DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo (24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)
Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali:
Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24)
Revisione della Costituzione (216)
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873)
Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894)
Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086)
Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114)
Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218)
Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548)
Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)
Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)
Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319)
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784)
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)
Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)
Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)
Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)
Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210)
Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252)
ORDINI DEL GIORNO
BUGNANO, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Improponibile
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 24 e connessi, concernente la Riforma del Parlamento e forma di Governo;
premesso che:
la nostra Costituzione repubblicana riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici nell'assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica: l'articolo 49 stabilisce, infatti, che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Tuttavia, non si è mai proceduto ad una regolamentazione dei partiti politici, le cui basi giuridiche sona oggi limitate alle scarne disposizioni costituzionali citate e a poche altre norme contenute in leggi ordinarie attinenti a specifici ambiti, quali il finanziamento della politica, la partecipazione alle elezioni, la propaganda politica ed elettorale;
appare urgente intraprendere iniziative legislative tese ad attuare l'articolo 49 assicurando il pluralismo ed il metodo democratico interni ai partiti, e contribuendo così a ridurre il divario che di fatto esiste fra Costituzione formale e materiale, nel superiore interesse della democrazia e della effettiva partecipazione dei cittadini a determinare la vita politica nazionale;
l'ineludibilità di una riforma, con riferimento al sistema partitico di cui all'articolo 49 Cost., richiede in particolare la soppressione integrale dei rimborsi elettorali,introdotti in sostanziale elusione rispetto agIi esiti del referendum popolare del 1993 ed in un quadro aggravato dall'assenza di regole, verifiche e certificazioni dei bilanci dei partiti e delle loro effettive spese elettorali. Occorre altresì una più rigida legislazione di contorno, rafforzando le cause di incandidabilità, ineleggibilità, ed incompatibilità del mandato politico a tutti i livelli, dalle cariche elettive a quelle di governo fino ai ruoli di amministrazione,rappresentanza e.gestione di società concessionarie di servizi pubblici,
impegna il Governo a sostenere, nel corso dell'esame dei disegni di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e dei disegni di legge in materia elettorale, iniziative legislative volte a favorire l'approvazione delle norme di cui in premessa, con particolare riferimento a quelle finalizzate a disciplinare organicamente il partito politico, come previsto dal disegno di legge già all'attenzione del Senato, presentato dal Consiglio Regionale del Piemonte.
Improponibile
Il Senato,
premesso che:
una norma (emendata dalla sottoscritta) al provvedimento relativo alla spending review, appena licenziato dal Senato per passare all'esame dell'altro ramo del Parlamento, stabiliva che i poteri di intervento del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi non potessero applicarsi agli organi costituzionali, cioè Presidenza della Repubblica, Camera dei deputati, Senato della Repubblica e Corte Costituzionale, Il comma soppresso era giustificato dal fatto che, secondo la nostra Carta fondamentale, tali organi costituzionali hanno autonomia di bilancio;
i princìpi di autonomia contabile e finanziaria nel sistema parlamentare hanno origine da una consolidata consuetudine costituzionale piuttosto che da specifiche disposizioni, Il disposto dell'articolo 64 della Costituzione, secondo alcuni studiosi, sarebbe riferibile alle sole attività parlamentari che hanno rilevanza costituzionale, non potendosi estendere anche ad attività strettamente amministrative rispetto alle quali l'organo legislativo opera come un qualsiasi altro organo dello Stato;
tuttavia, i regolamenti parlamentari - articolo 66 del Regolamento della Camera dei deputati e articolo 165 del Regolamento del Senato della Repubblica - contengono disposizioni in tema di organizzazione e di contabilità, normalmente approvate direttamente dai rispettivi Uffici di Presidenza. Inoltre, gli stessi regolamenti si premuniscono di istituire efficaci forme di controllo domestiche sulla gestione del bilancio, e quindi delle spese;
alcuni anni or sono il Procuratore Generale della Corte dei Conti, con un atto che non ha precedenti nella storia del nostro ordinamento, intimò ai tesorieri di Camera e Senato di presentare i conti relativi alle gestioni dal 1969 al 1977. La richiesta si fondava su due argomentazioni: a) l'esclusione del controllo della magistratura contabile in ordine alle gestioni contabili dei tesorieri di organi costituzionali è privilegio incostituzionale perché la Costituzione rende il controllo contabile coestensivo al maneggio di denaro pubblico, quale che sia l'organo costituzionale o amministrativo presso il quale il funzionario tesoriere è incardinato; b) il controllo espletato dalla Corte dei Conti, in sede di verifica della legittimità delle gestioni contabili, non spiega alcun effetto limitativo dell'autonomia della Camera e del Senato, atteso che la ratio del controllo non è certo quella di andare a sindacare le finalità giustificative del singolo atto di spesa, ma verificare che le spese siano state gestite dai tesorieri nel rispetto delle norme;
