Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (1367 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 758 del 04/07/2012


Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI - Ai Ministri per la coesione territoriale e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

in data 30 giugno 2010 l'ente Opere pie riunite di Perugia presentava al Comune di Perugia il progetto di una stalla con impianto a biogas per circa 900 bovini in località San Martino in Campo-Santa Maria rossa, con produzione annua di letame pari a 8.976 tonnellate e di azoto pari a 34.680 chilogrammi;

la notizia allarmava la comunità locale, tra cui residenti e proprietari di immobili, e induceva il comitato "No-maxistalla", appositamente costituito per contrastare la realizzazione dei due progetti, prima alla raccolta di circa 450 firme inviate al Comune di Perugia in data 24 agosto 2010 e poi, in data 23 febbraio 2011, ad inviare ad Opere pie riunite, al Comune e, per conoscenza, al Prefetto di Perugia, al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore regionale all'ambiente, al Servizio VIA della Regione, all'ARPA Umbria ed ai Sindaci di Torgiano e Deruta, una diffida alla realizzazione del progetto, adducendo vari profili di illegittimità. Tale diffida rimaneva, tuttavia, priva di riscontro;

al fine di consentire la realizzazione dell'allevamento di bovini con l'annesso impianto di biogas, con deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 28 aprile 2011 il Comune di Perugia avviava la procedura di variante al PRG dal momento che i terreni interessati ricadevano in zona EA di particolare interesse agricolo e nell'unità di paesaggio (UdP) 3S, in cui vige il divieto di realizzare nuovi edifici e impianti per l'attività zootecnica;

in data 12 ottobre 2011, Opere pie riunite presentava al Comune la procedura abilitativa semplificata (PAS) al fine di realizzare un impianto di biogas, stralciando dall'originaria richiesta la realizzazione dell'allevamento;

in data 19 ottobre 2011 il Comune convocava, per il 28 ottobre 2011, la Conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri, da parte degli enti competenti, necessari al perfezionamento della procedura di PAS. I lavori della Conferenza di servizi si concludevano nella successiva seduta del 7 novembre 2011;

con determinazione dirigenziale n. 31 del 23 novembre 2011 a firma del dirigente dell'unità operativa Edilizia privata dottor ingegner Ivana Moretti, il Comune di Perugia determinava il perfezionamento della PAS, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, come detto presentata con prot. 164342 del 12 ottobre 2011 da Opere pie riunite, relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas, comprensivo di impianto di cogenerazione della potenza elettrica di 999 KW, in strada Pontenuovo, località San Martino in Campo;

avverso la suddetta determinazione dirigenziale, il Comitato esponente proponeva ricorso al TAR Umbria lamentando diversi profili di illegittimità in ordine alla natura della variante urbanistica e all'obbligo del Consiglio comunale di approvare atti di pianificazione perseguendo l'interesse pubblico e non quello di singoli soggetti;

infatti, la proposta di adozione della variante urbanistica intenderebbe soddisfare in modo esplicito la sola richiesta dell'istituto Opere pie riunite;

è noto che la programmazione urbanistica deve tendere ad una cura integrale del territorio comunale attraverso previsioni che favoriscano una sistemazione omogenea del territorio, unita a uno sviluppo ordinato ed armonico di questo (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 giugno 2006, n. 3466; Consiglio di Stato, sez. IV, 2 agosto 2011, n. 4599);

l'art. 1, comma 3, della legge regionale n.11 del 2005, recante "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale", stabilisce che "La Regione persegue obiettivi di qualità nel governo del territorio, attraverso l'attivazione di politiche di sviluppo sostenibile e la promozione di una disciplina urbanistica di uso del suolo improntata a criteri di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed antropiche, con particolare attenzione alla biodiversità, alla qualità dello spazio rurale, alla qualità urbana e alla qualità paesaggistica del territorio";

inoltre, l'art. 2 dispone che "Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione con il quale il comune, sulla base del sistema delle conoscenze e delle valutazioni di cui all'articolo 8, stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione e la trasformazione del territorio comunale, definendo le condizioni di assetto per la realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile, nonché individua gli elementi areali, lineari e puntuali del territorio sottoposto a vincoli e stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica";

l'interrogante ritiene che, nel caso in esame, la natura ed i contenuti del PRG e delle sue varianti non siano stati rispettati. La natura della variante urbanistica sembra infatti essere quella di una variante normativa cosiddetta puntuale o specifica, essendo volta a soddisfare la sola esigenza dell'istituto Opere pie riunite: nonostante la porzione di territorio considerata sia più ampia rispetto a quella sulla quale dovrebbe sorgere la maxi stalla e l'impianto a biogas, la proposta di modifica dell'art. 38 del testo unico delle norme di attuazione del PRG del Comune suggerita dalla Giunta comunale prevede che "nella UdP 3S la realizzazione di nuovi edifici e dei relativi impianti per l'attività agro-zootecnica è ammessa" a condizione di una "contestuale dismissione di allevamenti di tipo commerciale ubicati nella parte dell'UdP 3S posta a sud del torrente Bulagaio ed esistenti alla data di approvazione della presente variante o, in assenza di questi, contestuale dismissione di allevamenti di tipo commerciale ubicati nel territorio comunale o nei comuni confinanti, esistenti alla data di approvazione della presente variante e relativamente ai quali le aziende titolari effettuino già l'utilizzazione agronomica degli effluenti nella parte dell'UdP posta a sud del torrente Bulagaio";

non sembra di certo un caso che il principale soggetto che risponde ai requisiti esplicitati sia il richiedente istituto Opere pie riunite. Pertanto, l'individuazione di una porzione di territorio più ampia rispetto a quella sulla quale dovrebbe sorgere la maxi stalla e l'impianto a biogas sembra solo un mal riuscito tentativo di nascondere il problema di una variante proposta nel solo interesse di un unico soggetto, e non per le necessità di interessi pubblici generali di governo del territorio;

