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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 769 del 18/07/2012


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo (24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24)

Revisione della Costituzione (216)

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873)

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086)

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114)

Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218)

Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548)

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319)

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252)

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

    1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse;

        b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno».

EMENDAMENTO 3.215

3.215

CARLINO, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            "b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "La legge garantisce la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere"».

3.215 (testo 2)

CARLINO, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            "b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "La legge garantisce la parità di genere nella rappresentanza elettiva"».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Baio, Germontani, Contini, De Luca Cristina, Vizzini e i senatori del Gruppo PD ad eccezione dei senatori Bonino, Poretti, Perduca, Morando e Marcucci.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.200

MOLINARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

        Sono fatte salve le prerogative dei senatori di diritto e a vita e dei senatori a vita in carica alla data della entrata in vigore della presente legge di modifica della Costituzione».

3.0.730 (già 2.3)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione)

        1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.0.550

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione)

        1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.0.201

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

        1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.0.202

PETERLINI, PINZGER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: "cinque cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "tre cittadini"».

3.0.203

MALAN

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        All'articolo 59 della Costituzione, secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

3.0.731 (già 2.3)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 60 della Costituzione)

        1. All'articolo 60 della Costituzione, al primo comma, le parole "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato delle autonomie".

________________

(*) Cfr. seduta n. 753

3.0.204

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Durata della legislatura)

        1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

        I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

        La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica"».

3.0.300

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        L'articolo 60 è sostituito dal seguente:

        "Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

        I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

        La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica"».

3.0.551

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 61 della Costituzione e disposizioni transitorie)

        1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente: "Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

        2. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica - fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi del senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

        3. I senatori e i rappresentanti eletti ai sensi del comma 5 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale in mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 5».

3.0.205

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni della nuova Camera)

        1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Le elezioni della nuova Camera del deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della Camera precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni"».

3.0.301

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 61 della Costituzione)

        1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    -    Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

        Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

3.0.206

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni dei Presidenti delle Camere e Ufficio di Presidenza del Senato federale)

        1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza"

        2. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse"».

3.0.302

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)

        1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

    1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare».

EMENDAMENTI

4.600 (già 4.666)

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Le parole da: «Sopprimere» a: «4» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

4.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Modifica dell'articolo 64 della Costituzione). - 1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza del tre quinti dei suoi componenti.

        Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

        Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

        I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

        Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

        Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali"».

4.202

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Modifiche all'articolo 64 della Costituzione). - 1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma le parole: "Le sedute sono pubbliche" sono sostituite con le seguenti: "Le sedute d'aula sono pubbliche, e pubblici sono i lavori delle commissioni e delle giunte.";

            b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

        "I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare."».

4.203

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Modifica all'articolo 64 della Costituzione). - 1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "I Regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare"».

4.204

POLI BORTONE

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Il comma 1 dell'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti in merito alle attività parlamentari che hanno rilevanza costituzionale, con esclusione delle attività strettamente amministrative rispetto alle quali l'organo legislativo opera come un qualsiasi altro organo dello Stato."».

4.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. All'articolo 64 della Costituzione sostituire il primo comma con il seguente:

        "Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti"».

4.206

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, sostituire le parole da: «I regolamenti» fino a: «attività parlamentare» con le seguenti: «I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e facoltà del parlamentare, le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare».

4.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la parola: «garantiscono» con la seguente: «delimitano».

        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «e garantiscono».

4.208

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché».

4.209

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le prerogative e».

4.210

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare», con le seguenti: «i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale».

4.211

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e i poteri del Governo e».

4.212

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e i poteri».

4.213

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «e i poteri del Governo» fino alla fine del comma con le seguenti: «i diritti dei singoli Deputati e Senatori in ogni fase dell'attività parlamentare».

4.214

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «del Governo e».

4.215

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e della maggioranza».

4.216

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «delle opposizioni e delle minoranze» con le seguenti: «dei singoli deputati e senatori».

4.217

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Individuano altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

4.218

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica».

4.219

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione, Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali».