ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
Capo I
Norme organizzative
Articolo 1.
(Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica)
1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto può modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.
Articolo 2.
(Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi)
1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale.
4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica.
Articolo 3.
(Organizzazione e programma di lavoro)
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce:
a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;
b) l'indennità del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario.
Articolo 4.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce semestralmente al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alla Corte dei conti.
Articolo 5.
(Poteri)
1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui all'articolo 2, comma 2, nonché di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonché, comunque, di fornire la più ampia collaborazione al Commissario.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.
3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.
4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e può pubblicare i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
5. Su proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata possono adottare le seguenti misure:
a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunità;
b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al Commissario ai sensi del comma 1.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti, il quale, per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima.
7. Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.
8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 6.
(Requisiti di nomina)
1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità.
Capo II
Norme sostanziali
Articolo 7.
(Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili.
2. Per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consip può pubblicare sul sito internet individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente i parametri applicabili ai sensi del comma 1.
3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i parametri di cui al comma 1.
Articolo 8.
(Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi)
1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.
2. Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. i dati di cui al comma 1.
Articolo 9.
(Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.
Articolo 10.
(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza)
1. Il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 177, è facoltativo per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi.
Articolo 11.
(Mercato elettronico della pubblica amministrazione)
1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».
Articolo 12.
(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)
1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».
2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti».
3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 13.
(Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi)
1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
Articolo 14.
(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Articolo 15.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 16.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA
Inammissibile
Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «del Comitato di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «il quale svolge il suo incarico senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi,».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «valutarne l'efficacia», aggiungere le seguenti: «in particolare in riferimento alla spesa pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 1-quinquies, dopo la parola: «pubbliche» inserire le seguenti: «soprattutto in riferimento alle spese delle amministrazioni centrali dello Stato».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «di bilancio», inserire le seguenti: «in riferimento in particolare alle spese delle amministrazioni centrali dello Stato».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Ritirato e trasformato nell'odg G1.204
Al comma 1-qiuinquies, dopo le parole: «amministrazioni medesime», aggiungere le seguenti: «, anche al fine di destinare prioritariamente le risorse ricavate dalla riorganizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale in particolare sui redditi da lavoro e da impresa».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI, THALER AUSSERHOFER, OLIVA
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3284-B,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.204.
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(*) Accolto dal Governo
FLERES, SAIA, POLI BORTONE, CASTIGLIONE
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «, in particolare in campo sanitario,».
VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, DIVINA, CALDEROLI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2012», con le seguenti: « 31 ottobre 2012», e le parole: « entro il primo quadrimestre dell'anno 2013.», con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2012.»
MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA
Inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante regioni, province e comuni è effettuato nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68, che deve essere convocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui al comma 1-bis definisce, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Ritirato e trasformato nell'odg G1-bis.203
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, il Governo provvede alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3284-B,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1-bis.203.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta municipale propria sull'abitazione principale e le pertinenze della stessa si applica esclusivamente per l'anno 2012.»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ivi comprese», sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2012,»;
c) al comma 7 sono premesse le seguenti parole: «Per l'anno 2012,»;
d) al comma 10, secondo periodo, le parole: «Per gli anni 2012 e 2013», sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2012».
1-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) a decorrere dall'anno 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 5 per cento rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2012; le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 3 per cento, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2 per cento.
1-quater. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, conferite in base alla suddetta Carta a regioni ed enti locali, sono esercitate provvisoriamente dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.
1-quinquies. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica attività volta a sostenere e agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con le regioni e gli enti locali.
1-sexies. Al termine del processo di trasferimento delle funzioni di cui al comma 2, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le funzioni statali residue sul territorio sono esercitate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.
1-septies. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al fine di specificare i compiti e le responsabilità delle prefetture - uffici territoriali del Governo, e di individuare le funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché le modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo, o delle sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.
1-octies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, né agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali ai sensi della Carta delle autonomie locali.
1-nonies. Dall'attuazione dei commi da 2 a 6 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
1-decies. A decorrere dal 10 luglio 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La medesima Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1-undecies. A decorrere dal 1º luglio 2013 le pubbliche amministrazioni adeguano le attività di valutazione previste dalla normativa vigente agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 9.
