ORDINI DEL GIORNO
BUGNANO, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Improponibile
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 24 e connessi, concernente la Riforma del Parlamento e forma di Governo;
premesso che:
la nostra Costituzione repubblicana riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici nell'assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica: l'articolo 49 stabilisce, infatti, che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Tuttavia, non si è mai proceduto ad una regolamentazione dei partiti politici, le cui basi giuridiche sona oggi limitate alle scarne disposizioni costituzionali citate e a poche altre norme contenute in leggi ordinarie attinenti a specifici ambiti, quali il finanziamento della politica, la partecipazione alle elezioni, la propaganda politica ed elettorale;
appare urgente intraprendere iniziative legislative tese ad attuare l'articolo 49 assicurando il pluralismo ed il metodo democratico interni ai partiti, e contribuendo così a ridurre il divario che di fatto esiste fra Costituzione formale e materiale, nel superiore interesse della democrazia e della effettiva partecipazione dei cittadini a determinare la vita politica nazionale;
l'ineludibilità di una riforma, con riferimento al sistema partitico di cui all'articolo 49 Cost., richiede in particolare la soppressione integrale dei rimborsi elettorali,introdotti in sostanziale elusione rispetto agIi esiti del referendum popolare del 1993 ed in un quadro aggravato dall'assenza di regole, verifiche e certificazioni dei bilanci dei partiti e delle loro effettive spese elettorali. Occorre altresì una più rigida legislazione di contorno, rafforzando le cause di incandidabilità, ineleggibilità, ed incompatibilità del mandato politico a tutti i livelli, dalle cariche elettive a quelle di governo fino ai ruoli di amministrazione,rappresentanza e.gestione di società concessionarie di servizi pubblici,
impegna il Governo a sostenere, nel corso dell'esame dei disegni di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e dei disegni di legge in materia elettorale, iniziative legislative volte a favorire l'approvazione delle norme di cui in premessa, con particolare riferimento a quelle finalizzate a disciplinare organicamente il partito politico, come previsto dal disegno di legge già all'attenzione del Senato, presentato dal Consiglio Regionale del Piemonte.
Improponibile
Il Senato,
premesso che:
una norma (emendata dalla sottoscritta) al provvedimento relativo alla spending review, appena licenziato dal Senato per passare all'esame dell'altro ramo del Parlamento, stabiliva che i poteri di intervento del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi non potessero applicarsi agli organi costituzionali, cioè Presidenza della Repubblica, Camera dei deputati, Senato della Repubblica e Corte Costituzionale, Il comma soppresso era giustificato dal fatto che, secondo la nostra Carta fondamentale, tali organi costituzionali hanno autonomia di bilancio;
i princìpi di autonomia contabile e finanziaria nel sistema parlamentare hanno origine da una consolidata consuetudine costituzionale piuttosto che da specifiche disposizioni, Il disposto dell'articolo 64 della Costituzione, secondo alcuni studiosi, sarebbe riferibile alle sole attività parlamentari che hanno rilevanza costituzionale, non potendosi estendere anche ad attività strettamente amministrative rispetto alle quali l'organo legislativo opera come un qualsiasi altro organo dello Stato;
tuttavia, i regolamenti parlamentari - articolo 66 del Regolamento della Camera dei deputati e articolo 165 del Regolamento del Senato della Repubblica - contengono disposizioni in tema di organizzazione e di contabilità, normalmente approvate direttamente dai rispettivi Uffici di Presidenza. Inoltre, gli stessi regolamenti si premuniscono di istituire efficaci forme di controllo domestiche sulla gestione del bilancio, e quindi delle spese;
alcuni anni or sono il Procuratore Generale della Corte dei Conti, con un atto che non ha precedenti nella storia del nostro ordinamento, intimò ai tesorieri di Camera e Senato di presentare i conti relativi alle gestioni dal 1969 al 1977. La richiesta si fondava su due argomentazioni: a) l'esclusione del controllo della magistratura contabile in ordine alle gestioni contabili dei tesorieri di organi costituzionali è privilegio incostituzionale perché la Costituzione rende il controllo contabile coestensivo al maneggio di denaro pubblico, quale che sia l'organo costituzionale o amministrativo presso il quale il funzionario tesoriere è incardinato; b) il controllo espletato dalla Corte dei Conti, in sede di verifica della legittimità delle gestioni contabili, non spiega alcun effetto limitativo dell'autonomia della Camera e del Senato, atteso che la ratio del controllo non è certo quella di andare a sindacare le finalità giustificative del singolo atto di spesa, ma verificare che le spese siano state gestite dai tesorieri nel rispetto delle norme;
a seguito della «rivoluzionaria» richiesta, i Presidenti di Camera e Senato sollevarono questione di conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale sulla base dell'assunto che a voler ammettere una siffatta forma di controllo, come se il Parlamento potesse essere tout court assimilato ad una qualsiasi autorità amministrativa, significava arrecare una forte limitazione e vulnerazione al principio di autonomia dell'organo legislativo, che in quanto tale, non può proiettarsi anche sui profili contabili e finanziari;
la Corte Costituzionale, con sentenza del 10 luglio 1981, n. 129, accolse il ricorso dei presidenti di Camera e Senato, annullando i decreti con i quali il Procuratore Generale richiedeva le suddette gestioni contabili;
considerato che:
la suddetta pronuncia risale a trentuno anni or sono;
la sentenza del 1981 ha avuto anche una ricaduta diretta sul piano sostanziale, nel senso che la Camera e il Senato dettano le disposizioni interne che ritengono più idonee a regolare le gestioni contabili, senza che quindi i funzionari tesorieri, che presso di esse prestano servizio, siano tenuti a rispettare le norme dettate in materia dall'ordinamento generale;
l'attuale grave periodo di crisi e di recessione impone a tutti dei sacrifici economici per il superamento di tale fase,
impegna il Governo:
a vigilare non solo sui bilanci delle pubbliche amministrazioni, statali e locali, ma anche sui bilanci degli organi costituzionali, affinché anche da questi ultimi, venga assicurata una più opportuna riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi.
Improponibile
Il Senato,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione i comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie;
i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome;
l'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 2011 prevede che «lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva»;
considerato che la fase di attuazione della riforma istituzionale risulta in uno stadio oramai avanzato;
ritenuto, altresì, che lo scopo della normativa è quello della riorganizzazione delle competenze al fine di assicurare i principi di efficienza e di efficacia;
considerato che l'eventuale previsione del commissariamento della Regione nel caso di mancato trasferimento delle funzioni potrebbe garantire l'effettività del menzionato trasferimento,
impegna il Governo:
a sollecitare le Regioni inadempienti, ed individuare un quadro coerente con l'esigenza del defInitivo superamento del problema del mancato trasferimento dei poteri ai Comuni.