PARDI (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARDI (IdV). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, il Gruppo Italia dei Valori avanza una proposta di non passaggio all'esame degli articoli, soprattutto con riferimento all'articolo 7 del provvedimento, che modifica l'articolo 72 della Costituzione, frutto della riformulazione estemporanea di un emendamento presentato in Commissione.
A nostro parere, non vi è stata un'adeguata ponderazione, con ciò riscrivendosi il procedimento legislativo. L'esito della formulazione appare, fin dalla prima lettura, abbastanza oscuro ed astruso e rischia di pregiudicare seriamente la comprensibilità dell'iter di approvazione delle leggi. Il potere legislativo esce terremotato, a cominciare dalla titolarità ad esercitarlo. Richiamo il primo comma dell'articolo 72, come riformulato, che esordisce con l'affermazione secondo cui «i disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere», salvo poi complicare, in modo quasi indecifrabile, il rapporto tra iniziativa legislativa, assegnazione, esame e riesame dei disegni di legge, badando soltanto a salvaguardare le attribuzioni del Governo.
Si prevede, ad esempio, che, oltre ad alcuni casi tassativi, la funzione legislativa venga esercitata «in forma collettiva». Tale dicitura è usata al secondo comma, primo e secondo periodo, dell'articolo 72, come riformulato, mentre al terzo comma è utilizzata l'espressione «collettivamente».
Tale differenza impone un momento di riflessione. «La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale»: penso che anche i colleghi della Lega Nord abbiano da ridire su questo punto. Questo assunto ambiguo può, di per sé, scardinare ogni differenziazione di competenza, non solo tra Camera e Senato, apparentemente lasciando al solo Governo la possibilità di presentare disegni di legge finalizzati a «garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica», ma anche tra Stato e Regioni.
Si rischia di compromettere, nei fatti, il riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione. In altri termini, si ammette in modo del tutto esplicito che, anche nelle materie di potestà legislativa esclusiva delle Regioni, possa ammettersi una inedita potestà statuale che, però, è inammissibile ai sensi dello stesso articolo 117 (ciò e desumibile dal fatto che al terzo comma, dell'articolo 72, come modificato, si citano espressamente solo le materie concorrenti in riferimento all'iniziativa legislativa al Senato). In realtà, l'articolo 120 della Costituzione menziona l'unità giuridica ed economica con riguardo, però, ai poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli organi delle Regioni e degli enti locali. Ancorare l'esercizio normativo statuale a questo concetto vago, negandolo a quello che costituzionalmente spetterebbe alle Regioni, è incompatibile con la forma di Stato repubblicana disciplinata dalla riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Non solo. Secondo questo criterio si precluderebbe al singolo parlamentare o anche ad un Gruppo di presentare disegni di legge aventi tale rilevante finalità, dal momento che il testo si riferisce solo ai disegni di legge del Governo. Oppure, in caso opposto, si potrebbe verificare il paradosso per cui due testi di identica formulazione, e quindi aventi rilevanza ai fini dell'unità giuridica e economica di cui si parla, prevedano procedure diverse per il solo esclusivo fatto che uno è presentato dal Governo e l'altro da un deputato o da un senatore. Chi decide se un disegno di legge persegue questa finalità? Chi è il giudice ultimo della garanzia di unità giuridica ed economica? Il presentatore della legge, cioè il Governo stesso, i Presidenti delle Camere, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo di ciascun ramo del Parlamento? Non si dice niente in proposito. Rimane un vuoto.
Ancora, cosa significa in questo contesto parlare di unità giuridica e di unità economica? Si riprende una formula usata dalla Costituzione tedesca, dove però l'architettura parlamentare è molto diversa, o si distorce una formula presente nella nostra Costituzione, all'articolo 120 appunto.
Ma i problemi dell'articolo 72, come riformulato, non si esauriscono in questi rilievi. In esso si afferma che l'esame dei disegni di legge e questo è il punto chiave, signori colleghi ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere e, successivamente, si differenziano i casi di avvio dell'esame. Ma l'avvio dell'esame è cosa diversa dalla presentazione e se ne deduce che sia senatori che deputati potrebbero presentare disegni di legge su qualsiasi materia, salvo poi vederli assegnare ad un ramo del Parlamento di cui non fanno parte. Infatti, prima si disciplina l'avvio dell'esame e poi l'assegnazione, e qui c'è una chiara inversione immotivata dell'ordine logico e giuridico: prima ci deve essere l'assegnazione, poi l'avvio dell'esame. Quindi, si arriverebbe al caso in cui il presentatore di un disegno di legge potrebbe non discuterlo.
Ma c'è un'ulteriore complicazione: si legge che l'avvio della discussione di un testo ha «inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica...». Beh, stiamo parlando di disegni di legge e quindi sono sempre e comunque leggi della Repubblica. Non sembra che qui si possa trattare di leggi regionali. Oppure si vuole semplicemente riferirsi alla riserva di Assemblea? Ma questa era prevista nel testo base; poi è stata eliminata con la riformulazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 7 del disegno di legge. Quindi, un punto cardine di partenza c'era, ma viene eliminato.