a seguito della «rivoluzionaria» richiesta, i Presidenti di Camera e Senato sollevarono questione di conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale sulla base dell'assunto che a voler ammettere una siffatta forma di controllo, come se il Parlamento potesse essere tout court assimilato ad una qualsiasi autorità amministrativa, significava arrecare una forte limitazione e vulnerazione al principio di autonomia dell'organo legislativo, che in quanto tale, non può proiettarsi anche sui profili contabili e finanziari;
la Corte Costituzionale, con sentenza del 10 luglio 1981, n. 129, accolse il ricorso dei presidenti di Camera e Senato, annullando i decreti con i quali il Procuratore Generale richiedeva le suddette gestioni contabili;
considerato che:
la suddetta pronuncia risale a trentuno anni or sono;
la sentenza del 1981 ha avuto anche una ricaduta diretta sul piano sostanziale, nel senso che la Camera e il Senato dettano le disposizioni interne che ritengono più idonee a regolare le gestioni contabili, senza che quindi i funzionari tesorieri, che presso di esse prestano servizio, siano tenuti a rispettare le norme dettate in materia dall'ordinamento generale;
l'attuale grave periodo di crisi e di recessione impone a tutti dei sacrifici economici per il superamento di tale fase,
impegna il Governo:
a vigilare non solo sui bilanci delle pubbliche amministrazioni, statali e locali, ma anche sui bilanci degli organi costituzionali, affinché anche da questi ultimi, venga assicurata una più opportuna riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi.
Improponibile
Il Senato,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione i comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie;
i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome;
l'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 2011 prevede che «lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva»;
considerato che la fase di attuazione della riforma istituzionale risulta in uno stadio oramai avanzato;
ritenuto, altresì, che lo scopo della normativa è quello della riorganizzazione delle competenze al fine di assicurare i principi di efficienza e di efficacia;
considerato che l'eventuale previsione del commissariamento della Regione nel caso di mancato trasferimento delle funzioni potrebbe garantire l'effettività del menzionato trasferimento,
impegna il Governo:
a sollecitare le Regioni inadempienti, ed individuare un quadro coerente con l'esigenza del defInitivo superamento del problema del mancato trasferimento dei poteri ai Comuni.
EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1
Improponibile
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione) - 1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione."».
Improponibile
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione) - 1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà."».
Improponibile
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 12 della Costituzione). - 1. All'articolo 12 della Costituzione dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"L'inno nazionale della Repubblica è il «Canto degli Italiani», Fratelli d'Italia, di Goffredo Mameli."».
Improponibile
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 48 della Costituzione). - 1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l'effettività e la personalità."».
Improponibile
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione) - 1. All'articolo 48 della Costituzione sono soppresse le parole da: "A tal fine" sino a: "determinati dalla legge"».
Conseguentemente, è abrogata la legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Improponibile
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione) - 1. All'articolo 48 della Costituzione il secondo periodo del terzo comma è soppresso».
BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA
Improponibile
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 49 della Costituzione) - 1. All'articolo 49 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge."».
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 55 della Costituzione). - 1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica"».
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Senato federale) - 1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato federale della Repubblica"».
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 55 della Costituzione). - 1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato federale della Repubblica"».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modifica all'articolo 55 della Costituzione). - 1. All'articolo 55 della Costituzione, le parole: "e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "e del Senato delle autonomie"».
ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»;
b) al terzo comma, le parole: «venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «ventuno anni di età»;
c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».
EMENDAMENTI
Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:
«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione). - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è eletta mediante sorteggio. La legge costituzionale disciplina le modalità del sorteggio tra coloro che soddisfano i requisiti di cui al terzo comma.";
b) al terzo comma, le parole: "venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto anni di età".
2. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono eletti mediante sorteggio. La legge costituzionale disciplina le modalità del sorteggio tra coloro che soddisfano i requisiti di cui al secondo comma";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno,".