è però noto che le varianti urbanistiche sono cosa diversa dai permessi a costruire e che per la loro approvazione non è previsto che i potenziali soggetti interessati avanzino una specifica richiesta, né vi è un qualche obbligo del Comune di provvedere in merito. L'unico obbligo del Comune, e nello specifico del Consiglio comunale, è quello di predisporre ed approvare il PRG e le sue varianti nell'interesse pubblico generale e non di singoli soggetti;

relativamente all'obbligo di tutela del paesaggio e dell'unità di paesaggio 3S si nota quanto segue: 1) l'area interessata alla variante ricade nell'UdP 3S del PRG. Le unità di paesaggio sono identificate, secondo l'art. 4 del Testo unico delle norme di attuazione del PRG (TUNA), in relazione a specifiche qualità ambientali ed in particolare in funzione della presenza di geotopi, biotopi, fisiotopi, nonché della ripetitività degli ecosistemi, che costituiscono quadri di riferimento per la verifica preventiva delle trasformazioni urbanistiche. Con riferimento all'UdP 3S, l'art. 38 del TUNA dispone che nelle aree ricadenti all'interno delle UdP 1N, 4N, 1S, 3S, 4S, e 9S non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e dei relativi impianti per l'attività agro-zootecnica. Nella variante del Comune di adeguamento ai contenuti paesaggistici e al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) del dicembre 2011 non è prevista alcuna modifica dell'unità di paesaggio 3S e, visto che la citata variante risulta solo adottata, salvo che non si sia nel singolare caso di una variante della variante, è evidente la contraddittorietà tra la variante del dicembre 2011 che si adegua ai contenuti paesaggistici del PTCP che conferma l'unità di paesaggio 3S, con quella in esame che invece ne ridimensiona il contenuto; 2) l'area in esame ricade nell'unità di paesaggio di pianura e di valle n. 53 (valle del Tevere a sud di Perugia) di cui all'elaborato A.4.2. del PTCP ed è disciplinata dall'art. 26 dello stesso PTCP. Sia il PRG che il PTCP, nel ricomprendere la zona nelle rispettive unità di paesaggio (3S nel PRG, 53 nel PTCP), considerano l'area interessata di particolare pregio paesaggistico per la quale, secondo i principi indicati nell'art. 24 del PTCP, nelle trasformazioni urbanistiche e ambientali devono prevalere le scelte che meglio rispettano i valori paesaggistici, privilegiando, in caso di conflitto, le ragioni della natura rispetto a quelle economiche e sociali. L'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 28 del 1995 prevede che il PTCP ha valore di piano paesaggistico, mentre al successivo comma 3, stabilisce che il PTCP costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina l'assetto del territorio limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali, nonché il riferimento per la verifica di compatibilità ambientale della pianificazione comunale; 3) al riguardo, il TAR Umbria ha stabilito che gli strumenti urbanistici comunali non soltanto non possono derogare alle prescrizioni dei piani paesaggistici predisposti a livello provinciale, ma, anzi, devono adeguare le proprie previsioni a dette prescrizioni di livello sovracomunale, recependo l'esistenza dei vincoli (TAR Umbria, sez. I, 4 marzo 2009, n. 71). Precisando anche che quantunque sia tuttora riscontrabile, in dottrina e nella prassi politica, la tendenza ad assorbire la tutela del paesaggio e dell'ambiente all'interno della materia dell'urbanistica (o come oggi si usa dire, del governo del territorio), la Corte costituzionale ha più volte ribadito che dette tutele concernono interessi pubblici distinti, sottoposti a tutela differenziata, e sovraordinati rispetto a quelli sottesi al razionale assetto del territorio (cfr. sentenze 5 maggio 2006, n. 182, 7 novembre 2007, n. 367 e 30 maggio 2008, n. 180)"; 4) il piano di gestione ambientale (PTA) del Comune di Perugia, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.381 del 22 settembre 2011 (che risulta essere stato completamente ignorato nella relazione allegata alla proposta di variante in esame), prevede la conservazione delle 16 unità di paesaggio previste nel PRG, con la precisazione che gli obiettivi del nuovo PRG tendono a perseguire la valorizzazione delle risorse disponibili e la gestione delle trasformazioni e degli usi, con particolare riferimento alle azioni di tutela del paesaggio" e con lo specifico obiettivo di "tutela dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre precisa che l'obiettivo della tutela del paesaggio è coerente con il quadro di riferimento programmatico di cui alla strategia europea per la protezione del suolo, alla direttiva 2000/60/CE, alla strategia europea per lo sviluppo sostenibile (2006), alla strategia italiana per lo sviluppo sostenibile (2002), al sesto Programma comunitario di azione in materia di ambiente (2002-2012), alla direttiva "Habitat" 92/43/CEE, alla direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, al piano d'azione per la biodiversità 2010 (COM/2006/216), alla Convenzione europea del paesaggio (2000), alla comunicazione della Commissione europea COM(2007)621 "Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo", nonché alla comunicazione della Comunità europea COM(2006)216; 5) pertanto la proposta di riduzione del vincolo paesaggistico relativo all'unità di paesaggio 3S si pone in contrasto con i ricordati piani o atti ed in particolare con il PTCP e con lo stesso art. 9 della Costituzione, in relazione al quale anche di recente la Corte costituzionale ha ribadito che il principio fondamentale che la tutela del paesaggio concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali (Corte costituzionale 19 marzo 2012, n. 66);

