Premesso che:
la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi del quale lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione "è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro";
si ricorda che, nel corso dell'esame al Senato in prima lettura, era stato approvato un emendamento della Lega Nord soppressivo del comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo al divieto per le strutture sanitarie di denunciare all'autorità lo straniero non in regola con le norme sul soggiorno, salvo i casi in cui fosse obbligatorio il referto;
il suddetto articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - fortunatamente reintrodotto, grazie al lavoro dell'opposizione, nel corso dell'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati - nel rispetto del principio costituzionale di tutela della salute (articolo 32 della Costituzione) - è finalizzato a consentire l'accesso all'assistenza sanitaria degli stranieri non in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno;
in attuazione di quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione, confermato dall'introduzione del citato articolo 35, del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) e della successiva circolare ministeriale (n. 5 del 2000), il diritto alla salute, o, meglio, il diritto alle cure, è un diritto per tutte le persone presenti sul territorio nazionale, non solo cittadini, ma anche immigrati, seppure irregolari;
la soluzione normativa scelta, in vigore ormai da dieci anni, oltre ad assicurare il rispetto di un diritto fondamentale, ha consentito la possibilità di curare quegli immigrati che, a causa delle loro condizioni di salute, hanno deciso di “manifestarsi”, di lasciare emergere la propria condizione di irregolarità, con il conseguente vantaggio di impedire un loro peggioramento, dannoso per l’individuo e per la collettività, a causa della permanenza in “clandestinità”;
l’interesse della collettività alla salute individuale spiega anche il disposto di cui al comma 5 dell’articolo 35: poiché la condizione di irregolarità non è consentita dalla legge che ne fa seguire l’allontanamento dal territorio dello Stato, essa può inibire l’immigrato dall’entrare in rapporto con chi non conosce e che può “scoprirlo”. In tema di assistenza sanitaria, questa è una eventualità da scongiurare;
è importante cogliere la ratio della suddetta disposizione: non c’è nessun privilegio per lo straniero irregolare, nessun vantaggio che gli sia dato e che sia negato al cittadino italiano. C’è, piuttosto, il dovere di riconoscere allo straniero come al cittadino italiano la medesima condizione di umanità che deve essere preservata dalla malattia e dal dolore;
la decisione di limitare con rigore l’ingresso irregolare nel nostro Paese deve essere perseguita con strumenti che non sottraggano l’immigrato già presente, seppure irregolare, all'assistenza sanitaria, necessaria per la tutela della persona e della comunità;
il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo "nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto" (sentenze della Corte costituzionale n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998);
nella sentenza della Suprema Corte n. 509 del 2000 si legge: «secondo un principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è "garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti" (ex plurimis, sentenze n. 267 del 1998, n. 304 del 1994, n. 218 del 1994). Bilanciamento che, tra l'altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel "nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana" (sentenze n. 309 del 1999, n. 267 del 1998, n. 247 del 1992), il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto»;
considerato che:
si tratta di capire se, in seguito all'introduzione del reato di immigrazione clandestina, in capo al personale sanitario resta comunque una facoltà di denuncia. La risposta va trovata con specifico riferimento all'articolo 365 del codice penale;
questa disposizione sanziona la "Omissione di referto". Questa norma si pone in un rapporto di specialità con i precedenti articoli 361 ("Omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale") e 362 ("Omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio"), perché individua esattamente il soggetto attivo che è l'operatore sanitario;
come è noto, quando una norma è in rapporto di specialità rispetto ad una norma di carattere generale, la prima prevale sulla seconda nell'applicazione;
l'articolo 361 del codice penale ("Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale") recita: "Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516";
l'articolo 362 del codice penale ("Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio") recita: "L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103";
tornando al rapporto di specialità risulta quindi evidente come, facendo l'articolo 365 del codice penale riferimento specifico al personale sanitario, si applichi questa disposizione rispetto a quella più generica prevista dall'articolo 361 del codice penale relativa alla figura più ampia ed indistinta dei pubblici ufficiali;
inoltre, poiché l'articolo 365 del codice penale fa espresso riferimento al delitto come fattispecie che il personale sanitario ha l'obbligo di denunciare qualora ne venga a conoscenza, appare evidente come, essendo il reato di immigrazione clandestina classificato come una contravvenzione (per la quale è prevista un ammenda da 5.000 a 10.000 euro) e non come un delitto, l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, previsto per le strutture sanitarie dall'articolo 365 del codice penale, viene meno, essendo appunto previsto solo per i delitti;
escluso infatti che, al di fuori dei casi di cui all'articolo 365 del codice penale, non ci sia un "dovere" di denuncia, non c'è neanche la facoltà. Ed è, infatti, proprio la facoltà di denuncia che il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione intende vietare;
da quanto esposto si comprende facilmente come non ci sia un'interpretazione univoca delle norme in esame, al punto che alcuni giuristi ribadiscono che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina contenga in sé comunque l'obbligo per il personale sanitario, in quanto pubblico ufficiale, di denunciare l'immigrato irregolare, non tenendo conto quindi del rapporto di specialità che esiste tra gli articoli 365 e 361 del codice penale;
anche se, ad avviso degli interpellanti, l'unica interpretazione possibile è quella esposta, si ritiene necessario scongiurare il pericolo che della norma si dia un'interpretazione non univoca, al fine di non creare confusione al personale sanitario, medico e non medico, tenuto a svolgere il proprio lavoro in tranquillità, garantendo il diritto alla salute di tutti coloro che hanno bisogno di essere curati, a prescindere dal loro status di "regolarità",
si chiede di sapere:
quali siano stati, in questi mesi, gli effetti e le conseguenze dell'introduzione nell'ordinamento del reato di immigrazione clandestina relativamente al ruolo ed agli obblighi per il personale sanitario, medico e non medico, nell'esercizio e a causa delle sue funzioni ed alle modalità di accesso dei cittadini extracomunitari ai centri di pronto soccorso;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa utile a chiarire l'effettiva portata applicativa della disciplina relativa al reato di immigrazione clandestina, al fine di evitare che il personale sanitario, medico e non medico, svolga il proprio delicato e fondamentale lavoro con il dubbio, nel momento in cui il paziente sia un cittadino extracomunitario, di commettere un reato e di poter essere oggetto di sanzioni;
quali iniziative urgenti intenda altresì adottare per continuare ad assicurare a chiunque, senza dubbio alcuno, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute quale "ambito inviolabile della dignità umana", come più volte sancito dalla Corte costituzionale.