3. Ogni comune della Repubblica concorre alla redazione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di deputato e l'albo delle persone idonee all'ufficio di senatore, in ragione di otto nominativi per albo se il comune supera il milione di abitanti, di sei nominativi per albo se il comune supera i cinquecentomila abitanti, di quattro nominativi per albo se il comune supera i centomila abitanti, di due nominativi per albo se il comune supera i ventimila abitanti e di un nominativo per albo se il comune non supera i ventimila abitanti. La inclusione del predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) avere superato il diciottesimo anno di età per l'albo dei deputati ed il trentacinquesimo anno d'età per l'albo dei senatori.
4 Per designare il componente del Comune a ciascuno degli albi di cui al comma 3 alla data di svolgimento delle rispettive elezioni parlamentari la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata cinque giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, procede al sorteggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune. Il sindaco porta a conoscenza degli interessati l'avvenuto sorteggio da parte della commissione elettorale comunale comunicando ai medesimi la loro facoltà di rinunziare, entro il termine di cinque giorni, all'iscrizione nell'albo.
5. Decorso il termine di cui al comma 4 la commissione procede ad un nuovo sorteggio per integrare l'albo ai fini del raggiungimento del numero di spettanza di ogni comune. La commissione elettorale comunale provvede all'iscrizione nell'albo delle persone sorteggiate, che non abbiano esercitato la facoltà di rinunzia, che risultino essere in possesso dei prescritti requisiti. Successivamente la parte dell'albo di competenza del comune è approvata e sottoscritta da tutti i componenti della commissione elettorale comunale.
6. La parte dell'albo formata ai sensi del comma 5 è depositata nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
7. Una copia della parte dell'albo approvata ai sensi del comma 5 unitamente a copia del verbale delle operazioni effettuate dalla commissione elettorale comunale, viene immediatamente inviata alla commissione elettorale mandamentale ai fini degli adempimenti di cui ai commi 8 e 9.
8. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.
9. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso, a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale mandamentale.
10. La commissione elettorale mandamentale scaduti i termini di cui ai comma 9, verifica, entro i successivi dieci giorni, la regolarità della formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi presentati. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.
11. La commissione elettorale mandamentale, scaduti i termini di cui al comma 10,completa la formazione di ciascun albo mediante sorteggio tra tutti i designati a livello comunale, effettuato con le modalità di cui al comma 4 in ragione di un componente per ciascuna carica. Indi, con gli adempimenti di cui ai commi 5, 6 e 7, i nominativi dei sorteggiati sono trasmessi, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e all'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, i quali procedono all'ultimo sorteggio, in ragione dei seggi spettanti all'ambito geografico di loro competenza».
Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:
«Art. 1. - (Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione). - 1. All'articolo 56, al terzo comma, le parole: "venticinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto anni".
2. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "I senatori sono eletti mediante sorteggio. La legge costituzionale disciplina le modalità del sorteggio tra coloro che soddisfano i requisiti di cui al secondo comma.";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno".
3. Ogni comune della Repubblica concorre alla redazione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di senatore, in ragione di otto nominativi se il comune supera il milione di abitanti, di sei nominativi se il comune supera i cinquecentomila abitanti, di quattro nominativi se il comune supera i centomila abitanti, di due nominativi se il comune supera i ventimila abitanti e di un nominativo se il comune non supera i ventimila abitanti. La inclusione del predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;
b) avere superato il trentacinquesimo anno d'età.
4. Per designare il componente del Comune all'albo di cui al comma 3 alla data di svolgimento delle elezioni parlamentari la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata cinque giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, procede al sorteggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune. n sindaco porta a conoscenza degli interessati l'avvenuto sorteggio da parte della commissione elettorale comunale comunicando ai medesimi la loro facoltà di rinunziare, entro il termine di cinque giorni, all'iscrizione nell'albo.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, la commissione procede ad un nuovo sorteggio per integrare l'albo ai fini del raggiungimento del numero di spettanza di ogni comune. La commissione elettorale comunale provvede all'iscrizione nell'albo delle persone sorteggiate, che non abbiano esercitato la facoltà di rinunzia, che risultino essere in possesso dei prescritti requisiti. Successivamente la parte dell'albo di competenza del comune è approvata e sottoscritta da tutti i componenti della commissione elettorale comunale.
