Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (3402)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 2012, N. 74
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «è istituito» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2012,»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «nel rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti»;
al comma 5:
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di risorse autorizzato di cui al periodo precedente, può provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato»;
al comma 6:
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni».
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013;»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subìti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto;»;
alla lettera c), dopo le parole: «alle strutture adibite ad attività sociali,» sono inserite le seguenti: «socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,»;
dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti»;
al comma 2, la parola: «utilizzate» è sostituita dalle seguenti: «esistenti o in corso di realizzazione»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «30 ottobre 2008, n. 19,» sono inserite le seguenti: «nonché alle corrispondenti disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto,», le parole: «della predetta regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle predette regioni» e dopo le parole: «paesaggistici,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria,»;
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'allegato 1 al presente decreto,» sono inserite le seguenti: «nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subìto danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche,» e dopo le parole: «deve acquisire» sono inserite le seguenti: «, nei casi di cui al comma 8,»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria»;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali»;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:
a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione:
»;
al comma 12, secondo periodo, le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010» sono sostituite dalle seguenti: «di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2»;
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.
13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti».
All'articolo 4:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «d'intesa fra loro,» sono inserite le seguenti: «sentiti le province e i comuni interessati per i profili di competenza,» e le parole: «all'uopo individuate» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al medesimo articolo 2»;
alla lettera a), le parole: «compresi quelli adibiti all'uso scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia,», le parole: «le strutture edilizie» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture edilizie», dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «degli edifici municipali,», le parole: «le caserme» sono sostituite dalle seguenti: «delle caserme», le parole: «gli immobili demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili demaniali» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comma 2,» è inserita la seguente: «anche», le parole da: «e dei competenti uffici» fino a: «istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nonché degli altri soggetti pubblici competenti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, le province e i comuni competenti»;
al comma 3, le parole: «bilancio statale» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dello Stato»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono assegnati in posizione di comando alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle nuove o maggiori attività delle amministrazioni medesime connesse all'emergenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali). - 1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:
a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotte di pari importo le risorse di cui alla delibera del CIPE di riparto, per l'anno 2012, del fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1;
b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente».
All'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «regolare attività» sono inserite le seguenti: «educativa per la prima infanzia e», le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», le parole: «dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 169, convertito dalla legge 30 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169» e dopo le parole: «ed alla ricostruzione degli edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:
a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012»;
al comma 3, le parole: «l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto possono».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di controlli antimafia). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzione sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) autotrasporti per conto di terzi;
h) guardiania dei cantieri.
3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. Le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.
6. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, recante ''Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 6:
ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, lettere a) e b), le parole: «31 luglio 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni»;
al comma 9, le parole: «ai sensi del comma 6, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 7, lettera b)».
All'articolo 7:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «valutati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Crediti vantati dalle imprese). - 1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno».
All'articolo 8:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «del persistente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo», le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2012» e le parole: «interessi. Sono» sono sostituite dalle seguenti: «interessi, sono»;
al numero 9), primo periodo, le parole: «negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo di cui all'articolo 106»; il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, dopo le parole: «attività imprenditoriale, commerciale, artigianale» è inserita la seguente: «, agricola» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale»;
dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:
«9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «sospesi ai sensi del precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sospesi ai sensi del precedente periodo»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ordinanze sindacali di sgombero» sono inserite le seguenti: «, comunque adottate entro il 30 novembre 2012,», al secondo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefìci di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1»;
al comma 4, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale»;
al comma 5, la parola: «sospesi» è sostituita dalla seguente: «sospese»;
al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 1218» sono aggiunte le seguenti: «del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013»;
al comma 8, dopo le parole: «normative comunitarie, statali o regionali in materia di» sono inserite le seguenti: «benessere animale,», le parole: «registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni,» sono soppresse e dopo le parole: «nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici» sono inserite le seguenti: «, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni,»;
al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami»;
al comma 11, le parole: «gli agricoltori» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende agricole»;
al comma 13, le parole: «nei punti» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi»;
al comma 14, le parole: «all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dalle rispettive leggi regionali»;
al comma 15, dopo le parole: «regione Emilia-Romagna,» sono inserite le seguenti: «della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo,»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto degli eventi sismici.
15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.
15-quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile».
All'articolo 10:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «medie imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali».
All'articolo 11, comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2012» e dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «, con sede o unità locali»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca). - 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a partire dall'esercizio finanziario 2013, una quota fino a 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1 del presente decreto, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, la ristrutturazione e il ripristino degli immobili, con il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, con l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.
2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento.
3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2012» sono inserite le seguenti: «sono assegnati, ai sensi del comma 3»;
al comma 3, le parole: «per le finalità di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della successiva riassegnazione alla contabilità speciale di cui al comma 1 del presente articolo».
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese). - 1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unità locali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subìto danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «destinati ad abbattere» sono inserite le seguenti: «per intero».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: «alla Regione Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni di cui al presente decreto» e le parole: «della medesima Regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni».
All'articolo 16:
al comma 2, dopo le parole: «sul bilancio» è inserita la seguente: «autonomo».
All'articolo 17:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»; al secondo periodo, le parole: «di cui al presente punto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma», la parola: «facilmente» è soppressa e le parole: «secondo le modalità del punto 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dal comma 2»;
al comma 4, le parole: «di cui al punto 1 ove occorra»sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 ove occorra», le parole: «della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole da: «In caso» fino a: «punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di ulteriori necessità, i presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «CER 20.01.34» sono aggiunte le seguenti: «, ai rifiuti che contengono amianto il codice CER 17.06.05 *»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «di cui al punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;
al comma 8, le parole: «di cui al punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 9, al primo periodo, le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4» e le parole: «di cui al precedente punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; al sesto periodo, le parole: «sulla base della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del presente decreto»;
al comma 10, le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;
al comma 11, le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4» e le parole: «di cui al punto 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;
al comma 12, le parole: «di cui al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 188-ter e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;
al comma 17, dopo le parole: «1,5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2012».
All'articolo 18:
al comma 3, le parole: «Allegato 8» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato VIII alla parte seconda»;
al comma 5, le parole: «Allegato 8» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato VIII alla parte seconda».
All'articolo 19:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al punto 25» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale» sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione Veneto»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria».
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis. - (Zone a burocrazia zero). - 1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 19-ter. - (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura per l'attuazione del presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica».
All'articolo 20:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1».
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo I
INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
Articolo 1.
(Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni)
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
Articolo 2.
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalità previste dal presente decreto, nonché sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalità di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di risorse autorizzato di cui al periodo precedente, può provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.
Articolo 3.
(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale)
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;
b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subìto gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013;
b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subìti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto;
c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.
f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.
2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.
3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, nonché alle corrispondenti disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto, i soggetti interessati comunicano ai comuni delle predette regioni l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subìto danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subìta dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:
a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione:
4+ Ls - 30
5.
11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative norme regionali di attuazione.
12. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.
13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti.
Articolo 4.
(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale)
1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni interessati per i profili di competenza, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al medesimo articolo 2:
a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
b) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche nonché degli altri soggetti pubblici competenti, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, le province e i comuni competenti. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.
3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, può essere riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalle medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le Regioni procedono, previo parere del Ministero della salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.
4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove già adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.
5-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono assegnati in posizione di comando alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle nuove o maggiori attività delle amministrazioni medesime connesse all'emergenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 4-bis.
(Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali)
1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:
a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotte di pari importo le risorse di cui alla delibera del CIPE di riparto, per l'anno 2012, del fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1;
b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente.
Articolo 5.
(Ulteriori interventi a favore delle scuole)
1. Al fine di consentire la più tempestiva ripresa della regolare attività educativa per la prima infanzia e scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:
a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012.
2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.
3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, gli uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto possono adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni.
4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di controlli antimafia)
1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzione sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) autotrasporti per conto di terzi;
h) guardiania dei cantieri.
3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. Le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.
6. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6.
(Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti)
1. Fino al 31 dicembre 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Fino al 31 dicembre 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 dicembre 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma:
a) sono sospesi, fino al 31 dicembre 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 dicembre 2012.
8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).
Articolo 7.
(Deroga al patto di stabilità interno)
1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Articolo 7-bis.
(Crediti vantati dalle imprese)
1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.
Articolo 8.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)
1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì sospesi fino al 30 novembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefìci di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1.
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
5. Sono altresì sospese per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, di identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (D.P.R. 317/96, D.M 31.01.2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (D. Lgs. 158/2006 e D. Lgs. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre 2012.
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE 1122/2009 - possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi regionali.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto degli eventi sismici.
15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.
15-quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile.
Articolo 9.
(Differimento di termini per gli enti locali)
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:
1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012;
2) il conto annuale del personale.
Capo II
INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA
Articolo 10.
(Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)
1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subìto danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
Articolo 11.
(Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012)
1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subìto danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
Articolo 11-bis.
(Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a partire dall'esercizio finanziario 2013, una quota fino a 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1 del presente decreto, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, la ristrutturazione e il ripristino degli immobili, con il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, con l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.
2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento.
3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 12.
(Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012)
1. Per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012 sono assegnati, ai sensi del comma 3, 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici.
2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.
3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativa al FAR, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della successiva riassegnazione alla contabilità speciale di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 12-bis.
(Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese)
1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unità locali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subìto danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 13.
(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012)
1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere per intero, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Articolo 14.
(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale)
1. Al fine di consentire alle regioni di cui al presente decreto di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 delle medesime regioni è assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.
Articolo 15.
(Sostegno al reddito dei lavoratori)
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennità una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefìci di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefìci pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.
Articolo 16.
(Promozione turistica)
1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre 2011, iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale.
2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro 300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo III
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI E AMBIENTE
Articolo 17.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)
1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al comma 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei rifiuti di cui al presente comma quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal comma 2.
2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994, nel modo seguente:
- In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.
