Il Senato,
premesso che:
alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere è stato affidato, innovativamente rispetto al passato, come si evince dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 132 del 2008, il compito, fra l'altro, di "indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue articolazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso";
la stessa legge, all'articolo 1, comma 1, lettera n), ha, altresì, affidato il compito di svolgere "il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione negli Enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e la rimozione degli amministratori locali";
la Commissione - che ha tra l'altro istituito un apposito Comitato sul rapporto tra mafia e politica - ha ritenuto di richiamare e approfondire le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV Legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commissione del 3 aprile 2007, con l'adozione all'unanimità di un documento, definito "proposta di autoregolamentazione", offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative;
la Commissione ha quindi convenuto sulla perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, dello strumento adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati;
valutato altresì che:
la Commissione - nel prendere atto dei nuovi ambiti di inchiesta ad essa riconosciuti e nell'avvertire la necessità di una perdurante attenzione, senza soluzione di continuità, da parte delle istituzioni parlamentari, sui fenomeni di criminalità mafiosa, al fine di determinare il più alto ed efficace contrasto e di interdirne la pervasività anche a danno delle istituzioni - ha approvato all'unanimità una relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in data 18 febbraio 2010;
data l'estrema rilevanza della materia, sia sotto il profilo politico che ordinamentale, pare assolutamente opportuno, al fine di dare impulso al percorso legislativo ordinario, procedere a definire un orientamento dell'Aula del Senato, che tenga conto delle indicazioni puntuali contenute nella Relazione approvata all'unanimità, in seno alla Commissione parlamentare antimafia;
preso atto, infine, che occorre estendere la normativa, attraverso un percorso legislativo ordinario, anche all'incandidabilità al Parlamento europeo e nazionale, nonché alle preclusioni a far parte dei Governi nazionali e regionali. Questo al fine di salvaguardare una necessaria armonia normativa ordinamentale, ma soprattutto per incidere con maggior pervasività nell'ambito della selezione della classe politica, a tutti livelli in cui essa si dipana,
delibera:
di avviare - nelle sedi parlamentari proprie - un percorso al fine di promuovere, in tempi rapidi, l'adozione di opportuni provvedimenti in cui, segnatamente, sia disciplinata:
1) l'incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356);
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
2) l'incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3) l'incompatibilità, in riferimento alle nomine di competenza dei presidenti di Regione e di Provincia, dei sindaci e dei presidenti di circoscrizione, per i soggetti rientranti nelle fattispecie oggettive sopra indicate.