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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 749 del 21/06/2012


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo (24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24)

Revisione della Costituzione (216)

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873)

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086)

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114)

Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218)

Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548)

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319)

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

    1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»;

        b) al terzo comma, le parole: «venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «ventuno anni di età»;

        c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

1.200

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.201

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione). - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è eletta mediante sorteggio. La legge costituzionale disciplina le modalità del sorteggio tra coloro che soddisfano i requisiti di cui al terzo comma.";

            b) al terzo comma, le parole: "venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto anni di età".

        2. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono eletti mediante sorteggio. La legge costituzionale disciplina le modalità del sorteggio tra coloro che soddisfano i requisiti di cui al secondo comma";

            b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno,".

        3. Ogni comune della Repubblica concorre alla redazione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di deputato e l'albo delle persone idonee all'ufficio di senatore, in ragione di otto nominativi per albo se il comune supera il milione di abitanti, di sei nominativi per albo se il comune supera i cinquecentomila abitanti, di quattro nominativi per albo se il comune supera i centomila abitanti, di due nominativi per albo se il comune supera i ventimila abitanti e di un nominativo per albo se il comune non supera i ventimila abitanti. La inclusione del predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

            a) essere elettore del comune;

            b) avere superato il diciottesimo anno di età per l'albo dei deputati ed il trentacinquesimo anno d'età per l'albo dei senatori.

        4 Per designare il componente del Comune a ciascuno degli albi di cui al comma 3 alla data di svolgimento delle rispettive elezioni parlamentari la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata cinque giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, procede al sorteggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune. Il sindaco porta a conoscenza degli interessati l'avvenuto sorteggio da parte della commissione elettorale comunale comunicando ai medesimi la loro facoltà di rinunziare, entro il termine di cinque giorni, all'iscrizione nell'albo.

        5. Decorso il termine di cui al comma 4 la commissione procede ad un nuovo sorteggio per integrare l'albo ai fini del raggiungimento del numero di spettanza di ogni comune. La commissione elettorale comunale provvede all'iscrizione nell'albo delle persone sorteggiate, che non abbiano esercitato la facoltà di rinunzia, che risultino essere in possesso dei prescritti requisiti. Successivamente la parte dell'albo di competenza del comune è approvata e sottoscritta da tutti i componenti della commissione elettorale comunale.

        6. La parte dell'albo formata ai sensi del comma 5 è depositata nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

        7. Una copia della parte dell'albo approvata ai sensi del comma 5 unitamente a copia del verbale delle operazioni effettuate dalla commissione elettorale comunale, viene immediatamente inviata alla commissione elettorale mandamentale ai fini degli adempimenti di cui ai commi 8 e 9.

        8. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.

        9. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso, a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale mandamentale.

        10. La commissione elettorale mandamentale scaduti i termini di cui ai comma 9, verifica, entro i successivi dieci giorni, la regolarità della formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi presentati. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

        11. La commissione elettorale mandamentale, scaduti i termini di cui al comma 10,completa la formazione di ciascun albo mediante sorteggio tra tutti i designati a livello comunale, effettuato con le modalità di cui al comma 4 in ragione di un componente per ciascuna carica. Indi, con gli adempimenti di cui ai commi 5, 6 e 7, i nominativi dei sorteggiati sono trasmessi, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e all'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, i quali procedono all'ultimo sorteggio, in ragione dei seggi spettanti all'ambito geografico di loro competenza».

1.202

PORETTI, PERDUCA

Respinto

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione). - 1. All'articolo 56, al terzo comma, le parole: "venticinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto anni".

        2. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono eletti mediante sorteggio. La legge costituzionale disciplina le modalità del sorteggio tra coloro che soddisfano i requisiti di cui al secondo comma.";

            b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno".

        3. Ogni comune della Repubblica concorre alla redazione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di senatore, in ragione di otto nominativi se il comune supera il milione di abitanti, di sei nominativi se il comune supera i cinquecentomila abitanti, di quattro nominativi se il comune supera i centomila abitanti, di due nominativi se il comune supera i ventimila abitanti e di un nominativo se il comune non supera i ventimila abitanti. La inclusione del predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

            a) essere elettore del comune;

            b) avere superato il trentacinquesimo anno d'età.

        4. Per designare il componente del Comune all'albo di cui al comma 3 alla data di svolgimento delle elezioni parlamentari la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata cinque giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, procede al sorteggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune. n sindaco porta a conoscenza degli interessati l'avvenuto sorteggio da parte della commissione elettorale comunale comunicando ai medesimi la loro facoltà di rinunziare, entro il termine di cinque giorni, all'iscrizione nell'albo.

        5. Decorso il termine di cui al comma 4, la commissione procede ad un nuovo sorteggio per integrare l'albo ai fini del raggiungimento del numero di spettanza di ogni comune. La commissione elettorale comunale provvede all'iscrizione nell'albo delle persone sorteggiate, che non abbiano esercitato la facoltà di rinunzia, che risultino essere in possesso dei prescritti requisiti. Successivamente la parte dell'albo di competenza del comune è approvata e sottoscritta da tutti i componenti della commissione elettorale comunale.

        6. La parte dell'albo formata ai sensi del comma 5 è depositata nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

        7. Una copia della parte dell'albo approvata ai sensi del comma 5, unitamente a copia del verbale delle operazioni effettuate dalla commissione elettorale comunale, viene immediatamente inviata alla commissione elettorale mandamentale ai fini degli adempimenti di cui ai commi 8 e 9.

        8. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.

        9. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso, a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale mandamentale.