6. La parte dell'albo formata ai sensi del comma 5 è depositata nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
7. Una copia della parte dell'albo approvata ai sensi del comma 5, unitamente a copia del verbale delle operazioni effettuate dalla commissione elettorale comunale, viene immediatamente inviata alla commissione elettorale mandamentale ai fini degli adempimenti di cui ai commi 8 e 9.
8. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.
9. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso, a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale mandamentale.
10. La commissione elettorale mandamentale, scaduti i termini di cui al comma 9. verifica, entro i successivi dieci giorni, la regolarità della formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi presentati. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.
11. La commissione elettorale mandamentale, scaduti i termini di cui al comma 8, completa la formazione di ciascun albo mediante sorteggio tra tutti i designati a livello comunale, effettuato con le modalità di cui al comma 4, in ragione di un componente per ciascuna carica. Indi, con gli adempimenti di cui ai commi 5, 6 e 7, i nominativi dei sorteggiati sono trasmessi all'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, che procede all'ultimo sorteggio, in ragione dei seggi spettanti all'ambito geografico di loro competenza».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione) - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto sulla base di collegi territoriali. Ogni collegio ha un minimo di 90.000 e un massimo di 100.000 elettori.
L'accertamento e la conseguente redistribuzione dei collegi calcolato sulla base dell'ultimo censimento generale della popolazione spetta ad una commissione stabilita dalla legge.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età"».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.
L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.
Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotonda mento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Modifiche all'Articolo 56 della Costituzione). - 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) il quarto comma è sostituito con il seguente: "Il numero dei Deputati e la ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni sono demandati alla legge"».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Numero dei deputati) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di duecento".
2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".
3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecento"».
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione). - 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento";
b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";
c) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";
d) al quarto comma, la parola "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento";
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Numero dei deputati) - 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecentoquindici".
2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".
3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione le parole: ", fatto salvo Il numero del seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentoquindici"».
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.- (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione). - 1. All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di 618. Le circoscrizioni Estero eleggono 12 Delegati con funzione di osservatori del processo legislativo ma senza diritto di voto"».
BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto"».
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) Sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di cinquecento";
2) Sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al quarto comma sono soppresse le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita con la seguente: «cinquecento"».
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinquecentootto» con la seguente: «trecentoquattro» e la parola: «otto» con la parola: «quattro».
Conseguentemente, alla lettera c) sostituire la parola: «cinquecento», con la seguente: «trecento».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «cinquecentootto» con la seguente: «trecentoquindici».
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
«a) alla lettera a) sostituire la parola: "cinquecentootto" con la seguente: "trecentocinquanta", e la parola: "otto" con la seguente: "dodici"»;
b) alla lettera c) sostituire la parola: "cinquecento" con la seguente: "trecentotrentotto"».
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
«1) alla lettera a) sostituire la parola: "cinquecentootto" con la seguente: "cinquecento"»;
2) alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: "otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";
3) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al quarto comma, sono soppresse le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero"».
MICHELONI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI
Al comma 1, lettera a) sostituire parola: «cinquecentootto» con la seguente: «cinquecento» e la parola: «otto» con la seguente: «dieci».
MICHELONI, TONINI, RANDAZZO, BERTUZZI
Al comma 1, lettera a), sostituire parola: «cinquecentootto» con la seguente: «cinquecentodieci» e sostituite la parola: «otto» con la seguente: «dieci».
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
«a) alla lettera a) sopprimere le parole: "otto dei quali eletti nella circoscrizione estero";
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,"».
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero».
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero».
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a); sostituire la parola: «otto» con la seguente: «cinque».
MICHELONI, PEGORER, TONINI, RANDAZZO, BERTUZZI
Al comma 1, lettera a) sostituite la parola: «otto» con la seguente: «dieci».
Sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo"».
Sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto venti anni. La legge stabilisce la ineleggibilità di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva"».
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al terzo comma, dopo le parole: "a deputati" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite di due legislature," e le parole: "venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno anni di età"».
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al terzo comma, dopo le parole: "a deputati" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite di tre legislature," e le parole: "venticinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno anni di età"».
SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «diciotto».
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «diciotto».
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «trecentodiciotto».
Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani"».
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
"La legge disciplina in casi in cui non possono essere candidati coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo ed i casi di decadenza degli eletti che sono stati condannati in via definitiva"».
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
"La legge dispone la incandidabilità di coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette, con particolare riferimento ai settori della finanza e delle comunicazioni di rilevanza nazionale"».