1-duodecies. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la componente della retribuzione legata al risultato è fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
1-terdecies. A decorrere dal 10 luglio 2013 è fatto divieto di corrispondere al dirigente di una pubblica amministrazione il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
1-quaterdecies. A decorrere dal 1º luglio 2013 è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di pubblici uffici o strutture pubbliche che siano stati individuati ai sensi della normativa vigente per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
1-quinquiesdecies. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
1-sexiesdecies. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
1-septiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «, nonché modificazioni al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in materia di imposta municipale propria».
Respinto
Al comma 2, sopprimere il seguente periodo: «Alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi».
FLERES, SAIA, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, CARRARA
Id. em. 2.200
Al comma 2, sopprimere il seguente periodo:«Alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi».
FLERES, SAIA, POLI BORTONE, CASTIGLIONE
Inammissibile
Al comma 2-bis, sostituire la parola: «valutano», con la seguente: «adottano».
AGOSTINI, PICHETTO FRATIN, DE ANGELIS, GARAVAGLIA MASSIMO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (Atto Senato n. 3284-B);
premesso che,
l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche;
a tal fine la disposizione reca l'elencazione delle amministrazioni cui si riferisce l'attività del Commissario, includendo tra le stesse anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari;
nel corso dell'esame presso la Camera, è stata introdotta la previsione secondo la quale alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi;
considerato che,
nell'ambito delle società a totale partecipazione dello Stato sono ricomprese aziende che gestiscono e garantiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale;
tali società sono sottoposte ai controlli e agli indirizzi predisposti da enti ed autorità preposte non soltanto per quanto riguarda la gestione del servizio di interesse generale ma anche per le attività di investimento necessarie al miglioramento del servizio di interesse generale;
le società a totale partecipazione dello Stato, per effetto delle modifiche introdotte nel provvedimento in esame, rischiano di essere sottoposte, da parte del Commissario, alle procedure di razionalizzazione della spesa con possibili ricadute sulla gestione dei servizi di interesse generale e sugli investimenti programmati o in via di programmazione, anche in contrasto con gli indirizzi predisposti dagli enti e dalle autorità vigilanti;
tutto ciò premesso, impegna il Governo a valutare la possibilità di emanare apposite disposizioni finalizzate a garantire che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame non incidano negativamente sulla gestione del servizio di interesse generale e sulla programmazione degli investimenti su tutto il territorio nazionale da parte delle società a totale partecipazione dello Stato.
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(*) Accolto dal Governo
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «autonomia gestionale», aggiungere le seguenti: «nonché provvede, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, ai fini della riduzione del debito pubblico, a verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente:«L'indennità del Commissario, in ogni caso non può essere superiore all'80 per cento del trattamento economico complessivo spettante alla carica di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA
Inammissibile
Al comma 5, alinea, dopo le parole: «il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato» sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».
MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA
Inammissibile
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto», aggiungere le seguenti: «nonché specifiche misure per la riduzione delle spese per locazione degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni».
LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA
Inammissibile
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto», aggiungere le seguenti: «nonché specifiche misure per la riduzione delle spese per consulenze e collaborazioni esterne,».
LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA
Inammissibile
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto» aggiungere le seguenti: «nonché specifiche misure per la riduzione delle spese relative agli uffici di supporto dell'attività dei presidenti di regione e di provincia, dei sindaci, nonché degli assessori delle giunte regionali, provinciali e comunali,».
MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA
Inammissibile
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto» aggiungere le seguenti: «nonché specifiche misure per la riduzione delle spese relative alle autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con esclusione di quelle per il soccorso pubblico».
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA, PARDI
Inammissibile
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto» aggiungere le seguenti: «nonchè specifiche misure per la riduzione delle spese per acquisto di sistemi d'arma ed armamenti e per costruzione e acquisizione di impianti e servizi, sostenute dall'amministrazione della difesa,».
LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA
Inammissibile
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto» aggiungere le seguenti: «nonchè specifiche misure per la riduzione delle spese per rappresentanza sostenute da ciascuna amministrazione,».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 3, sopprimere le parole: «nel rispetto del principio di tutela della concorrenza».
FLERES, SAIA, POLI BORTONE, CASTIGLIONE
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Le parole da: «Al comma 1» a: «le seguenti» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quindici giorni».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quaranta giorni».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «venti giorni».
LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-ter.
(Misure urgenti per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi)
1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri della Camera dei deputati».
LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-ter.
(Misure urgenti per la riduzione della spesa pensionistica)
1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 6000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.
2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA
Inammissibile
Sopprimere il comma 1-bis.
AGOSTINI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, VITALI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, PEGORER
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,».
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,» e le parole: «e dopo le parole: "In una o più sedute riservate, la commissione" le parole: ", costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice," sono soppresse».
BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012».
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «gare», con le seguenti: «procedure di gara».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «contenenti», con la seguente: «raggruppanti».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola: «tecniche».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola: «ancora».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «aperti», con la seguente: «dischiusi».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 2, sostituire la parola: «gare», con le seguenti: «procedure di gara».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 2, sostituire la parola: «contenenti», con la seguente: «raggruppanti».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 2, sopprimere la parola: «tecniche».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 2, sopprimere la parola: «ancora».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 2, sostituire la parola: «aperti», con la seguente: «dischiusi».
BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Improcedibile
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è soppresso.
1-bis. All'arlicolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni statali, gli enti pubblici, le regioni e gli enti locali certificano entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al ereditare la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del ereditare, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52".
b) il comma 3-ter è sostituito dai seguenti:
"3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3-quater. L'impresa che vanta crediti nei confronti dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti pubblici, può chiedere di scontarli presso gli istituti di credito.
3-quinquies. La cessione di cui al comma 3-quater è pro soluto.
3-sexies. La richiesta deve essere presentata presso gli istituti di credito, con apposito modello meccanografico, con allegato il certificato di cui al comma 3-bis rilasciato dall'Ente debitore, atte stante l'importo dovuto, la liquidabilità e l'esigibilità.
3-septies. Verificata l'esistenza e l'esigibilità del credito, l'ente debitore provvede a inserire nell'anagrafe tributaria gli estremi della certificazione rilasciata al richiedente.
3-octies. Gli istituti di credito possono accedere alla consultazione dell'anagrafe tributaria per verificare l'autenticità della certificazione e provvedono a inserire i dati relativi al pagamento effettuato nei confronti dell'impresa.
3-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i direttori delle agenzie fiscali e i presidenti degli enti previdenziali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore, della certificazione rilasciata dall'ente debitore, le modalità per l'inserimento dei dati nell'anagrafe tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli enti debitori agli istituti di credito"».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Improcedibile
Al comma 1, capoverso «3-quater», sopprimere la parola: «esclusivamente».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire la parola: «consentire», con la seguente: «garantire».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire la parola: «rilasciate», con la seguente: «emesse».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire la parola: «stabilite», con la seguente: «previste».
LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Inammissibile
Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:
«2. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fomitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:
a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.
3. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fomitura, per gli adempimenti di propria competenza.
4-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori delle Agenzie fiscali e i Presidenti degli Enti Previdenziali, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore, del certificato rilasciato dall'Ente pubblico, le modalità per l'inserimento dei dati nell'Anagrafe Tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli Enti debitori agli istituti di credito».
Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4-bis dell'articolo 13-bis si provvede con le maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 1-ter rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1º luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».
LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Inammissibile
Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, è sempre ammessa la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi a qualsiasi tipo di imposta erariale, ivi compresi i tributi locali e i contributi previdenziali e le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo anche nel caso in cui i relativi debiti siano iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento"».
Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Possibilità di compensazione di somme a ruolo con crediti erariali"».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 5, sostituire la parola: «rilasciato», con la seguente: «emesso».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 5, sostituire la parola: «attesti», con la seguente: «certifichi».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Improcedibile
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Le parole da: «Al comma 5» a: «le seguenti» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Precluso
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:«sessanta giorni», con le seguenti: «venti giorni».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Precluso
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:«sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Precluso
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:«sessanta giorni», con le seguenti: «quaranta giorni».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Precluso
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:«rese», con la seguente: «effettuate».
DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI
Respinto
Al comma 4, sostituire la parola: «trimestralmente», con la seguente: «quadrimestralmente».
MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere in grado di consentire una riduzione del consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 192 del 2005, e riferiti all'anno 2010.
1-ter. La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui al presente articolo deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e deve avvenire avendo a riferimento gli standard energetici di cui al citato decreto legislativo n. 192 del 2005 e alla normativa vigente in materia».