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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 758 del 04/07/2012


ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

        1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere luogo nell'anno 2014. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei princìpi di personalità e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3.

        2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

        3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

EMENDAMENTI

1.5

PEDICA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.10

PEDICA

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 ed abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368). - 1. L'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - (Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero). - 1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno diecimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui alI'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001 n. 459 è istituito con dcreto del Ministro degli affari esteri, un Comitato degli italiani all'estro (COMITES), di seguito denommato "Comitato".

        2. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

        3. In aree geografiche particolari, caratterizzate da presenza di cittadini italiani distribuita su un territorio molto ampio, è possibile istituire, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato che faccia riferimento a più circoscrizioni consolari, anche in deroga alla soglia di cui al comma 1.

        4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri, sentiti i Comitati in carica e i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, con apposito decreto, ridetermina, ai sensi dei comma 1, 2 e 3, il numero e le sedi dei Comitati.

        5. I Comitati sono organi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime.

        6. I Comitati, in aderenza ai princìpi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, hanno il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.

        7. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

        8. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati".

        2. L'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - (Compiti e funzioni del Comitato). - 1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1, comma 4, ciascun Comitato provvede a:

            a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

            b) formulare, su richiesta del Ministro degli affari esteri, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

            c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;

            d) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;

            e) elaborare una relazione annuale contenente una valutazione generale degli eventi occorsi nell'anno precedente, della situazione e dei bisogni della comunità italiana di riferimento. Il Comitato, inoltre, presenta nella predetta relazione un rapporto con riferimento alla propria situazione generale, ai propri bisogni, alle attività svolte ed al rapporto con la rappresentanza consolare ed un rapporto programmatico, con proiezione triennale, delle iniziative che lo stesso intende attuare, comprensivo di osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento. Alla relazione sono allegati il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo di cui all'articolo 3. Le relazioni ed i bilanci dei singoli Comitati, inviate ogni anno al Ministero degli affari esteri, sono raccolte in un unico documento, che il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento, nel quale si valutano gli eventi dell'anno precedente e si tracciano prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;

            f) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale idonea a produrre effetti su problematiche relative all'emigrazione.

        2. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare alla rappresentanza diplomatico-consolare contributi utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.

        3. Nell'ambito delle materie di cui ai commi 1 e 2, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.

        4. L'autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

        5. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

            a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti al lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

            b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

            c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

            d) esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere in relazione alle materie di cui al comma 2;

            e) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 2, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

            f) esprime parere obbligatorio, entro un mese dalla data della richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;

            g) esprime parere obbligatorio, entro un mese dalla data della richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione;

            h) esprime parere obbligatorio circa le somme stanziate sui capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

            i) esprime parere sulle proposte del Governo in materia di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali;

            j) esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

        6. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

        7. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento".

        3. "Art. 3. - (Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368). 1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogata"».

        Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente:

        «Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante nuove disposizioni in materia di dei Comitati degli italiani all'estero ed abrogazione del Consiglio generale degli italiani all'estero».

1.4

GIAI

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono anteposte rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2013.

        2. Le modalità di voto dovranno svolgersi nei termini stabiliti dall'articolo 14 della legge 23 ottobre 2003, n. 286.

        3. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi organismi.

        4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

1.3

GIAI

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono anteposte rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2013.

        2. Le modalità di voto dovranno svolgersi nei termini stabiliti dall'articolo 14 della legge 23 ottobre 2003, n. 286.

        3. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi organismi.

        4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, mediante corrispondente riduzione fino all'1 per cento, per l'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: L'Italia in Europa e nel mondo."».

1.6

PEDICA

Improcedibile

Sopprimere i commi 1 e 2.

1.300/1 (già 1.1)

FANTETTI

Respinto

All'emendamento 1.300, al comma 1, sostituire le parole: «entro la fine dell'anno 2014», con le seguenti: "contemporaneamente alle elezioni politiche in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3".

