Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04502


Atto n. 4-04502

Pubblicato il 3 febbraio 2011
Seduta n. 497

PERDUCA , PORETTI - Al Ministro degli affari esteri. -

Considerato che in un dispaccio dell'Ambasciata USA di Tripoli del Maggio 2009 (REF: TRIPOLI 273 TRIPOLI 00000391 001.2 OF 002 CLASSIFIED BY: Gene A. Cretz, Ambassador. REASON: 1.4 (b), (d) pubblicato recentemente dal sito WikiLeaks e relativo alle interdizioni di circa 500 migranti nelle acque che separano la Libia dall'Italia, laddove si riporta la notizia di uno dei vari respingimenti di quei giorni, si afferma che "In each case, the Italians contacted the Libyan navy, which agreed to accept their return to Libya. The Libyan navy did not/not agree to take the migrants on Libyan vessels; rather, in one case, it instructed Italian energy company ENI, which operates an offshore platform in the area, to tow an African vessel to shore; in the other cases, it permitted the Italian navy to transport the migrants back to Tripoli. Once in Tripoli, according to the Italian Embassy, the migrants were processed in an orderly fashion and sent to a detention center. In ciascun caso, gli italiani hanno contattato la marina libica, che accettò di accettare il ritorno [dei migranti n.d.r.] in Libia. La marina libica non accettò di far salire a bordo del naviglio libico i migranti, piuttosto, in un caso, dette istruzioni alla compagnia energetica italiana ENI, che opera alcune piattaforme offshore nell'area, di rimorchiare il naviglio africano fino alla costa; negli altri casi, permisero alla marina italiana di trasportare i migranti indietro verso Tripoli. Una volta a Tripoli, secondo quanto riferito dall'Ambasciata italiana, i migranti furono passati in rassegna in modo ordinato e inviati verso un centro di detenzione" - traduzione degli interroganti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse stato a conoscenza della richiesta del Governo libico all'ENI del maggio 2009 e/o di altre richieste simili sia all'ENI che ad altre imprese italiane operanti in Libia anche in virtù dell'accordo di amicizia Italia-Libia entrato in vigore nel marzo dello stesso anno;

se si abbia notizia delle condizioni psicofisiche dei migranti al momento del rimorchiamento e se siano stati prestati soccorsi e su quale imbarcazione;

se si ritenga che tale rimorchiamento effettuato dal naviglio italiano e con equipaggio italiano sia conforme alle regole di soccorso marittimo e, in caso positivo, in ossequio a quali articoli della Convenzione di Londra del 1974 sulla Sicurezza della Navigazione - Solas 1974 - ratificata dall'Italia con la legge n. 313 del 1980;

se altresì esso si configuri come una violazione della convenzione stessa;

se tale relazione tra il Governo libico sia stata estemporanea e frutto dell'emergenza, o se invece vi siano dei protocolli firmati tra l'ENI e il Governo di Tripoli che includano anche questo tipo di "assistenza" da fornire, nonché se tali accordi siano avvenuti previa conoscenza e assenso del Governo italiano;

quale sia il sostegno che il Governo italiano assicura all'Organizzazione internazionale delle migrazioni e all'ufficio di Tripoli dell'Alto Commissariato per i rifugiati.