relativamente all'obbligo di tutela delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola si precisa quanto segue: 1) sul progetto delle Opere pie riunite, la Provincia di Perugia, con nota prot. N.U-0274032 del 23 giugno 2011, ha precisato che la variante interessa un'area vulnerabile ai nitrati di origine agricola e classificata dalla Regione Umbria come zona vulnerabile San Martino in Campo ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 881 del 2003 (ora ricompresa nella zona "Media valle del Tevere sud"), e normata come zona caratterizzata da vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi elevata ed estremamente elevata (ex art. 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Nella sintesi del rapporto ambientale del piano di tutela acque (PTA) della Regione Umbria si precisa che per zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola si intendono le zone di territorio che "scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi. Stabilisce in proposito l'art. 15, punto 5, del PTCP che in queste aree deve essere vietata ogni forma di istallazione di impianti, manufatti e attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere; 2) nel citato PTA del Comune di Perugia si legge che le analisi effettuate nell'ambito del piano di tutela delle acque hanno portato a considerare l'acquifero della media valle del Tevere sud come un unico corpo idrico caratterizzato da evidenti segnali di compromissione delle caratteristiche idrochimiche per impatto antropico e al quale è stato assegnata classe chimica 4 e che la media dei nitrati calcolata sulle stazioni di monitoraggio del corpo idrico si mantiene infatti su valori costantemente superiori alla soglia di 50 milligrammi al litro. Da precisare che la Classe 4 è la peggiore tra quelle possibili ed è descritta come impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti (ARPA Umbria, Annuario dei dati ambientali 2009, pag. 199). Più avanti si legge nello stesso PTA che l'elevata quantità di elementi nutritivi ed in particolare di azoto, contenuto nelle deiezioni zootecniche, possono essere considerate una delle maggiori cause di dispersione di questo elemento e quindi di nitrati nel suolo e nelle acque, superficiali e sotterranee; 3) tra le minacce ambientali rilevate nello stesso PTA si legge che c'è l'aumento dell'inquinamento delle acque di falda da nitrati e tetracloroetilene (pag. 117), mentre tra gli obiettivi che si è posto il Comune di Perugia con l'approvazione del PTA è indicato quello di riduzione delle immissioni nelle acque di nitrati derivanti da zootecnia e da altri inquinanti del settore industriale; sempre secondo il PTA, la riduzione dei nitrati è un obiettivo coerente con gli orientamenti comunitari, nazionali e locali espresso dal sesto Programma UE in materia di ambiente (2002-2012), dalla strategia europea per la protezione del suolo, dalla direttiva "Quadro sulle acque" 2000/60/CEE, dalla strategia europea per lo sviluppo sostenibile (2006), dalla strategia italiana per lo sviluppo sostenibile (2002), dalla direttiva "Habitat" 92/43/CEE, dalla direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, dal piano d'azione per la biodiversità 2010 (COM/2006/216), dalla Convenzione europea del paesaggio (2000), dall'"Agenda per turismo europeo sostenibile" di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2007)621, dalla comunicazione della Commissione europea COM(2006)216, dal piano forestale regionale, dal piano urbanistico territoriale, dal piano regionale di tutela delle acque, dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), dal piano regionale attività estrattive (PRAE), dal documento annuale di programmazione 2010, dal programma operativo FESR 2007-2013, dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dal piano d'azione ambientale; 4) il TAR Umbria si è occupato di recente della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (ZVN) denominata "Petrignano di Assisi" che comprende il comprensorio suinicolo dei comuni di Bettona, Bastia umbra e Cannara ed è classificata secondo ARPA Umbria nella Classe 4 (la peggiore, come quella in esame). Il TAR Umbria con la sentenza del 10 novembre 2011, n. 360, ha precisato che in tale contesto, caratterizzato da un peggioramento della situazione dei corpi idrici e quindi l'esigenza di intervenire in modo più rapido e incisivo, il principio di precauzione giustificava l'allargamento della ZVN. Tale principio deve essere applicato ogniqualvolta sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, non occorrendo attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi; tale principio assume carattere di principio generale, di criterio interpretativo del sistema giuridico, e non consente, in sede di bilanciamento fra protezione della salute e libertà economica, di esonerare le imprese dall'adottare a loro spese le indispensabili misure di cautela; 5) è quindi evidente l'insostenibilità della variante urbanistica in esame sia sotto il profilo ambientale che sotto quello più propriamente giuridico, per la contrarietà con tutti i piani o atti sopra ricordati, primo tra tutti l'art.15, punto 5, del PTCP. Da aggiungere, per concludere sul punto, che, come riferito nella relazione alla variante, nello stesso PRG (pag.74) si dichiara che l'inquinamento delle risorse idriche sotterranee di San Martino in Campo le ha rese non più utilizzabili a fini potabili;

relativamente all'obbligo della valutazione ambientale strategia (VAS) si precisa quanto segue: 1) l'art. 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che "La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale". La variante urbanistica rientra nella categoria dei "piani", le zone vulnerabili ai nitrati sono ricomprese nella materia dell'ambiente ed il paesaggio rientra nel patrimonio culturale, di conseguenza sarebbe stato logico sottoporre la variante alla VAS; secondo l'Allegato IV, lettera c), alla parte seconda del dello stesso decreto sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità i progetti di "impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento"; 2) nonostante il forte impatto paesaggistico e ambientale della variante, il dirigente dell'unità operativa Pianificazione urbanistica del Comune di Perugia, con nota prot. n. 7636 del 1° giugno 2011, ha dichiarato la non assoggettabilità della variante alla procedura di VAS, così come ha fatto la Provincia di Perugia con nota prot. n. U-0274032 del 23 giugno 2011; la Giunta comunale ritiene, con la proposta di variante in esame, che la suddetta variante rientri tra quelle di cui al comma 3-bis della legge regionale n.11 del 2005 e che, in forza dell'art. 3, comma 4, lettera e), della legge regionale n.12 del 2010, non debba essere sottoposta a VAS. Si vorrebbe eludere l'obbligo di valutazione di impatto ambientale (VIA) ponendo la condizione di un rapporto tra peso vivo degli animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento inferiore a 30 quintali; 3) è però evidente l'impatto sia della maxi stalla che dell'impianto a biogas sull'ambiente circostante, impatto che non può essere artificiosamente ridotto con limitazioni come quella appena descritta. Infatti, l'abbassamento del rapporto tra peso vivo degli animali e terreno disponibile non riduce l'impatto effettivo della progettata stalla con 900 bovini in una zona con case, scuole e nuclei abitati. L'abbassamento del rapporto avrebbe avuto senso e giustificazione se la zona fosse stata completamente disabitata e se tutti i terreni da asservire alla stalla e all'impianto fossero contigui, ma così non è. L'area si presenta antropizzata sia per la presenza di centri abitati vicini all'impianto (Santa Maria rossa è a circa 500 metri), sia per la presenza di singole abitazioni. Si segnala in particolare la presenza di una scuola elementare e una materna in via dei Vigneti in località Santa Maria rossa a circa 1000 metri dall'impianto e a meno di 500 metri dalla strada di Pontenuovo che si prevede di utilizzare per il transito degli automezzi pesanti funzionali al trasporto della materia prima, tra cui i liquami;

considerato infine che:

le Opere pie riunite attraverso il progetto vorrebbero dismettere altri allevamenti ubicati in altre località limitrofe, e concentrare tutto in un'area che già presenta una pressione ambientale estremamente elevata, posto che già vi si concentrano, in base agli allevamenti esistenti, oltre il 50 per cento dei capi di bestiame presenti nell'intero territorio di Perugia. Analogamente i carichi di azoto nella zona oggetto di rimozione del vincolo risultano il 54 per cento di quelli prodotti nell'intero territorio comunale;