1.300/2

MICHELONI

V. testo 2

All'emendamento 1.300, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la fine dell'anno 2014» con le seguenti: «entro l'anno 2014».

        Conseguentemente:

            al comma 3, sostituire le parole: «la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014» e dopo le parole: «cui si provvede» aggiungere le seguenti: «, per un ammontare pari a 2 milioni di euro,» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, e per un ammontare di 7 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-bis.»;

            dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è ridotta, a decorrere dal 1º agosto 2012, del 15 per cento in misura permanente.

        3-ter. A decorrere dal 1º luglio 2013, gli insegnanti di ruolo che svolgono corsi di lingua e cultura all'estero sono richiamati in Italia.

        3-quater. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2012, a 64 milioni di euro per l'anno 2013 e a 70,3 milioni per l'anno 2014, sono destinati:

            a) per un ammontare pari a 9 milioni di euro per l'anno 2013, a copertura delle eventuali spese di cui al comma 3 in caso di elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE nell'anno 2013. In caso di svolgimento delle medesime elezioni nell'anno 2014, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato;

            b) per un ammontare pari a 7 milioni di euro per l'anno 2014, a copertura delle eventuali spese di cui al comma 3 in caso di elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE nell'anno 2014. In caso di svolgimento delle medesime elezioni nell'anno 2013, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato;

            c) per un ammontare pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2012 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

            d) per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, e 18 milioni per il 2014 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

            e) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

            f) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

            g) la restante quota, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 15,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato;

            h) il Ministero degli affari esteri predispone un piano di riassetto del personale impiegato nelle rete diplomatica consolare, culturale o di altre destinazioni, per raggiungere in massimo 5 anni, il rapporto del 20 per cento di tutto il personale impiegato all'estero è inviato dal Ministero degli affari esteri e il restante 80 per cento deve essere personale assunto in loco. Nell'ambito di tale piano di riassetto è ridefinito il quadro amministrativo necessario sia per il personale di ruolo sia per il personale a contratto assunto in loco. I risparmi prodotti da tale riorganizzazione sono destinati:

                a) 20 per cento allo sviluppo dei servizi consolari decentrati, per gli italiani all'estero e le imprese italiane che operano all'estero;

                b) 20 per cento al miglioramento della diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo e al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane;

                c) 20 per cento alle politiche di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

                d) 40 per cento al bilancio dello Stato per la riduzione del debbiato di Stato».

1.300/2 (testo 2)

MICHELONI

V. testo 3

All'emendamento 1.300, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la fine dell'anno 2014» con le seguenti: «entro l'anno 2014».

        Conseguentemente:

            al comma 3, sostituire le parole: «la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014» e dopo le parole: «cui si provvede» aggiungere le seguenti: «, per un ammontare pari a 2 milioni di euro,» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, e per un ammontare di 7 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-bis.»;

            dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è ridotta, a decorrere dal 1º agosto 2012, del 15 per cento in misura permanente.

        3-ter. A decorrere dal 1º luglio 2013, gli insegnanti di ruolo che svolgono corsi di lingua e cultura all'estero sono richiamati in Italia.

        3-quater. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2012, a 64 milioni di euro per l'anno 2013 e a 70,3 milioni per l'anno 2014, sono destinati:

            a) per un ammontare pari a 9 milioni di euro per l'anno 2013, a copertura delle eventuali spese di cui al comma 3 in caso di elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE nell'anno 2013. In caso di svolgimento delle medesime elezioni nell'anno 2014, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato;

            b) per un ammontare pari a 7 milioni di euro per l'anno 2014, a copertura delle eventali spese di cui al comma 3 in caso di elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE nell'anno 2014. In caso di svolgimento delle medesime elezioni nell'anno 2013, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato;

            c) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

            d) per un ammontare pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 16 milioni di euro a dcorrere dall'anno 2013, e 18 milioni per il 2014 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

            e) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 ,e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

            f) per un ammontare pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

            g) la restante quota, pari a 9,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 15,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato;

            h) il Ministero degli affari esteri predispone un piano di riassetto del personale impiegato nella rete diplomatica consolare, culturale o di altre destinazioni, per raggiungere in massimo 5 anni, il rapporto del 20 per cento di tutto il personale impiegato all'estero è inviato dal Ministero degli affari esteri e il restante 80 per cento deve essere personale assunto in loco. Nell'ambito di tale piano di riassetto è ridefinito il quadro amministrativo necessario sia per il personale di ruolo sia per il personale a contratto assunto in loco. I risparmi prodotti da tale riorganizzazione sono destinati:

                a) 20 per cento allo sviluppo dei servizi consolari decentrati, per gli italiani all'estero e le imprese italiane che operano all'estero;

                b) 20 per cento al miglioramento della diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo e al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane;

                c) 20 per cento alle politiche di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

                d) 40 per cento al bilancio dello Stato per la riduzione del debbiato di Stato».

1.300/2 (testo 3)

MICHELONI

Respinto

All'emendamento 1.300, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la fine dell'anno 2014» con le seguenti: «entro l'anno 2014».

        Conseguentemente:

            al comma 3, sostituire le parole: «la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014» e dopo le parole: «cui si provvede» aggiungere le seguenti: «, per un ammontare pari a 2 milioni di euro,» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, e per un ammontare di 7 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-bis.»;

            dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è ridotta, a decorrere dal 1º agosto 2012, del 15 per cento in misura permanente.

        3-ter. A decorrere dal 1º luglio 2013, gli insegnanti di ruolo che svolgono corsi di lingua e cultura all'estero sono richiamati in Italia.

        3-quater. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2012, a 64 milioni di euro per l'anno 2013 e a 70,3 milioni per l'anno 2014, sono destinati:

            a) per un ammontare pari a 9 milioni di euro per l'anno 2013, a copertura delle eventali spese di cui al comma 3 in caso di elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE nell'anno 2013. In caso di svolgimento delle medesime elezioni nell'anno 2014, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato;

            b) per un ammontare pari a 7 milioni di euro per l'anno 2014, a copertura delle eventali spese di cui al comma 3 in caso di elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE nell'anno 2014. In caso di svolgimento delle medesime elezioni nell'anno 2013, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato;

            c) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

            d) per un ammontare pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, e 18 milioni per il 2014 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

            e) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, al rifinanziamnto della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

            f) per un ammontare pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, al rifinanziamento delle attività di assistenza diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

            g) la restante quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, a 15,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato;

            h) il Ministero degli affari esteri predispone un piano di riassetto del personale impiegato nella rete diplomatica consolare, culturale o di altre destinazioni, per raggiungere in massimo 5 anni, il rapporto del 20 per cento di tutto il personale impiegato all'estero è inviato dal Ministero degli affari esteri e il restante 80 per cento deve essere personale assunto in loco. Nell'ambito di tale piano di riassetto è ridefinito il quadro amministrativo necessario sia per il personale di ruolo sia per il personale a contratto assunto in loco. I risparmi prodotti da tale riorganizzazione sono destinati:

                a) 20 per cento allo sviluppo dei servizi consolari decentrati, per gli italiani all'estero e le imprese italiane che operano all'estero;

                b) 20 per cento al miglioramento della diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo e al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane;

                c) 20 per cento alle politiche di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

                d) 40 per cento al bilancio dello Stato per la riduzione del debbiato di Stato».

1.300

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro la fine dell'anno 2014. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sue successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3 del presente articolo, che il sistema di voto con tecnologia informatica sia sicuro da attacchi deliberati o comunque non autorizzati, garantisca il funzionamento del voto da qualunque inefficienza del materiale o del programma tecnologico e consenta all'elettore di poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento è stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto del principio di segretezza del voto, adeguate all'adozione del sistema di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nonché la modalità di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilità di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati è interdetta o impossibile».

        Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286:

            a) l'articolo 14, comma 1, secondo periodo, è soppresso;

            b) all'articolo 16, comma 5, le parole: ", di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali" sono soppresse;

            c) l'articolo 17 è abrogato;

            d) all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 è soppresso, e i commi 2 e 3 sono abrogati;

            e) gli articoli 19 e 20 sono abrogati.

        1-ter. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento può essere adottato».

1.16

MANTICA, relatore

Ritirato

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, al31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere luogo nell'anno 2014. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione online mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3, che il sistema di voto con tecnologia informatica sia sicuro da attacchi deliberati o comunque non autorizzati, garantisca il funzionamento del voto da qualunque inefficienza del materiale o del programma tecnologico e consenta all'elettore di poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento è stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto del principio di segretezza del voto, adeguate all'adozione del sistema di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nonché la modalità di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilità di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati è interdetta o impossibile».

        Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento può essere adottato.

        1-ter. La legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituita dalle seguenti disposizioni:

Art. 1.

(Istituzione)

        1. Nelle circoscrizioni consolari ove risiede una collettività di cittadini italiani è istituito un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato «Comitato».

        2. Nell'ambito delle circoscrizioni consolari, il numero minimo di cittadini italiani residenti necessario per la formazione di un Comitato è determinato in ventimila in Europa, quindicimila nelle Americhe, diecimila in Asia ed Oceania, cinquemila in Africa.

        3. Ai fini della determinazione della consistenza numerica della collettività in ciascuna circoscrizione consolare fa fede l'elenco dei cittadini ivi residenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

        4. Al fine di garantire l'adeguata rappresentanza delle collettività di minore entità, è istituito un Comitato in ciascun Paese nel quale risiedono almeno cinquemila cittadini italiani. Il Comitato ha sede nella circoscrizione consolare nella quale risiede la collettività italiana più numerosa.

Art. 2.

(Comitati non elettivi)

        1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti di quelli elettivi di cui all'articolo 1.

        2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati, sentite le associazioni italiane ivi residenti e i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero dei Paesi contermini, dall'autorità consolare e sono determinati nel numero di sei.

        3. I Paesi nei quali si procede all'istituzione di Comitati non elettivi sono individuati dal decreto di cui all'articolo 3.

        4. Il numero dei Comitati di tipo non elettivo non può essere superiore al 10 per cento dei Comitati elettivi complessivamente istituiti.

        5. Per il bilancio dei Comitati non elettivi si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 6 per i Comitati elettivi.

Art. 3.

(Decreto del Ministro)

        1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare almeno centottanta giorni prima di ciascuna elezione dei Comitati di cui all'articolo 1, sono individuati:

            a) le sedi dei Comitati da istituire ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, nonché di eventuali ulteriori Comitati, istituiti al fine di garantire una equa distribuzione territoriale dei Comitati medesimi;

            b) il numero dei componenti ciascun Comitato da attribuire a ciascuna circoscrizione elettorale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3;

            c) le sedi degli eventuali Comitati non elettivi, istituiti ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.

(Funzioni e compiti del Comitato)

        1. I Comitati sono organi di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità di accreditamento dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività che svolgerà.

        2. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante, partecipa alle riunioni del Comitato della propria circoscrizione e, in quella sede, o quando particolari circostanze lo richiedano, informa il Comitato in merito alle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

        3. Ai componenti dei Comitati non è, in alcun caso, attribuita la qualifica di pubblici ufficiali.

        4. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale ed opera per la loro realizzazione.

        5. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività di interesse della collettività residente promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che operano nel territorio di riferimento.

        6. L'autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

        7. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

            a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla tutela dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

            b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

            c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggino cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dai predetti ordinamenti, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato sulla natura e sull'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

            d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 6;

            e) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

            f) informa, mediante i mezzi di informazione presenti sul territorio o facendo ricorso ai propri canali informativi, anche telematici, la comunità italiana di riferimento su tutte le materie di competenza.