- In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.
- In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).
- I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.
- Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.
4. I rifiuti di cui al comma 1 ove occorra, ancorché insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto del presente decreto, possono essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:
- Comune di Finale Emilia (MO) - Via Canaletto Quattrina di titolarità di FERONIA Srl;
- Comune di Galliera (BO) - Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
- Comune di Modena - Via Caruso di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
- Comune di Medolla - Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Mirandola - Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Carpi - Loc. Fossoli - Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), località Molino Boschetti, via Ponte Trevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;
- Comune di Novellara (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A;
In caso di ulteriori necessità, i presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1.
5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonché dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34, ai rifiuti che contengono amianto il codice CER 17.06.05*. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili è attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12.
6. I rifiuti di cui al comma 1 sono raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attività di carico dei mezzi di trasporto.
7. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati dal comma 4 e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
8. I rifiuti di cui al comma 1 sono pesati all'ingresso all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti.
9. I rispettivi gestori degli impianti individuati dal comma 4 possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al comma 1, nonché operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonché all'articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attività di gestione dei rifiuti svolte presso siti già soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere. Per le suddette attività il gestore è tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti gestiti sulla base del presente decreto; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-ter del D.Lgs. 152/2006.
10. I rispettivi gestori degli impianti individuati dal comma 4 assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonché il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento.
11. I rispettivi gestori degli impianti individuati dal comma 4 ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al comma 7 senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze.
12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno essere smaltiti anche negli impianti di cui al comma 4 secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi). In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta. Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 188-ter e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza.
14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo.
15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.
16. Le aziende unità sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 18.
(Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni)
1. L'Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati.
2. Per le attività individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8 (attività soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento è attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies comma 1 del D. Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per 180 giorni e la validità dell'autorizzazione è prorogata sino all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.
3. Per le attività individuate nel D.Lgs. 152/2006 Allegato VIII alla parte seconda (attività soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 e la validità dell'autorizzazione vigente è prorogata fino al 30 giugno 2013.
4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale.
5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato VIII alla parte seconda).
Articolo 19.
(Semplificazione di procedure di autorizzazione)
1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorità competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al comma 2 può svolgere un'attività di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie.
2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La Regione Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui è affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalità di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale e delle corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione Veneto] ed in materia di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006]sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.
2-bis. I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria.
Articolo 19-bis.
(Zone a burocrazia zero)
1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Articolo 19-ter.
(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo)
1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura per l'attuazione del presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica.
Articolo 20.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Articolo 21.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(Art. 3, comma 7)
|
COD_REG |
COD_PRO |
COD_ISTAT |
PRO_COM |
NOME |
|
3 |
20 |
3020023 |
20023 |
Felonica |
|
3 |
20 |
3020027 |
20027 |
Gonzaga |
|
3 |
20 |
3020029 |
20029 |
Magnacavallo |
|
3 |
20 |
3020035 |
20035 |
Moglia |
|
3 |
20 |
3020039 |
20039 |
Pegognaga |
|
3 |
20 |
3020042 |
20042 |
Poggio Rusco |
|
3 |
20 |
3020046 |
20046 |
Quingentole |
|
3 |
20 |
3020047 |
20047 |
Quistello |
|
3 |
20 |
3020055 |
20055 |
San Benedetto Po |
|
3 |
20 |
3020056 |
20056 |
San Giacomo delle Segnate |
|
3 |
20 |
3020058 |
20058 |
San Giovanni del Dosso |
|
3 |
20 |
3020060 |
20060 |
Schivenoglia |
|
3 |
20 |
3020061 |
20061 |
Sermide |
|
3 |
20 |
3020067 |
20067 |
Villa Poma |
|
5 |
29 |
5029021 |
29021 |
Ficarolo |
|
5 |
29 |
5029022 |
29022 |
Fiesso Umbertiano |
|
5 |
29 |
5029025 |
29025 |
Gaiba |
|
5 |
29 |
5029033 |
29033 |
Occhiobello |
|
5 |
29 |
5029045 |
29045 |
Stienta |
|
8 |
35 |
8035009 |
35009 |
Campagnola Emilia |
|
8 |
35 |
8035020 |
35020 |
Correggio |
|
8 |
35 |
8035021 |
35021 |
Fabbrico |
|
8 |
35 |
8035028 |
35028 |
Novellara |
|
8 |
35 |
8035032 |
35032 |
Reggiolo |
|
8 |
35 |
8035034 |
35034 |
Rio Saliceto |
|
8 |
35 |
8035035 |
35035 |
Rolo |
|
8 |
36 |
8036002 |
36002 |
Bomporto |
|
8 |
36 |
8036004 |
36004 |
Camposanto |
|
8 |
36 |
8036005 |
36005 |
Carpi |
|
8 |
36 |
8036009 |
36009 |
Cavezzo |
|
8 |
36 |
8036010 |
36010 |
Concordia sulla Secchia |
|
8 |
36 |
8036012 |
36012 |
Finale Emilia |
|
8 |
36 |
8036021 |
36021 |
Medolla |
|
8 |
36 |
8036022 |
36022 |
Mirandola |
|
8 |
36 |
8036028 |
36028 |
Novi di Modena |
|
8 |
36 |
8036034 |
36034 |
Ravarino |
|
8 |
36 |
8036037 |
36037 |
San Felice sul Panaro |
|
8 |
36 |
8036038 |
36038 |
San Possidonio |
|
8 |
36 |
8036039 |
36039 |
San Prospero |
|
8 |
36 |
8036044 |
36044 |
Soliera |
|
8 |
37 |
8037024 |
37024 |
Crevalcore |
|
8 |
378037028 |
37028 |
Galliera |
8 |
|
37 |
8037048 |
37048 |
Pieve di Cento |
8 |
|
37 |
8037053 |
37053 |
San Giovanni in Persiceto |
8 |
|
37 |
8037055 |
37055 |
San Pietro in Casale |
8 |
|
38 |
8038003 |
38003 |
Bondeno |
8 |
|
38 |
8038004 |
38004 |
Cento |
8 |
|
38 |
8038008 |
38008 |
Ferrara |
8 |
|
38 |
8038016 |
38016 |
Mirabello |
8 |
|
38 |
8038018 |
38018 |
Poggio Renatico |
8 |
|
38 |
8038021 |
38021 |
Sant'Agostino |
8 |
|
38 |
8038022 |
38022 |
Vigarano Mainarda |
.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
BERTUZZI, BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO
Precluso
Il Senato,
valutate le disposizioni previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come modificato dalla Camera dei deputati, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
considerato che:
nelle zone interessate dall'evento calamitoso risultano essersi determinate obiettive difficoltà e cesure nella linearità dei procedimenti amministrativi, sia perché i Comuni entro il cratere sismico e quelli limitrofi, essendo le amministrazioni necessariamente concentrate su altre emergenze prioritarie quando addirittura in condizioni di generale inagibilità, non hanno potuto recepire domande o rilasciare le necessarie certificazioni in quel periodo e nelle settimane successive, sia perché gli operatori Enel, anch'essi oberati dai lavori di messa in sicurezza delle zone sismiche, hanno necessariamente tralasciato o posposto le connessioni degli impianti, ovvero l'emissione dei preventivi per le attività di connessione, sia infine per le necessità da parte delle imprese di verificare la realizzabilità dei progetti a causa del sisma;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di consentire, attraverso il prossimo provvedimento utile, che per i casi di cui in premessa, previa dimostrazione di un iter già avviato all'epoca del sisma o nel periodo immediatamente a ridosso e seguente, sia comunque possibile agli interessati completare l'accesso agli incentivi previsti dal «conto energia» vigenti alla data del sisma qualora gli impianti entrino in funzione entro il 31 dicembre 2013.
SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI
Precluso
Il Senato,
premesso che,
il decreto-legge in conversione fissa tra le priorità quelle di realizzare in tempi rapidissimi una piena ripresa di tutte le attività produttive e un altrettanto rapido ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro delle comunità cosi duramente colpite dal terremoto;
il decreto-legge in conversione fissa in sei mesi il termine entro il quale le imprese devono effettuare la verifica di sicurezza degli impianti;
considerate le attuali difficoltà nel ripristino delle condizioni minime di vita produttiva delle imprese e delle popolazioni colpite dal sisma;
impegna il Governo:
ad assumere idonee iniziative volte a prorogare il termine entro il quale le imprese devono effettuare la verifica di sicurezza degli impianti, garantendo loro un termine più congruo a tale scopo rispetto ai 6 mesi attualmente previsti.
BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 una delle esigenze più rilevanti è quella di procedere celermente all'esecuzione di lavori per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione degli immobili in particolare di quelli ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per permettere in tempi brevi la ripresa economico-produttiva;
nel passaggio alla Camera dei deputati per la conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, sono stati approvati alcuni emendamenti relativi a misure per favorire la ripresa delle aree terremotate dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Lombardia;
in particolare, l'articolo 67-octies prevede un contributo, da ricevere sotto forma di credito d'imposta, pari al costo sostenuto dai soggetti che svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo nei comuni interessati dal sisma, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti, a tali fini, è tuttavia previsto un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro;
tale limite risulta chiaramente insufficiente, tenendo conto dei danni riportati dalle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici e dalla densità delle stesse imprese in tali territori;
impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica.
a prevedere l'innalzamento del limite massimo di spesa a copertura del credito d'imposta, in considerazione delle necessità della ripresa produttiva delle aree terremotate, tra le aree più densamente industrializzate del Paese, essenziale a garantire la ripartenza dell'intero sistema-Paese.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di individuare, mediante successivi provvedimenti legislativi, risorse idonee a consentire un ulteriore differimento delle scadenze tributarie per i cittadini e le imprese, individuando compensazioni finanziarie per i mancati aumenti tariffari e per alleggerire in maniera più sensibile gli obiettivi del patto di stabilità interno in favore dei comuni interessati dagli eventi sismici del maggio scorso, con particolare riferimento, per i comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, della non applicazione delle le misure di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
considerato che
la legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 1, ha tra l'altro rifinanziato per 50 milioni di euro, per l'anno 2013, la cosiddetta «legge Mancia» prevista dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, e per 100 milioni di euro per il 2013, un ulteriore legge di spesa «clone» della medesima legge;
i drammatici eventi sismici che hanno colpito l'Emilia Romagna il 20 e il 29 maggio scorsi, impongono un immediato impegno anche finanziario a favore delle popolazioni colpite, anche alla luce delle risorse inadeguate previste dal Fondo per la ricostruzione istituito dal provvedimento in esame,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a riassegnare le risorse della legge n. 183 del 2011, articolo 33, comma 1, secondo e terzo periodo, di cui in premessa, a favore dei territori colpiti dal terremoto del 20 e del 29 maggio scorsi, per la ricostruzione post-sisma.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
impegna il Governo
a favorire il completamento e la realizzazione del piano di microzonazione sismica, con particolare riferimento ai comuni colpiti dagli eventi sismici, individuando opportune risorse e meccanismi per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo, nel rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
impegna il Governo, al fine di evitare l'impoverimento del tessuto produttivo dell'area, a vigilare affinché i casi di delocalizzazione delle attività produttive siano temporanei e, ove possibile, avvengano all'interno della medesima area del comune.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
impegna il Governo
a valutare la possibilità, per gli interventi di ricostruzione, recupero e restauro sui beni culturali di avvalersi, in deroga alla normativa vigente, anche di personale tecnico altamente specializzato, di università ed enti di ricerca.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
impegna il Governo
a rafforzare la trasparenza e la conoscibilità degli atti, delle procedure e delle decisioni adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici , anche mediante la pubblicazione e l'aggiornamento, sui siti Internet istituzionali, dell'elenco dei fornitori, dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, dello stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, degli interventi programmati, degli avvisi, dello stato di realizzazione delle opere;
a disporre, mediante le prefetture, accessi in loco ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici nelle aree colpite dagli eventi sismici, anche avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
impegna il Governo
a favorire, nel rispetto della normativa vigente, iniziative anche di carattere normativo volte ad individuare risorse per una più significativa detrazione dall'imposta lorda per degli importi rimasti a carico del contribuente, per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici;
a valutare la possibilità di concedere, agli enti territoriali interessati un'anticipazione a valere sulle risorse statali trasferite per compensare gli effetti finanziari della sospensione dei pagamenti tributari , provvedendo, alla cessazione dello stato di emergenza, che le anticipazioni siano recuperate al bilancio dello Stato nel quinquennio 2013-2017 nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto periodo.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento utile, che la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria non versati per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, provvedendo al relativo onere mediante l'aumento delle aliquote del prelievo unico erariale sul gioco d'azzardo.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
impegna il Governo
a reperire, nel primo provvedimento utile, ulteriori interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012
ad assicurare, per le unità produttive, anche agricole, localizzate nei comuni interessati dagli eventi sismici, il celere reperimento di risorse finalizzate ad una maggiore esclusione del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013 dall'imposizione del reddito d'impresa.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
impegna il Governo
ad attivare le opportune iniziative volte rafforzare la presenza delle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici sui mercati internazionali, e attrarre investitori nei medesimi territori.
Precluso
Il Senato
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
impegna Governo
ad individuare idonee misure atte ad assicurare, da parte del sistema bancario, la celere attivazione dei mutui per la ricostruzione e il recupero dell'edilizia abitativa e produttiva nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, anche mediante forme di garanzia che assicurino l'abbattimento del tasso di interesse per quanti ricorrano al credito;
a tener conto della eccezionale condizione dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica, previste per i comuni.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»,
tenuto conto delle lacune presenti nel provvedimento in esame,
impegna il Governo
a disporre celermente in merito al rinvio degli obblighi dei sostituti d'imposta, all'esenzione dal modello 770 per gli enti locali la cui sede è inagibile, al rinvio per le tariffe (onde evitare improprie disparità di trattamento tra cittadini residenti in comuni ove è in vigore la Tia e quelli in cui ancora opera la Tarsu), alla deducibilità degli oneri in riferimento alla messa in sicurezza degli immobili delle imprese, nonché alle compensazioni per i comuni in cui viene operata la pur auspicata e necessaria esenzione o riduzione dell'IMU.
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012»,
impegna il Governo
a prevedere che al fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, affluiscono le risorse derivanti dall'innalzamento delle aliquote fiscali applicate al gioco d'azzardo e che la misura dell'aumento è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro, dell'importo prelevato dal fondo di riserva.
ADERENTI, GARAVAGLIA MASSIMO, CASTELLI, VALLARDI, PALMIZIO
Precluso
Il Senato, esaminato l'Atto Senato n. 3402,
premesso che:
la congiuntura economica internazionale ha investito anche il nostro Paese, imponendo all'attuale Governo una politica di razionalizzazione dei costi della spesa pubblica al fine di permettere il rilancio, lo sviluppo e la crescita del nostro Paese quale soggetto determinante all'interno delle politiche dell'Unione Europea;
la CEB - Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, il cui capitale è anche finanziato dai principali Paesi membri dell'Unione Europea, svolge un ruolo fondamentale quale sostegno economico agli Stati dell'Unione Europea, in particolar modo attraverso prestiti per il finanziamento di progetti sociali che rispondano a condizioni di emergenza;
l'emergenza del sisma che ha colpito il Nord del Paese impone interventi organici finalizzati alla ricostruzione di opere, servizi e forniture delle aree territoriali colpite;
alle risorse disponibili presso la CEB - Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa possono attualmente accedere esclusivamente gli Stati ma sarebbe opportuno che anche le Regioni, le Province e i Comuni potessero avere accesso al credito;
il nostro Paese, insieme a Francia e Germania è il maggior azionista della Banca. Al 31 dicembre 2010, il nostro Paese disponeva del 16,64 per cento del capitale sottoscritto, pari a euro 549.692.000. La pertinente quota dell'aumento di capitale proposto ammonterebbe a euro 366.078.000, di cui euro 40.964.000 per incorporazione delle riserve nel capitale liberato ed euro 325.114.000 di capitale cosiddetto «a chiamata». Il capitale sottoscritto dall'Italia, a seguito dell'aumento, ammonterebbe dunque a euro 915.770.000, esattamente equivalente, in proporzione, a quello attualmente detenuto. La quota di capitale versato dall'Italia si è incrementata esclusivamente per effetto dell'incorporazione di riserve. In linea con quanto previsto dalla legislazione di settore, non è stato quantificato il relativo onere finanziario, giacché la sottoscrizione di capitale «a chiamata» non comporta esborsi finanziari effettivi. Essa ha, in sostanza, una funzione di garanzia che i Paesi sottoscrittori forniscono per accrescere la credibilità e la solidità della CEB,
impegna il Governo a promuovere, nelle sedi opportune, l'accesso al credito delle risorse disponibili presso la CEB - Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, alle Regioni, Province e Comuni del nostro Paese, in particolar modo per gli Enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012.
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma e quelle dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si applicano altresì ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, Castel D'Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, anche essi gravemente danneggiati dal sisma».
Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) per 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 a 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, 11.289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte».
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma e quelle dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si applicano altresì ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, Castel D'Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, e dei seguenti comuni della provincia di Rovigo:
1) Adria;
2) Badia Polesine;
3) Bagnolo di Po;
4) Bergantino;
5) Bosaro;
6) Calto;
7) Canaro;
8) Canda;
9) Castelguglielmo;
10) Castelmassa;
11) Castelnovo;
12) Bariano;
13) Ceneselli;
14) Ceregnano;
15) Costa di Rovigo;
16) Crespino;
17) Ficarolo;
18) Fiesso Umbertiano;
19) Frassinelle Polesine;
20) Gaiba;
21) Gavello;
22) Giacciano con Baruchella;
23) Guarda Veneta;
24) Lendinara;
25) Loreo;
26) Melara;
27) Occhiobello;
28) Papozze;
29) Pettorazza Grimani;
30) Pincara;
31) Pontecchio Polesine;
32) Porto Viro;
33) Rovigo;
34) Salara;
35) San Bellino;
36) San Martino di Venezze;
37) Stienta;
38) Trecenta;
39) Villadose;
40) Villamarzana;
41) Villanova del Ghebbo;
42) Villanova Marchesana».
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Presidenti, in qualità di Commissari delegati, possono avvalersi di soggetti attuatori, di cui uno con funzioni vicarie, che, a titolo gratuito, agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati».
Precluso
Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «I Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati possono adottare i relativi provvedimenti di competenza in deroga a quanto disposto, con riferimento al controllo preventivo di legittimità, dall'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».
Precluso
Al comma 5, le parole: «possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «devono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni quali subcommissari».
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche di carattere interregionale, e tenendo conto delle priorità di intervento manifestate dagli enti locali».
IL RELATORE
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «gli interventi stessi» aggiungere il seguente periodo: «I Presidenti delle Regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti».
Precluso
AI comma 5, dopo le parole: «gli interventi stessi.» aggiungere il seguente periodo: «I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione degli interventi previsti».
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le regioni, di concerto con i comuni, provvedono alla completa realizzazione del piano di microzonazione sismica, con particolare riferimento ai comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto. Come contributo statale straordinario, sono a tal fine stanziate risorse pari a 1 milione di euro. Le spese sostenute per le finalità di cui al presente comma devono essere rendicontate e documentate. Anche sulla base delle risultanze del suddetto piano, i comuni interessati dagli eventi sismici sono tenuti a verificare, ed eventualmente modificare, i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, tenendo conto dell'indice di maggior rischio».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5-bis, si provvede, per 1 milione di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Precluso
Il Senato,
premesso che
l'articolo 1 del decreto-legge in esame affida alla figura del Presidente della Regione pieni poteri in materia di governance per la realizzazione degli interventi necessari alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi calamitosi interessati dal provvedimento;
l'esperienza derivante dall'analisi delle precedenti gestioni emergenziali in caso di eventi calamitosi ha dimostrato come l'affidamento di pieni ed effettivi poteri ad un solo soggetto istituzionale, seppur autorevole, non ha dato il più delle volte quell'accelerazione necessaria all'espletamento di tutte le attività e le opere necessarie ad una sollecita ricostruzione, provocando in alcuni casi paradossalmente ritardi considerevoli e in alcuni casi anche una vera e propria impasse organizzativa;
è opportuno rivedere il concetto di governance prevedendo la più ampia e possibile concertazione con tutti gli attori pubblici e i rappresentanti della società civile interessate dall'evento che permetta una fattiva collaborazione per la rapida adozione di provvedimenti da realizzare in fase emergenziale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di riconsiderare il sistema della governance, così come delineato dal provvedimento, identificando nella sede del comitato interistituzionale, composto dai rappresentanti di tutti gli attori pubblici interessati, la sede di confronto più opportuna per la programmazione e l'attuazione delle attività da realizzare sul territorio al fine di ottenere attraverso una fattiva collaborazione tra gli organi istituzionali e i rappresentanti della società civile il più celere recupero delle condizioni di normalità dei territori colpiti dall'evento sismico.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
il decreto-legge assegna tutte le competenze per la ricostruzione ai Presidenti delle regioni di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nominati commissari delegati;
in considerazione della vastità degli incarichi dei Presidenti delle regioni, occorre permettere la nomina di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati;
impegna il Governo
in sede di attuazione del decreto-legge a permettere ai Commissari delegati, presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto di avvalersi di soggetti attuatori, che, a titolo gratuito, agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
in merito al controllo preventivo di legittimità presso la Corte dei conti dei provvedimenti di competenza dei commissari delegati, si applica la regola generale che prevede l'immediata efficacia dei provvedimenti in assenza di un parere della Corte nei sette giorni successivi;
tuttavia, in ragione della possibilità di una sospensione del provvedimento a seguito dei un parere negativo espresso anche tardivamente dalla Corte dei conti, i Commissari delegati sono costretti ad attendere comunque il suddetto parere, con conseguente rallentamento delle operazioni di ricostruzione;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, per risolvere le problematiche connesse all'immediata efficacia dei provvedimenti dei Commissari delegati e permettere il loro immediato intervento almeno per la fase di emergenza.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, nel definire l'ambito di applicazione del decreto-legge per gli interventi di ricostruzione del territorio, l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché per la ripresa economica, rimanda a successivi decreti l'individuazione degli ulteriori comuni danneggiati da aggiungere nel elenco attuale di cui al decreto ministeri aie per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 1º giugno 2012;
in provincia di Rovigo, oltre ai comuni elencati nel decreto ministeriale per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 1º giugno 2012, vi sono anche altri comuni che versano nelle medesime condizioni di emergenza dei primi, ma non sono considerati dal decreto-legge. In particolare hanno subito ingenti danni i comuni di Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano;
il totale dei comuni della provincia di Rovigo che non sono rientrati nelle agevolazioni del decreto ma che hanno subito danni dal terremoto e che hanno comunque bisogno delle provvidenze del decreto legge, anche se con interventi di entità minore, ai fini del ritorno della popolazione alle normali condizioni di vita, sono:
1) Adria;
2) Badia Polesine;
3) Bagnolo di Po;
4) Bergantino;
5) Bosaro;
6) Calto;
7) Canaro;
8) Canda;
9) Castelguglielmo;
10) Castelmassa;
11) Castelnovo;
12) Bariano;
13) Ceneselli;
14) Ceregnano;
15) Costa di Rovigo;
16) Crespino;
17) Ficarolo;
18) Fiesso Umbertiano;
19) Frassinelle Polesine;
20) Gaiba;
21) Gavello;
22) Giacciano con Baruchella;
23) Guarda Veneta;
24) Lendinara;
25) Loreo;
26) Melara;
27) Occhiobello;
28) Papozze;
29) Pettorazza Grimani;
30) Pincara;
31) Pontecchio Polesine;
32) Porto Viro;
33) Rovigo;
34) Salara;
35) San Bellino;
36) San Martino di Venezze;
37) Stienta;
38) Trecenta;
39) Villadose;
40) Villamarzana;
41) Villanova del Ghebbo;
42) Villanova Marchesana,
impegna il Governo
nei successivi decreti di individuazione dei comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (da aggiungere all'elenco dei comuni elencati dal decreto ministeriale per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 10 giugno 2012), a tenere conto dei comuni specificati in premessa, e in particolare dei comuni della provincia di Rovigo, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, che hanno subito ingenti danni.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, nel definire l'ambito di applicazione del decreto-legge per gli interventi di ricostruzione del territorio, l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché per la ripresa economica, rimanda a successivi decreti l'individuazione degli ulteriori comuni danneggiati da aggiungere nel elenco attuale di cui al decreto ministeriaIe per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 1º giugno 2012;
non sono compresi tra i comuni che accedono alle province del decreto-legge, i comuni capoluogo delle province di Ferrara e Mantova e i comuni lombardi di Castel D'Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, che alla pari di altri hanno subito ingenti danni a causa del terremoto;
impegna il Governo
nei successivi decreti di individuazione dei comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (da aggiungere all'elenco dei comuni elencati dal decreto ministeriale per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 1º giugno 2012), a tenere conto dei comuni specificati in premessa.
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al medesimo Fondo affluiscono inoltre, per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
IL RELATORE
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Il Governo è tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica con particolare riferimento all'allocazione e alla ripartizione delle risorse stanziate e rese disponibili nei bilanci delle Amministrazioni competenti come previsto dai precedenti commi del presente articolo».
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) per 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 a 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte».
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
alle popolazioni colpite dal sisma sono state promesse una serie di risorse finanziarie che vanno ad alimentare il fondo istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge, tra le quali: 500 milioni derivanti dall'incremento di 2 cent/lt dell'accisa sui carburanti fino al 31 dicembre 2012; 2 miliardi per il biennio 2012-2013 che dovrebbero derivare dalle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 sullo spending review; tra i 150 e 200 milioni, in favore delle pubbliche amministrazioni per interventi su edifici e infrastrutture pubbliche, derivanti dal Fondo di solidarietà europeo che copre il 2,5 per cento dei danni strutturali permanenti registrati; circa 100 milioni dai fondi per lo sviluppo rurale; 50 milioni provenienti dai programmi operativi Fesr delle Regioni del centro-nord «Obiettivo Competitività»; 50 milioni provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione delle regioni del mezzogiorno, da destinare alla ricostruzione di edifici scolastici; 10 milioni provenienti dalla rimodulazione delle risorse già assegnate all'Emilia-Romagna del Por Fesr per sostenere la ricollocazione in aree provvisorie delle attività commerciali, artigianali e di servizi;
tuttavia, nonostante le dichiarazioni del Governo, le famiglie e le imprese danneggiate dal sisma, che dimostrano una volontà ferrea per ricominciare e per tornare alle normali condizioni di vita, attendono ancora i finanziamenti promessi; peraltro il termine per accedere alle provvidenze del fondo di solidarietà comunitario per le calamita naturali scade il 29 luglio ed entro tale data il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve inviare alla Commissione europea il dossier con la stima dei danni registrati;
impegna il governo
ad adottare tutte le dovute iniziative per integrare la disponibilità delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge e ad assicurare tutte le azioni possibili al fine di poter accedere ai finanziamenti che la Commissione europea mette a disposizione per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 giugno, allo scopo di garantire alle famiglie e alle imprese danneggiate tempi e modi tali da permettere al più presto la ripresa del lavoro e della vita normale.
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Integrazioni al Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)
1. Al fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 affluiscono le risorse derivanti dall'innalzamento delle aliquote fiscali applicate al gioco d'azzardo. La misura dell'aumento è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo, dell'importo prelevato dal fondo di riserva».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. AI fine di disporre di risorse aggiuntive e consentire un'immediata ricostruzione del patrimonio industriale distrutto dagli eventi sismici del maggio 2012, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a deliberare uno stanziamento di 3.000 milioni di euro. Lo stanziamento affluisce ad un Fondo garantito dallo Stato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone l'emissione di buoni del tesoro indicizzati all'Indice "FOI senza tabacchi", con scadenza 1º luglio 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro».
IL RELATORE
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «d'intesa fra loro» inserire le seguenti: «, sentite le province e i comuni interessati per i profili di competenza».
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «d'intesa fra loro» sono inserite le seguenti: «e con i sindaci quali subcommissari».
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «possono essere concessi contributi» inserire le seguenti: «, a fondo perduto ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato».
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b 1) la concessione dei contributi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino delle installazioni, anche se in corso di costruzione, per la produzione di energia rinnovabile danneggiati dagli eventi sismici».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f-quater) aggiungere la seguente:
«f-quinquies) la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per i costi sostenuti, anche in mancanza di danni materiali, per l'ottenimento obbligatorio dell'agibilità sismica secondo le procedure di cui ai commi 7 ed 8 del presente articolo, ivi compresi i costi per incarichi professionali, per interventi di messa in sicurezza, per danni conseguenti a fermo produttivo».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f-quater) aggiungere la seguente:
«f-quinquies) La concessione di contributi per fronteggiare i danni subiti a beni mobili e beni mobili registrati, secondo criteri e modalità che saranno definite dai Commissari con propri provvedimenti».
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «20 maggio 2012» con le seguenti: «degli eventi sismici di cui al presente decreto».
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «perizia giurata» con le seguenti: «perizia asseverata».
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:
«I soggetti interessati sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione ed al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti».
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche ai fini del rispetto delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008».
IL RELATORE
Precluso
Al comma 6 sopprimere le parole da: «fatta eccezione» sino a: «riduzione della volumetria».
Precluso
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni provvedono in una seduta unica di conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, a rilasciare i relativi titoli abilitativi edilizi entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione».
Precluso
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non costituiscono in alcun caso titolo di sanatoria per violazioni della normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica»
Conseguentemente, al comma 13-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per interventi di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di sicurezza sismica ed idrogeologica».
SARRO, PALMA, GIULIANO, DE GREGORIO, PARAVIA, DE FEO, VIESPOLI, NESPOLI, CARDIELLO, CALABRÒ, SIBILIA, ESPOSITO, FASANO, COMPAGNA, VILLARI, PONTONE, LAURO, IZZO, CORONELLA
Precluso
Dopo il comma 6, inserire i seguenti commi:
«2. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 27 sono inseriti i seguenti:
"27-bis. Previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai manufatti realizzati entro il 31 marzo 2003 in aree sottoposte alla disciplina del medesimo codice. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, e successive modificazioni.
27-ter. Per gli interventi di cui al comma 27-bis, gli interessati, entro il 31 dicembre 2012, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego sulle domande precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle predette istanze. Le entrate di competenza dello Stato derivanti dalle domande di cui al presente comma presentate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono destinate nella misura del 50 per cento ad interventi straordinari in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012 e il territorio della Regione Abruzzo";
b) al comma 32, le parole: "il 10 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012".
3. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Gli immobili acquisiti ai sensi dei commi 3, 4, 5 possono essere destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica e igienico-sanitaria degli edifici; i comuni, con proprio regolamento da adottare entro trenta giorni, possono prevedere titolo preferenziale per i cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità per coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.
5-ter. La procedura di cui al comma 5-bis è attivata dai comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale.";
b) al comma 9 sono aggiunti, in fine, le seguenti parole: "e se l'immobile non è stato ancora acquisito al patrimonio pubblico ai sensi dei commi 3 e 6 del presente articolo"».
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per la ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i comuni e le unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi delle leggi regionali vigenti possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in deroga ai limiti definiti dalle medesime leggi. I comuni e le unioni di comuni dotati strumenti urbanistici comunali, anche solo adottati, nelle more dell'approvazione dei medesimi strumenti e dei piani operativi, possono predisporre e approvare piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione del presente decreto, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dai piani. I termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui al presente comma sono ridotti della metà».
GIOVANARDI, BALBONI, BETTAMIO, BERSELLI, FLUTTERO, GALLONE
Precluso
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «elementi non strutturali e impianti», aggiungere le seguenti: «con riferimento alla classe d'uso,».
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi di cui al presente comma, sono detraibili dall'imposta lorda in misura pari al 50 per cento, nel limite complessivo massimo di 5 milioni di euro».
Precluso
Al comma 11, sostituire le parole: «I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto Protezione civile della Regione Veneto» con le seguenti: «I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, anche per il tramite del Sindaci o di appositi soggetti attuatori all'uopo nominati,».
IL RELATORE
Precluso
Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: «In caso di delocalizzazione totale su area assegnata in seguito a procedimento di espropriazione, l'area abbandonata con le rispettive pertinenze viene ceduta al Comune. Allo stesso modo in caso di delocalizzazione parziale e temporanea, il Comune ritorna proprietario dell'area assegnata non appena l'impresa beneficiaria ripristina le proprie attività produttive nel sito originario».
IL RELATORE
Precluso
Sostituire il comma 13-bis con il seguente:
«13-bis. Per i progetti di ristrutturazione di immobili, siti nelle zone colpite da terremoto di cui all'articolo 1 ed adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, in osservanza delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica, e purché vengano utilizzate le più moderne tecniche di costruzione antisismica e di autosufficienza energetica. L'incremento è estendibile al 30 per cento per i progetti di demolizione e ricostruzione di fabbricati costruiti dopo il 1946 e per i progetti di demolizione e ricostruzione di immobili costruiti anteriormente al 1946 e in stato di precaria sicurezza indicati negli appositi piani comunali. In tal caso la SCIA deve essere corredata da apposito progetto, che è sottoposto alla procedura di approvazione da parte dell'amministrazione comunale con il meccanismo del silenzio assenso».
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Al comma 13-bis, dopo le parole: «rispetto delle norme» aggiungere le seguenti: «urbanistiche e».
Precluso
Il Senato,
premesso che
l'articolo 3 del decreto in esame prevede disposizioni a favore delle imprese colpite dall'evento sismico attraverso la concessione di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche,commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà.
ulteriori interventi sarebbero previsti e introdotti nel provvedimento riguardante misure a sostegno della crescita del Paese in corso di approvazione, precisamente all'articolo 67-octies che introduce un sistema di credito d'imposta a favore dei soggetti che alla data del terremoto svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dall'evento sismico e che hanno subito danni certificati agli immobili, alle attrezzature e ai macchinari;
a copertura delle minori entrate da utilizzare per tale scopo si provvede mediante la riduzione delle voci di spesa pari a 30 milioni di euro individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e indicate nell'allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
pur apprezzando lo sforzo finanziario svolto dal governo sembrano comunque ancora esigue le risorse da destinare a sostegno delle imprese e di tutti i soggetti titolari di attività produttive che hanno subito ingentissimi danni al loro patrimonio imprenditoriale e che in larga misura vedono ancora oggi ferme moltissime realtà produttive della zona interessata dal sisma, costituendo un gravissimo danno non solo per l'economia dell'area ma per l'intero sviluppo del territorio nazionale;
impegna il Governo
a prevedere, nei prossimi interventi legislativi e quando le condizioni finanziarie del Paese lo consentiranno, ulteriori misure finalizzate ad un sostanziale incremento delle risorse da destinare a favore del credito d'imposta per le imprese e le attività produttive danneggiate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame prevede una disciplina diretta a favorire il rapido ripristino delle condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma, dettando a tal fine puntuali disposizioni affinché vengano rispettati adeguati livelli di sicurezza;
in particolare, in base al combinato disposto di cui ai commi da 7 a 10 del citato articolo 3, per la prosecuzione e la ripresa dell'attività, è stata prevista la possibilità di rilascio, nelle more delle verifiche di sicurezza secondo le norme tecniche vigenti, del certificato di agibilità sismica in assenza di alcune gravi carenze strutturali (quali ad esempio capannoni industriali in elementi prefabbricati), tassativamente elencate nel testo (comma 8); resta fermo l'obbligo di completare tali verifiche, assicurando il raggiungimento di un livello di sicurezza pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un nuovo edificio (comma 10);
la realizzazione di tali interventi di messa in sicurezza appare ancora più rilevante se si considera l'interruzione (parziale o totale) delle attività produttive e la già difficile situazione economica, che costringe le imprese ad attingere da risorse proprie;
impegna il Governo,
ad introdurre, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una detrazione dall'imposta lorda, dovuta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 50 per cento delle imposte sui redditi e nel limite complessivo massimo di cinque milioni di euro, per le spese documentate sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012 fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi di cui all'articolo 3, commi 8 e 10, necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui in premessa.
BARBOLINI, GHEDINI, CASTRO, SACCONI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, la Camera dei deputati ha proceduto ad emendare il testo dell'articolo 3, comma 10, stabilendo che:
- per le imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, nel caso in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione di sicurezza;
- tale valutazione di sicurezza sismica dovrà essere effettuata ai sensi del capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008;
- la struttura interessata da tale verifica viene intesa come «insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti che non siano usciti dall'ambito del comportamento lineare elastico»;
considerato che:
le imprese e i professionisti abilitati impegnati ad effettuare tali verifiche sugli edifici produttivi hanno evidenziato la necessità che si forniscano ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della norma in esame, soprattutto in relazione alle classi d'uso cosi come del resto previsto dalla normativa tecnica delle costruzioni di cui al suddetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
le Norme tecniche - NTC del 2008 stabiliscono infatti che per le classi d'uso 3 e 4 (costruzioni rilevanti o strategiche come ospedali ed edifici pubblici) occorre prestare attenzione anche agli impianti, mentre per le classi 1 e 2 (che sono invece le industrie) le stesse prevedono esplicitamente che si possa prestare attenzione solo alle patti strutturali e a quelle secondarie e non quindi agli impianti;
ritenuto che:
nel caso di stabilimento produttivo che abbia riportato danni solamente agli impianti, senza aver riportato alcun danno alle strutture, si può considerare che gli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 10, siano soddisfatti se la verifica di sicurezza sismica riguarderà solo le parti strutturali e quelle secondarie, senza dover quindi fare una verifica di sicurezza comprensiva degli impianti;
impegna il Governo:
a fornire, attraverso una norma d'interpretazione ovvero una circolare interpretativa, ogni più utile ed opportuno chiarimento sull'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 74 del 2012, in relazione alle Norme tecniche costitutive di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 di cui in premessa, nel senso di specificare che le valutazioni di sicurezza per gli edifici produttivi si effettua in riferimento alla classe d'uso applicata.
DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, la Camera dei deputati ha apportato alune modifiche al testo dell'articolo 3, introducendovi il nuovo comma 13-bis, in base al quale in tutti i casi di ricostruzione di immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica;
la possibilità di incrementare la volumetria degli immobili rappresenta, per i proprietari, un beneficio privato cui sarebbe bene corrispondesse un beneficio per rintera collettività, in particolare in termini di miglioramento della qualità del costruito;
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento utile, che l'autorizzazione ai lavori per la realizzazione di tali incrementi, possibilmente volumetrici, sia subordinata al fatto che gli stessi determinino significativi e documentati miglioramenti dell'efficienza energetica degli immobili stessi.
DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, prevede che i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori edilizi di ripristino degli edifici danneggiati;
restano escluse da tali previsioni le costruzioni interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali siano stati emessi i relativi ordini di demolizione;
impegna il Governo affinché, attraverso le opportune iniziative di competenza, sia esplicitato in maniera inequivocabile che tale nonna non cancella né sana in alcun modo e ad alcun titolo eventuali abusi edilizi commessi antecedentemente all'evento sismico.