Nel medesimo comma torna poi dalla finestra un avverbio che era uscito dalla porta nella prima formulazione. Si dice infatti che sono di competenza del Senato i disegni di legge che trattano «prevalentemente» le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119. Il «prevalentemente», è stato osservato con sapienza da moltissimi colleghi, si presta a raggiri di ogni sorta. Possiamo provare ad immaginare che, nel caso in cui la maggioranza di turno sia meno forte alla Camera, il Governo possa infilare una riforma rilevantissima (che per materia potrebbe spettare alla Camera) in un testo che riguarda «prevalentemente» altra materia. In tal modo potrebbe ottenere l'affidamento dell'esame al Senato. Infatti, non a caso è stato fatto sparire il riferimento alla omogeneità dei disegni di legge. In merito vorrei fare un appunto non pignolo: ciò entra in grave contraddizione con i continui richiami del Presidente della Repubblica sull'importanza dell'omogeneità dei disegni di legge e la loro corrispondenza al titolo.
Il testo è disseminato di trappole di questo genere, che alla fine complicano, anziché semplificare, le procedure attuali, già di per sé abbastanza farraginose. Ciò significa - come accennavo prima nella replica, ma si entrerà nella tecnica legislativa quando esamineremo gli emendamenti - che avremo sì un bicameralismo, ma un bicameralismo confuso, arbitrario, sovraccarico, non certamente reso diverso o "non perfetto" secondo la dizione originaria.
Leggi e decreti omnibus, in spregio alla legge n. 400 del 1988 e ai Regolamenti parlamentari, potranno continuare a farla da padrone, anche perché, con irragionevole preclusione, la decisione dei Presidenti sull'assegnazione e sulla prevalenza viene definita «non sindacabile in alcuna sede». Bisogna poi vedere cosa voglia dire questa formula misteriosa. Come possano i Regolamenti di ciascuna Camera disciplinare l'intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento resta un mistero, ma anche questo è stato scritto nella riforma che stiamo esaminando. Il bicameralismo resta, ma le Camere perdono ogni potere effettivo; l'unico potere che rimane è quello del Governo.
Veniamo da un periodo in cui circa il 95 per cento delle leggi pubblicate è di iniziativa governativa, con l'esito catastrofico che si è visto in termini sociali, economici e anche di qualità della legislazione. Ora siamo arrivati al punto che costituzionalizziamo questo stato di fatto. Tanto varrebbe essere radicali ed escludere il potere di iniziativa legislativa in capo ai parlamentari e conferirlo solo al Governo, così legislativo ed esecutivo sono riuniti per l'eternità.
A nulla serve ribadire - come fa l'articolo 7 - che la procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Non serve a nulla, perché non esiste più alcuna procedura normale, che viene cancellata da questo tipo di prassi. Per mutuare i parametri dalla legislazione emergenziale, si avrebbe anche per le leggi una procedura unica e con termini perentori; nel diritto amministrativo questa si chiama autorizzazione.
Stiamo costituzionalizzando il principio per cui il Parlamento legifera solo se il Governo lo autorizza, cristallizzando nella Carta costituzionale una patologia del sistema che ha portato l'Italia nello stato in cui si trova adesso.
Per tali motivi, il nostro Gruppo insiste sulle proprie ragioni e ritiene non vi siano le condizioni per procedere all'esame degli articoli. (Applausi dal Gruppo IdV).
PASTORE (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (PdL). Signor Presidente, vorrei sottolineare che tra gli emendamenti dichiarati improponibili vi è anche lo 01.203, che fa riferimento alla Parte prima della Costituzione, ma che è funzionale alla normativa contenuta nella Parte seconda in merito alla composizione della Camera e del Senato. L'emendamento, infatti, riguarda la soppressione della Circoscrizione estero e la previsione che i nostri concittadini all'estero possano votare per corrispondenza, possibilità che oggi non è costituzionalmente ammissibile. Ora capisco, Presidente, che la collocazione sia ritenuta impropria, però è evidente che l'emendamento 01.203 è strumentale all'oggetto del provvedimento.
Se se si mantenesse nell'articolo 48 la Circoscrizione estero è chiaro che saremmo obbligati ad indicare nel numero dei parlamentari quelli eletti nella circoscrizione Estero. Allora, Presidente, per far superare agli Uffici e a lei le perplessità sulla collocazione dell'emendamento 01.203, vorrei riformulare l'emendamento 1.214, inserendo, alla fine, il testo dell'emendamento 01.203, preceduto dalla parola «conseguentemente».
Questo consentirebbe di rispettare la regola che la Presidenza ha individuato nella collocazione degli emendamenti e, al tempo stesso, di intervenire - credo sia impensabile non farlo - sulla normativa costituzionale in materia di circoscrizione Estero. In caso contrario, si impedirebbe una discussione su questo argomento che, invece, merita un approfondimento, naturalmente con esiti non scontati, ma che saranno senz'altro da tutti rispettati.