        8. Ciascun Comitato redige una relazione annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell'ambito della collettività, anche sotto il profilo dell'efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi. Un ulteriore apposito capitolo relaziona sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana ivi residente.

        9. La relazione è trasmessa al capo dell'ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, al presidente dell'lntecomites del Paese in cui opera il Comitato, ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero dello stesso Paese e ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero nella ripartizione di riferimento.

        10. La relazione presentata ai sensi del comma 8 è esaminata in sede di riunione dell'lntercomites, di cui all'articolo 5, alla quale interviene il capo della rappresentanza diplomatica anche per dare riscontro ai quesiti eventualmente in essa contenuti. Nei Paesi in cui non è costituito l'lntercomites, all'esame della relazione è dedicata una riunione del Comitato alla quale interviene il capo della rappresentanza diplomatica anche per dare riscontro ai quesiti eventualmente in essa contenuti.

        11. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun Comitato può formulare proposte all'autorità diplomatico-consolare di riferimento.

        12. Il Ministero degli affari esteri risponde, entro i successivi centottanta giorni, in relazione alle proposte formulate da ciascun Comitato.

Art. 5.

(Comitato dei presidenti)

        1. In ciascun Paese nel quale è formato più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, di seguito denominato «Intercomites». Ne fanno parte due membri per ciascun Comitato: il presidente, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo, ed un ulteriore rappresentante, espressione delle minoranze, all'uopo delegato dal medesimo Comitato.

        2. L'lntercomites si riunisce due volte all'anno, esamina le relazioni presentate da ciascun Comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, ed elabora una relazione generale per il Paese da esaminare in sede di Consiglio generale degli italiani all'estero.

        3. L'Intercomites elegge al proprio interno il presidente.

        4. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui al comma 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati ai quali i singoli membri appartengono.

        5. Alle riunioni dell'Intercomites partecipano il capo della rappresentanza diplomatica e i capi degli uffici consolari, i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero e i parlamentari italiani.

Art. 6.

(Bilancio)

        1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

            a) le rendite dell'eventuale patrimonio;

            b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

            c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;

            d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;

            e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

        2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

        3. Per essere ammesso a ricevere i finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

        4. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

        5. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.

        6. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

        7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche. L'erogazione degli eventuali finanziamenti di cui alla lettera d) del comma 1 non costituisce in alcun caso causa giustificativa per la riduzione dei finanziamenti annuali di cui alla lettera b) del medesimo comma.

        8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, colui che cessa dalla carica ha l'obbligo di consegnare entro dieci giorni tutta la documentazione contabile e amministrativa al nuovo titolare.

        9. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale. La segreteria del Comitato può essere affidata con incarico gratuito anche a un membro del Comitato stesso.

        10. I bilanci del Comitato sono pubblici.

Art. 7.

(Composizione del Comitato ed eleggibilità)

        1. Il Comitato è composto dal presidente e:

            a) da nove membri per le comunità composte da un massimo di cinquantamila residenti;

            b) da dodici membri per quelle composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti;

            c) da diciotto membri per quelle composte da più di centomila residenti.

        2. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni dall'elenco dei cittadini ivi residenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

        3. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di membro del Comitato non è rieleggibile alla medesima carica.

Art. 8.

(Elettorato attivo)

        1. Hanno diritto di voto per l'elezione dei Comitati i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

        2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Art. 9.

(Durata in carica e decadenza dei componenti)

        1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.

        2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

        3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È altresì motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione elettorale, di cui all'articolo 12, comma 1, in cui era stato eletto.

        4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia tre sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, sentiti i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero del Paese ove ha sede il Comitato, il Ministro degli affari esteri dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

Art. 10.

(Membri stranieri di origine italiana)

        1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana di riferimento.

