ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 7.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
PROPOSTA DI COORDINAMENTO AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE
Il relatore
Preclusa
All'articolo 1, comma 2, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo».
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
LA COMMISSIONE
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183)
1. All'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: ''diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''il 31 dicembre 2012''».
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Delega al Governo per il riordino dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al personale appartenente ai profili professionali amministrativo-contabili e tecnicoinformatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea ovvero il diploma di laurea specialistica o magistrale, si applica il procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto di negozi azione denominato ''Vigili del fuoco e Soccorso pubblico'', per il personale direttivo e dirigente del medesimo Corpo ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle relative carriere, modificando le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) equiparare i percorsi di carriera del personale dei ruoli amministrativo-contabili e tecnicoinformatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli del personale dei corrispondenti ruoli direttivi tecnici del medesimo Corpo;
b) istituire i ruoli dirigenziali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) stabilire i criteri per l'individuazione dei posti di livello dirigenziale dei ruoli di cui alla lettera b)».
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Delega al Governo per il riordino dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al personale appartenente ai profili professionali amministrativo-contabili e tecnicoinformatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea ovvero il diploma di laurea specialistica o magistrale, si applica il procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto di negoziazione denominato ''Vigili del fuoco e Soccorso pubblico'', per il personale direttivo e dirigente del medesimo Corpo ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle relative carriere, modificando le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) equiparare i percorsi di carriera del personale dei ruoli amministrativo-contabili e tecnicoinformatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli del personale dei corrispondenti ruoli direttivi tecnici del medesimo Corpo;
b) istituire i ruoli dirigenziali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) stabilire i criteri per l'individuazione dei posti di livello dirigenziale dei ruoli di cui alla lettera b);».
V. testo corretto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di coordinare la riforma dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il riordino del servizio della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 è differito al 30 settembre 2012».
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di coordinare la riforma dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il riordino del servizio della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 è differito al 30 settembre 2012».
Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere in fine le seguenti parole: «. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.».