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno cli legge di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato Il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
premesso che:
il terremoto ha provocato gravi danni sia a edifici pubblici, che a strutture abitative e a strutture industriali;
tenuto conto del fatto che:
il decreto varato dal Governo prevedeva la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro in tempi rapidi e con procedure particolari;
rilevato che:
in sede di prima lettura alla Camera sono intervenute modifiche all'articolo 3 del decreto in esame, che hanno previsto modifiche alle prescrizioni dettate dal decreto-legge;
alcuni imprenditori hanno già attuato e/o iniziato Interventi di messa in sicurezza dei propri stabili, con costi decisamente elevati, per adeguarsi immediatamente alle normative dettate dal decreto stesso, poi modificate;
tenuto conto inoltre del fatto che si è provveduto alla sospensione del pagamento dei tributi da parte delle imprese solo per alcuni mesi;
valutato che:
la situazione per le aziende delle zone colpite dal sisma è molto difficile e c'è il concreto rischio che gli imprenditori delocalizzino le attività produttive o si vedano costretti a chiudere le fabbriche presenti sul territorio;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di ulteriori Interventi concreti a favore degli imprenditori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, specie per quelli che si sono ritrovati a sostenere costi elevati per, la messa in sicurezza dei siti produttivi.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
il decreto legge prevede la possibilità della delocalizzazione anche temporanea degli impianti;
le zone interessate dal sisma si caratterizzano, infatti, per produzioni italiane agricole e alimentari di pregio rispetto alle quali occorre garantire il mantenimento delle quote di mercato dei prodotti del Made in Italy a maggior valore aggiunto,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali per la delocalizzazione delle attività, sia previsto il rispetto delle norme a tutela anche del patrimonio agro alimentare.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, prevede la possibilità di concessione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, nonché di contributi a favore delle imprese;
impegna il Governo
in sede di applicazione e coordinamento delle norme del decreto-legge, a ritenere possibile la concessione di contributi per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo anche con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
il comma 6 dell'articolo 3 prevede modalità acceleratori e per la ricostruzione e il rilascio delle relative autorizzazioni in considerazione delle particolari esigenze delle popolazioni colpite dal terremoto;
inoltre, in merito alle domande di contributo, risulta essere particolarmente gravosa e onerosa la previsione della perizia giurata che potrebbe essere senz'altro sostituita con disposizioni che richiedano la presentazione di apposita perizia asseverata, in un contesto di semplificazione e di velocizzazione dell'iter amministrativo di presentazione e valutazione delle domande;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché i comuni accelerino le procedure per il rilascio delle autorizzazioni edilizie definitive di approvazione degli interventi, utili anche ai fini della rendicontazione dei danni e la concessione dei contributi ai privati, anche attraverso conferenze di servizi convocate ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, che si concludano rapidamente, assumendo il comune il ruolo di sportello unico che decide entro massimo 30 giorni dalla richiesta.
Precluso
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione».
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli interventi relativi alla ricostruzione o manutenzione delle opere idrauliche relative ai territori colpiti dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 sono svolti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici. Gli enti attuatori provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. I soggetti attuatori ricorrono, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo».
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli interventi di recupero e di riduzione del rischio sismico del patrimonio storico-artistico e dei centri storici, tengono conto delle "Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" redatte nel 2010 dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dello "Studio propedeutico all'elaborazione di strumenti d'indirizzo per l'applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici" approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici».
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:
«Per gli interventi di ricostruzione, recupero e restauro sui beni culturali, di cui al precedente periodo, al fine di fronteggiare il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici, le regioni di cui al presente decreto possono avvalersi, con contratti di lavoro a tempo determinato anche in deroga alla normativa vigente, di personale tecnico specializzato, nonché ricorrere a esperti di università ed enti di ricerca».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A ulteriore copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, si provvede, fino al limite di 3 milioni di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre».
IL RELATORE
Precluso
Al comma 3 dopo la parola «Veneto» inserire le seguenti: «e comunque in tutte le altre Regioni in cui è certificato pari o superiore rischio sismico».
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
l'articolo 4 prevede una serie di interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del patrimonio architettonico ed artistico colpito dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
nella città di Mantova hanno subito ingenti danni il palazzo Ducale, il palazzo Te, il palazzo della Ragione e il palazzo del Governo, nonché altri importanti edifici quali il teatro Bibiena;
solo per palazzo Ducale, di proprietà del Ministero per i beni e le attività culturali, sono stati quantificati danni per 5 milioni di euro; Mantova, insieme a Sabbioneta sono state dichiarate patrimonio dell'Unesco;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo dirette ad istituire un Fondo speciale finalizzato al recupero e messa in sicurezza di tutti i beni architettonici siti a Mantova e Sabbioneta, prevedendo che tale Fondo speciale vada ad integrarsi con risorse provenienti dagli enti locali e dalla Regione Lombardia attraverso una programmazione di interventi condivisa, anche in considerazione che Mantova e Sabbioneta sono state dichiarate patrimonio dell'Unesco.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
impegna il Governo
a disporre celermente il piano di interventi di cui all'articolo 4 comma 1, lettera a), reperendo a tal fine idonee risorse e nel rispetto delle «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale» redatte nel 2010 dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dello «Studio propedeutico all'elaborazione di strumenti d'indirizzo per l'applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici» approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successivamente trasferite, per la relativa gestione, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che operano in qualità di Commissari delegati».
IL RELATORE
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma» inserire le seguenti: «e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,».
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «a seguito del sisma» inserire le seguenti: «e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,».
Precluso
Il Senato,
premesso che
l'articolo 5 del decreto in esame prevede misure in tempi rapidi per il sostegno alla ripresa delle attività scolastiche ed educative pubbliche con un impegno di risorse per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici danneggiati dall'evento sismico;
l'apertura dell'anno scolastico è già alle porte e il ripristino degli edifici rappresenta una priorità molto importante per gli enti locali e le famiglie e per ristabilire le normali attività civili quotidiane;
l'ordinanza del Commissario per il terremoto, Presidente della regione Emilia-Romagna, a favore degli interventi sugli edifici scolastici pubblici, prevede la copertura economica del 100 per cento, mentre rinvia ad una fase successiva gli interventi e le risorse da destinare alle scuole di rango paritario, tralasciando così il settore della scuola privata che, comunque, svolge un servizio educativo;
impegna il Governo
a prevedere misure di sostegno a favore del recupero del patrimonio edilizio scolastico paritario, penalizzato dai primi interventi emergenziali disposti dalle ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna.
Precluso
Il Senato.
in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
premesso che:
in sede di esame presso la Camera dei deputati è stato approvato l'emendamento 5.22 a firma dell'onorevole Ghizzoni che, all'articolo 5, comma 1-bis ha destinato per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012:
- una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- e un'altra quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici, dalla delibera CIPE n. 6/2012 del 20 gennaio 2012 (tabella 5);
tali risorse si aggiungono a quelle individuate dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, pari a circa 74 milioni di euro;
considerato che:
le risorse di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del citato decreto-legge. unitamente a quelle della delibera CIPE n. 6/2012, a fronte delle preminenti esigenze del settore, erano già complessivamente destinate alla realizzazione di appositi Piani di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici per un importo globale di duecento milioni di euro già di per sé insufficienti per sovvenire alle molteplici e pressanti necessità del settore;
pur apprezzando la finalità della destinazione dei citati stanziamenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma. risulta difficile l'attuazione dei predetti Piani;
tutto ciò premesso e considerato, al fine di impiegare al meglio le residue risorse nonché le eventuali ulteriori che si rendessero disponibili per l'edilizia scolastica con particolare riguardo alla messa in sicurezza e costruzione di nuovi edifici scolastici:
impegna il Governo:
ad avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico anche promuovendo iniziative finalizzate alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici.
Precluso
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. L'efficacia delle misure contenute nel presente articolo sono estese anche a tutti i Comuni indicati nell'Allegato l al decreto-legge n. 74 del 2012.
Al relativo onere, valutato in 40 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante l'aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui».
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole da: «dei comuni» sino alla fine dell'articolo con le seguenti: «dei comuni e le province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i comuni e di 10 milioni di euro per le province della regione Emilia-Romagna; di euro 15 milioni di euro per i comuni e di 10 milioni di euro per le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ovvero sino al suo esaurimento».
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «dei Comuni» aggiungere le seguenti: «e delle Province».
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2013-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo di 200 milioni di euro. Le spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a 200 milioni di euro per il periodo dal 2013 a 2015».
BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012 e agevolare la ripresa, sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;
l'entità della deroga appare largamente insufficiente, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, in particolare connesse alla ricostruzione, delle scuole, degli edifici pubblici, all'eventuale necessità di ulteriore personale, ed in ogni caso per tutte quelle spese necessarie a consentire un ritorno alla normalità anche per i cittadini che con le amministrazioni hanno contatti quotidiani;
impegna il Governo
a prevedere, attraverso i primi interventi legislativi utili, un ampliamento della deroga al Patto di stabilità interno per i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per i comuni della regione Emilia-Romagna e per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;
ad estendere la possibilità di deroga alle province e alle regioni colpite dal sisma, disponendo l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie dai comuni. dalle province e dalle Regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a ronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostituzione.
BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e agevolare la ripresa, sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;
l'entità della deroga appare largamente insufficiente, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, connesse alla ricostruzione, in particolare delle scuole e degli edifici pubblici, nonché alla necessità di assunzione di ulteriore personale per le esigenze connesse al sisma;
impegna il Governo:
a prevedere, attraverso i primi interventi legislativi utili, che agli enti locali colpiti dal sisma non si applichino per gli anni 2012, 2013 e 2014 le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno ove conseguenza degli eventi sismici.
BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;
tali previsioni risultano largamente insufficienti, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, connesse alla ricostruzione, in particolare delle scuole e degli edifici pubblici, nonché alla necessità di assunzione di ulteriore personale per le esigenze connesse al sisma;
impegna il Governo:
a prevedere. d'intesa con i commissari straordinari. iniziative tali da garantire che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, le spese connesse al lavoro straordinario e supplementare a tempo determinato eventualmente indispensabile per fronteggiare gli eventi sismici, non siano automaticamente computate tra le spese di personale.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
l'articolo 7 reca un ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività, fino ad un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni dell'Emilia-Romagna e 5 milioni di euro per ciascuna delle altre regioni;
si tratta di risorse che devono essere assolutamente reintegrate in quanto si presentano insufficienti rispetto ai danni avvenuti, inserendo nell'esclusione dal Patto anche le province che affrontano ingenti spese per la ricostruzione delle scuole, di loro competenza, e potrebbero utilizzare a tale scopo anche risorse proprie;
solo i danni agli edifici scolastici della provincia di Mantova ammontano a 6 milioni di euro;
stabilire l'azzeramento dei saldi degli enti pubblici locali, compresa la Provincia di Mantova, permetterebbe di liberare una notevole quantità di risorse economiche aggiuntive che aiuterebbero tutti i comparti pubblici e privati a ripartire in tempi brevi;
impegna il Governo
ad incrementare le risorse occorrenti per la deroga al patto di stabilità, almeno raddopiandole, e permettendo ai Comuni e alle province di effettuare spese per investimenti a valere su risorse proprie, senza effetti sul patto di stabilità interno, anche per gli anni 2013 e 2014;
ad adottare le opportune iniziative, in concomitanza o in alternativa alla deroga al patto di stabilità interno, dirette a permettere l'azzeramento del saldo per i Comuni colpiti dal sisma, ivi compresi i comuni mantovani, la Provincia di Mantova nonché i comuni veneti coinvolti e la Provincia di Rovigo.
Precluso
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure compensative a favore degli enti territoriali)
1. Agli enti territoriali interessati dagli eccezionali eventi sismici è concessa dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e finanze un'anticipazione a valere sulle risorse statali trasferite per compensare gli effetti finanziari della sospensione del pagamenti tributari di cui al decreto-ministeriali 1o giugno 2012 e relativi ai tributi degli enti territoriali.
2. Le modalità di calcolo delle anticipazioni sono disciplinate da decreti ministeriali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 600 milioni di euro si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 600 milioni di euro per il periodo 2012-2013.
4. Alla cessazione dello stato di emergenza, le anticipazioni di cui al comma 1 saranno recuperate al bilancio dello Stato nel quinquennio 2013-2017 nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio».
Precluso
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «30 novembre 2012» con le seguenti: «30 giugno 2013».
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, che scadono nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente comma, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1».
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «30 novembre 2012» con le seguenti: «30 giugno 2013».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 comma 1, si provvede altresì nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 1-ter.
1-ter. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento";
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal 1-ter, a copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 8 comma 1, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato».
Precluso
Al comma 1 sostituire ove ricorrono le parole: «30 novembre 2012» con: «30 giugno 2013».
Conseguentemente aggiungere:
«4-bis. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, del presente articolo si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo ai Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 1.000 milioni di euro per il periodo 2012-2013».
GIOVANARDI, BALBONI, BETTAMIO, BERSELLI, FLUTTERO
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre 2012", ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 giugno 2013».
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dello giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013».
Al relataivo onere, valutato in 40 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante l'aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui.
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «6 mesi», con le seguenti: «12 mesi» e aggiungere in fine il seguente periodo: «. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 800 milioni di euro per il periodo 2012-2013».
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo stesso periodo è sospeso il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani. sulla base di apposito provvedimento della relativa Autorità d'ambito. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede. compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico. di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 300 milioni di euro per il periodo 2012-2013».
Precluso
Al comma 3, le parole: «fino all'anno di imposta 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2014».
Precluso
Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole:«già autorizzati» inserire le seguenti: «oppure già oggetto di provvedimenti di concessione di contributi regionali» e aggiungere, in fine, le seguenti: «Ai relativi oneri si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a un milione di euro per il periodo dal 2012 a 2013».
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti».
Precluso
Dopo il comma 15-quater, inserire il seguente:
«15-quinquies. L'efficacia delle misure contenute nel presente articolo sono estese anche a tutti i Comuni indicati nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 74 del 2012.
Al relativo onere, valutato in 40 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante l'aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministraative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui».
BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge in esame prevede che l'autorità competente per l'energia elettrica, l'acqua e il gas - l'AEEG - con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti fomiti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, proceda a disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduca agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici;
sarebbe tuttavia necessario prevedere che l'autorità competente provveda altresì a individuare le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, garantendone la liquidità di cassa necessaria;
impegna il Governo
ad operare, attraverso le opportune iniziative di competenza, affinché vengano individuate modalità per assicurare alle imprese di cui in premessa la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso agli strumenti perequativi necessari.
SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI
Precluso
Il Senato,
premesso che,
l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in conversione detta disposizioni in materia di sospensione di termini per gli adempimenti fiscali, tributari, contributivi, amministrativi, ed assistenziali;
in particolare, la norma sospende fino al 30 novembre 2012 una serie di adempimenti specificatamente elencati, ulteriori a quelli previsti al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012, fissando altresì il termine entro il quale regolarizzare eventuali mancati versamenti;
considerata la grave situazione economica delle aree colpite dal sisma, questi termini risultano assolutamente insufficienti;
impegna il Governo
ad adottare ogni utile iniziativa al fine di prorogare al 30 giugno 2013 i termini previsti all'articolo 8, comma 1, del decreto in esame.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il29 maggio 2012;
premesso che:
l'articolo 8 del decreto-legge in esame, come modificato in sede di conversione da parte della Camera dei deputati, dispone la sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali, stabilendo che in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012 e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del decreto-legge, possono essere regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì sospesi fino al 30 novembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agi bili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
tuttavia, la data del 30 novembre 2012, quale termine entro cui vige la sospensione dei numerosi adempimenti sopra riportati, appare essere troppo avvicinata ed assolutamente improponibile per i soggetti obbligati viste le proporzioni dei danni e delle inattività recati dal terremoto del mese di maggio 2012;
impegna il Governo:
ad intraprendere le occorrenti iniziative affinché la sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali prevista fino al 30 novembre 2012, come prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 74/2012, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, sia prolungata almeno fino al 30 giugno 2013.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
l'articolo 8, in aggiunta alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma prevista dal decreto ministeriale lo giugno 2012, elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 novembre 2012;
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a prevedere la deducibilità delle spese di ricostruzione non coperte da contributi statali, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, con una deducibilità ai fini IRPEF e IRES pari al almeno il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2012, e a prevedere, altresì la sospensione di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi dei sostituti di imposta e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche, relative al periodo di imposta 2011.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge in esame, dispone che con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto legge, ed inoltre, che entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplini altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ed introduca agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
i sei mesi di sospensione temporanea per il pagamento delle fatture corrispondenti all'erogazione dei servizi sopra indicati appaiono troppo ristretti e comunque non compatibili con le estreme condizioni in cui sono precipitati i cittadini colpiti dal sisma del maggio 2012; inoltre, non si prevede alcuna proroga per il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani;
impegna il Governo,
ad intraprendere le occorrenti iniziative affinché siano ulteriormente prorogati oltre i 6 mesi previsti dal decreto-legge n. 74/2012, i termini per la sospensione dei pagamenti dei servizi relativi ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e sia prevista un'analoga proroga anche per il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
l'articolo 8, comma 7, prevede agevolazioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
gli impianti fotovoltaici, dell'Emilia possono accedere anche a contributi regionali, se connessi con la rimozione dell'amianto e la coibentazione degli edifici. La Regione Emilia ha emanato un apposito bando in tal senso (del. giunta n. 2010/2449) e ha formulato un'apposita graduatoria Purtroppo, le comunicazione alle imprese della concessione del contributo sono state spedite per raccomandata dalla Regione, attorno al 20 maggio 3012, e ricevute dai beneficiari dopo il 20 maggio 2012, data del terremoto, per cui le imprese ben difficilmente in quei giorni così concitati abbiano potuto di chiedere immediatamente le autorizzazione (che si trattasse di depositare una DIA o altro);
impegna il Governo:
nei prossimi provvedimenti normativi a favore delle aree danneggiate dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, a valutare la possibilità di consentire la sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto agli impianti alimentati a fonti rinnovabili, distrutti o danneggiati, già in esercizio alla data del sisma, prollungando la durata dell'incentivazione per un periodo pari a quello necessario per la ricostruzione o il ripristino;
a riconoscere gli stessi contributi e agevolazioni del decreto-legge anche agli impianti già oggetto di provvedimenti di concessione di contributi regionali.
GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO
Precluso
Il Senato,
premesso che:
i territori dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012 attraversano una situazione di profonda crisi, che vede sommarsi alle enormi sofferenze e distruzioni causate dal sisma lo sconvolgimento di un apparato economico-produttivo tra i più avanzati d'Italia;
tali aree necessiteranno purtroppo di tempi molto lunghi per la ricostruzione e la ripresa economico-produttiva ed occupazionale;
sarebbe opportuno dunque prevedere che i termini degli adempimenti amministrativi, previdenziali e tributari fossero prorogati ulteriormente rispetto a quanto stabilito attualmente dal decreto, possibilmente sino al dicembre 2013. o quanto meno a giugno del medesimo anno, al fine di permettere a tutti i soggetti interessati di tornare alle normali condizioni di vita e di lavoro;
sarebbe altresì necessario precisare sin da subito che la ripresa della riscossione avverrà, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in almeno centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014;
impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica,
a prevedere, attraverso il primo provvedimento utile, una proroga dei termini degli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e tributari attualmente previsti dal decreto-legge in esame, fino al 31 dicembre 2013 o quantomeno fino al 30 giugno 2013, prevedendo altresì che la ripresa della riscossione avvenga mediante il pagamento di rate mensili a decorrere dal gennaio 2014.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
impegna il Governo:
a prevedere con futuri atti normativi, la possibilità che la sospensione di termini tributari, amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali possa essere ulteriormente prolungata, almeno fino a tutta la durata dello stato di emergenza, fissato al 31 maggio 2013,
a prevedere che la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria non versati per effetto delle disposizioni previste dal provvedimento in esame, avvenga, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante rateizzazione analoga a quanto già stabilito in occasione di precedenti eventi sismici.