        2. I membri da cooptare sono designati dai capi delle rappresentanze diplomatiche su proposta dello stesso Comitato, che a tal fine si consulta con le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare. I membri cooptati non possono superare il numero di due unità nei Comitati composti da nove membri, di tre unità nei Comitati composti da dodici membri e di quattro unità nei Comitati composti da diciotto membri.

        3. I membri cooptati durano in carica quanto i membri eletti e partecipano alle sedute con diritto di voto.

Art. 11.

(Indizione delle elezioni)

        1. Le elezioni dei Comitati sono indette dal capo dell'ufficio consolare almeno novanta giorni prima del termine di scadenza del precedente mandato, con decreto che indica una data di svolgimento entro il decimo giorno successivo al suddetto termine. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

        2. L'indizione delle elezioni e la data del loro svolgimento sono portate a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e ogni altro mezzo di informazione, anche telematico.

Art. 12.

(Sistema elettorale e formazione delle liste)

        1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. A ciascun Comitato corrisponde una circoscrizione elettorale, che può essere composta da uno o più collegi.

        2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente del Comitato. L'assegnazione dei seggi avviene su base proporzionale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

        3. I collegi elettorali sono determinati in base ai Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun collegio elettorale esprime un numero di componenti il Comitato proporzionale alla consistenza numerica della collettività ivi residente. A tal fine, in ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste, secondo le modalità di cui al presente articolo. Il numero di componenti il Comitato espresso da ciascun collegio elettorale è individuato con il decreto di cui all'articolo 3.

        4. A pena di inammissibilità, le liste devono garantire una presenza minima di un terzo di candidati per ciascun genere e di un terzo di candidati di età inferiore a trentacinque anni.

        5. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a venticinque per le collettività composte da un massimo di cinquantamila residenti, non inferiore a cinquanta per le collettività composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti, e non inferiore a settantacinque per le collettività composte da più di centomila residenti.

        6. I sotto scrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

        7. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

        8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari. Non possono, altresì, essere candidati gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e periodica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano di importo annuo superiore a 5.000 euro.

Art. 13.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

        1. Le liste di candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito con decreto presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 20.

        2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Del comitato non possono far parte i candidati.

        3. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni italiane presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 20.

        4. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate.

        5. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 14.

(Espressione del voto)

        1. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti. Se l'elettore esprime un numero di preferenze superiore al massimo consentito, i voti di preferenza sono nulli ma il voto di lista è valido.

        2. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

        3. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Art. 15.

(Ripartizione dei seggi)

        1. Alla lista elettorale che ha riportato la maggioranza dei voti validi è attribuita la metà più uno dei seggi del Comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste, in misura proporzionale ai voti conseguiti. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. Il primo seggio è assegnato al candidato presidente della lista. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

        2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

        3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista il cui candidato ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi si considera la lista con il candidato più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.

Art. 16.

(Proclamazione degli eletti)

        1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e del presidente, e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

        2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 2.

Art. 17.

(Poteri e funzioni del presidente)

        1. È proclamato eletto presidente del Comitato il candidato presidente collegato alla lista elettorale che ha riportato il maggior numero di voti validi.

        2. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Comitato.

        3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.

Art. 18.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

        1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un terzo dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

        2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età. È eletto, altresì, un secondo Vicepresidente tra i membri della minoranza del Comitato.

        3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

Art. 19.

(Sedute del Comitato e validità delle deliberazioni)

        1. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

        2. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

        3. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

        4. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

        5. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti nel Paese e i parlamentari italiani.

Art. 20.

(Regolamento di attuazione)

        1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione della presente legge».

1.9

PEDICA

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogata».

        Conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: «e del Consiglio generale».

1.8

PEDICA

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.300

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:«e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)», conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole:«entro sei mesi», con le seguenti: «entro due mesi», conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, sopprimere le parole:«e del Consiglio generale».

