GRAMAZIO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
il prefetto Goffredo Sottile, Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti di Roma, ha recentemente dichiarato, anche in risposta alle molteplici proteste dei comitati spontanei sorti contro la discarica di Pian dell'Olmo, che il sito stesso non sarebbe idoneo allo scopo;
è stato riferito all'interrogante che nella zona compresa tra piana Perina e Pian dell'Olmo sarebbero stati realizzati dei manufatti per la raccolta di ecoballe;
considerato che:
in zona piana Perina fin dal 1980 furono interrati, in momenti successivi, circa 20.000 fusti contenti rifiuti tossici di vario genere;
per il deterioramento di alcuni dei fusti sono avvenuti degli sversamenti;
l'area stessa non è mai stata messa né in sicurezza, né sottoposta a bonifica,
si chiede di sapere:
se corrisponda a verità che nella zona compresa tra piana Perina e Pian dell'Olmo esistano dei manufatti per la raccolta di ecoballe;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per l'individuazione dei responsabili dell'interramento dei circa 20.000 fusti in località piana Perina nonché per l'avvio delle attività di censimento e bonifica di quella che potrebbe essere di una vera e propria "bomba" ecologica.
(3-02937)
GASPARRI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta legge Gozzini), è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, l'articolo 41-bis, volto a prevedere la sospensione in tutto o in parte dell'applicazione delle regole di trattamento previste dall'ordinamento medesimo;
il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato il regime carcerario del 41-bis per il boss della mafia Antonino Troia, condannato all'ergastolo per la strage di Capaci in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta;
come si apprende dalla lettura di numerosi quotidiani del 19 giugno 2012, secondo i giudici del Tribunale di sorveglianza che hanno revocato la misura detentiva speciale, il provvedimento di proroga del carcere duro sarebbe privo "di motivazione" perché si limita ad affermare che Troia aveva una posizione di vertice in Cosa nostra; quanto al profilo criminale, «Troia è stato giudizialmente riconosciuto capo della famiglia mafiosa di Capaci e in quanto tale responsabile della strage del 23 maggio 1992 e della commissione di altri quattro omicidi consumati a Capaci nel 1991. È quindi delineato un ruolo sicuramente di rilievo accertato sino al 1992»;
negli stralci della decisione ampiamente riportati dalla stampa, si legge ancora: «La perdurante operatività della famiglia mafiosa [altro requisito cui la legge subordina la proroga del 41-bis] non risulta invece comprovata. Nessuna delle vicende riportate nel decreto ministeriale appare riconducibile alla famiglia di Capaci e ancor meno alla persona di Troia. E non emerge alcun indizio di attuale sussistenza dell'interesse dell'organizzazione mafiosa a intessere indebiti collegamenti con Troia»;
per il Tribunale, l'unico elemento di valutazione utile del provvedimento sarebbe la posizione di spicco del detenuto nel clan fino al 1992; «Se è vero che il decorso del tempo non può da solo costituire elemento decisivo di valutazione, è altrettanto illegittimo fondare il giudizio richiesto dall'articolo 41-bis esclusivamente sul ruolo esercitato 20 anni fa da persona che oggi, settantenne e malata, e sottoposta da 19 anni a rigorosissimo ed afflittivo regime penitenziario non ha più avuto relazione, diretta o indiretta, con un'organizzazione che, pur nell'ambito di Cosa Nostra, non è noto se sia localmente attiva e, soprattutto, in qualsiasi modo ancora legata a interessi legati a Troia»;
a giudizio dell'interrogante la motivazione in base alla quale è stato revocato il regime detentivo speciale a carico di Antonino Troia non interpreta appieno lo spirito del dettato di cui all'articolo 41-bis che, a seguito della modifica apportata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", stabilisce che la proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto, e che il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa;
la decisione della revoca causa sconcerto nel merito perché decisa contro il parere della Direzione nazionale antimafia, e sul piano morale perché assunta in un periodo in cui si tenta ancora di chiarire l'inquietante vicenda della presunta trattativa tra Stato e mafia negli anni '92-'93,
si chiede di sapere:
se e quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché sia resa maggior chiarezza sulla mancata proroga della misura di cui all'articolo 41-bis per Antonino Troia;
se non ravvisi la necessità di intraprendere le iniziative ispettive di propria competenza volte a verificare l'opportunità di mantenere fermo il regime detentivo speciale a carico dello stesso.
(3-02938)
GASPARRI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
i magistrati che indagano sull'attentato a Paolo Borsellino e alla sua scorta avrebbero delineato quella che, avvenuta nei primi anni '90, viene ormai definita "trattativa fra Stato e mafia";
gli inquirenti avrebbero la certezza che detta trattativa ci sia stata e avrebbe portato ad un ammorbidimento dell'applicazione dell'articolo 41-bis e alla decisione dell'allora Ministro della giustizia di non rinnovare centinaia di decreti di carcere duro; tale decisione, per i magistrati, sarebbe stata "il frutto avvelenato della trattativa fra Stato e mafia";
secondo le recenti rivelazioni della stampa, anche il Ministro pro tempore, Nicola Mancino, dapprima sentito dai magistrati come semplice testimone, ma "tormentato dall'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia", avrebbe fatto pressioni sul Procuratore nazionale antimafia e su un alto funzionario della Presidenza della Repubblica al fine di evitare il confronto con il suo predecessore al Viminale;
premesso, inoltre, che l'ex Ministro dell'interno sarebbe, allo stato, accusato di falsa testimonianza dai pubblici ministeri di Palermo;
preso atto che:
è auspicio unanime che l'autorità giudiziaria sia posta, finalmente, nella condizione di far piena luce sulla trattativa che si presume intercorresse fra Stato e mafia nella primavera del 1992;
è auspicio unanime che i responsabili degli eventuali accertati reati siano individuati e condannati;
è altrettanto unanime lo sconcerto di fronte al fatto che tanti e importanti uomini, politici e non, tutti in posizioni di grande rilievo all'interno delle istituzioni, siano stati a conoscenza o parte in causa di detta trattativa, e siano rimasti silenti per tanti anni,
si chiede di sapere:
se siano noti i motivi che avrebbero portato l'ex Ministro, Nicola Mancino, a porre in essere quelle azioni che all'unisono la stampa definisce indebite pressioni nei confronti del Procuratore nazionale antimafia e di alti funzionari del Quirinale;
se risulti che nell'inchiesta sulla trattativa fra Stato e mafia vi sia adeguato coordinamento fra le procure interessate;
quanti siano stati i decreti per la revoca del carcere duro e per quali detenuti.
(3-02939)