        10. La commissione elettorale mandamentale, scaduti i termini di cui al comma 9. verifica, entro i successivi dieci giorni, la regolarità della formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi presentati. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

        11. La commissione elettorale mandamentale, scaduti i termini di cui al comma 8, completa la formazione di ciascun albo mediante sorteggio tra tutti i designati a livello comunale, effettuato con le modalità di cui al comma 4, in ragione di un componente per ciascuna carica. Indi, con gli adempimenti di cui ai commi 5, 6 e 7, i nominativi dei sorteggiati sono trasmessi all'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, che procede all'ultimo sorteggio, in ragione dei seggi spettanti all'ambito geografico di loro competenza».

1.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione) - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto sulla base di collegi territoriali. Ogni collegio ha un minimo di 90.000 e un massimo di 100.000 elettori.

        L'accertamento e la conseguente redistribuzione dei collegi calcolato sulla base dell'ultimo censimento generale della popolazione spetta ad una commissione stabilita dalla legge.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età"».

1.204

MUSSO, PORETTI, PERDUCA, BRUNO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

        La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

        La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

        L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.

        Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.205

NESPOLI, NANIA, CORONELLA, PORETTI (*), BATTAGLIA (*)

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche all'Articolo 56 della Costituzione). - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è abrogato;

            b) il quarto comma è sostituito con il seguente: "Il numero dei Deputati e la ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni sono demandati alla legge"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.206

CALDEROLI, DIVINA

V. testo corretto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Numero dei deputati) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecento".

        2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

        3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.206 (testo corretto)

CALDEROLI, DIVINA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Numero dei deputati) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecento".

        2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento";

            b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

            c) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

            d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento";

            e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

1.208

CALDEROLI, DIVINA

Respinto

 Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Numero dei deputati) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecentoquindici".

        2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

        3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione le parole: ", fatto salvo Il numero del seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».

1.209

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1.- (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione). - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di 618. Le circoscrizioni Estero eleggono 12 Delegati con funzione di osservatori del processo legislativo ma senza diritto di voto"».

1.210

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto"».

1.211 (testo 2)

DEL PENNINO, AMATO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        1) Sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di cinquecento";

        2) Sostituite la lettera c) con la seguente:

            c) al quarto comma sono soppresse le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita con la seguente: «cinquecento"».

        All'articolo, premettere il seguente:

        «Art. 01. - (Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione). - 1. All'articolo 48 della Costituzione sono soppresse le parole da: "A tal fine" sino a: "determinati dalla legge"».

1.212

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinquecentootto» con la seguente: «trecentoquattro» e la parola: «otto» con la parola: «quattro».

        Conseguentemente, alla lettera c) sostituire la parola: «cinquecento», con la seguente: «trecento».

1.14

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «cinquecentootto» con la seguente: «trecentoquindici».

1.213

FISTAROL

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            «a) alla lettera a) sostituire la parola: "cinquecentootto" con la seguente: "trecentocinquanta", e la parola: "otto" con la seguente: "dodici"»;

            b) alla lettera c) sostituire la parola: "cinquecento" con la seguente: "trecentotrentotto"».

1.214 (testo 2)

PASTORE, VITALI, SARO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            «1) alla lettera a) sostituire la parola: "cinquecentootto" con la seguente: "cinquecento"»;

            2) alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: "otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

            3) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

                c-bis) al quarto comma, sono soppresse le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero"».

        Conseguentemente, all'articolo 1, premettere il seguente:

        «Art. 01. - All'articolo 48, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l'effettività e la personalità"».

1.215

MICHELONI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, FANTETTI

Ritirato

Al comma 1, lettera a) sostituire parola: «cinquecentootto» con la seguente: «cinquecento» e la parola: «otto» con la seguente: «dieci».

1.216

MICHELONI, TONINI, RANDAZZO, BERTUZZI, FANTETTI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire parola: «cinquecentootto» con la seguente: «cinquecentodieci» e sostituite la parola: «otto» con la seguente: «dieci».

1.217

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            «a) alla lettera a) sopprimere le parole: "otto dei quali eletti nella circoscrizione estero";

            b) sostituire la lettera b) con la seguente:

            "b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,"».

1.218

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

1.219

CALDEROLI, DIVINA

Id. em. 1.218

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

1.220

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera a); sostituire la parola: «otto» con la seguente: «cinque».

1.221

MICHELONI, PEGORER, TONINI, RANDAZZO, BERTUZZI, FANTETTI

Ritirato

Al comma 1, lettera a) sostituite la parola: «otto» con la seguente: «dieci».

1.222

MOLINARI

Respinto

Sostituire la lettera b) del comma 1 con la seguente:

            b) il terzo comma è abrogato.

1.223

PARDI

Respinto

Sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo"».

1.224

BELISARIO

Respinto

        Sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto venti anni. La legge stabilisce la ineleggibilità di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva"».

1.225

POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al terzo comma, dopo le parole: "a deputati" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite di due legislature," e le parole: "venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno anni di età"».

1.226

FLERES, PROCACCI (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al terzo comma, dopo le parole: "a deputati" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite di tre legislature," e le parole: "venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno anni di età"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.227

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «diciotto».

1.228

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 1.227

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «diciotto».

1.27

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «trecentodiciotto».

1.229

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani"».

1.230

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «c-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

        "La legge disciplina in casi in cui non possono essere candidati coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo ed i casi di decadenza degli eletti che sono stati condannati in via definitiva"».

1.231

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «c-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

        "La legge dispone la incandidabilità di coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette, con particolare riferimento ai settori della finanza e delle comunicazioni di rilevanza nazionale"».