato,

considerato che:

l'adozione di alcune norme legislative, adottate con lo scopo condiviso di rendere più efficace la lotta all'evasione e più celere la riscossione, modifica le procedure riguardanti i tempi di iscrizione a ruolo dei crediti, attenuando le garanzie in precedenza previste per il contribuente;

le procedure per l'allungamento della rateizzazione per i contribuenti in difficoltà con il fisco ed altri enti sono disciplinate da nuove disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, cosiddetto mille proroghe;

secondo alcune di queste disposizioni, le istanze per ottenere eventuali rateizzazioni delle somme dovute dovrebbero essere presentate entro il 30 giugno 2011 e la stessa rateizzazione, per importi superiori ai 5.000 euro, può essere concessa solo previa certificazione del peggioramento della situazione economica dei contribuenti siano essi persone fisiche o, in particolare, piccole e medie imprese;

l'aggio di riscossione delle cartelle esattoriali è oggi stabilito nella misura del 9 per cento, di cui 4,65 per cento a carico del contribuente se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o per intero se si supera tale limite;

con le modifiche normative sopracitate, scaduto il termine previsto nell'avviso di accertamento, accade che l'agente riscossore è abilitato ad eseguire l'espropriazione forzata senza che il debito sia stato ancora definitivamente accertato e quindi, sulla sola base di una presunzione di colpevolezza;

nel 2010, del milione di contestazioni dei contribuenti nei confronti del fisco, sembrerebbe che un terzo di esse risultino accettate in primo grado e in secondo grado ne vengano riconosciute fondate la metà delle restanti;

risulta abbastanza evidente che si avvarranno della richiesta di rateizzazione solo quelle imprese, e contribuenti, che intendono saldare il loro debito con il fisco o con l'ente richiedente;

non si possono gravare le imprese, già in difficoltà, o minare le libertà individuali in base al principio di accorciare i tempi della riscossione con metodi coercitivi e aggressivi come il pignoramento presso terzi che mina l'immagine e la credibilità di aziende, disposte a pagare il loro debito ma impossibilitate a farlo in tempi così ristretti;

valutato che:

l'iscrizione di una ipoteca su una impresa considerata infedele fa scattare una comunicazione alla centrale rischi della banca e può causare la chiusura del fido; inoltre l'ulteriore pignoramento dei conti correnti ovvero dei crediti nei confronti dei clienti può portare al default dell'impresa, in particolare di tutte quelle scarsamente capitalizzate come sono tantissime imprese italiane;

tutti gli indicatori mostrano come siano fortemente peggiorate le condizioni economiche generali spingendo molte piccole e medie imprese sull'orlo del fallimento e della chiusura; i più recenti dati ISTAT parlano di 43.000 imprese chiuse, di 363.000 addetti rimasti senza lavoro; tale situazione è ancora più grave nel Mezzogiorno;

la criminalità organizzata risulta molto attiva nella partecipazione alle aste giudiziarie conseguenti a pignoramenti di beni immobili e, inoltre, il meccanismo della messa all'asta senza incanto può favorire l'azione delle cosche che possono mettere in atto meccanismi illeciti di partecipazione alle vendite giudiziarie;

notevoli e numerose sono state le proteste da parte dei consumatori al punto da indicare una nuova questione sociale;

risulta paradossale verificare come la Pubblica amministrazione italiana paga i propri fornitori con un ritardo medio di 86 giorni (e punte massime di gran lunga maggiori), contro i 22 giorni dell'amministrazione statale francese, i 19 giorni di quella inglese e gli 11 giorni di quella tedesca;

premesso che:

secondo quanto emerge dalle disposizioni in vigore, se un'impresa, un contribuente, un cittadino dovesse saldare una propria cartella esattoriale dopo un anno dalla notifica si troverebbe a pagare oltre l'11 per cento a titolo di vari interessi, una sanzione amministrativa del 30 per cento e un aggio di riscossione nella misura del 9 per cento, per un esborso totale superiore al 50 per cento;

è ormai da molti anni che l'agente di riscossione non anticipa alcuna somma essendo stato abrogato l'obbligo del non riscosso come riscosso; nonostante ciò non si è, invece, mai intervenuto sugli interessi di mora e sullo stesso aggio, le cui misure in percentuale non permettono inoltre di contenere la remunerazione riconosciuta sulle quote in riscossione di maggiore entità, per le quali l'attività di riscossione non si differenzia di molto da quella svolta per qualsiasi credito;

le recenti disposizioni legislative - introdotte prima con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivamente integrate e innovate con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - hanno previsto nuovi atti che gradualmente vanno a sostituire la cartella di pagamento: l'avviso di addebito dell'Inps, che dal 1° gennaio 2011 sostituisce la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale, e l'accertamento esecutivo dell'Agenzia delle entrate, che dal 1° ottobre 2011 ha preso il posto della cartella per i crediti erariali maturati dal 2007 in poi e relativi alle imposte sul reddito, all'Iva e all'Irap;

l'accertamento esecutivo contiene l'intimazione ad adempiere e costituisce titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla notifica. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, il recupero delle somme non saldate e non contestate è affidato agli agenti della riscossione. L'esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione;

l'accertamento esecutivo, invece, non si applica ai controlli automatizzati delle dichiarazioni, ai controlli formali delle dichiarazioni e ai crediti dei Comuni e degli altri enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione,

impegna il Governo:

a sostenere il rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni al 1° luglio 2012;

ad allungare la rateizzazione prevista, anche in considerazione del particolare periodo di crisi che il Paese sta attraversando;

a ridurre consistentemente l'aggio e le sanzioni, rispetto alle percentuali ad oggi fissate, anche in considerazione dell'esenzione dell'obbligo di emettere le cartelle esattoriali e ad eliminare gli interessi di mora;

a promuovere l'introduzione, per legge, di un limite massimo per le somme dovute relative ad aggi di riscossione, sanzioni ed interessi;

a rendere immediatamente esecutive le sentenze che condannano il fisco a rimborsare, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza;

a prevedere sempre un preventivo controllo sullo stato dell'eventuale contenzioso o del riesame degli atti in autotutela, per evitare che cartelle pazze o errate possano danneggiare seriamente il contribuente, anche dal punto di vista dell'immagine soprattutto nei rapporti con le banche e i clienti;

a disporre l'introduzione di criteri di selezione delle posizioni debitorie, atti a meglio identificare e distinguere le situazioni soggettive di effettiva difficoltà dovuta agli andamenti dell'economia locale e nazionale, rispetto a comportamenti di sistematica omissione degli adempimenti fiscali e dei pagamenti e di conseguenza a disporre delle linee guida affinché all'agente della riscossione siano concessi margini di discrezionalità nel valutare la "qualità" del debito, legata al tipo di contribuente e a prevedere la relativa possibilità di applicare ulteriori rateizzazioni;

ad assicurare che le quote debitorie di pertinenza degli enti locali, di norma di entità molto inferiore alla media, vengano poste in riscossione anche prioritariamente e separatamente rispetto agli eventuali debiti erariali maggiori, nell'ambito di piani di recupero e/o rateizzazione che tengano conto del maggiore impatto dei mancati pagamenti sui bilanci degli enti locali;

ad adottare, anche nell'ambito degli annunciati provvedimenti per il Sud, disposizioni che consentano alle imprese del Mezzogiorno di iniziare a saldare le somme dovute, almeno per la parte che riguarda il fisco, a partire da un anno dall'approvazione dei piani di pagamento dilazionati;

ad introdurre la possibilità di certificazione del debito delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle piccole e medie imprese anche con la possibilità di scontare tale certificazione con gli istituti di credito ed in particolare per le attività agricole prevedere la possibilità di trasferire da Equitalia ad altro ente pubblico i debiti derivanti dalle correlate attività;

a disporre interventi adeguati affinché, in sede di aste giudiziarie, si possano prevenire interventi illeciti aumentando la trasparenza di tutte le procedure, anche quelle pubblicitarie e introducendo meccanismi più efficaci di controllo sui soggetti partecipanti.