in caso di approvazione della variante il comitato si vedrà costretto a rivolgersi alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, alla Procura regionale presso la Corte dei conti e al TAR Umbria, anche per chiedere l'accertamento di eventuali responsabilità personali dei medesimi Consiglieri comunali,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto, e quali siano le sue valutazioni;

quali iniziative intenda assumere al fine di intervenire presso i vertici dell'amministrazione locale affinché non procedano all'approvazione della variante, considerato che l'opera che si intende realizzare non è compatibile con il contesto territoriale che verrebbe ulteriormente danneggiato da un aumento della pressione ambientale derivante dall'inquinamento prodotto, e considerato inoltre che le prescrizioni dettate dalla Giunta a tutela ambientale per la rimozione del vincolo risultano mere enunciazioni di principio prive di effettiva efficacia: in particolare il limite dei 30 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asserviti all'allevamento rappresenta una prescrizione irrealizzabile che comporterebbe una elusione alla valutazione d'impatto ambientale sul progetto, e conseguentemente della valutazione ambientale strategica alla quale la variante del PRG dovrebbe invece essere sottoposta; così come il limite all'aumento del carico di azoto a fronte dell'aumento dei capi di bestiame presenti sul territorio (non sussistono piani di dismissione di allevamenti privati esistenti nell'area oggetto di rimozione del vincolo);

quali iniziative di competenza voglia intraprendere al fine di garantire ai cittadini dell'area interessata il riconoscimento del loro diritto a vivere in un ambiente salubre nonché una responsabile gestione del territorio da parte delle amministrazioni di riferimento.

(4-07860)

LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che la Banca di credito cooperativo (Bcc) di Scandale (Crotone), fondata 35 anni fa, al momento in cui è stata commissariata, nell'ottobre 2010, contava 650 soci e 17 dipendenti distribuiti nella sede di Scandale e nelle filiali di Rocca di Neto e Roccabernarda. Il direttore generale è Carlo Brescia;

premesso altresì che a quanto risulta all'interrogante:

il suo commissariamento è avvenuto a seguito di due ispezioni, negli anni 2009 e 2010, da cui si sarebbero riscontrate alcune irregolarità, che hanno anche prodotto sanzioni a carico degli esponenti aziendali per un totale di 114.000 euro nella prima e 364.000 euro nella seconda; le sanzioni più severe sono state comminate al presidente dell'epoca, Iginio Carvelli, per un totale di 45.000 euro, ed al direttore generale, Carlo Brescia, per complessivi 54.000 euro;

in particolare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il 29 settembre 2010, su proposta della Banca d'Italia, veniva commissariata la Bcc di Scandale. Con un provvedimento della Banca d'Italia del 7 ottobre venivano nominati, quali commissari straordinari, al posto del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo, Angelo Pio Gallicchio e Nicola Marotta e, quali componenti del comitato di sorveglianza, Stefano Fiore, Giuseppe Scattone e Leopoldo Varriale. La gestione della banca veniva di conseguenza affidata ai commissari insediati che hanno operato sotto la supervisione della Banca d'Italia;

i commissari Gallicchio e Marotta non solo riportano la banca in bonis (cosa evidentemente non troppo difficile se lo stesso commissario Gallicchio poteva più volte pubblicamente affermare che la banca non avrebbe dovuto essere commissariata), ma ne disegnano il futuro, preparando la sua espansione territoriale verso Crotone dove vanno a reclutare nuovi soci;

considerato che a giudizio e per quanto risulta all'interrogante:

la strategia scelta è da criticare perché subito, appena uscita da una prova così severa qual è un anno di commissariamento e senza consolidare la ripresa né ricostituire la fiducia del popolo e dei soci, la banca è stata lanciata in una impresa (l'apertura di uno sportello a Crotone ove sono già operanti ben 13 sportelli bancari) che ha i connotati dell'avventura. Ne è riprova il fatto che, per sostenere tale nuovo indirizzo, la banca ha dovuto, tramite i commissari, chiedere l'intervento e l'aiuto del Fondo di garanzia dei depositanti delle Bcc il quale interviene con suoi uomini per preparare e fare da tutore al direttore generale e per operare in altri settori strategici dell'azienda (antiriciclaggio, istruttoria fidi) con una spesa prevista in 480.000 euro;

l'apertura di una succursale a Crotone deve poi essere preparata con una opportuna campagna soci (che si è rivelata in seguito una campagna consiglieri), i quali sono scelti dal commissario Gallicchio secondo le indicazioni dell'ex presidente Carvelli e dei fratelli Brescia nel giro delle amicizie politiche (indiscrezioni parlano di Massoneria, di Opus dei e di uomini legati da interessi politico-economici ben precisi che paiono avere nella Stasi, presidente del Consiglio regionale, la massima espressione);

il commissario straordinario disegna per essi il percorso per assicurare ai nuovi soci un posto sicuro nel consiglio di amministrazione e prepara all'uopo modifiche statutarie che prevedono, tra l'altro, l'accorciamento dei tempi per essere candidabili al consiglio di amministrazione (da due anni a subito) e il gradimento del citato fondo di garanzia sulle persone che presenteranno la loro candidatura;

i soci della banca in questione presentano un esposto alla direzione di Catanzaro della Banca d'Italia in seguito ad una audizione con il commissario Gallicchio, ottenuta grazie al consigliere regionale Emilio De Masi, che ha accompagnato una delegazione di tre soci della Bcc: il documento inquadra il clima del paese e le richieste dei soci della Scandale che domandavano di poter aver voce nei progetti riguardanti la loro banca;

ne sarebbe seguita una risposta proterva del commissario Gallicchio, dove in particolare egli avrebbe affermato di essere lì per controllare e non per essere controllato e di non dover rendere conto ai soci del proprio operato. A seguito dell'incontro descritto nell'esposto, il commissario ha poi ridotto il numero dei candidati consiglieri crotonesi mettendosi alla ricerca di candidati locali (cioè di Scandale);

viene presentato un secondo esposto alla Banca d'Italia dove i soci raccontano in forma succinta gli avvenimenti dell'assemblea straordinaria che si è tenuta sotto la conduzione commissariale in data 18 dicembre 2011 e che ha visto approvate tutte le modifiche statutarie in proposta. L'esposto non riguarda tanto la problematica della preparazione e tenuta dell'assemblea (sulla quale pende ricorso presso il Tribunale di Crotone) quanto il comportamento del commissario straordinario che avrebbe abusato della sua carica ed utilizzato uomini e strumenti della banca contro soci della stessa, al fine di finalizzare i lavori al solo raggiungimento dei suoi obiettivi senza consentire un dibattito civile e ragionato sulle modifiche statutarie disattendendo platealmente quei canoni di democrazia economica così conclamati dalla Banca d'Italia;

