Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (1367 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 758 del 04/07/2012


BUGNANO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signora Presidente, desidero intervenire per una dichiarazione di voto su questo emendamento e anche su quelli successivi che riguardano il tema del DURC. Il comma 5 è stato aggiunto alla Camera e concerne appunto il tema della certificazione dei documenti unici di regolarità contributiva.

L'Italia dei Valori neanche ha presentato un emendamento soppressivo di questo comma 5, certa che avrebbe avuto il voto contrario dell'Aula, perché il tempo stringe e c'è interesse da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene di arrivare all'approvazione del provvedimento in esame più in fretta possibile.

Vorrei però sottoporre all'attenzione dell'Aula la gravità di quel che stiamo facendo con questo DURC. Sappiamo tutti che esso è uno strumento che è stato introdotto nel nostro ordinamento per contrastare la concorrenza sleale e il lavoro nero; inoltre è un presupposto per godere di benefici normativi e contributivi anche a livello europeo.

Ora, con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati si dice che il DURC è rilasciato sostanzialmente anche nell'ipotesi in cui vi sia l'omissione contributiva, ma dall'altra parte vi sia una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della pubblica amministrazione. In particolare, si parla di «oneri contributivi accertati e non ancora versati».

A parte il fatto che sul termine «accertati» ci sarebbe molto da discutere perché vorrei sapere qual è il momento in cui è accertato. Se si apre un contenzioso, sarà alla fine del contenzioso? Sarà prima? Qual è il momento in cui quest'onere contributivo è accertato? Ma, soprattutto, una cosa su cui ho fatto una riflessione, i cui esiti voglio rassegnare all'Aula, è questa: se il datore di lavoro non paga 10 euro di oneri contributivi e ha un credito di 10 euro nei confronti della pubblica amministrazione. sostanzialmente, si effettua una sorta di compensazione, e il risultato è zero. Quindi, in altri termini, il datore di lavoro beneficia del suo debito per oneri contributivi non versati, quindi beneficia di questa sua posizione debitoria, e la compensa con un credito nei confronti della pubblica amministrazione. Però, voi sapete che i contributi previdenziali sono in parte anche a carico del lavoratore e vengono già trattenuti in busta paga. Quindi mi chiedo: in questo caso il datore di lavoro utilizzo parte di quel debito contributivo che ha già trattenuto al lavoratore (che quindi non è un suo debito contributivo), per un suo credito come datore di lavoro? Questo nella norma non lo vedo chiarito e mi preoccupa moltissimo. Se il datore di lavoro trattiene gli oneri contributivi del lavoratore commette anche un reato. Quindi, vorrei sapere come gestiamo questa partita. Così com'è scritta la norma, è un gran pasticcio, sia per il valore che il DURC aveva nel nostro ordinamento sia perché si pone questo problema pratico sul quale ho voluto richiamare l'attenzione dell'Aula per invitarla a rivalutare il comma 5 reintrodotto dalla Camera dei deputati. Possiamo dire che in questo modo si verifichi una specie di condono. (Applausi del senatore De Toni).