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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 739 del 07/06/2012


LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, apprezziamo molto il fatto che lei abbia voluto sottolineare la solennità di questo passaggio parlamentare con la sua presenza, in quanto ci stiamo apprestando a cambiare la nostra Carta costituzionale. Con la sua presenza, Presidente, in un clima un po' di disattenzione - diciamocelo obiettivamente - ha voluto rimarcare l'importanza di quanto il Parlamento sta cercando di fare sull'onda di un lungo dibattito che va avanti da alcuni anni.

I profili di costituzionalità sono analiticamente illustrati nel documento scritto. Io voglio richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, su un passaggio iniziale importante. La nostra Costituzione ha un'armonia anche nella posizione sistematica delle norme, un elemento che non bisogna mai trascurare, perché è un criterio di lettura degli ordinamenti. Inizia con i principi fondamentali. La Parte I concerne i diritti e doveri dei cittadini. La Parte II ha una sua articolazione: Titolo I «Il Parlamento»; Titolo II «Il Presidente della Repubblica»; Titolo III «Il Governo»; Titolo IV «La Magistratura»; Titolo V con l'organizzazione degli enti territoriali, sino al Titolo VI («Garanzie costituzionali»).

Questa strutturazione sistematica della nostra Costituzione ha consolidato un giudizio non scritto, ma evidentissimo: la nostra è una democrazia parlamentare, in quanto questo volle il Costituente, ossia porre al centro innanzitutto i destinatari, i cittadini - nella Parte I della Costituzione - e poi l'ordinamento della Repubblica, attraverso una strutturazione che consentiva di parlare, in maniera condivisa e unanime, di democrazia parlamentare.

Noi soffrivamo in questi anni - e spesso, da tutte le parti, è stato manifestato un segnale di sofferenza - quando si coglieva un'invadenza troppo massiccia del Governo che incideva sulle garanzie del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni piene. Pur avvenendo tutto nell'ambito di ciò che era scritto nella Costituzione, abbiamo sofferto, tutti, da anni, quando lamentavamo il ricorso esasperato al voto di fiducia che bloccava il dibattito parlamentare e che veniva spesso considerato il rimedio per portare a casa un risultato sottraendolo al confronto.

Tale sofferenza doveva trovare una risposta, e invece trova un tipo di soluzione obiettivamente opposto. Con questo intervento di riforma vi è uno spostamento notevole dell'armonia costituzionale così come organizzata dalla nostra Costituzione: è innegabile che il Governo assuma un ruolo centrale rispetto al Parlamento, che invece, nell'armonia costituzionale, era il primo momento dell'ordinamento della Repubblica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, richiamo l'articolo 7 del testo proposto dalla Commissione che è centrale: «Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale». Questo è uno spostamento notevole dell'equilibrio disegnato dalla nostra Carta costituzionale nel momento in cui si fa decidere al Governo, in termini prefissati, il destino dell'iter parlamentare di un disegno di legge. In sostanza, il Governo può chiedere che un proprio disegno di legge (o un disegno d'iniziativa parlamentare, ma fatto proprio), sia iscritto con priorità al'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Se non viene rispettato tale termine, non c'è più spazio per emendamenti e discussioni: è messo in votazione e basta. Ciò determina uno spostamento delle prerogative del Parlamento verso il potere dell'Esecutivo.

Non è comprensibile, inoltre, nell'armonia costituzionale, che il Governo debba ottenere separatamente la fiducia da entrambi i rami del Parlamento e poi prevedere che, per la sfiducia, le Camere debbano riunirsi in seduta congiunta. E non si riesce a capire la ragione per cui oggi sono le Camere che danno la fiducia al Governo, ma secondo questa proposta di riforma essa riguarderà esclusivamente il Capo del Governo e non il Governo, che viene costituito in un momento successivo all'espressione della fiducia. In altri termini, la nostra impostazione costituzionale era quella per cui si esprimeva la fiducia al Governo nella sua composizione e al suo programma. Ora, invece, il voto di fiducia viene spostato esclusivamente al Capo del Governo; solo dopo la fiducia data a quest'ultimo si crea il Governo. Si tratta di uno spostamento che non riusciamo a comprendere. Così come la rischiosissima riforma per cui l'intesa tra i Presidenti delle Camere determina l'assegnazione e quindi l'inizio dell'esame dei singoli disegni di legge, e la decisione è insindacabile (così è scritto all'articolo 7, nel quarto comma del novellato articolo 72 della Costituzione). Ma allora, se l'intesa non si realizza, si rischia la paralisi costituzionale perché i disegni di legge non vengono assegnati nel ramo del Parlamento in cui vengono presentati: l'assegnazione viene decisa d'intesa tra i due Presidenti. Pensiamo al rischio enorme che si verrebbe a creare, fino alla paralisi, qualora non si raggiungesse l'intesa e non vi fosse nessun altro organo in grado di intervenire. Ripeto: si rischia la paralisi totale.

Così come non condividiamo, perché contraria ai principi di ragionevolezza dell'armonia costituzionale, la possibilità della reintroduzione del bicameralismo che oggi si vuole contrastare. Il nuovo testo prevede che, qualora un terzo dei rappresentanti di una Camera che non ha esaminato il disegno di legge ne faccia richiesta, la Camera che non l'ha esaminato può esaminarlo. Ciò significa che l'opposizione è in grado di reintrodurre il bicameralismo, visto che basta che un terzo dei parlamentari di un ramo che non ha esaminato il disegno di legge ne faccia richiesta perché esso sia sottoposto alla doppia lettura. Ebbene, riteniamo che tutti questi interventi alterino totalmente l'armonia costituzionale e non rispondano ai criteri di ragionevolezza che vengono sempre indicati come criteri guida di ogni legge e di ogni riforma, specie quelle di natura costituzionale.

Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, con la questione pregiudiziale QP1 chiediamo che non si dia corso all'esame dell'Atto Senato n. 24 e connessi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Mura per illustrare una questione pregiudiziale. Ne ha facoltà.