i soci di Scandale, che credevano con i loro esposti di appellarsi ad un organismo istituzionale al di sopra delle parti, ne rimangono delusi in quanto ignorati dall'istituto di vigilanza;

pertanto le stesse azioni di partigianeria e di palese favoritismo a favore della lista che il commissario Gallicchio aveva preparato, e che avrebbe definito la sua lista, sono continuate nella fase di preparazione della successiva assemblea ordinaria convocata per il 21 e per il 22 gennaio 2012. Azioni che hanno trovato nel direttore Brescia e nei suoi uomini dei fedeli accaniti esecutori;

anche per la sospensiva di questa seconda assemblea è stato adito il Tribunale di Crotone ed anche per gli avvenimenti illegali e per gli atteggiamenti protervi che ne sono seguiti è stata proposta inutile denuncia alla Banca d'Italia, filiale di Catanzaro;

il direttore Brescia ed i nuovi organismi amministrativi hanno continuato ad ignorare le richieste di consultazione dei documenti assembleari presentate dai soci al punto che, per esercitare il diritto di accesso agli atti, i soci hanno dovuto rivolgersi ai Carabinieri e solo dopo due mesi hanno potuto ottenere le fotocopie di documenti necessari alla preparazione dell'atto di citazione. Così come non hanno dato risposta alla domanda di rivedere il costo delle fotocopie di detti documenti praticato ai soci;

sulla Bcc di Scandale, sul "Crotonese" dell'8 novembre 2011, Fulvio Mazza scrive, tra le altre cose: «Altra considerazione critica è quella relativa alla campagna soci intrapresa dai citati commissari. Non viene loro contestata la volontà di ampliare la base sociale, anzi. Viene invece contestata una certa sospetta scelta dei nuovi soci. Pare che questi vengano cercati solo all'interno dell'area amicale del direttore e dell'ex presidente. Viene anche lanciato un allarme rispetto ad una possibile scelta (sostanziale, anche se non formale) tendente a dare una maggiore rappresentanza, all'interno del futuro Cda, alla componente crotonese. Ciò significherebbe che nel Cda sarebbe sottorappresentato proprio il territorio della stessa Scandale»;

i soci richiedono nuovamente l'intervento della Banca d'Italia con un'istanza riguardante il mancato rispetto della legge sui requisiti di onorabilità degli esponenti bancari per rammentare all'istituto lo scrupolo usato nell'applicazione delle norme nei confronti di incolpevoli parenti di ex consiglieri e confrontarlo con la disinvoltura usata invece nel caso di Brescia. Istanza nuovamente ignorata dalla Banca d'Italia;

per tutti gli avvenimenti descritti, riguardanti sia la prima che la seconda assemblea, un gruppo di soci ha presentato istanza al Tribunale di Crotone a tutela delle proprie ragioni: varie sono infatti le irregolarità che i legali avrebbero riscontrato nella gestione delle assemblee sociali (non identificazioni dei soci, irregolarità delle deleghe perché autenticate da soggetto non avente i requisiti, vale a dire il direttore Brescia, non validità delle deleghe perché prive della data di autenticazione, invalidità delle deleghe perché rilasciate in bianco, invalidità di deleghe perché corrette con la scolorina, invalidità dell'assemblea straordinaria per difetto di informativa sulle modifiche statutarie,invalidità delle votazioni effettuate in oltraggio ai regolamenti, invalidità della assemblea ordinaria del 21 gennaio 2012 perché, convocata in un luogo, è stata poi rinviata di quattro ore e tenuta in altro luogo distante 25 chilometri dal primo;

tutta la vicenda lascia intravedere un disegno, un progetto che pare trovare nella Banca d'Italia avallo e protezione: in proposito, la legge bancaria prevede, fra l'altro, che la concertazione del voto assembleare, in qualunque forma combinata, debba essere preventivamente comunicata alla Banca d'Italia perché possa eseguire le sue verifiche; e la mancata preventiva comunicazione potrebbe, secondo la stessa legge, produrre l'effetto di impugnazione del deliberato assembleare su iniziativa della stessa Banca d'Italia (art. 20 e art. 24 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993);

la causa principale che ha portato al commissariamento è, per convinzione generale, da ricercare nella collusione, censurata dalla Banca d'Italia, fra i due citati personaggi che, dopo più di un decennio di conduzione in comune della banca, erano in pratica divenuti i veri " padroni" della situazione facendo il bello ed il cattivo tempo anche fuori dall'istituzione creditizia, avendo tra l'altro: Carvelli una carica all'interno della Cisl con forti legami con l'ex consigliere regionale Sculco Vincenzo; ed essendo Brescia mentore e sostenitore del fratello Fabio, sindaco di Scandale dal 2002 al 2010 ed oggi inserito nel governo della Provincia di Crotone;

considerato infine che a giudizio dell'interrogante lo strumento del commissariamento è spesso usato per estromettere le banche che lavorano e danno ossigeno alle aziende e alle famiglie a favore di altri istituti compiacenti che fanno capo ai cosiddetti poteri forti, nonché per garantire gestioni clientelari e parentali, come nel caso della Bcc di Scandale che, a quanto risulta all'interrogante, è stata consegnata nelle mani delle famiglie ricche e potenti di Crotone,

si chiede di sapere:

se risulti l'entità dei compensi spettanti ai commissari;

quali iniziative urgenti di competenza il Governo intenda intraprendere per rafforzare i necessari profili di trasparenza in un settore delicato come quello della vigilanza, delle nomine dei commissari e dei commissariamenti di banche in crisi, ad avviso dell'interrogante oggi pervaso dalla più totale omertà ed opacità, impedendo gestioni familistico-clientelari del credito e del risparmio;

se al Governo risulti che vi siano legami tra esponenti della politica e della Massoneria che abbiano influenzato e/o influenzino le scelte delle istituzioni bancarie in particolare per quanto attiene alle assunzioni in posizioni strategiche.

(4-07861)

THALER AUSSERHOFER - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il software ufficiale di Gerico 2012 aggiornato per il calcolo degli studi di settore atteso per settembre 2011 è stato reso disponibile solo il 18 giugno 2012;

il termine fissato per il versamento delle imposte è stato spostato al 9 luglio a causa dei ritardi sulle procedure di adeguamento e aggiornamento degli studi di settore;

considerato che:

solo in Trentino-Alto Adige una quota di artigiani, commercianti, albergatori compresa tra il 25 per cento e il 40 per cento registra la non congruità o la non coerenza agli studi di settore, quindi dovranno ricorrere urgentemente ad un consulente fiscale per regolarizzare (ove possibile) o prepararsi al controllo fiscale per dimostrare all'Agenzia delle entrate che i ricavi sono stati effettivamente inferiori alle previsioni degli studi di settore;

i consulenti fiscali hanno a disposizione un periodo di tempo limitatissimo (solo 20 giorni) per esaminare i dati delle imprese non congrue;

lo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 prevede che le regole fiscali siano stabilite prima dell'anno fiscale di riferimento,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno ritardato l'attivazione del software sugli studi di settore;

se si sia effettivamente tenuto conto della situazione di grave crisi nella quale versano le imprese italiane;

se non sia il caso di attivarsi al fine di rivedere e correggere i parametri e di prevedere un'ulteriore proroga per i versamenti delle imposte per quei soggetti interessati dagli stessi studi di settore.

(4-07862)

BEVILACQUA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

il direttore scolastico regionale della Calabria ha disposto il dimensionamento degli istituti scolastici della Regione, secondo quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 19, disciplina la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

in tale dimensionamento rientrerebbe anche il convitto nazionale "G. Filangieri" di Vibo Valentia, che rappresenta anche una parte importante della storia della città; tale dimensionamento fa venir meno, tra l'altro, gli istitutori - si prevede un taglio del 25 per cento - il che porterà al blocco di gran parte delle attività specifiche con pesanti ricadute sugli allievi;

tale disposizione si pone in contrasto rispetto alla disciplina sui convitti nazionali contenuta nel regolamento per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1988, n. 233, il cui art. 1 dispone: "Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione";

lo stesso regolamento, all'art. 7, comma 1, prevede che le disposizioni dello stesso regolamento non si applicano agli istituti di educazione (convitti nazionali, educandati femminili, eccetera) i quali sono esclusi dalle disposizioni relative al dimensionamento scolastico dettate dal citato decreto-legge;

bisogna rilevare che le scuole annesse ai convitti nazionali non possiedono autonomia amministrativa né personalità giuridica distinta dall'istituto di appartenenza. Non sono quindi scuole autonome, né hanno bilanci autonomi, né revisori dei conti;

a quanto risulta all'interrogante, in tal senso si è espresso il Tar del Lazio accogliendo il ricorso presentato dal convitto nazionale R. Margherita di Roma e decidendo con ordinanza una serie di richieste sollecitate con otto ricorsi proposti e con conseguente sospensione della delibera regionale relativa al Piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2012/2013 relativamente al solo convitto ricorrente adottando la seguente motivazione: i convitti nazionali sono disciplinati da una legge che prevede un trattamento particolare rispetto all'autonomia delle istituzioni scolastiche per quanto riguarda il loro accorpamento con altre strutture scolastiche;

nella stessa direzione va la nota del 3 agosto 2011 diramata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle Direzioni scolastiche regionali che esclude dal dimensionamento gli istituti di educazione scolastica come, appunto, il convitto nazionale "Gaetano Filangieri" di Vibo Valentia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di dover intervenire al fine di scongiurare la paventata ipotesi di chiusura di un istituto storico della città di Vibo Valentia solo per un mero risparmio economico;

se ritenga di dover intervenire al fine di accertare che la paventata ipotesi di chiusura del citato istituto non sia in contrasto con i principi contenuti nell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

(4-07863)

VICARI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali - Premesso che:

la legge n. 27 del 2012, all'art. 39, comma 2, dispone che, a tutela dei diritti degli artisti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore è libera;

il comma 3 prevede che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore la Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è tenuto ad adottare un proprio decreto con l'indicazione dei requisiti minimi necessari al corretto sviluppo del mercato degli operatori per l'intermediazione dei diritti connessi;

ad oggi, nonostante siano abbondantemente trascorsi i termini di legge, risulta che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia ricevuto neppure una bozza del testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla quale dovrà redigere un proprio parere;

le società di collecting che, già con grandi difficoltà, hanno cercato di ritagliarsi uno spazio di mercato, tutt'oggi stanno trovando enormi ostacoli ad operare, anche a causa della mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in assenza del quale agli utilizzatori delle opere è consentito di non procedere al pagamento dei compensi;

considerato che:

il nuovo Istituto mutualistico dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) continua ad operare in maniera anticoncorrenziale, ostacolando l'entrata nel mercato di altri operatori;

fin dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012, il nuovo IMAIE ha messo in atto tutte le azioni possibili per impedire la liberalizzazione, forte di un apparato istituzionale vicino all'Istituto, che, nonostante la certificata incapacità gestionale e lo scioglimento, si è adoperato per rigenerare lo stesso Istituto con lo stesso personale e gli stessi dirigenti del precedente;

l'art. 71-octies della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941 prevede, infatti, che i compensi spettanti per la cosiddetta copia privata siano raccolti e ripartiti dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) agli autori, produttori e artisti interpreti ed esecutori "anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative";

ne deriva che, anche prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012, gli artisti, interpreti ed esecutori, per tramite delle proprie associazioni di categoria, potessero richiedere alla SIAE di distribuire i compensi previsti per la copia privata per gli artisti interessati;

tutti i più autorevoli giuristi ed esperti della materia sono inoltre concordi nell'affermare che il termine "connesso" si riferisca a tutta la sfera dei diritti disciplinati dalla legge sul diritto d'autore, che non sono attinenti al diritto d'autore e quindi, agli autori in senso stretto, ma ai produttori e agli artisti interpreti ed esecutori;

la SIAE stava infatti dialogando con le nuove società di collecting riguardo alla ripartizione dei compensi per la copia privata e aveva chiesto ad essi e al nuovo IMAIE di costituire un tavolo di discussione per trovare un accordo tra le parti sui criteri di ripartizione dei suddetti compensi;

il nuovo IMAIE, in risposta, negli stessi giorni ha pubblicato sul proprio sito un comunicato stampa nel quale senza ragione attacca i nuovi operatori e prova a mettere in luce inesistenti effetti negativi di una liberalizzazione che sinora non è neppure partita;

