Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (599 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 784 del 02/08/2012


SACCOMANNO, relatore. Signora Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge all'esame dell'Aula quest'oggi riguarda la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria.

Il decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati con modificazioni, si compone di due articoli che prorogano alcuni termini temporali dell'attività libero-professionale intramuraria, gli organi operanti presso il Ministero della salute, l'obbligo di assicurazione a carico degli esercenti libere professioni sanitarie per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Per quanto riguarda l'intra moenia, il comma 1 dell'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2012 la disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.

In base alla normativa generale (legge n. 120 del 2007), le Regioni e le Province autonome avrebbero dovuto adottare idonee iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Gli interventi dovevano essere attuati - secondo la disposizione finora vigente - entro il 30 giugno 2012. Il testo originario del decreto-legge ha sostituito tale data prevedendo il termine del 31 ottobre 2012, successivamente modificato dalla Camera con il 31 dicembre 2012.

Negli ambiti in cui gli interventi non siano ancora stati compiuti e, in ogni caso, non oltre il termine di proroga, è ammesso, per l'esercizio delle attività in esame, se di tipo ambulatoriale, l'impiego del proprio studio professionale.

La proroga comporta anche lo spostamento del termine entro il quale le Regioni e le Province autonome devono procedere all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria.

Per quel che riguarda gli organi operanti presso il Ministero della salute, il comma 2 dispone la proroga degli organi collegiali e degli altri organismi individuati nell'allegato 1. L'esistenza di gran parte di questi organi era stata prorogata fino al 22 luglio 2012 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2010.

L'attuale differimento dei termini è disposto fino - "inderogabilmente", come aggiunto dalla Camera - al 31 dicembre 2012 o - qualora si tratti di un termine antecedente - fino alla data di entrata in vigore del regolamento governativo di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti presso l'amministrazione centrale della salute. Inoltre, viene previsto che, entro i medesimi termini, il Ministro della salute possa, con decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti e, per il Consiglio superiore di sanità, ai sensi del successivo comma 3, in modo da ridurre a 40 il numero dei componenti non di diritto.

La Camera ha aggiunto un comma 3-bis nell'articolo 1 del decreto-legge concernente la decorrenza dell'obbligo, a carico degli esercenti libere professioni sanitarie, di assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività.

L'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, demandava ad un regolamento governativo la revisione della disciplina di alcuni profili degli ordinamenti professionali (anche diversi da quelli del settore sanitario). Si prevedevano, infatti, obblighi di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e di comunicazione al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale.

Il comma 3-bis dispone che, per gli esercenti le professioni sanitarie, i due obblighi si applichino dopo un anno dall'entrata in vigore del regolamento governativo o - qualora si tratti di una data antecedente - al momento dell'entrata in vigore di una specifica disciplina per gli esercenti le professioni sanitarie, riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative.

Riguardo al regolamento governativo appena citato, alle Camere è già stato presentato lo schema di decreto che disciplina, all'articolo 5, i due obblighi summenzionati - inerenti a tutte le libere professioni "regolamentate", come definite dall'articolo 1 dello schema - e specifica che la violazione degli stessi costituisce illecito disciplinare; il regolamento entra in vigore, in base all'articolo 14 dello schema, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, benché le norme del medesimo regolamento, ai sensi dell'articolo 13 dello schema, si applichino solo dal giorno ancora successivo.

Per concludere, il decreto che stiamo esaminando è di natura strettamente tecnica, come ci ha riferito il ministro Balduzzi in Commissione sanità, in attesa di un intervento legislativo più organico.

L'intera Commissione conviene che la materia odierna, soprattutto per quanto attiene l'attività libero-professionale intra moenia, debba essere regolamentata ex novo e rivista nelle sue applicazioni concrete, dato che in servizio non è disponibile su tutto il territorio nazionale, per dare ai pazienti, ma anche ai professionisti, la possibilità di usufruire ed offrire un mezzo importante anche ai fini della riduzione delle liste d'attesa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bosone.