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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 746 del 19/06/2012


GASPARRI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta legge Gozzini), è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, l'articolo 41-bis, volto a prevedere la sospensione in tutto o in parte dell'applicazione delle regole di trattamento previste dall'ordinamento medesimo;

il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato il regime carcerario del 41-bis per il boss della mafia Antonino Troia, condannato all'ergastolo per la strage di Capaci in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta;

come si apprende dalla lettura di numerosi quotidiani del 19 giugno 2012, secondo i giudici del Tribunale di sorveglianza che hanno revocato la misura detentiva speciale, il provvedimento di proroga del carcere duro sarebbe privo "di motivazione" perché si limita ad affermare che Troia aveva una posizione di vertice in Cosa nostra; quanto al profilo criminale, «Troia è stato giudizialmente riconosciuto capo della famiglia mafiosa di Capaci e in quanto tale responsabile della strage del 23 maggio 1992 e della commissione di altri quattro omicidi consumati a Capaci nel 1991. È quindi delineato un ruolo sicuramente di rilievo accertato sino al 1992»;

negli stralci della decisione ampiamente riportati dalla stampa, si legge ancora: «La perdurante operatività della famiglia mafiosa [altro requisito cui la legge subordina la proroga del 41-bis] non risulta invece comprovata. Nessuna delle vicende riportate nel decreto ministeriale appare riconducibile alla famiglia di Capaci e ancor meno alla persona di Troia. E non emerge alcun indizio di attuale sussistenza dell'interesse dell'organizzazione mafiosa a intessere indebiti collegamenti con Troia»;

per il Tribunale, l'unico elemento di valutazione utile del provvedimento sarebbe la posizione di spicco del detenuto nel clan fino al 1992; «Se è vero che il decorso del tempo non può da solo costituire elemento decisivo di valutazione, è altrettanto illegittimo fondare il giudizio richiesto dall'articolo 41-bis esclusivamente sul ruolo esercitato 20 anni fa da persona che oggi, settantenne e malata, e sottoposta da 19 anni a rigorosissimo ed afflittivo regime penitenziario non ha più avuto relazione, diretta o indiretta, con un'organizzazione che, pur nell'ambito di Cosa Nostra, non è noto se sia localmente attiva e, soprattutto, in qualsiasi modo ancora legata a interessi legati a Troia»;

a giudizio dell'interrogante la motivazione in base alla quale è stato revocato il regime detentivo speciale a carico di Antonino Troia non interpreta appieno lo spirito del dettato di cui all'articolo 41-bis che, a seguito della modifica apportata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", stabilisce che la proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto, e che il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa;

la decisione della revoca causa sconcerto nel merito perché decisa contro il parere della Direzione nazionale antimafia, e sul piano morale perché assunta in un periodo in cui si tenta ancora di chiarire l'inquietante vicenda della presunta trattativa tra Stato e mafia negli anni '92-'93,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché sia resa maggior chiarezza sulla mancata proroga della misura di cui all'articolo 41-bis per Antonino Troia;

se non ravvisi la necessità di intraprendere le iniziative ispettive di propria competenza volte a verificare l'opportunità di mantenere fermo il regime detentivo speciale a carico dello stesso.

(3-02938)