EMENDAMENTI
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Modifica all'articolo 74 della Costituzione) - 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72.
Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata"».
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Rinvio presidenziale delle leggi) - 1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione, è sostituito dal seguente:
"Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 70, questa deve essere promulgata."».