presso la Camera dei deputati il 12 giugno 2012 è stata presentata un'interpellanza urgente (2-01543), in cui si afferma che la legge sul diritto d'autore attribuirebbe al nuovo IMAIE la gestione collettiva dei compensi per la copia privata spettanti agli artisti interpreti ed esecutori in quanto i compensi derivanti dalla copia privata non farebbero parte dei diritti connessi e quindi non sarebbero oggetto della liberalizzazione, sposando quindi integralmente le tesi del nuovo IMAIE;

stesse identiche richieste sono state poi avanzate il 20 giugno dalla stessa presentatrice della predetta interpellanza in un'interrogazione a risposta scritta (4-16671) di identico contenuto all'interpellanza menzionata;

già il giorno seguente alla presentazione del documento, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Peluffo, con zelo e tempestività, ha inviato una risposta all'interrogazione menzionata in cui afferma che sono in corso approfondimenti da parte delle amministrazioni competenti sull'ambito di applicazione dell'art. 39 del citato decreto-legge n. 1 del 2012, nella fattispecie per quel che riguarda la ripartizione della copia privata, che, secondo quanto recato nella risposta, non rientrerebbe nella definizione di diritto connesso;

la stessa SIAE, in data 27 giugno, anch'essa con grande zelo e tempestività, ha inviato una lettera alle società di collecting che avevano avanzato la richiesta di ripartizione dei compensi legati alla copia privata, con la quale informa che, vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono da considerarsi superate le iniziative intraprese precedentemente dalla stessa SIAE per quanto concerne la ripartizione dei compensi per copia privata;

in data 26 giugno il "Corriere della Sera" ha pubblicato un articolo a firma del celebre giornalista Sergio Rizzo, in cui vengono messi in luce gli atavici problemi relativi alla gestione della SIAE, e ai rapporti di parentela esistenti tra la metà dei dipendenti dell'Istituto. Problemi di mala gestio e di clientela del tutto simili a quelli del nuovo IMAIE;

l'articolo è l'ennesima denuncia inascoltata della situazione a dir poco imbarazzante in cui versa la SIAE, sulla quale è peraltro in corso un'indagine conoscitiva presso la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati;

tutte le forze politiche, anche quelle di opposizione, in più occasioni si sono dette d'accordo sulla necessità di mettere fine al regime di monopolio fino ad oggi in capo alla SIAE sulla gestione del diritto d'autore,

si chiede di sapere:

se il Governo possa riferire i motivi che ostacolano il rapido raggiungimento della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 3 dell'art. 39 del citato decreto-legge n. 1 del 2012, per far sì che le nuove società di collecting possano operare nel mercato senza ulteriori ostacoli e comportamenti di fatto anticompetitivi;

se la risposta del sottosegretario Peluffo, che agli occhi dell'interrogante risulta essere in antitesi rispetto alle azioni fin qui portate avanti dal Governo Monti in materia di liberalizzazioni, rispecchi la posizione del Governo nella sua interezza o sia un mera valutazione personale;

come sia possibile consentire che la SIAE, istituto sottoposto a vigilanza pubblica, possa attribuire ad una risposta scritta ad un atto di sindacato ispettivo, peraltro generica e problematica, un valore interpretativo, oltretutto vincolante, delle richiamate disposizioni legislative;

in che modo il Governo ritenga di operare affinché la SIAE distribuisca in tempi rapidi ed in modo equo e corretto i compensi raccolti per la copia privata a tutte le associazioni di produttori ed artisti, interpreti ed esecutori;

se il Governo, anche alla luce dei fatti esposti, non intenda procedere in tempi rapidi alla liberalizzazione della gestione del diritto d'autore.

(4-07864)

ZANOLETTI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

le politiche di impulso alle esportazioni agricole, rese possibili dalle sovvenzioni della politica agricola comune (PAC), hanno dato origine a prezzi di mercato per i prodotti che sono inferiori ai costi reali di produzione. Questo aumenta la pratica del dumping e permette che grosse imprese comprino prodotti agricoli a prezzi molto bassi per venderli poi a prezzi più alti ai vari consumatori;

fin dal 1949 nell'Accordo generale sul commercio e le tariffe doganali (GATT), dalla cui evoluzione è nata l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), si prevedeva una normativa internazionale anti-dumping e anti-sovvenzioni;

considerato che:

le forti sovvenzioni agricole ai Paesi ricchi sono in realtà sovvenzioni all'industria agroalimentare, ai grossi commercianti e ai grandi produttori;

gli effetti di queste politiche e pratiche conducono alla sparizione dell'agricoltura familiare su piccola scala e aumentano la povertà nelle zone rurali, tanto nei Paesi di origine come in quelli dove si vendono quei prodotti;

le esportazioni agricole in dumping recano una concorrenza imbattibile anche agli agricoltori di altri Stati e li costringono ad emigrare in Europa per lavorare come stagionali,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga necessario attivare iniziative per garantire aiuti speciali per le piccole aziende favorendo le filiere corte locali e frenare il dumping internazionale.

(4-07865)

PALMA - Al Ministro della giustizia -

(4-07866)

(Già 3-02778)

OLIVA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

in ordine alla questione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nella seduta straordinaria della Conferenza unificata del 30 marzo 2011 il Governo si era impegnato ad individuare risorse stabili e pluriennali al sostegno della collocazione nelle case famiglia attraverso i Comuni;

nella cabina di regia della Conferenza unificata del 6 aprile 2011 si è ribadito che tutte le istituzioni della Repubblica responsabilmente si impegnano ad affrontare questa emergenza umanitaria con spirito di leale collaborazione e solidarietà e si è convenuto sulla necessità di assicurare un finanziamento adeguato e capiente per sostenere l'emergenza al fondo presso il Dipartimento nazionale di protezione civile che sarà utilizzato per finanziare le attività su tutto il territorio nazionale del sistema di protezione civile;

in un altro punto del documento ribadiva che per dare piena attuazione all'accordo precedente in relazione ai minori stranieri non accompagnati, deve essere assicurato il finanziamento pluriennale creando un fondo apposito in favore dei Comuni che prendono in carico i minori cui spetterà di assegnare il minore alle strutture a tal fine autorizzate;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, recante ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del nord Africa, ha autorizzato il Ministero del lavoro a corrispondere un contributo ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di Minori stranieri non accompagnati;

le risorse originariamente quantificate in 9.800.000 euro, in base a quanto attestato dallo stesso soggetto attuatore, risultano essere state integralmente impiegate;

considerato che:

non si è provveduto ad integrarle, le richieste pendenti non potranno essere soddisfatte;

tale situazione, in particolare per i Comuni siciliani, sta diventando insostenibile sotto il profilo finanziario e, sul piano sociale, rischia di fare esplodere una "guerra tra poveri" che vede cittadini stranieri da una parte e italiani residenti dall'altra,

si chiede di sapere quali azioni il Governo intenda adottare affinché siano integrate le risorse originariamente previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 2011 al fine di soddisfare le richieste di contributi ancora pendenti da parte dei Comuni ed evitare pesanti ripercussioni sui bilanci degli enti.