1.7

PEDICA

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.300

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:«e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)», conseguentemente, nel titolo del decreto legge, sopprimere le parole:«e del Consiglio generale».

1.1

FANTETTI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2014» con le seguenti: «contemporaneamente alle elezioni politiche in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3».

1.13

MICHELONI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.300

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:«nell'anno 2014» con le seguenti: «entro il 1º marzo 2013»

        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «per l'anno 2014» con le seguenti: «per l'anno 2013».

1.12

MICHELONI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.300

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:«entro sei mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».

1.11

MICHELONI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione» inserire le seguenti: «e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale, anche».

        Conseguentemente:

            al comma 3, sostituire le parole: «la spesa di 2 milioni di euro» con le seguenti: «la spesa di 8 milioni di euro» e dopo le parole: «cui si provvede» inserire le seguenti: «, per un ammontare pari a 2 milioni di euro,» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, e per un ammontare di 6 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-bis»;

            dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

         «3-bis. L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 è ridotta, a decorrere dal 1º agosto 2012, del 15 per cento in misura permanente.

        3-ter. A decorrere dal 1º agosto 2013, gli insegnanti di ruolo che svolgono corsi di lingua e cultura all'estero sono richiamati in Italia.

        3-quater. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-bis, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2012 e a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, e di cui al comma 3-ter, pari 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinati:

            a) per un ammontare pari a 6 milioni di euro per l'anno 2013, a copertura delle spese di cui al comma 3;

            b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

            c) per un ammontare pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

            d) per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

            e) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

            f) la restante quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e a 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato».

1.14

CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, MICHELONI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.300

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:« della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione» inserire le seguenti: «e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale, anche».

1.102

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. I risparmi di spesa, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati:

            a) per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

            b) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

            c) per un ammontare pari a 700 mila euro per l'anno 2012 al funzionamento dei Comites».

1.15

CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, MICHELONI

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. I risparmi di spesa, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio all'anno 2013 delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati:

            a) per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

            b) per un ammontare pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'Estero in condizioni di indigenza;

            c) per un ammontare pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2012 al funzionamento dei Comites e dei CGIE».

1.500

I RELATORI

V. testo 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. I risparmi di spesa, pari a 1 milione 539.000 euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza».

1.500 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. I risparmi di spesa, pari a 3.539.000 euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati:

a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) per un ammontare pari a 1.339.000 euro per l'anno 2012 al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

c) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2012 al funzionamento dei Comites.».

1.200 (già 2.1)

FANTETTI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. il comma 1 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989 n. 368, modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198 è sostituito dal seguente:

        "1. Il CGIE è composto da sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero". Il comma 5 è soppresso».

1.201 (già 2.3)

FANTETTI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. All'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) dopo le parole: "In ogni circoscrizione consolare" sono inserite le seguenti: ", intesa come area geografica di cui è competente una cancelleria consolare, un consolato, un vice consolato o un'agenzia consolare";

                2) le parole: "tremila cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila cittadini";

            b) il comma 3 è abrogato».

1.202 (già 2.2)

FANTETTI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. All'articolo 15 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: "cento" e: "duecento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "duecento" e "quattrocento";

            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni dei Comitati. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o movimenti politici che hanno conseguito almeno tre seggi in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico ovvero da un loro rappresentante appositamente designato in ciascun ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari. La designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o movimenti politici rappresentativi di minoranze linguistiche che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati"».

1.203 (già 2.4)

FANTETTI

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «3-bis. L'articolo 21 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

        "Art. 21. - (Ripartizione dei seggi). - 1. Alla lista che ha riportato il maggiore numero di voti è attribuito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Comitato, qualora abbia raggiunto una percentuale inferiore, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. A tale fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

        2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

        3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista il cui consigliere ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla lista con il consigliere più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.

        4. Il presidente del Comitato è eletto tra i consiglieri della lista che ha riportato più voti"».

        3-ter. 1. L'articolo 23 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è abrogato.