PRESIDENTE. Senatore Pastore, le chiedo di far pervenire alla Presidenza il testo riformulato dell'emendamento 1.214, che esamineremo con la dovuta attenzione.
Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.
GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Pardi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252
PRESIDENTE. Colleghi, poiché la seduta terminerà alle ore 20 e i senatori che intendono intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti sono circa 20, per una questione di coerenza sistemica, propongo di dedicare il tempo residuo all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 e rinviare quindi le votazioni alla seduta antimeridiana di domani.
Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, le nostre norme e il Regolamento ci impongono, e mi impongono, di fare ossequio senza appello a quelle che sono state le sue decisioni relativamente all'ammissibilità degli emendamenti relativi a testi da premettere all'articolo 1.
Sotto questo maglio cade anche il mio emendamento 01.206, che, per l'eventuale cortesia di colleghi interessati, si occupa dell'articolo 49 della Costituzione, quello relativo ai partiti, in cui propongo che, dopo il primo comma, si dica: «I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge».
Ora, l'onorevole Presidente ha dichiarato improponibili questi emendamenti, compreso il mio, sul riflesso che si occuperebbero della Parte prima della Carta costituzionale, mentre il disegno di legge contiene modifiche alla Parte seconda della Carta costituzionale. Mi permetterà, signor Presidente, di ritenere questa decisione molto formale... (Brusìo).
PRESIDENTE. Colleghi, se continua così, io sospendo la seduta. Non è possibile procedere così. Chi non è interessato è pregato di lasciare l'Aula. Questo non è un salotto.
Senatore Benedetti Valentini, la invito a proseguire il suo intervento.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). É una decisione molto formale, mentre ciò che attiene ai partiti come strumenti di veicolazione del consenso democratico, della formazione delle stesse Camere parlamentari e anche della forma di Governo, che sono argomenti dei quali ci occuperemo a piene mani e a piene testa nel prosieguo dell'esame di questo importante provvedimento, a mio modesto parere, dal punto di vista sostanziale, se esuliamo da un mero formalismo, è assolutamente in tema.
Voglio quindi esprimere il mio profondo rammarico per il fatto che questo argomento non possa essere affrontato in questa sede, che avrei visto assolutamente prioritaria e precipua. Ricordo ai colleghi, non certo alla Presidenza, che intervenendo in discussione generale, mi sono permesso di dire in apertura che io apprezzo profondamente e sinceramente il lavoro che hanno svolto coloro che hanno lavorato istruttoriamente a preparare i testi sui quali dovremo misurarci. E lo dico con assoluta sincerità, perché hanno svolto un lavoro realistico, comunque, allo stato dell'arte. Ma chi pensasse di rispondere allo stato d'animo che c'è nel Paese, nella nostra popolazione, semplicemente con questo tipo di riforma e non affrontando il tema prioritario del riconoscimento giuridico dei partiti e della loro disciplina è fuori della realtà. (Applausi del senatore Perduca).
Aggiungo che stiamo esaminando, proprio in 1a Commissione, e per altri versi anche in altre Commissioni si stanno esaminando questi argomenti, la questione del finanziamento e della disciplina del finanziamento dei partiti, dei Gruppi parlamentari, dei rimborsi elettorali e, più vastamente, del finanziamento dei partiti. Cioè, ci stiamo preoccupando di aspetti importantissimi, ma che sono segmenti della problematica della vita dei partiti e della loro organizzazione e credibilità democratica, e noi ci permettiamo, consentitemi questa espressione, onorevoli colleghi, di affrontare una riforma costituzionale senza mettere mano al primo strumento di articolazione democratica del consenso che sono, appunto, i partiti politici.
Concludo con il dire che solo chi ha speso, come tanti di voi (posso dire di noi), gli anni migliori e la parte essenziale della propria vita, sia pure in modo non professionale, nella vita politica, nella vita del partito e dei partiti, sente disperatamente in questo momento l'esigenza, il diritto e il dovere di disciplinare giuridicamente i partiti, e che questa sia l'operazione prodromica, preliminare e pregiudiziale rispetto a qualunque altro tipo di intervento costituzionale.
Questo mi sono permesso di esporre alla cortese attenzione della Presidenza per dire che ritengo, con profondo rammarico, meramente formalistica la decisione di non ammettere questo mio emendamento sotto il profilo del fatto che esula dalla Parte seconda della Costituzione e si occupa della Parte prima, perché a mio parere, dal punto di vista, sostanziale, l'argomento c'entra, eccome, ed è addirittura condizionante. Quindi, dal punto di vista della forma e della procedura mi appello alla Presidenza perché possa ripensare e riconsiderare su questo punto la sua decisione, eventualmente riaprendo il dibattito a questo fondamentale e pregiudiziale argomento.