Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02865


Atto n. 4-02865

Pubblicato il 16 marzo 2010
Seduta n. 352

VITA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e della giustizia. -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

da tempo, numerose agenzie del settore distribuzione stampa, con sede su tutto il territorio nazionale, sono costrette a sostenere un costoso contenzioso giudiziario con "Accademia marketing e comunicazioni srl", società riconducibile ad un architetto fiorentino, editore specializzato in prodotti "autodefiniti" per l'infanzia che, per l'altissima percentuale di merce che rimane regolarmente invenduta sugli espositori delle edicole italiane (circa il 90 per cento), possono essere inquadrati in un segmento cosiddetto "basso vendente";

tale contenzioso verte essenzialmente sul fatto che l'editore sistematicamente ha omesso, sebbene più volte sollecitato, di ritirare le rese delle sue pubblicazioni invendute, così come è prassi consolidata nel settore, secondo un meccanismo di resa dell'invenduto, funzionante indistintamente per tutti gli editori e per tutti i distributori da oltre 20 anni, in modo funzionale agli accordi di categoria intercorrenti, a livello nazionale, tra editori e rivenditori;

l'editore ha poi considerato la liquidazione del distributore, relativa alla percentuale di pubblicazioni effettivamente vendute, come acconto e non come saldo, e, nel frattempo, forte del mancato ritiro delle pubblicazioni rimaste invece invendute, ha considerato la resa giacente presso i magazzini dei distributori come scaduta e ne ha chiesto il pagamento integrale, ricorrendo innanzi al Tribunale di Firenze, dal quale, puntualmente, ha ottenuto, in tutti i casi e nei confronti della quasi totalità dei distributori, un decreto ingiuntivo munito di formula di provvisoria esecutorietà;

tali decreti ingiuntivi, come eccepito dalla ANADIS (l'associazione nazionale dei distributori), vengono emessi (il più delle volte a firma dello stesso giudice del Tribunale) in assenza della necessaria prova scritta, cioè solo e unicamente sulla base dell'estratto conto dell'Accademica marketing o di una delle società poste sotto il controllo diretto dell'editore in questione;

le riferite ingiunzioni sono state poi quasi sempre munite della formula di provvisoria esecutorietà, provvedimento particolarmente afflittivo per il distributore (costretto a pagare in via provvisoria prima che la causa venga decisa) e ciò in difetto dei presupposti che la legge tassativamente esige per l'applicazione di una misura così gravosa;

in base ai decreti ingiuntivi del Tribunale di Firenze, comunque, i suddetti distributori hanno dovuto e dovranno pagare ingenti somme: alcuni di loro, di fronte all'esito prevedibilmente negativo della causa, si sono dovuti adeguare a forme di accordo privato con l'architetto fiorentino, peraltro molto onerose;

l'editore toscano risulta rinviato a giudizio da un pubblico ministero di Bologna, che si era attivato su querela di un distributore di Imola (sebbene poi rimessa); il magistrato bolognese aveva infatti ravvisato nel comportamento mantenuto dall'editore fiorentino ai danni del distributore di Imola la medesima condotta tenuta nei confronti di tutti gli altri distributori e corrispondente alla fattispecie penale di reato di truffa contrattuale;

infatti, l'amministratore unico dell'Accademia marketing e comunicazione srl prima diffondeva su tutti i distributori una pretesa nuova disciplina di resa dell'invenduto, oggettivamente inapplicabile per i tempi troppo ravvicinati e per l'incompatibilità con la diversa disciplina a cui i giornalai sono legittimati dagli accordi nazionali; poi simulava di dimenticarsi di detta nuova pretesa disciplina di resa, certo che i distributori, stante la riferita inapplicabilità, avrebbero fatto altrettanto; poi ancora iniziava a non ritirare più la merce in resa; infine, quando i magazzini dei distributori risultavano pieni a dovere delle sue pubblicazioni invendute, improvvisamente si ricordava, nei confronti di tutti, del preteso nuovo termine di resa, ne rivendicava la scadenza e pretendeva il pagamento di tutto il materiale in giacenza: si tratta di un sistema "ingegnoso" per vendere in un solo colpo merce non particolarmente gradita al pubblico che infatti, sino a quel momento, ritornava quasi tutta invenduta dai banchi dei giornalai;

considerato inoltre che i riferiti accadimenti, oltre al danno economico non trascurabile già cagionato a svariate decine di distributori su tutto il territorio nazionale, potrebbero rappresentare un pericoloso precedente ed un vulnus all'intero sistema distributivo,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e se essi rispondano al vero;

ferma restando naturalmente indiscussa l'autonomia della giurisdizione, se non ritenga di assumere iniziative organizzative volte ad evitare simili patologie e a fare in modo che, anche nel caso in specie, si adottino, secondo criteri di uniformità già vigenti sull'intero territorio nazionale, i medesimi protocolli applicati nel settore nella generalità dei casi.