il processo di razionalizzazione e snellimento degli apparati amministrativi degli enti locali e le iniziative di contenimento dei "costi della politica" hanno trovato una delle maggiori e più significative espressioni nelle disposizioni introdotte all'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, rubricato "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali";
il contenuto di tale disposizione, che ha ulteriormente inciso sulla composizione degli organi di governo dei Comuni di minor dimensione demografica, obbligandoli altresì ad attuare forme di gestione associata dei servizi e delle funzioni facenti loro capo, ha alimentato un ampio dibattito, nel quale non sono mancate analisi, critiche e proposte emendative, ispirate, sostanzialmente, dal timore che le scelte legislative possano risultare dannose per la stessa sopravvivenza degli enti direttamente coinvolti e, soprattutto, produrre un contenimento della spesa pubblica modesto, rispetto alla aspettative ed alle previsioni;
in questo scenario si inserisce l'accorato appello, già rivolto al Ministero, dei sindaci dei 38 Comuni facenti parte della Comunità montana Valle Brembana, nel cui territorio, che costituisce una porzione rilevante della provincia di Bergamo, vivono, complessivamente, 43.441 abitanti, i quali hanno manifestato delle preoccupazioni in merito agli effetti negativi che conseguirebbero dall'applicazione della citata disposizione e di quelle, contenute nella legge n. 42 del 2009, nel decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e nel decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che già avevano inciso sull'assetto delle piccole realtà locali;
le osservazioni degli amministratori dei Comuni montani in questione si muovono lungo una duplice linea. Da un lato, la significativa riduzione della composizione numerica degli organi di governo dei piccoli Comuni (e, in quelli con popolazione fino a 1.000 abitanti, la soppressione delle giunte comunali) consegna agli amministratori di questi Comuni una prospettiva di amministrazione quasi solitaria, in realtà nelle quali la dotazione organica degli uffici comunali è spesso assai esigua e non sempre in grado di offrire adeguate professionalità a supporto dell'azione degli amministratori. Dall'altro, è oggetto di perplessità la previsione normativa di forme gestionali delle funzioni comunali connotate dall'obbligatorietà tout court dello schema associativo (per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, attraverso la stipula di convenzioni o la creazione di unioni, come stabilito dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, mediante la costituzione dell'unione municipale);
è infatti opinione degli amministratori dei Comuni della Val Brembana che il modulo associativo, per poter conseguire i risultati attesi, non possa non tener conto di alcuni fattori, quali sono, su tutti, le peculiarità del territorio e l'efficacia - in termini di convenienza economica e di qualità del "prodotto" - dei rapporti convenzionali o di unione di Comuni già in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
invero, in realtà montane spesso connotate da grandi distanze e obiettive difficoltà negli spostamenti da un comune all'altro, per quanto "contermini" dal punto di vista del limite territoriale, il percorso associativo può risultare assai problematico, anche da un punto di vista logistico, e determinare costi non irrilevanti per il funzionamento degli uffici;
tenuto conto che:
i Comuni brembani, grazie anche all'azione della Comunità montana di riferimento, hanno sviluppato, ormai da diversi anni, forme collaborative e convenzionali di grande valore ed efficacia, esemplari sia sotto il profilo dei costi, molto contenuti, posti a carico dei cittadini, sia sotto il profilo della qualità, spesso elevatissima, dei servizi erogati: è il caso, per esempio, delle numerose convenzioni, attualmente in vigore, per la gestione associata dei plessi scolastici e del servizio di trasporto degli alunni o delle convenzioni per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti o quelle, ancora, riguardanti i servizi sociali e di assistenza domiciliare agli anziani ed ai portatori di handicap. Si tratta di modelli organizzativi ormai consolidati e che hanno consentito di erogare in modo efficiente ed economicamente vantaggioso per la collettività i principali servizi di competenza comunale;
i Sindaci del territorio, tra i quali l'interrogante, sostengono che è un'operazione della quale non è possibile prevedere i risultati quella di dover adattare forme di gestione associata dei servizi già collaudate da anni a schemi normativi che sembrano, nella loro attuale formulazione, non tenere nella dovuta considerazione le specificità locali ed il valore delle esperienze già in atto,
si chiede di sapere:
quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito a quanto esposto;
se non ritenga necessario proporre ogni possibile, urgente modifica alla menzionata normativa, capace di restituire adeguata elasticità al rigoroso itinerario tracciato dal legislatore, pur nella consapevolezza che la delicata e difficile fase che attraversa il Paese rende ineludibile e, quindi, porta a condividerlo negli obiettivi di massima, il percorso finalizzato a snellire gli apparati amministrativi e razionalizzare le funzioni svolte dagli enti locali.
(4-07766)