(4-07867)

GASPARRI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:

il nuovo Istituto mutualistico degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), nato per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 64 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, tutela i diritti degli artisti interpreti o esecutori, salvaguardando gli interessi mutualistici dell'intera categoria artistica, costituita per la maggior parte da comprimari del settore musicale e audiovisivo, ovvero da artisti commercialmente meno noti, rappresentati dall'Istituto indipendentemente dal conferimento di un mandato diretto;

per effetto della disposizione citata, e in linea con quanto previsto dagli ordinamenti degli Stati membri, l'Istituto opera sotto la vigilanza congiunta del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne approvano lo statuto e i regolamenti di iscrizione e di ripartizione;

la disposizione attribuisce al nuovo IMAIE un ruolo di stampo pubblicistico e mutualistico, di ampia tutela della categoria, a cominciare dalla protezione degli artisti meno fortunati, dalla determinazione dei compensi spettanti agli artisti in relazione alla diffusione di opere audiovisive (art. 84 della legge n. 633 del 1941), alla gestione dei fondi destinati al sostegno della categoria (art. 7 della legge n. 93 del 1992), nonché alla gestione collettiva dei compensi spettanti agli artisti per la copia privata (art. 71-septies e seguenti della citata legge n. 633 del 1941);

in meno di due anni dalla sua costituzione, il nuovo IMAIE ha finalizzato oltre 80 accordi con altrettanti enti utilizzatori di opere cinematografiche e assimilate, volti a determinare e riscuotere i compensi spettanti agli artisti del settore audiovisivo e ha stipulato accordi quadro con l'AFI (Associazione dei fonografici italiani) e con la SCF (Società consortile fonografici) che regolano le modalità di erogazione al nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti del settore musicale;

il nuovo IMAIE ha pubblicato sul proprio sito web il repertorio video (pari a oltre 850.000 opere cinematografiche e assimilate) e audio (circa 7.000.000 registrazioni musicali) oggetto di tutela, al fine di garantire la massima trasparenza, consentendo a tutti gli artisti interessati di poter conoscere la propria posizione (se di artista primario o comprimario), di verificare i passaggi e gli utilizzi delle opere cui hanno preso parte e di chiedere la correzione di eventuali dati errati od incompleti;

grazie ad una riduzione dei costi di gestione, il nuovo IMAIE, in piena osservanza del proprio ruolo mutualistico, ha destinato una quota dell'avanzo di gestione dell'anno 2011 all'istituzione di un fondo di solidarietà destinato agli artisti, interpreti ed esecutori indigenti;

considerato che con il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, art. 39, comma 2, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi degli artisti è libera, e che ai sensi del comma 3 si prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per stabilire "nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi";

risulta evidente che l'intervento normativo sui diritti connessi non incide sulle funzioni di legge riguardo al ruolo pubblicistico del nuovo IMAIE, che esula dall'obiettivo della nuova disciplina e che non potrebbe mai essere posto in un regime di libera concorrenza; le finalità della riforma, come precisato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella risposta all'interrogazione 4-16617, sono le attività riferibili ai diritti spettanti al singolo artista che avrà dato mandato ad una specifica società di collecting e dunque in relazione a costi, tempi e modalità di corresponsione dei diritti individuali;

siffatto intento riformatore è stato confermato durante l'iter di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 al Senato in quanto si è soppressa la seguente disposizione: "Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate", inducendo a ritenere che il legislatore abbia appunto inteso far salve tutte le norme vigenti, non incompatibili con il principio liberalizzatore, e volte a garantire le funzioni mutualistiche e pubblicistiche previste dalla legge;

in ossequio al nuovo scenario giuridico, introdotto dal decreto-legge n. 1 del 2012, diviene giocoforza necessario, a tutela degli artisti interpreti esecutori, definire nell'emanando decreto del presidente Consiglio dei ministri un quadro regolamentare certo ed esaustivo al fine di non ingenerare incertezza normativa presso la categoria, paralizzare l'azione di riscossione e distribuzione dei compensi per gli aventi diritto e penalizzare gli artisti che non conferiranno mandato ad alcun intermediario;

risulta infine all'interrogante che i sindacati confederali abbiano sottoscritto all'unanimità un documento per evidenziare i requisiti prioritari del decreto attuativo a tutela della categoria, vale a dire la salvaguardia delle prerogative riconosciute per legge al nuovo IMAIE in ordine all'attività mutualistica, la garanzia per tutte le imprese di collecting della possibilità di competere sul mercato su basi eque e trasparenti, e la tutela dei diritti legittimamente acquisti sino all'entrata in vigore del nuovo regime,

si chiede di sapere:

se nella fase di istruttoria del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano state sentite le altre amministrazioni competenti per materia e se siano stati opportunamente valutati gli elementi di potenziale problematicità derivanti dall'attuale scenario giuridico sul funzionamento del mercato;

se il Governo non ritenga quanto mai necessario ed urgente, al fine di non determinare situazioni di empasse e probabile contenzioso tra gli operatori, emanare constestualmente al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche il decreto di riordino della materia del diritto connesso, previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 64 del 2010, con l'obiettivo di dare un assetto organizzativo adeguato e stabile a tutela della categoria degli artisti interpreti esecutori;

per quale motivo il Governo non abbia ancora provveduto a ricostituire il comitato consultivo permanente sul diritto d'autore, organo deputato dalla legge sul diritto d'autore (n. 633 del 1941) a svolgere un ruolo centrale nella definizione e revisione della legislazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi, considerato che i suddetti decreti modificheranno, in maniera sostanziale, la materia;

se abbia preso in considerazione il quadro giuridico regolamentare delle società di gestione collettiva dei diritti vigente negli Stati membri e tenuto conto, altresì, dell'emananda direttiva comunitaria in merito.

(4-07868)