Precluso
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Istituzione di una zona franca)
1. Il territorio dei comuni di cui all'articolo 1 costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.
3. Il Ministro per l'economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, politiche agricole, alimentari e forestali, beni e attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
5. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea».
Precluso
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Deducibilità spese ricostruzione)
1. Per le persone fisiche sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini IRPEF, il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2012 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, non coperte da contributi statali.
2. Per le persone giuridiche sono portate in diminuzione del reddito complessivo, ai fini IRES, il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2012 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1. non coperte da contributi statali.
3. Il contribuente, sia ai fini IRPEF, sia ai fini IRES, può usufruire della deduzione nell'anno successivo a quello in cui ha sostenuto le spese e può optare per suddividere in rate costanti il beneficio nei tre anni periodi di imposta successivi a quello in cui ha sostenuto le spese.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, del presente articolo si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 900 milioni di euro per il periodo 2012-2015».
Precluso
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Sospensione adempimenti sostituti di imposta)
1. Per l'anno 2012 sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali e contributivi dei sostituti di imposta e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche, relative al periodo di imposta 2011.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 agosto 2012, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1».
Conseguentemente aggiungere:
«4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, del presente articolo si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pali a complessivi 600 milioni di euro per il periodo 2012-2013».
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici, la Regione Veneto è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 e successive modificazioni, anche in deroga alla normativa vigente».
FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, SAIA, CARRARA
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Personale della protezione civile)
1. Il comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche al personale di protezione civile assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n, 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga dei contratti per il personale della protezione civile)
1. I contratti del personale di cui all'ordinanza della protezione civile n. 3829 del 2009 sono prorogati alla data del 31 dicembre 2013.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».
Precluso
Dopo l'articolo inserire seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure in materia di finanziamento di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012).
1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) l'ammontare del canone di concessione può essere riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio.
2. Per la realizzazione di nuove infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è altresì riconosciuto, per un periodo non superiore ai 15 anni, in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione dell'imposte dovute. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 ottobre 2012, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
3. Per le opere di importo superiore ai 500 milioni di euro, al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, riducendo ovvero azzerando l'eventuale contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, durante il periodo di realizzazione, è riconosciuta in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, una detrazione pari all'IVA corrisposta per la realizzazione dell'opera. Qualora sia previsto un contributo pubblico a fondo perduto, i benefici di cui al precedente periodo, assorbono in misura corrispondente il contributo pubblico a fondo perduto. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
4. Le misure di defiscalizzazione di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1».
IL RELATORE
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Su proposta e con criteri di indirizzo stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012 sono assegnati, ai sensi del successivo comma 3, 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici,».
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «al Presidente della Regione Emilia-Romagna» con le seguenti: «a ciascuno dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto».
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: «provvede la Regione Emilia-Romagna» con le seguenti: «provvedono ciascuna delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto»;
al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «La somma di euro 100 milioni, è assegnata alla contabilità speciale di cui al comma 1 del presente articolo; al relativo onere si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritta nel cap. 8425, per un importo pari a 100 milioni di euro per il periodo dal 2013 a 2015».
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «Emilia-Romagna» inserire le seguenti: «, della Regione Veneto e della Regione Lombardia».
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
l'articolo 12 interviene a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici, trasferendo 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, per l'anno 2012. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni provvederà la predetta Regione, con propri provvedimenti;
mancano disposizioni analoghe per Lombardia e Veneto; è noto a tutti come la zona della provincia di Mantova colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è rappresentata da un eccellente tessuto economico che va salvaguardato e protetto;
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative dirette ad estendere i contributi per la ricerca industriale previsti per i territori terremotati della regione Emilia Romagna, istituendo un fondo analogo anche per i territori parimenti colpiti dal terremoto delle regioni Lombardia e Veneto.
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti a partire dal secondo trimestre del 2012 e fino al quarto trimestre del 2014 dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1-bis, si provvede entro il limite di 50 milioni di euro, per 40 milioni mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 10 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno la residenza o la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, compete la detrazione o il rimborso dell'IVA assolta o dovuta in relazione ai beni e servizi acquistati per il ripristino, la ristrutturazione o la nuova costruzione di fabbricati ad uso strumentale e ai beni ammortizzabili acquistati dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2013 in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi sismici. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1».
Precluso
Il Senato
premesso che:
nella zona del terremoto del 20 e 29 maggio scorsi, territorio ad alta vocazione agricola, sono stati gravissimi i danni subiti dal sistema produttivo in generale e da una parte vitale del sistema agroalimentare italiano;
gli eventi sismici hanno sinistrato circa 7.000 aziende agricole, delle quali 2000 gravemente danneggiate, distrutte o da ricostruire per adeguarle alle norme antisismiche;
il bilancio provvisorio dei danni provocati dal sisma all'agricoltura ammonta a 705 milioni di euro circa;
le imprese agricole e agroalimentari hanno solo la possibilità di chiudere o ripartire immediatamente, poiché le uniche attività che non saranno delocalizzate sono legate proprio all'agricoltura e ai suoi prodotti tipici;
va inoltre considerata la specificità dell'agricoltura data dalla necessità di affrontare la prima emergenza e le opere provvisorie al fine di consentire la continuazione dell'attività nelle imprese che non possono interrompere i cicli biologici animali e vegetali;
la vitalità e la dinamicità delle imprese agricole, nonostante i gravi problemi e le difficoltà incontrate dagli imprenditori, non potrà continuare a lungo se non ci saranno finalmente sostegni concreti e se soprattutto non ci sarà verso gli agricoltori, oggi «dimenticati», attenzione e rispetto da parte del governo;
considerato che il provvedimento in esame costituisce un importante punto di partenza per affrontare l'emergenza ma non può essere considerato esaustivo per assicurare il necessario sostegno alla ripresa produttiva delle imprese agroalimentari, soprattutto per quanto riguarda l'adeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione;
impegna il Governo:
a predisporre in tempi rapidi provvedimenti incisivi e mirati a preservare un tessuto produttivo che è traino ed immagine del Made in Italy nel mondo e, in particolare: a) esentare le imprese agricole colpite dal sisma dall'obbligo di accatastamento di fabbricati crollati o da ricostruire, derogando alla normativa prevista dal decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011; b) esentare le imprese agricole colpite dal sisma dal pagamento dell'IVA limitatamente alle forniture di materiali finalizzate alla ricostruzione delle strutture danneggiate, nonché a quelle relative alle dotazioni aziendali.
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo periodo: sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni"; sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni";
al quarto periodo, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
Precluso
Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Detrazione delle spese sostenute per la ricostruzione degli immobili)
1. Per le spese documentate sostenute dal 20 maggio 2012 e fino al 30 giugno 2014, dagli esercenti attività d'impresa e arti e professioni residenti o aventi sede legale o sede operativa nei Comuni di cui all'allegato 1, necessarie alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile strumentale di cui all'articolo 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiato a seguito di eventi calamitosi, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore 300.000 euro per unità immobiliare.
2. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1 e con riferimento alle spese sostenute dal 20 maggio al 30 giugno 2014:
a) le disposizioni di cui all'articolo 16-bis comma 1,lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rendono applicabili nella misura del 50 per cento, con riferimento ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 300.000 euro per unità immobiliare;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura del 50 per cento, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per tutte le tipologie di intervento».
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di rafforzare la presenza delle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici sui mercati internazionali, e attrarre investitori nei medesimi territori, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e d'intesa con le regioni interessate:
a) istituisce, entro il limite di spesa di 500.000 euro nell'ambito delle risorse disponibili e già destinate a tali finalità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma speciale per l'internazionalizzazione delle imprese e delle principali filiere del territorio, da realizzare in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) definisce interventi finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, di durata superiore a cinque anni, per le imprese che si insediano nelle aree interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione turistica e iniziative per l'attrazione di investimenti.
DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA
Precluso
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:
«La gestione dei rifiuti e dei materiali derivanti dai crolli di cui al presente articolo deve avvenire secondo criteri di sicurezza, per i lavoratori e l'ambiente, celerità, semplificazione, controllo dei costi e massimizzazione del recupero dei rifiuti e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 177, comma 4, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 152 del 2006».
IL RELATORE
Precluso
Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto,» inserire le seguenti: «sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;
premesso che:
l'articolo 17 disciplina il trattamento e trasporto delle macerie assimilandole ai rifiuti urbani;
impegna il Governo:
in sede di applicazione e coordinamento delle norme del decreto-legge, a ritenere comunque prioritarie le azioni di recupero e riutilizzo dei materiali derivanti dai crolli degli edifici, evitando il più possibile di inviare in discarica materiali utili ai fini della ricostruzione;
ad agevolare e semplificare lo smaltimento dei rifiuti agricoli permettendo con prossimi provvedimenti, anche legislativi, l'esenzione delle imprese agricole ubicate nelle province interessate dal sisma, per un congruo periodo, dagli obblighi relativi alla normativa rifiuti sulla tenuta dei registri carico e scarico e dei formulari rifiuti.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
impegna il Governo:
a vigilare affinché la gestione dei rifiuti e dei materiali derivanti dai crolli avvenga secondo criteri di sicurezza, per i lavoratori e l'ambiente, celerità, controllo dei costi e massimizzazione del recupero dei rifiuti e nel rispetto dei criteri di cui al codice dell'ambiente
a vigilare sul rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento alle volumetrie e alla compatibilità paesaggistica delle opere, riferendo al Parlamento circa l'impatto delle misure di cui al presente decreto in materia edilizia.
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Fino al 30 novembre 2012, le imprese agricole ubicate nelle province interessate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 non sono tenute agli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-quater.
1. Il primo e secondo periodo lettera a) del comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 95, del 6 luglio 2012 è così sostituito: "L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettera a) e b), stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio"»