EMENDAMENTI
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo le parole: «imprese non concessionarie», inserire le seguenti:«in conformità con quanto previsto dal piano regolatore».
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, sopprimere le parole: «, anche esclusivo,».
IL RELATORE
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 3, dopo le parole: «durata delle concessioni» inserire le seguenti: «e del rinnovo delle stesse».
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 3, dopo le parole: «opere portuali» aggiungere, infine, il seguente periodo:«La durata delle concessioni non può essere superiore ad anni 10 qualora il concessionario non realizzi investimenti volti alla valorizzazione della qualità dei servizi, ad anni 15 qualora il concessionario realizzi investimenti in beni mobili, ad anni 30 qualora il concessionario realizzi investimenti in beni immobili.».
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Quando siano trascorsi i due terzi della durata della concessione, il concessionario che dia corso a investimenti in opere infrastrutturali e in opere o impianti di non facile rimozione ulteriori rispetto al programma di cui al comma 3 e oggetto di valutazione nella procedura di evidenza pubblica di cui al comma 5 può richiedere che la durata della concessione sia prorogata, da parte dell'autorità portuale, previa delibera del comitato portuale, acquisito il parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo proporzionale al rapporto fra gli ulteriori investimenti e quelli indicati nel programma di cui al comma 3 e oggetto di valutazione nella procedura di evidenza pubblica di cui al comma 5, purché non superiore a un terzo della durata inizialmente stabilita per la concessione.
4-ter. A fronte di un programma di investimenti ulteriori il concessionario può richiedere, quando siano decorsi i due terzi della durata della concessione, che la procedura di evidenza pubblica per la riassegnazione dell'area sia anticipata rispetto alla scadenza naturale. Se la richiesta è accolta, la procedura deve essere avviata entro sei mesi dalla richiesta».
Assorbito
Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. A fronte di un programma di investimenti ulteriori il concessionario può richiedere, quando siano decorsi i due terzi della durata della concessione, che la procedura di evidenza pubblica per la riassegnazione dell'area sia anticipata rispetto alla scadenza naturale. Se la richiesta è accolta, la procedura deve essere avviata entro sei mesi dalla richiesta.».
Assorbito
Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Quando siano trascorsi i due terzi della durata della concessione, il concessionario che dia corso a investimenti ulteriori rispetto al programma di cui al comma 3 e oggetto di valutazione nella procedura di evidenza pubblica di cui al comma 5 può richiedere che la durata della concessione sia prorogata per un periodo proporzionale al rapporto fra gli ulteriori investimenti e quelli indicati nel programma di cui al comma 3 e oggetto di valutazione nella procedura di evidenza pubblica di cui al comma 5, purché non superiore a un terzo della durata inizialmente stabilita per la concessione.».
Improcedibile
Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Qualora alla scadenza della durata della concessione risultino non integralmente ammortizzati eventuali investimenti realizzati dal concessionario oltre a quelli previsti dal programma di cui al comma 3 e oggetto di valutazione nella procedura di evidenza pubblica di cui al comma 5, l'aggiudicatario della nuova procedura di evidenza pubblica, se diverso dal precedente, è tenuto ad indennizzare il precedente concessionario dell'intero valore ancora da ammortizzare. Qualora l'area non sia nuovamente assegnata in concessione entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione, l'autorità portuale è tenuta a indennizzare in proprio il concessionario precedente».
Improcedibile
Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Qualora le aree demaniali e le banchine siano state utilizzate da un'impresa concessionaria il cui titolo sia venuto meno per decorrenza del termine della concessione, la procedura di evidenza pubblica dovrà prevedere una compensazione economica a favore della predetta impresa concessionaria, basata sul valore effettivo dei beni ed impianti realizzati dalla stessa che permangono nell'area oggetto di concessione. Dovrà altresì essere previsto un indennizzo commisurato all'avviamento trasferito all'impresa subentrante nella concessione qualora la precedente impresa concessionaria partecipi alla procedura di evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle aree demaniali di cui tratta si. I criteri per il calcolo della compensazione economica e dell'indennizzo sopra indicati, sono prestabiliti con apposito decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 18», sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. È facoltà dell'autorità portuale, previa deliberazione motivata dal comitato portuale, tenuto altresì conto delle previsioni del piano regolatore portuale e del piano operativo triennale, derogare alle disposizioni del comma 5 del presente articolo, con riguardo a spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue, se a giudizio dell'autorità concedente le stesse aree intercluse o attigue non siano suscettibili, trattandosi di superfici limitate in relazione alla utilizzazione prevista, di autonomo sfruttamento funzionale ovvero, nel caso in cui il piano regolatore portuale ne preveda la unitarietà di utilizzazione, di essere assegnate a diversi soggetti al fine dello svolgimento di una attività imprenditoriale autonoma e connotata da criteri di economicità. Tali aree, con le modalità e previa verifica delle condizioni predette, possono essere assegnate direttamente al soggetto concessionario delle aree ad esse attigue, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardante la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 dopo le parole: «piano operativo triennale» inserire le seguenti: «e del piano regolatore portuale, previa deliberazione motivata del Comitato Portuale» e dopo le parole: «le stesse aree intercluse» sopprimere le seguenti: «o attigue»;
b) al comma 7 sopprimere le parole: «e adottare provvedimenti diretti all'osservanza delle condizioni poste dagli atti concessori».
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 7, sostituire la parola: «dettare» con la seguente: «emanare» e sopprimere le seguenti parole: «e adottare provvedimenti diretti all'osservanza delle condizioni poste dagli atti concessori».
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 8 sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) un organico di lavoratori, ovvero un piano di assunzioni, adeguato in relazione al programma di attività di cui alla lettera a)».
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 8, lettera c), dopo le parole: «di interesse statale,» inserire le seguenti: «o, ove non istituita, dell'Autorità competente,».
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 11, al quinto periodo, sostituire le parole da: «l'autorità concedente» sino alla fine del comma con le seguenti: «in base a ragioni quali la mancanza di risorse tecnicoorganizzative adeguate, che non siano comunque risolvibili mediante l'utilizzo delle società autorizzate ai sensi dell'articolo 17, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, già autorizzate ai sensi dell'articolo 16 per lo svolgimento di operazioni portuali, purché ciò avvenga mediante contratto di appalto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Tale appalto dovrà riguardare un segmento chiaramente identificabile e rilevante del ciclo e non, in alcun caso, il ciclo completo delle operazioni portuali di cui al comma 2, articolo 29 del decreto-legge n. 132 del 2000 e il soggetto appaltatore dovrà dedicare all'appalto personale non fungibile, modificando conseguentemente l'organico indicato e il programma operativo previsto ai sensi del comma 4, dell'articolo 16».
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 11, al quinto periodo, dopo le parole: «nel ciclo operativo» inserire le seguenti: «non coincidente con le operazioni di sbarco o imbarco».