la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, disciplina l'immatricolazione dei veicoli a motore in uno Stato membro, diverso da quello d'acquisto e il trasferimento dell'immatricolazione da uno Stato membro ad un altro;
la predetta direttiva ha migliorato la possibilità dei consumatori europei di trarre beneficio dal mercato unico, potendo approfittare delle differenze di prezzo tra i vari Stati membri; i distributori possono operare al di fuori del loro territorio nazionale con maggiore libertà e vendere autoveicoli a consumatori di altri Stati membri (cosiddette vendite attive);
nonostante ciò, trasferire autoveicoli da uno Stato membro all'altro è ancora motivo di reclami e di azioni giudiziarie da parte di cittadini e imprese a causa di complicate procedure di immatricolazione, complesse formalità burocratiche e di una forte incertezza giuridica da parte degli organi esecutivi, soprattutto sulla validità delle targhe cosiddette temporanee, che vengono rilasciate anche in Italia;
considerato che
il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza nella nota prot. n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16 giugno 2004 intitolata "Riconoscimento reciproco delle targhe di prova tra l'Italia e la Germania", diretta ai compartimenti Polizia stradale e al Centro Addestramento Polizia stradale, ha specificato che devono ritenersi ammessi alla circolazione sul territorio nazionale i veicoli provenienti dalla Germania muniti della targhe temporanee (cosiddette targhe gialle);
la predetta nota - per gli organi esecutivi, e non solo - lascia aperti dubbi sul caso inverso, cioè per veicoli per cui si è fatta richiesta di targhe temporanee tedesche che circolano sul territorio italiano per essere trasferite in Germania;
mediante la comunicazione interpretativa della Commissione europea sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 24 marzo 2007, si è cercato di facilitare agli Stati membri la corretta ed effettiva applicazione della relativa legislazione comunitaria;
la predetta comunicazione interpretativa al punto 4 precisa quanto segue: "In seguito alla firma dell'Accordo Multilaterale da parte di tutti gli Stati membri (...), la targa di immatricolazione del veicolo equivale comunque a un certificato d'assicurazione. Ciò permette agli autoveicoli muniti di una targa di immatricolazione di uno di questi paesi di circolare liberamente nell'area da essi coperta, senza la necessità di controllare alle frontiere la presenza dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore"; al punto 4.2, rubricato "Autoveicoli muniti di una targa temporanea", viene altresì specificato che "in base al principio generale della libertà di transito dei beni e alla direttiva sui documenti d'immatricolazione dei veicoli, lo Stato membro d'origine debba anche accettare l'uso -sul proprio territorio - di targhe e di certificati temporanei rilasciati dallo Stato membro di destinazione", e ancora "gli altri Stati membri devono riconoscere la carta di circolazione temporanea rilasciata da uno Stato membro per l'identificazione del veicolo nel traffico internazionale". "La libera circolazione dell'autoveicolo, munito di targa e di carta di circolazione temporanei, può essere vietata solo per ragioni di sicurezza stradale (...), per il fondato sospetto che il veicolo sia stato rubato o per ragionevoli dubbi delle autorità di controllo sulla validità del documento";
ciononostante, in Italia continuano a perdurare dubbi interpretativi e, anche di recente, la Polizia stradale ha contestato ripetutamente la legittimità dell'uso delle targhe temporanee, rilasciate in uno Stato membro, principalmente in Germania, e la validità dell'assicurazione sul territorio italiano, a italiani e stranieri, con dei verbali ed addirittura con il sequestro/confisca del veicolo;
solo per citare alcuni esempi: recentemente la Polizia stradale, a Brescia e nelle scorse settimane anche a Venezia ed Udine, ha contestato ripetutamente la legittimità dell'uso delle targhe temporanee e la validità delle relative assicurazioni in territorio italiano; sono stati redatti verbali e addirittura è stato effettuato il sequestro finalizzato alla confisca dei veicoli. Gli interessati si sono visti costretti a pagare oltre 1.000 euro per dissequestrare la vettura. In certi casi gli interessati hanno dovuto caricare il veicolo sul carroattrezzi fino al confine italiano per poi proseguire; altri hanno fatto le targhe di transito italiane, ma hanno avuto problemi perché hanno sottoscritto una polizza assicurativa estera, nonostante fossero muniti di carta verde che permette il transito in tutta Europa. A causa di ciò hanno dovuto sottoscrivere una polizza con una compagnia italiana pagando oltre il doppio;
tale situazione si ripercuote direttamente sul mercato automobilistico italiano, sulle importazioni ed esportazioni di veicoli, sull'attività delle agenzie di pratiche auto, e, non in ultimo, sul cittadino europeo;
tuttora, nonostante la precisa e chiara regolamentazione della materia nella normativa europea e le chiare istruzioni fornite dalla Commissione europea nella comunicazione interpretativa del 2007, gli organi di polizia italiani tuttora si affidano unicamente alla nota del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, del lontano anno 2004, senza che venga redatta una nuova nota che tenga conto delle recenti disposizioni europee in materia, le quali invece non lasciano dubbi interpretativi;
nella relazione del 27 ottobre 2010 sulla cittadinanza dell'Unione, "Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione" (COM (2010) 603 def.), la Commissione europea ha indicato nei problemi di immatricolazione dei veicoli uno dei principali ostacoli incontrati dai cittadini nell'esercizio nella vita quotidiana dei diritti loro riconosciuti dalla legislazione dell'Unione e ha preannunciato, tra le azioni previste per eliminare tali ostacoli, la semplificazione delle formalità e delle condizioni di immatricolazione delle automobili già registrate in un altro Stato membro;
recentemente in 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato è stato esaminato l'atto COM (2012) 164 definitivo, "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la semplificazione del trasferimento all'interno del mercato unico dei veicoli a motore immatricolati in un altro Stato membro", diretta a migliorare il funzionamento del mercato unico eliminando gli ostacoli amministrativi alla reimmatricolazione dei veicoli a motore;
la 14a Commissione, di fronte alla predetta proposta, ha formulato osservazioni favorevoli, apprezzando in particolare "quanto stabilito all'art. 6 della proposta, relativamente al riconoscimento delle immatricolazioni temporanee finalizzate al commercio transfrontaliero dei veicoli", auspicando "la sua effettiva applicazione in Italia",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle elencate difficoltà e, in considerazione di quanto esposto in premessa, non ritengano opportuno intervenire al fine di adeguare la normativa nazionale alle previsioni dell'Unione europea, ed evitare, tra l'altro, ripercussioni negative in ambito economico;
se non ritengano opportuno provvedere alla redazione di una nuova nota di comunicazione ai compartimenti di Polizia stradale e al centro addestramento di Polizia stradale, tenendo debitamente conto delle disposizioni comunitarie, facendo sì che venga superata l'attuale situazione di incertezza giuridica.
(4-07748)